Articolo 3 della Legge 19 marzo 1955, n. 159
Articolo 2
Versione
20 aprile 1955
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 20 aprile 1955