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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 2021/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 06/05/2025
E' presente l'Avv. Riccardo Boccia il quale si riporta all'appello incluse tutte le richieste istruttorie. Evidenzia che proprio la sentenza della Corte d'Appello prodotta ex adverso conferma la legittimazione passiva di . Fa rilevare come sia domanda Controparte_1 nuova, vietata ex art.345 cpc, la richiesta di pagamento delle spese di lite del primo grado, oggetto di compensazione non gravata da appello incidentale, in espressa evidente violazione degli artt. 324, 329 e 346 cpc, come rilevato nelle note difensive. Infine rileva che le somme chieste in citazione, maggiori rispetto alla quantificazione operata dall'Ufficio Postale di Bosco-San Giovanni a Piro - ovvero E. 804,78 - sono rimaste incontestate ex art. 115 1° c. CPC.Controparte ha svolto, con la comparsa di costituzione di primo grado, solo difese di mero diritto che, per costante giurisprudenza della CAssazione, non sono mai contestazione specifica dei fatti allegati dall'attore, ai fini di cui all'art. 115 1° c. CPC. E' presente, per parte appellata, in sostituzione dell'avv. Malandrino, l'avv. Marcello Di Matteo il quale impugna e contesta in toto quanto ex adverso dedotto, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. Il giudice alle ore 12,55 dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vallo della Lucania
Sezione civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2021/2017 RG, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
1 TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Riccardo Boccia;
pec: ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio del predetto difensore in Vallo della Lucania alla via L. Rinaldi n. 16;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA MALANDRINO, pec: P.IVA_1 ed entrambi elettivamente domiciliati presso l'ufficio Email_2 postale di Vallo della Lucania;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da verbale redatto in data odierna
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23 febbraio 2015, il sig. conveniva Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la , allegando di essere Controparte_1 titolare di due buoni postali fruttiferi, accesi in data 21 agosto 1984, presso l'ufficio postale di Bosco di San Giovanni a Piro (Sa), numeri 126 e 127, dell'importo di lire 100.000 ciascuno, e chiedeva la condanna della convenuta alla liquidazione per i predetti buoni della somma complessiva di euro 3.653,44, determinata secondo gli interessi trascritti sul retro degli stessi. Lamentava che l'ufficio postale riconoscesse come dovuta unicamente la somma di euro 1.609,56 (euro 804,78 per ciascun buono) e deduceva che per tale ragione non aveva ritenuto opportuno incassare alcuna somma.
Si costituiva che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1 per essere stati i buoni emessi dalla Cassa Deposito e Prestiti, nel merito deduceva l'erroneità del calcolo attoreo e l'esattezza di quello effettuato dall'ufficio postale secondo il tasso determinato in base all'art. 6 del D.M. del 13 giugno 1986, pubblicato in G.U. n.
148/1986, secondo cui tutti i buoni appartenenti alle serie precedenti a quella “Q” ed emessi sino al 30 giugno 1986 erano rimborsati con l'applicazione del rendimento della serie “Q”.
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 557/2017, depositata in data 29 settembre 2017, rigettava la domanda attorea e compensava le spese del grado.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il sig. . Parte_1
2 Con un primo motivo di doglianza lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli
171 e 173 del D.P.R. 156/1972 in relazione all'articolo 2002 c.c., nonché dell' articolo 1339
c.c. e dell'articolo 6 del D.M. Tesoro del 13 giugno 1986, non avendo il primo Giudice applicato le condizioni contrattuali, più favorevoli, riportate sul retro dei buoni fruttiferi, ma le condizioni del D.M. del 13 giugno 1986, disapplicando anche la decisione n.
13979/2007 delle SS.UU.
Censurava la sentenza di primo grado anche per la omessa pronuncia sulla domanda “come emendata”, all'udienza del 29 settembre 2009, quando aveva chiesto la condanna al pagamento della somma anche maggiore a quella richiesta nell'atto introduttivo, costituita dal capitale ed interessi, “con applicazione dell' articolo 6 del D.M. 13 giugno1986”.
