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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES e TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al numero 19399/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Michela Giannone)
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(Avv. Teresa Figurelli)
CONVENUTO – OPPOSTO
NONCHÉ
Controparte_2
- CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione avverso atto di pignoramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'esecuzione forzata avviata dell' in forza di un atto di Controparte_1
pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73.
Con decreto emesso il 17.11.2022 il GE assegnava termine sino al 20.12.2022 al fine di provvedere alla notifica del decreto e del ricorso in opposizione alla parte opposta, fissando l'udienza dell'1.2.2023 per la discussione dell'istanza cautelare. All'udienza dell'1.2.2023 l'opponente, reiterando un'istanza già presentata e rigettata dal
GE, in considerazione dell'assunta mancata notifica del decreto da parte della cancelleria chiedeva la concessione di un nuovo termine per provvedere alla notifica del decreto e del ricorso, in quanto
Contr notificato ad in ritardo rispetto al termine perentorio assegnato.
Con ordinanza dell'1.2.2023 il GE dichiarava l'improcedibilità della spiegata opposizione per il mancato rispetto del termine perentorio assegnato nel decreto, regolava le spese e assegnava un termine per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso depositato il 28.3.2023 il ricorrente ha reiterato le richieste formulate in fase cautelare e ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 20.4.2023, letta la sentenza della Suprema Corte n. 15355/2021, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio con il terzo OR . Controparte_4
Con successiva ordinanza del 20.2.2024 il Giudice, rilevato ai sensi dell'art. 101, II co.,
c.p.c., quanto già evidenziato in fase cautelare in ordine alla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza del ricorso in opposizione, ha assegnato termine per note ex art. 101 c.p.c. Contr Con comparsa depositata il 6.9.2024 si è quindi costituita l' che, nel sottolineare l'inammissibilità della riassunzione del Pace, ha inoltre chiesto nel merito il rigetto delle domande avanzate, con vittoria di spese di fase.
All'udienza del 15.1.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del che, pur Controparte_2
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Del pari preliminarmente è necessario esaminare la questione relativa all'inammissibilità della presente riassunzione, in considerazione della mancata corretta celebrazione della fase cautelare, prodromica e necessaria ai fini dell'instaurazione del giudizio di merito.
Ed invero, dall'esame della normativa e della giurisprudenza in thema non può che concludersi che l'opposizione proposta da non risulta ammissibile in mancanza Parte_1 dell'instaurazione della preventiva fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, dotato di competenza funzionale a decidere della fase cautelare di un'opposizione all'esecuzione già iniziata.
La stessa Suprema Corte ha più volte, e sin dal 2020 in maniera granitica, affermato che “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché
619, cod. proc. civ.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista, non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 01)”.
Nell'ipotesi qui esaminata la Suprema Corte, nel valutare un caso in cui il GE aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti per la violazione del termine perentorio assegnato per la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria, ha sancito la piena correttezza e legittimità del provvedimento di inammissibilità, precisando altresì che giungere ad affermare il contrario, ipotizzando quindi che, pur avendo violato detto termine, l'opponente possa introdurre in via autonoma il giudizio di merito ed abbia diritto alla relativa pronuncia, e dunque senza la necessità che la sua opposizione sia passata dal vaglio del giudice dell'esecuzione, “si pone in contrasto con il citato arresto di questa Corte”.
Le conclusioni tratte dalla Corte di Cassazione hanno infatti evidenziato che “il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria
(oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 618, primo comma, cod. proc. civ.)”.
Orbene, nel caso di specie è lo stesso opponente a confessare la tardiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Avendo acclarato come la fase cautelare, ove correttamente instaurata, sia indefettibilmente prodromica alla successiva fase di merito, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità della domanda introdotta dal Pace in questa sede, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- dichiara inammissibili le domande avanzate da con l'opposizione Parte_1
depositata il 24.10.2022; - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di legge se dovuti. Controparte_1
Così deciso in Roma, il 15.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina