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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 736 DELL'ANNO 2024
Oggi 7.10.2025 alle ore 10.56 innanzi al giudice del lavoro dott. UR SE, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. ACQUILINO SERGIO e il sig. Parte_1
personalmente Pt_1 per la parte convenuta l'avv. Controparte_1
RO VA e l'avv. AGOSTINO GATTI in sostituzione dell'avv.
PAROLETTI
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa. Insistono per le conclusioni rassegnate.
L'avv. Acquilino insiste per l'integrale accoglimento del ricorso e per l'ammissione delle prove non ammesse.
L'avv. Gatti chiede la reiezione del ricorso e insiste per l'ammissione delle prove non ammesse.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa UR SE)
1 N. R.G. 736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa UR
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 736/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati SERGIO ACQUILINO e MARIO NOBERASCO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati CAMILLO PAROLETTI, RO
VA e IA NN CO, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - egli presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 1995; - per diversi anni, ha svolto mansioni di CP_1 capo tecnico infrastrutture con sede lavorativa a Genova;
- dal 1.5.2008 ha chiesto ed ottenuto il trasferimento a Savona, collocato nello staff sicurezza dell'Unità territoriale
Genova Linee e dal 1.5.2015 è stato designato come addetto al servizio di prevenzione e protezione ed ha iniziato a svolgere tali nuove mansioni;
- il mutamento di mansioni avrebbe dovuto comportare anche un cambio di qualifica, da Capo Tecnico a Specialista tecnico amministrativo (inquadramento riconosciutogli solo dal 1.7.2024); in data
29.3.2024 egli ha ricevuto una comunicazione avente ad oggetto una presunta domanda di
“trasferimento individuale”, con decorrenza dal 1.4.2024, con la quale è stato assegnato alla con sede di lavoro in Genova, e alla mbito Sicurezza, Parte_2 Pt_3 sempre con sede di lavoro in Genova;
- tuttavia, egli ha contestato tale provvedimento, in quanto mai aveva formulato domande di trasferimento, né avrebbe potuto essere trasferito d'ufficio, non solo in quanto stava fruendo dei benefici previsti dalla l. 104/92 per l'assistenza ai genitori, ma anche in quanto lavoratore con età superiore a 55 anni;
- dal mese di aprile 2024 egli non ha più ricevuto l'indennità di trasferta in caso di viaggi da
Savona a Genova, come sempre fino ad allora avvenuto.
Tanto premesso, ha lamentato: - l'illegittimità del trasferimento per Parte_1 violazione dell'art. 33 co. 5 l. 104/1992, per violazione dell'art. 1372 c.c. e 50 CCNL
Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, per violazione dell'art. 1375 c.c.; - la conseguente perdita dell'indennità di trasferta;
- il non corretto inquadramento a decorrere dal marzo 2015 fino al giugno 2024.
Ha chiesto conclusivamente: - accertare l'invalidità del trasferimento e Cont conseguentemente disporne l'annullamento, con ordine a i mantenere il suo impiego presso la sede di Savona;
- accertare il diritto ad essere inquadrato nella qualifica di
Specialista Tecnico Amministrativo, a decorrere dal 1.3.2015 e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondergli le differenze retributive spettanti;
- accertare il diritto a percepire l'indennità di trasferta nel caso si debba recare da Savona a Genova.
Si è costituita , replicando alle avverse argomentazioni Controparte_1 che: - la sede lavorativa del ricorrente era sempre stata Genova. Su specifica richiesta del dipendente, in data 1.5.2008, gli era stato concesso in via eccezionale di svolgere la propria
3 attività lavorativa a Savona, con mantenimento della stessa figura professionale;
- con nota del 18.2.2015, in aggiunta alle mansioni e ferma la figura professionale assegnata e la dipendenza dalla struttura Staff - Supporto, gli venne conferito l'incarico di Addetto al
Servizio Prevenzione e Protezione Rischi, alle dirette dipendenze del “Servizio
Prevenzione, Protezione e Ambiente della Direzione Territoriale Produzione di Genova”, con sede in Genova;
- siccome contestualmente egli aveva continuato a svolgere attività operative, aveva mantenuto la qualifica di Capo tecnico infrastrutture;
- nel 2019, a seguito di una riorganizzazione aziendale, la sua figura professionale era confluita nella struttura
Sicurezza, con sede in Genova;
- dal 1 aprile 2024 era poi stato formalmente assegnato, come previsto dall'organizzazione aziendale, alla microstruttura “Sicurezza Servizio
Prevenzione e Protezione” della “Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di
Genova”, con sede lavorativa presso gli uffici di Genova, Piazza Acquaverde n. 3; - “il provvedimento di assegnazione del Ricorrente indica la dicitura “per domanda soddisfatta” in quanto egli già dal 2015 svolgeva, in virtù dei reiterati incarichi formali come “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi”, attività lavorative alle dipendenze del
Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi”; - pertanto, la dicitura doveva intendersi riferita alla volontà del ricorrente, manifestata nell'accettare le varie nomine succedutesi nel tempo, di svolgere l'attività di ASPP ben sapendo che tutti gli addetti erano allocati nella struttura territoriale avente sede in Genova;
- solo per esigenze personali del dipendente gli era stato concesso di lavorare presso la sede di Savona, con utilizzo dei relativi rilevatori di presenza;
- l'organizzazione aziendale non prevedeva alcuna sede di lavoro assegnata agli addetti SPP diversa da quella di Genova;
- la società non aveva violato l'art. 33 co. 5 l. 104/1992, poiché nella data del provvedimento il padre del ricorrente era ricoverato presso struttura assistenziale e per la madre la richiesta di fruizione era stata presentata all' solo il 21.4.2024; - la società aveva peraltro comunque garantito al CP_2 lavoratore di poter continuare a svolgere il ruolo di ASPP nella località di Savona;
- relativamente alle differenze retributive richieste, il sig. aveva svolto mansioni Pt_1 promiscue almeno fino al marzo 2020. Solo alla luce della definitiva assegnazione presso l'unità organizzativa aveva ottenuto il cambio della figura professionale da Capo Pt_4
Tecnico a Specialista Tecnico Amministrativo, nell'ambito dello stesso livello professionale.
4 Cont Sulla base di tali premesse, ha dedotto che: - il ricorrente era sempre stato incardinato in strutture organizzative aventi sede in Genova. Pertanto, il provvedimento impugnato non costituiva trasferimento ai sensi di legge o di contratto, poiché sostanzialmente regolamentava il passaggio tra due unità operative, entrambe collocate a
Genova; - al momento dell'assunzione del provvedimento, egli non aveva diritto alle speciali tutele di cui alla l. 104/1992; - in relazione al preteso diverso inquadramento, la domanda del ricorrente era sfornita di prova. In ogni caso, l'attribuzione avrebbe al più potuto farsi decorrere dal momento in cui aveva cessato il mantenimento delle proprie competenze per lo svolgimento delle attività proprie della figura professionale posseduta, cioè dal marzo 2020; - anche la domanda relativa all'indennità di trasferta era infondata, poiché dal 1.4.2024 egli era formalmente assegnato ad una struttura avente sede in Genova. Cont Conclusivamente a chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, a seguito di un infruttuoso tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante escussione di testimoni. All'esito, è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove viene decisa con sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
******************
Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'illegittimità del trasferimento disposto da CP_1
In primo luogo, deve rilevarsi che – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della convenuta nella memoria difensiva – non può evocarsi in dubbio che, con Cont comunicazione del 29.3.2024, abbia disposto l'effettivo trasferimento di
[...]
presso la sede di Genova, nell'ambito delle strutture operative “Infrastruttura Pt_1 territoriale di Genova” e “Sicurezza”.
Depongono in tal senso plurimi elementi: - la dicitura testuale della missiva, nella quale si fa riferimento al “trasferimento individuale” del lavoratore e viene espressamente citato l'art. 50 del CCNL applicabile, avente per l'appunto ad oggetto la disciplina dei trasferimenti;
- la menzione non solo delle strutture operative alle quali il sig. è Pt_1 stato assegnato (come già avvenuto in precedenza nelle ipotesi di designazione a una figura professionale), ma anche precipuamente l'indicazione della sede di lavoro;
- la circostanza, non contestata, che a decorrere dall'avvenuto trasferimento la società non abbia più
5 riconosciuto al lavoratore l'indennità per le trasferte a Genova, prima di allora invece sempre elargite.
Muovendo da tali dati documentali, che comprovano senza dubbio l'esistenza del trasferimento, occorre considerare che questo è avvenuto in aperta violazione dell'art. 50
CCNL applicabile, richiamato nella stessa missiva, in quanto:
- È stato disposto d'ufficio in assenza del consenso del lavoratore, nonostante egli abbia un'età superiore a 55 anni;
- È stato disposto senza concedere al lavoratore alcun preavviso.
La convenuta, nella presumibile consapevolezza dell'illegittimità della condotta, ha allora giustificato il proprio comportamento rappresentando: 1) sotto un primo profilo, che la sede di lavoro del ricorrente sarebbe sempre stata Genova e che questi poteva invece prestare la propria attività lavorativa dalla sede di Savona soltanto in virtù di una concessione eccezionale, per esigenze di carattere contingente e temporaneo. Pertanto, il trasferimento non aveva in concreto comportato alcuna modifica della sede lavorativa del ricorrente, già sita in Genova, quale direzione operativa delle unità strutturali alle quali era stato assegnato nel tempo;
2) sotto altro profilo, che la comunicazione concerneva unicamente l'assegnazione del ricorrente a specifiche unità produttive e il richiamo alla domanda presentata doveva intendersi riferito alla disponibilità del ricorrente via via manifestata nell'essere assegnato alle mansioni rientranti in tali ambiti operativi.
Entrambe tali motivazioni non possono essere condivise.
1) Quanto alla prima, dalla documentazione in atti risulta provato che – a decorrere dal maggio 2008 – il ricorrente aveva ottenuto un vero e proprio trasferimento alla sede di Savona, per ivi prestare la propria attività lavorativa. Non si trattava pertanto di una concessione di carattere eccezionale e contingente, ma del
“trasferimento” (doc. 18 ricorrente), così espressamente definito, del lavoratore a Savona, a fronte di specifica domanda in tal senso formulata.
Da allora, le susseguenti assegnazioni del ricorrente alle diverse unità produttive, quale ASPP (nel 2015 – doc. 19 parte ricorrente, nel 2018 e nel 2023
– doc. 15 e 16 parte resistente), non hanno mai menzionato la sede lavorativa, evidentemente in quanto non più modificata rispetto a quella savonese, riconosciuta nel 2008. Al riguardo, è significativo osservare che tali comunicazioni, che designano il ricorrente come ASPP, lo assegnano a diverse
6 unità operative, indicano la relativa struttura di riferimento e il diretto responsabile del servizio, ma non ricorrono in alcun modo all'istituto del trasferimento.
Ciò comprova, da un lato, che il ricorrente aveva ottenuto la designazione della funzione mantenendo la propria sede lavorativa a Savona (mai modificata dal
2008); d'altro lato, che a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, non esiste alcuna necessaria corrispondenza tra la designazione a e la sede di CP_3 lavoro in Genova. Del resto, neppure è ipotizzabile, stante la dimensione e la dislocazione capillare della datrice di lavoro sul territorio nazionale, che tutti i lavoratori che svolgono la funzione di ASPP abbiano sede lavorativa coincidente con quella in cui si colloca la direzione del servizio.
E prova ne è che anche la struttura organizzativa Staff Supporto, nella quale il ricorrente era stato anteriormente inserito in qualità di Capo Tecnico, aveva sede a Genova ma, nonostante ciò, il ricorrente aveva potuto svolgere la propria prestazione a Savona, città indicata espressamente come suo luogo di lavoro.
In definitiva, la tesi difensiva della resistente, secondo cui la sede di lavoro del ricorrente sarebbe stata Genova già a decorrere dal 2015, è sconfessata in via documentale in quanto, a seguito del suo trasferimento a Savona (2008), non è sopravvenuto mai alcun provvedimento di variazione della sede lavorativa, fino a quello impugnato. E tanto è vero che, proprio fino all'aprile 2024, il sig.
aveva pacificamente ottenuto le indennità di trasferta tutte le volte in Pt_1 cui, per ragioni di ufficio, si era dovuto recare da Savona a Genova. Cont 2) Anche la seconda ragione addotta da sostegno del provvedimento risulta infondata. La società, pur riconoscendo che il ricorrente non abbia mai presentato una istanza di trasferimento ad altra sede lavorativa, ha rilevato che il richiamo alla “domanda”, contenuto nel provvedimento, avrebbe dovuto intendersi riferito alla disponibilità manifestata dal ricorrente all'assegnazione dell'incarico. Tuttavia, è quasi scontato osservare che l'accettazione alla designazione di addetto alla sicurezza e alla prevenzione non può, in assenza di specifica menzione, sottintendere un consenso al mutamento della sede lavorativa. Tant'è vero che, nonostante il ricorrente già fosse stato designato
7 ASPP a decorrere dal 2015, egli aveva mantenuto, fino al 2024, la sede lavorativa a Savona.
Rispetto a tale inequivoco quadro documentale, le dichiarazioni rilasciate dai Cont testimoni di u tali punti si rivelano superflue ai fini del decidere e si manifestano per giunta inammissibili, in quanto sostanzialmente si traducono in una sorta di valutazione di natura interpretativa sul reale contenuto dei documenti, rimessa necessariamente al giudicante. Cont Superate dunque le motivazioni poste da sostegno del suo provvedimento, il trasferimento si rivela illegittimo in quanto avvenuto sia in assenza di preavviso, sia senza il consenso del lavoratore di età superiore a 55 anni. Ne discende che lo stesso deve essere annullato, con ripristino della sede di lavoro del ricorrente in Savona e conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere le indennità di trasferta in caso di viaggio a Genova per esigenze lavorative.
Sull'inquadramento del ricorrente
Per altro verso, il ricorrente ha lamentato il proprio errato inquadramento. In particolare, ha testualmente dedotto che “dal 1.5.2015 il ricorrente è stato designato come addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha iniziato a svolgere tali nuove mansioni. 3.2 – Il mutamento di mansioni avrebbe dovuto comportare anche un cambio di qualifica da Capo Tecnico a Specialista Tecnico Amministrativo”.
Pertanto, secondo la tesi difensiva, la designazione ad ASPP giustificherebbe di per sé il passaggio dalla qualifica di Capo tecnico a quella di Specialista Tecnico
Amministrativo.
