Articolo 28 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 27Articolo 29
Versione
12 maggio 1963
Art. 28. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42 sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1941-42 (articolo 24) ...... L. 4.944.224,54 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 26) ...... " 7.925.805,71 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) " -
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1942 ... L. 12.870.030,25
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963