Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01326/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato fi Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del decreto della Questura di Cosenza, Cat.-OMISSIS- di rigetto dell’'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto del Questore di Cosenza Cat.-OMISSIS-, con cui è stata respinta, poiché ritenuta inammissibile, l’istanza presentata dal medesimo il -OMISSIS- e volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Denuncia l’illegittimità di tale determinazione amministrativa per violazione degli artt. 11, 43 R.D. n. 773/1933, vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste il Ministero dell’Interno.
3. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con due censure, suscettibili di trattazione congiunta, l’esponente evidenzia che la richiesta del rilascio del titolo di polizia è stata respinta in ragione della vigenza di un decreto di rigetto risalente al -OMISSIS-, concernente il mancato rilascio di licenza di porto di fucile uso caccia, conseguendo a ciò l’asserita inammissibilità della successiva richiesta. Il deducente lamenta quindi che l’amministrazione avrebbe pertanto così omesso di valutare circostanze sopravvenute ovvero l’estinzione disposta con decreto del -OMISSIS- dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza del -OMISSIS-, non operando alcuna istruttoria né esprimendo una motivata valutazione sulla sua affidabilità.
Le doglianze sono fondate.
Giova premettere che l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Oltre al riportato comma 1 dell’art. 11, con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che “ … non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ciò premesso, la resistente p.a. ha negato al ricorrente il titolo di polizia non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sull’affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assumono specifico rilievo nella fattispecie gli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
Rileva quindi il Collegio che per costante giurisprudenza di prime e seconde cure « nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse” » (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; 30 novembre 2018, n. 6812).
La giurisprudenza amministrativa ha anche osservato come “ se è vero che nella presente materia l'autorità di P.S. possiede un ampio potere discrezionale, funzionale alle esigenze preventive che si correlano alle armi, è tuttavia evidente che ciò non può comportare una sottrazione del suo operato al rispetto dei fondamentali principi di coerenza e logica dell'agire amministrativo. Principi che appaiono invece violati, allo stato delle risultanze documentali, da un provvedimento che in modo apodittico giunga alla conclusione di non affidabilità circa l'uso delle armi, traendola dalla sussistenza a carico dell'interessato di un procedimento penale per reato del tutto estraneo al contesto proprio delle armi e in alcun modo ad esso connesso ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 20 novembre 2015, n. 1627).
Tanto chiarito, per mezzo del provvedimento impugnato l’amministrazione resistente ha opposto al ricorrente un diniego fondato in modo esclusivo su non consentito automatismo con il precedente diniego di rilascio di porto di fucile uso caccia, risalente a circa sette anni prima la ripresentazione della successiva istanza, senza pertanto compiere alcuna attività istruttoria, tesa a esaminare l’incidenza delle sopravvenienze medio tempore verificatesi, e senza, al contempo, operare una pur minima prognosi sul rischio di abuso di armi da parte del ricorrente.
Per come rilevato dalla difesa del deducente, in argomento il Tribunale Amministrativo ha statuito che “ la presenza di una precedente revoca della licenza non impedisce automaticamente la presentazione di una nuova istanza. Tanto più quando si sono verificate delle sopravvenienze in fatto (come la sentenza di assoluzione per i fatti che erano stati posti a fondamento della precedente istanza) che modificano radicalmente la situazione precedente che aveva condotto al provvedimento di revoca del porto di fucile. Nel caso di specie, invece, il precedente provvedimento di revoca del porto d’armi, avendo ad oggetto uno specifico titolo di polizia, esaurisce i suoi effetti nel caducare quest’ultimo. Questo provvedimento non può, quindi, essere di per sé ostativo alla presentazione di una nuova istanza volta al rilascio di altra licenza ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 ottobre 2022, n. 1794).
Da ciò consegue l’illegittimità della determinazione gravata per vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per difetto di motivazione.
5. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento avversato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento alle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.