Se è vero che l'adibizione in via esclusiva alle funzioni di ASPP comporta l'inquadramento nella qualifica di Specialista Tecnico Amministrativo, come riconosciuto Cont dalla stessa nche nei confronti del ricorrente a decorrere dal luglio 2024, tuttavia, tale automatismo non può ritenersi operante laddove accanto alle funzioni di ASPP il dipendente svolga anche altre e diverse mansioni.
In questo caso, deve necessariamente ricorrersi ai principi di ordine generale dettati dalla giurisprudenza in tema di inquadramento del dipendente, secondo i quali: - in primis, al fine di determinare la corretta qualifica in presenza di mansioni promiscue, deve farsi riferimento al concetto della prevalenza e della caratterizzazione dell'attività lavorativa in concreto esercitata;
- inoltre, è necessario sviluppare un procedimento logico-giuridico in
8 tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. “Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (ex multis, da ultimo Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del
22/11/2019).
Pertanto, il Giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. 23182/17; Cass, 1314/17; Cass. n. 8589/15; Cass.
18943/16; Cass. n. 20272/10; Cass. n. 28284/09; Cass. n. 5128/07).
Inoltre, grava in capo al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie occorre osservare che:
- È pacifico che il ricorrente abbia iniziato a svolgere in via esclusiva le funzioni di
ASPP solo a decorrere dal 1.4.2024, quando infatti gli è stato riconosciuto dalla società il cambio di livello richiesto;
- Relativamente a tutto il periodo anteriore, è documentato che il sig. fosse Pt_1 stato designato ASPP già a decorrere dal 2015, ma è altresì dimostrato all'esito dell'istruttoria orale, che egli svolgesse non solo le attinenti funzioni, ma anche altre promiscue mansioni di natura più operativa, quali la verifica periodica dei sistemi di sollevamento, la collaborazione per la redazione del rapporto annuale di sintesi relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, la responsabilità della manutenzione amianto. Per l'esercizio di tali attività poteva capitare che egli si dovesse recare sui cantieri, ed erano necessarie specifiche abilitazioni anche di
9 idoneità fisica e aggiornamenti. Nessuno dei testimoni ha poi specificato quali mansioni il ricorrente abbia svolto in via prevalente, essendosi tutti limitati a riportare l'insieme dei compiti assegnati al sig. . Pt_1
Sulla scorta di tali evidenze, avuta a mente la declaratoria contenuta nella contrattazione collettiva relativa alle figure di “Capo tecnico infrastrutture” (“Lavoratori che svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione e realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria in linea, negli impianti, nei cantieri e nei laboratori”) e di
“Specialista tecnico amministrativo” (“Lavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività”) si ritiene che il ricorrente non abbia offerto idonea prova, quantomeno fino al marzo 2020, di avere svolto in modo preponderante attività rientranti nella qualifica richiesta.
Infatti, le mansioni che i testimoni hanno confermato essere assegnate al ricorrente, ben possono rientrare nell'una o nell'altra categoria, e non sono stati dedotti ulteriori sintomatici elementi atti ad un diverso inquadramento rispetto a quello riconosciuto.
Differentemente, a decorrere dal marzo 2020, è la stessa convenuta ad affermare in termini confessori che il ricorrente non fosse più stato sottoposto agli esami di idoneità fisica per l'abilitazione alla mansione di “Capo tecnico” e avesse smesso di seguire i relativi e necessari aggiornamenti, così letteralmente avendo “cessato il mantenimento delle competenze per lo svolgimento delle attività proprie della figura professionale posseduta”
(pg. 23 memoria di costituzione). È dunque del tutto evidente che, a decorrere da tale data, il sig. non abbia più potuto svolgere mansioni di natura “operativa”, così Pt_1 necessariamente dedicandosi ad attività prettamente amministrative ed impiegatizie, tipiche dello specialista tecnico.
Alla luce di tali ragioni, in parziale accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto all'inquadramento nel livello di “specialista tecnico Cont amministrativo” a decorrere dal marzo 2020 e conseguentemente deve essere condannata a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate, pari ad euro
1.911,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
10 Relativamente alla quantificazione della prestazione, si ritiene di recepire il conteggio effettuato dalla società convenuta (doc. 25) in quanto non contestato dal ricorrente.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria, decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'illegittimità del trasferimento imposto da nei confronti di CP_1 [...]
con comunicazione del 29.3.2024 e per l'effetto; Pt_1
2) Accerta il diritto del ricorrente al mantenimento della sede lavorativa in Savona;
3) Accerta il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità per le trasferte operate dalla sede lavorativa di Savona a Genova;
4) Accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come specialista tecnico amministrativo a decorrere dal mese di marzo 2020 e conseguentemente condanna a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate, pari ad euro CP_1
1.911,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) Condanna a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in CP_1 euro 259 per anticipazioni ed in euro 4.629,00 per compenso del difensore, oltre al
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA (se ed in quanto dovuta per legge).