Concludeva per la riforma della appellata sentenza, previo accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate, con l'accoglimento della domanda di primo grado o della domanda subordinata, con vittoria delle spese di lite.
dopo aver reiterato la propria carenza di legittimazione passiva, nel Controparte_1 merito eccepiva: che i buoni fruttiferi non erano titoli di credito, ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.; che Cass. SS.UU del 2007 e di non aver mai rifiutato di pagare la somma ritenuta legittima. Concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Il Tribunale fissava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'odierna udienza.
Giova ricordare che i buoni oggetto di causa, seppur emessi dalla Cassa di Depositi e Prestiti, sono stati commercializzati dalla società che è il soggetto tenuto a pagare Controparte_1 il valore del buono;
sussiste, dunque, la legittimazione passiva di Controparte_1 chiamata a rispondere alle richieste dei risparmiatori (Cass. sentenza n. 9218/2006; n.
27809/2005).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la vicenda che ci occupa è stata oggetto di molteplici decisioni dei giudici di merito, fino all'intervento nel 2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
I buoni postali fruttiferi oggetto di giudizio erano emessi prima dell'entrata in vigore del
D.M. 13.6.86; il calcolo degli interessi per il periodo successivo al 1/1/1987 era effettuato all'atto dell'incasso non sulla base dei saggi sullo stesso indicati, ma secondo quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13/06/1986 (8,00% dal 1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno,
3 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto;
12,00% dal 21° al 30° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice).
Il citato D.M. del Tesoro del 13/06/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 28/06/1986, istituiva una nuova serie di buoni postali fruttiferi, contraddistinta con la lettera “Q” e prevedeva che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, maturato alla data del
1 gennaio 1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
Le argomentazioni formulate nell'interesse dell'appellante col primo motivo di gravame, alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, non appaiono condivisibili.
Come correttamente sostenuto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la ricostruzione di parte appellante muove da una lettura fuorviante del dato normativo sia dal punto di vista testuale, che sistematico.
La disciplina applicabile non è quella in vigore al momento della riscossione per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive alla abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale
(D.P.R. n. 156/1973); l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, aveva al terzo comma previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, al rapporto controverso si applica il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L.
n. 460/1974, convertito in legge n. 588/197.
In base a tale disposizione normativa, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse “dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al
4 decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”.
Quanto alla messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa, che disponeva la variazione, le Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 rappresentano, con argomentazioni pienamente condivisibili, che “la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”. Ne consegue che la messa a disposizione della tabella integrativa non è una prescrizione, dalla cui osservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Le SS.UU. hanno anche risolto la questione dell'ambito applicativo della precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, invocata anche dall'odierno appellante a sostegno della fondatezza dei propri motivi di gravame, precisando che la fattispecie contemplata nella decisione del 2007 è diversa da quella affrontata nella decisione del 2019, perché la sentenza di legittimità del 2007 si riferisce a variazioni del tasso operate dall'amministrazione postale e non ad una variazione ricollegabile ad un decreto ministeriale nell'ambito di una casistica contemplata dalla legge e cioè dall'articolo 173 del Codice postale.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censurava la omessa pronuncia del primo Giudice sulla “domanda alternativa” o “emendata”, come formulata all'udienza celebrata in primo grado in data 29 settembre 2015, del seguente tenore letterale: “Poiché la convenuta non ha contestato che le tabelle recate dai buoni attore – prodotti in copia sin dall'iscrizione a ruolo della causa - siano state alterate dall'attore e/o non siano conformi a quelle stampate al momento dell'emissione dei buoni, si deve concludere per la sostanziale coincidenza delle somme o tassi di interesse stampati a tergo dei buoni attorei con le tabelle di calcolo degli interessi allegate al D.M. 13.6.1986. La piana lettura di tali tabelle poi permette di comprendere come all'attore spettino somme ancora maggiori di quelle inserite nell'atto di citazione. E poiché l'attore non ha affatto rinunciato a quelle somme maggiori, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. modifica la domanda originaria dalla somma chiesta in citazione in quella diversa, anche maggiore, ma sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, quale dovesse risultare dal calcolo esatto in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 15.06.1986, applicabile ratione temporis , al
5 caso concreto…”. Assumeva, dunque, che la somma dovuta dovesse, comunque, essere calcolata in base ai tassi di interesse riportati a tergo dei buoni coincidenti con quelli di cui al D.M. 13 giugno 1986 e che la stessa potesse essere addirittura superiore a quella originariamente richiesta.
A prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla legittimità della emendatio libelli formulata nell'interesse di parte appellante ( Cass civ., Sez. VI civile, Ordinanza 22 dicembre 2020,
n. 29275; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14369), tutta la ricostruzione operata nell'esame del primo motivo di appello esclude la correttezza di quella contenuta nel verbale di udienza del 29/9/2015 circa la coincidenza fra i tassi riportati a tergo dei buoni oggetto di causa e quelli di cui al D.M. 13.6.1986, cosicchè anche il secondo motivo di appello non può che essere disatteso.
Giova, peraltro, ricordare che non è contestato che si sia resa disponibile Controparte_1 alla liquidazione di quanto dovuto all'appellante in forza del D.M. 13/6/1986 pari ad euro
804,78 per ciascuno dei buoni e che il sig. abbia ritenuto di non ricevere Parte_1 le suddette somme ( cfr. atto di citazione di primo grado:”più volte dal 31.12.2024 e l'ultima in data 11.2.2015 l'attore si rivolgeva all'Ufficio Postale di emissione, ovvero Bosco, chiedendo la liquidazione dei buoni, ma l'ufficiale postale incaricato del servizio sottoponeva all'attore la liquidazione meccanografica parti ad euro 804,78 a buono, somma decisamente inferiore a quella maturata, per cui l'attore non estingueva la posizione finanziaria e si riportava i buoni indietro, riservandosi ogni diritto”) e che non risulta neanche prospettato un calcolo differente da quello effettuato da ... Controparte_1
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate è superflua l'ammissione dei mezzi di prova richiesti nell'interesse di parte appellante.
Parte appellata chiedeva al tribunale di liquidare in suo favore le spese del doppio grado di giudizio, senza articolare sul punto appello incidentale;
il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata e, non avendo proceduto il Tribunale alla riforma della sentenza impugnata e non essendo stato proposto appello incidentale in ordine al governo delle spese, la sentenza impugnata va confermata anche in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
6 Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto con atto del 19/12/2017 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 557/2017 dal sig.
[...]
nei confronti della s.p.a. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della s.p.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, che liquida in euro 2.000,00, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/5/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
7
Verbale udienza del 06/05/2025
E' presente l'Avv. Riccardo Boccia il quale si riporta all'appello incluse tutte le richieste istruttorie. Evidenzia che proprio la sentenza della Corte d'Appello prodotta ex adverso conferma la legittimazione passiva di . Fa rilevare come sia domanda Controparte_1 nuova, vietata ex art.345 cpc, la richiesta di pagamento delle spese di lite del primo grado, oggetto di compensazione non gravata da appello incidentale, in espressa evidente violazione degli artt. 324, 329 e 346 cpc, come rilevato nelle note difensive. Infine rileva che le somme chieste in citazione, maggiori rispetto alla quantificazione operata dall'Ufficio Postale di Bosco-San Giovanni a Piro - ovvero E. 804,78 - sono rimaste incontestate ex art. 115 1° c. CPC.Controparte ha svolto, con la comparsa di costituzione di primo grado, solo difese di mero diritto che, per costante giurisprudenza della CAssazione, non sono mai contestazione specifica dei fatti allegati dall'attore, ai fini di cui all'art. 115 1° c. CPC. E' presente, per parte appellata, in sostituzione dell'avv. Malandrino, l'avv. Marcello Di Matteo il quale impugna e contesta in toto quanto ex adverso dedotto, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa. Il giudice alle ore 12,55 dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vallo della Lucania
Sezione civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania nella persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2021/2017 RG, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
1 TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Riccardo Boccia;
pec: ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio del predetto difensore in Vallo della Lucania alla via L. Rinaldi n. 16;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA MALANDRINO, pec: P.IVA_1 ed entrambi elettivamente domiciliati presso l'ufficio Email_2 postale di Vallo della Lucania;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da verbale redatto in data odierna
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23 febbraio 2015, il sig. conveniva Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la , allegando di essere Controparte_1 titolare di due buoni postali fruttiferi, accesi in data 21 agosto 1984, presso l'ufficio postale di Bosco di San Giovanni a Piro (Sa), numeri 126 e 127, dell'importo di lire 100.000 ciascuno, e chiedeva la condanna della convenuta alla liquidazione per i predetti buoni della somma complessiva di euro 3.653,44, determinata secondo gli interessi trascritti sul retro degli stessi. Lamentava che l'ufficio postale riconoscesse come dovuta unicamente la somma di euro 1.609,56 (euro 804,78 per ciascun buono) e deduceva che per tale ragione non aveva ritenuto opportuno incassare alcuna somma.