Savona, 07/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
UR SE
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VERBALE DELLA CAUSA N. 736 DELL'ANNO 2024
Oggi 7.10.2025 alle ore 10.56 innanzi al giudice del lavoro dott. UR SE, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. ACQUILINO SERGIO e il sig. Parte_1
personalmente Pt_1 per la parte convenuta l'avv. Controparte_1
RO VA e l'avv. AGOSTINO GATTI in sostituzione dell'avv.
PAROLETTI
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa. Insistono per le conclusioni rassegnate.
L'avv. Acquilino insiste per l'integrale accoglimento del ricorso e per l'ammissione delle prove non ammesse.
L'avv. Gatti chiede la reiezione del ricorso e insiste per l'ammissione delle prove non ammesse.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa UR SE)
1 N. R.G. 736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa UR
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 736/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati SERGIO ACQUILINO e MARIO NOBERASCO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati CAMILLO PAROLETTI, RO
VA e IA NN CO, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - egli presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 1995; - per diversi anni, ha svolto mansioni di CP_1 capo tecnico infrastrutture con sede lavorativa a Genova;
- dal 1.5.2008 ha chiesto ed ottenuto il trasferimento a Savona, collocato nello staff sicurezza dell'Unità territoriale
Genova Linee e dal 1.5.2015 è stato designato come addetto al servizio di prevenzione e protezione ed ha iniziato a svolgere tali nuove mansioni;
- il mutamento di mansioni avrebbe dovuto comportare anche un cambio di qualifica, da Capo Tecnico a Specialista tecnico amministrativo (inquadramento riconosciutogli solo dal 1.7.2024); in data
29.3.2024 egli ha ricevuto una comunicazione avente ad oggetto una presunta domanda di
“trasferimento individuale”, con decorrenza dal 1.4.2024, con la quale è stato assegnato alla con sede di lavoro in Genova, e alla mbito Sicurezza, Parte_2 Pt_3 sempre con sede di lavoro in Genova;
- tuttavia, egli ha contestato tale provvedimento, in quanto mai aveva formulato domande di trasferimento, né avrebbe potuto essere trasferito d'ufficio, non solo in quanto stava fruendo dei benefici previsti dalla l. 104/92 per l'assistenza ai genitori, ma anche in quanto lavoratore con età superiore a 55 anni;
- dal mese di aprile 2024 egli non ha più ricevuto l'indennità di trasferta in caso di viaggi da
Savona a Genova, come sempre fino ad allora avvenuto.
Tanto premesso, ha lamentato: - l'illegittimità del trasferimento per Parte_1 violazione dell'art. 33 co. 5 l. 104/1992, per violazione dell'art. 1372 c.c. e 50 CCNL
Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, per violazione dell'art. 1375 c.c.; - la conseguente perdita dell'indennità di trasferta;
- il non corretto inquadramento a decorrere dal marzo 2015 fino al giugno 2024.
Ha chiesto conclusivamente: - accertare l'invalidità del trasferimento e Cont conseguentemente disporne l'annullamento, con ordine a i mantenere il suo impiego presso la sede di Savona;
- accertare il diritto ad essere inquadrato nella qualifica di
Specialista Tecnico Amministrativo, a decorrere dal 1.3.2015 e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondergli le differenze retributive spettanti;
- accertare il diritto a percepire l'indennità di trasferta nel caso si debba recare da Savona a Genova.
Si è costituita , replicando alle avverse argomentazioni Controparte_1 che: - la sede lavorativa del ricorrente era sempre stata Genova. Su specifica richiesta del dipendente, in data 1.5.2008, gli era stato concesso in via eccezionale di svolgere la propria
3 attività lavorativa a Savona, con mantenimento della stessa figura professionale;
- con nota del 18.2.2015, in aggiunta alle mansioni e ferma la figura professionale assegnata e la dipendenza dalla struttura Staff - Supporto, gli venne conferito l'incarico di Addetto al
Servizio Prevenzione e Protezione Rischi, alle dirette dipendenze del “Servizio
Prevenzione, Protezione e Ambiente della Direzione Territoriale Produzione di Genova”, con sede in Genova;
- siccome contestualmente egli aveva continuato a svolgere attività operative, aveva mantenuto la qualifica di Capo tecnico infrastrutture;
- nel 2019, a seguito di una riorganizzazione aziendale, la sua figura professionale era confluita nella struttura
Sicurezza, con sede in Genova;
- dal 1 aprile 2024 era poi stato formalmente assegnato, come previsto dall'organizzazione aziendale, alla microstruttura “Sicurezza Servizio
Prevenzione e Protezione” della “Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di
Genova”, con sede lavorativa presso gli uffici di Genova, Piazza Acquaverde n. 3; - “il provvedimento di assegnazione del Ricorrente indica la dicitura “per domanda soddisfatta” in quanto egli già dal 2015 svolgeva, in virtù dei reiterati incarichi formali come “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi”, attività lavorative alle dipendenze del
Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi”; - pertanto, la dicitura doveva intendersi riferita alla volontà del ricorrente, manifestata nell'accettare le varie nomine succedutesi nel tempo, di svolgere l'attività di ASPP ben sapendo che tutti gli addetti erano allocati nella struttura territoriale avente sede in Genova;
- solo per esigenze personali del dipendente gli era stato concesso di lavorare presso la sede di Savona, con utilizzo dei relativi rilevatori di presenza;
- l'organizzazione aziendale non prevedeva alcuna sede di lavoro assegnata agli addetti SPP diversa da quella di Genova;
- la società non aveva violato l'art. 33 co. 5 l. 104/1992, poiché nella data del provvedimento il padre del ricorrente era ricoverato presso struttura assistenziale e per la madre la richiesta di fruizione era stata presentata all' solo il 21.4.2024; - la società aveva peraltro comunque garantito al CP_2 lavoratore di poter continuare a svolgere il ruolo di ASPP nella località di Savona;
- relativamente alle differenze retributive richieste, il sig. aveva svolto mansioni Pt_1 promiscue almeno fino al marzo 2020. Solo alla luce della definitiva assegnazione presso l'unità organizzativa aveva ottenuto il cambio della figura professionale da Capo Pt_4
Tecnico a Specialista Tecnico Amministrativo, nell'ambito dello stesso livello professionale.
4 Cont Sulla base di tali premesse, ha dedotto che: - il ricorrente era sempre stato incardinato in strutture organizzative aventi sede in Genova. Pertanto, il provvedimento impugnato non costituiva trasferimento ai sensi di legge o di contratto, poiché sostanzialmente regolamentava il passaggio tra due unità operative, entrambe collocate a
Genova; - al momento dell'assunzione del provvedimento, egli non aveva diritto alle speciali tutele di cui alla l. 104/1992; - in relazione al preteso diverso inquadramento, la domanda del ricorrente era sfornita di prova. In ogni caso, l'attribuzione avrebbe al più potuto farsi decorrere dal momento in cui aveva cessato il mantenimento delle proprie competenze per lo svolgimento delle attività proprie della figura professionale posseduta, cioè dal marzo 2020; - anche la domanda relativa all'indennità di trasferta era infondata, poiché dal 1.4.2024 egli era formalmente assegnato ad una struttura avente sede in Genova. Cont Conclusivamente a chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, a seguito di un infruttuoso tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante escussione di testimoni. All'esito, è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, ove viene decisa con sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sull'illegittimità del trasferimento disposto da CP_1
In primo luogo, deve rilevarsi che – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della convenuta nella memoria difensiva – non può evocarsi in dubbio che, con Cont comunicazione del 29.3.2024, abbia disposto l'effettivo trasferimento di
[...]
presso la sede di Genova, nell'ambito delle strutture operative “Infrastruttura Pt_1 territoriale di Genova” e “Sicurezza”.
Depongono in tal senso plurimi elementi: - la dicitura testuale della missiva, nella quale si fa riferimento al “trasferimento individuale” del lavoratore e viene espressamente citato l'art. 50 del CCNL applicabile, avente per l'appunto ad oggetto la disciplina dei trasferimenti;
- la menzione non solo delle strutture operative alle quali il sig. è Pt_1 stato assegnato (come già avvenuto in precedenza nelle ipotesi di designazione a una figura professionale), ma anche precipuamente l'indicazione della sede di lavoro;
- la circostanza, non contestata, che a decorrere dall'avvenuto trasferimento la società non abbia più
5 riconosciuto al lavoratore l'indennità per le trasferte a Genova, prima di allora invece sempre elargite.
Muovendo da tali dati documentali, che comprovano senza dubbio l'esistenza del trasferimento, occorre considerare che questo è avvenuto in aperta violazione dell'art. 50
CCNL applicabile, richiamato nella stessa missiva, in quanto:
- È stato disposto d'ufficio in assenza del consenso del lavoratore, nonostante egli abbia un'età superiore a 55 anni;
- È stato disposto senza concedere al lavoratore alcun preavviso.
La convenuta, nella presumibile consapevolezza dell'illegittimità della condotta, ha allora giustificato il proprio comportamento rappresentando: 1) sotto un primo profilo, che la sede di lavoro del ricorrente sarebbe sempre stata Genova e che questi poteva invece prestare la propria attività lavorativa dalla sede di Savona soltanto in virtù di una concessione eccezionale, per esigenze di carattere contingente e temporaneo. Pertanto, il trasferimento non aveva in concreto comportato alcuna modifica della sede lavorativa del ricorrente, già sita in Genova, quale direzione operativa delle unità strutturali alle quali era stato assegnato nel tempo;
2) sotto altro profilo, che la comunicazione concerneva unicamente l'assegnazione del ricorrente a specifiche unità produttive e il richiamo alla domanda presentata doveva intendersi riferito alla disponibilità del ricorrente via via manifestata nell'essere assegnato alle mansioni rientranti in tali ambiti operativi.
Entrambe tali motivazioni non possono essere condivise.