Si costituiva che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1 per essere stati i buoni emessi dalla Cassa Deposito e Prestiti, nel merito deduceva l'erroneità del calcolo attoreo e l'esattezza di quello effettuato dall'ufficio postale secondo il tasso determinato in base all'art. 6 del D.M. del 13 giugno 1986, pubblicato in G.U. n.
148/1986, secondo cui tutti i buoni appartenenti alle serie precedenti a quella “Q” ed emessi sino al 30 giugno 1986 erano rimborsati con l'applicazione del rendimento della serie “Q”.
Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 557/2017, depositata in data 29 settembre 2017, rigettava la domanda attorea e compensava le spese del grado.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il sig. . Parte_1
2 Con un primo motivo di doglianza lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli
171 e 173 del D.P.R. 156/1972 in relazione all'articolo 2002 c.c., nonché dell' articolo 1339
c.c. e dell'articolo 6 del D.M. Tesoro del 13 giugno 1986, non avendo il primo Giudice applicato le condizioni contrattuali, più favorevoli, riportate sul retro dei buoni fruttiferi, ma le condizioni del D.M. del 13 giugno 1986, disapplicando anche la decisione n.
13979/2007 delle SS.UU.
Censurava la sentenza di primo grado anche per la omessa pronuncia sulla domanda “come emendata”, all'udienza del 29 settembre 2009, quando aveva chiesto la condanna al pagamento della somma anche maggiore a quella richiesta nell'atto introduttivo, costituita dal capitale ed interessi, “con applicazione dell' articolo 6 del D.M. 13 giugno1986”.
Concludeva per la riforma della appellata sentenza, previo accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate, con l'accoglimento della domanda di primo grado o della domanda subordinata, con vittoria delle spese di lite.
dopo aver reiterato la propria carenza di legittimazione passiva, nel Controparte_1 merito eccepiva: che i buoni fruttiferi non erano titoli di credito, ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.; che Cass. SS.UU del 2007 e di non aver mai rifiutato di pagare la somma ritenuta legittima. Concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Il Tribunale fissava per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'odierna udienza.
Giova ricordare che i buoni oggetto di causa, seppur emessi dalla Cassa di Depositi e Prestiti, sono stati commercializzati dalla società che è il soggetto tenuto a pagare Controparte_1 il valore del buono;
sussiste, dunque, la legittimazione passiva di Controparte_1 chiamata a rispondere alle richieste dei risparmiatori (Cass. sentenza n. 9218/2006; n.
27809/2005).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la vicenda che ci occupa è stata oggetto di molteplici decisioni dei giudici di merito, fino all'intervento nel 2019 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
I buoni postali fruttiferi oggetto di giudizio erano emessi prima dell'entrata in vigore del
D.M. 13.6.86; il calcolo degli interessi per il periodo successivo al 1/1/1987 era effettuato all'atto dell'incasso non sulla base dei saggi sullo stesso indicati, ma secondo quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13/06/1986 (8,00% dal 1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno,
3 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto;
12,00% dal 21° al 30° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice).
Il citato D.M. del Tesoro del 13/06/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 28/06/1986, istituiva una nuova serie di buoni postali fruttiferi, contraddistinta con la lettera “Q” e prevedeva che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, maturato alla data del
1 gennaio 1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
Le argomentazioni formulate nell'interesse dell'appellante col primo motivo di gravame, alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, non appaiono condivisibili.
Come correttamente sostenuto dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la ricostruzione di parte appellante muove da una lettura fuorviante del dato normativo sia dal punto di vista testuale, che sistematico.
La disciplina applicabile non è quella in vigore al momento della riscossione per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive alla abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale
(D.P.R. n. 156/1973); l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, aveva al terzo comma previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, al rapporto controverso si applica il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L.
n. 460/1974, convertito in legge n. 588/197.
In base a tale disposizione normativa, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse “dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al
4 decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”.
Quanto alla messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa, che disponeva la variazione, le Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 rappresentano, con argomentazioni pienamente condivisibili, che “la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”. Ne consegue che la messa a disposizione della tabella integrativa non è una prescrizione, dalla cui osservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Le SS.UU. hanno anche risolto la questione dell'ambito applicativo della precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, invocata anche dall'odierno appellante a sostegno della fondatezza dei propri motivi di gravame, precisando che la fattispecie contemplata nella decisione del 2007 è diversa da quella affrontata nella decisione del 2019, perché la sentenza di legittimità del 2007 si riferisce a variazioni del tasso operate dall'amministrazione postale e non ad una variazione ricollegabile ad un decreto ministeriale nell'ambito di una casistica contemplata dalla legge e cioè dall'articolo 173 del Codice postale.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante censurava la omessa pronuncia del primo Giudice sulla “domanda alternativa” o “emendata”, come formulata all'udienza celebrata in primo grado in data 29 settembre 2015, del seguente tenore letterale: “Poiché la convenuta non ha contestato che le tabelle recate dai buoni attore – prodotti in copia sin dall'iscrizione a ruolo della causa - siano state alterate dall'attore e/o non siano conformi a quelle stampate al momento dell'emissione dei buoni, si deve concludere per la sostanziale coincidenza delle somme o tassi di interesse stampati a tergo dei buoni attorei con le tabelle di calcolo degli interessi allegate al D.M. 13.6.1986. La piana lettura di tali tabelle poi permette di comprendere come all'attore spettino somme ancora maggiori di quelle inserite nell'atto di citazione. E poiché l'attore non ha affatto rinunciato a quelle somme maggiori, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. modifica la domanda originaria dalla somma chiesta in citazione in quella diversa, anche maggiore, ma sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, quale dovesse risultare dal calcolo esatto in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 15.06.1986, applicabile ratione temporis , al
5 caso concreto…”. Assumeva, dunque, che la somma dovuta dovesse, comunque, essere calcolata in base ai tassi di interesse riportati a tergo dei buoni coincidenti con quelli di cui al D.M. 13 giugno 1986 e che la stessa potesse essere addirittura superiore a quella originariamente richiesta.
A prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla legittimità della emendatio libelli formulata nell'interesse di parte appellante ( Cass civ., Sez. VI civile, Ordinanza 22 dicembre 2020,
n. 29275; Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14369), tutta la ricostruzione operata nell'esame del primo motivo di appello esclude la correttezza di quella contenuta nel verbale di udienza del 29/9/2015 circa la coincidenza fra i tassi riportati a tergo dei buoni oggetto di causa e quelli di cui al D.M. 13.6.1986, cosicchè anche il secondo motivo di appello non può che essere disatteso.
Giova, peraltro, ricordare che non è contestato che si sia resa disponibile Controparte_1 alla liquidazione di quanto dovuto all'appellante in forza del D.M. 13/6/1986 pari ad euro
804,78 per ciascuno dei buoni e che il sig. abbia ritenuto di non ricevere Parte_1 le suddette somme ( cfr. atto di citazione di primo grado:”più volte dal 31.12.2024 e l'ultima in data 11.2.2015 l'attore si rivolgeva all'Ufficio Postale di emissione, ovvero Bosco, chiedendo la liquidazione dei buoni, ma l'ufficiale postale incaricato del servizio sottoponeva all'attore la liquidazione meccanografica parti ad euro 804,78 a buono, somma decisamente inferiore a quella maturata, per cui l'attore non estingueva la posizione finanziaria e si riportava i buoni indietro, riservandosi ogni diritto”) e che non risulta neanche prospettato un calcolo differente da quello effettuato da ... Controparte_1
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate è superflua l'ammissione dei mezzi di prova richiesti nell'interesse di parte appellante.
Parte appellata chiedeva al tribunale di liquidare in suo favore le spese del doppio grado di giudizio, senza articolare sul punto appello incidentale;
il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata e, non avendo proceduto il Tribunale alla riforma della sentenza impugnata e non essendo stato proposto appello incidentale in ordine al governo delle spese, la sentenza impugnata va confermata anche in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
6 Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto con atto del 19/12/2017 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 557/2017 dal sig.
[...]
nei confronti della s.p.a. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della s.p.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, che liquida in euro 2.000,00, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/5/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
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