1) Quanto alla prima, dalla documentazione in atti risulta provato che – a decorrere dal maggio 2008 – il ricorrente aveva ottenuto un vero e proprio trasferimento alla sede di Savona, per ivi prestare la propria attività lavorativa. Non si trattava pertanto di una concessione di carattere eccezionale e contingente, ma del
“trasferimento” (doc. 18 ricorrente), così espressamente definito, del lavoratore a Savona, a fronte di specifica domanda in tal senso formulata.
Da allora, le susseguenti assegnazioni del ricorrente alle diverse unità produttive, quale ASPP (nel 2015 – doc. 19 parte ricorrente, nel 2018 e nel 2023
– doc. 15 e 16 parte resistente), non hanno mai menzionato la sede lavorativa, evidentemente in quanto non più modificata rispetto a quella savonese, riconosciuta nel 2008. Al riguardo, è significativo osservare che tali comunicazioni, che designano il ricorrente come ASPP, lo assegnano a diverse
6 unità operative, indicano la relativa struttura di riferimento e il diretto responsabile del servizio, ma non ricorrono in alcun modo all'istituto del trasferimento.
Ciò comprova, da un lato, che il ricorrente aveva ottenuto la designazione della funzione mantenendo la propria sede lavorativa a Savona (mai modificata dal
2008); d'altro lato, che a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, non esiste alcuna necessaria corrispondenza tra la designazione a e la sede di CP_3 lavoro in Genova. Del resto, neppure è ipotizzabile, stante la dimensione e la dislocazione capillare della datrice di lavoro sul territorio nazionale, che tutti i lavoratori che svolgono la funzione di ASPP abbiano sede lavorativa coincidente con quella in cui si colloca la direzione del servizio.
E prova ne è che anche la struttura organizzativa Staff Supporto, nella quale il ricorrente era stato anteriormente inserito in qualità di Capo Tecnico, aveva sede a Genova ma, nonostante ciò, il ricorrente aveva potuto svolgere la propria prestazione a Savona, città indicata espressamente come suo luogo di lavoro.
In definitiva, la tesi difensiva della resistente, secondo cui la sede di lavoro del ricorrente sarebbe stata Genova già a decorrere dal 2015, è sconfessata in via documentale in quanto, a seguito del suo trasferimento a Savona (2008), non è sopravvenuto mai alcun provvedimento di variazione della sede lavorativa, fino a quello impugnato. E tanto è vero che, proprio fino all'aprile 2024, il sig.
aveva pacificamente ottenuto le indennità di trasferta tutte le volte in Pt_1 cui, per ragioni di ufficio, si era dovuto recare da Savona a Genova. Cont 2) Anche la seconda ragione addotta da sostegno del provvedimento risulta infondata. La società, pur riconoscendo che il ricorrente non abbia mai presentato una istanza di trasferimento ad altra sede lavorativa, ha rilevato che il richiamo alla “domanda”, contenuto nel provvedimento, avrebbe dovuto intendersi riferito alla disponibilità manifestata dal ricorrente all'assegnazione dell'incarico. Tuttavia, è quasi scontato osservare che l'accettazione alla designazione di addetto alla sicurezza e alla prevenzione non può, in assenza di specifica menzione, sottintendere un consenso al mutamento della sede lavorativa. Tant'è vero che, nonostante il ricorrente già fosse stato designato
7 ASPP a decorrere dal 2015, egli aveva mantenuto, fino al 2024, la sede lavorativa a Savona.
Rispetto a tale inequivoco quadro documentale, le dichiarazioni rilasciate dai Cont testimoni di u tali punti si rivelano superflue ai fini del decidere e si manifestano per giunta inammissibili, in quanto sostanzialmente si traducono in una sorta di valutazione di natura interpretativa sul reale contenuto dei documenti, rimessa necessariamente al giudicante. Cont Superate dunque le motivazioni poste da sostegno del suo provvedimento, il trasferimento si rivela illegittimo in quanto avvenuto sia in assenza di preavviso, sia senza il consenso del lavoratore di età superiore a 55 anni. Ne discende che lo stesso deve essere annullato, con ripristino della sede di lavoro del ricorrente in Savona e conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere le indennità di trasferta in caso di viaggio a Genova per esigenze lavorative.
Sull'inquadramento del ricorrente
Per altro verso, il ricorrente ha lamentato il proprio errato inquadramento. In particolare, ha testualmente dedotto che “dal 1.5.2015 il ricorrente è stato designato come addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha iniziato a svolgere tali nuove mansioni. 3.2 – Il mutamento di mansioni avrebbe dovuto comportare anche un cambio di qualifica da Capo Tecnico a Specialista Tecnico Amministrativo”.
Pertanto, secondo la tesi difensiva, la designazione ad ASPP giustificherebbe di per sé il passaggio dalla qualifica di Capo tecnico a quella di Specialista Tecnico
Amministrativo.
Se è vero che l'adibizione in via esclusiva alle funzioni di ASPP comporta l'inquadramento nella qualifica di Specialista Tecnico Amministrativo, come riconosciuto Cont dalla stessa nche nei confronti del ricorrente a decorrere dal luglio 2024, tuttavia, tale automatismo non può ritenersi operante laddove accanto alle funzioni di ASPP il dipendente svolga anche altre e diverse mansioni.
In questo caso, deve necessariamente ricorrersi ai principi di ordine generale dettati dalla giurisprudenza in tema di inquadramento del dipendente, secondo i quali: - in primis, al fine di determinare la corretta qualifica in presenza di mansioni promiscue, deve farsi riferimento al concetto della prevalenza e della caratterizzazione dell'attività lavorativa in concreto esercitata;
- inoltre, è necessario sviluppare un procedimento logico-giuridico in
8 tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. “Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio” (ex multis, da ultimo Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del
22/11/2019).
Pertanto, il Giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. 23182/17; Cass, 1314/17; Cass. n. 8589/15; Cass.
18943/16; Cass. n. 20272/10; Cass. n. 28284/09; Cass. n. 5128/07).
Inoltre, grava in capo al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie occorre osservare che:
- È pacifico che il ricorrente abbia iniziato a svolgere in via esclusiva le funzioni di
ASPP solo a decorrere dal 1.4.2024, quando infatti gli è stato riconosciuto dalla società il cambio di livello richiesto;
- Relativamente a tutto il periodo anteriore, è documentato che il sig. fosse Pt_1 stato designato ASPP già a decorrere dal 2015, ma è altresì dimostrato all'esito dell'istruttoria orale, che egli svolgesse non solo le attinenti funzioni, ma anche altre promiscue mansioni di natura più operativa, quali la verifica periodica dei sistemi di sollevamento, la collaborazione per la redazione del rapporto annuale di sintesi relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, la responsabilità della manutenzione amianto. Per l'esercizio di tali attività poteva capitare che egli si dovesse recare sui cantieri, ed erano necessarie specifiche abilitazioni anche di
9 idoneità fisica e aggiornamenti. Nessuno dei testimoni ha poi specificato quali mansioni il ricorrente abbia svolto in via prevalente, essendosi tutti limitati a riportare l'insieme dei compiti assegnati al sig. . Pt_1
Sulla scorta di tali evidenze, avuta a mente la declaratoria contenuta nella contrattazione collettiva relativa alle figure di “Capo tecnico infrastrutture” (“Lavoratori che svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione e realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria in linea, negli impianti, nei cantieri e nei laboratori”) e di
“Specialista tecnico amministrativo” (“Lavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività”) si ritiene che il ricorrente non abbia offerto idonea prova, quantomeno fino al marzo 2020, di avere svolto in modo preponderante attività rientranti nella qualifica richiesta.
Infatti, le mansioni che i testimoni hanno confermato essere assegnate al ricorrente, ben possono rientrare nell'una o nell'altra categoria, e non sono stati dedotti ulteriori sintomatici elementi atti ad un diverso inquadramento rispetto a quello riconosciuto.
Differentemente, a decorrere dal marzo 2020, è la stessa convenuta ad affermare in termini confessori che il ricorrente non fosse più stato sottoposto agli esami di idoneità fisica per l'abilitazione alla mansione di “Capo tecnico” e avesse smesso di seguire i relativi e necessari aggiornamenti, così letteralmente avendo “cessato il mantenimento delle competenze per lo svolgimento delle attività proprie della figura professionale posseduta”
(pg. 23 memoria di costituzione). È dunque del tutto evidente che, a decorrere da tale data, il sig. non abbia più potuto svolgere mansioni di natura “operativa”, così Pt_1 necessariamente dedicandosi ad attività prettamente amministrative ed impiegatizie, tipiche dello specialista tecnico.
Alla luce di tali ragioni, in parziale accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto all'inquadramento nel livello di “specialista tecnico Cont amministrativo” a decorrere dal marzo 2020 e conseguentemente deve essere condannata a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate, pari ad euro
1.911,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
10 Relativamente alla quantificazione della prestazione, si ritiene di recepire il conteggio effettuato dalla società convenuta (doc. 25) in quanto non contestato dal ricorrente.
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento, per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria, decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'illegittimità del trasferimento imposto da nei confronti di CP_1 [...]
con comunicazione del 29.3.2024 e per l'effetto; Pt_1
2) Accerta il diritto del ricorrente al mantenimento della sede lavorativa in Savona;
3) Accerta il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità per le trasferte operate dalla sede lavorativa di Savona a Genova;
4) Accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come specialista tecnico amministrativo a decorrere dal mese di marzo 2020 e conseguentemente condanna a corrispondere al lavoratore le differenze retributive maturate, pari ad euro CP_1
1.911,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) Condanna a rimborsare al ricorrente le spese processuali, che liquida in CP_1 euro 259 per anticipazioni ed in euro 4.629,00 per compenso del difensore, oltre al
15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA (se ed in quanto dovuta per legge).
Savona, 07/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
UR SE
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