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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 204/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
IA NG, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2710/2020 depositato il 20/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4962/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 20/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in data 5/3/2019 Ricorrente_1, esercente l'attività di media zione immobiliare all'insegna "Nominativo_2 di Ricorrente_1" chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TYX01G301408 notificato in data 5/12/2018, mediante il quale, per l'anno 2014, l'Agenzia delle Entrate, previa verifica di operazioni bancarie operata dalla Guardia di Finanza, contestava omessa contabilizzazione di ricavi per € 100.857, reddito complessivo per
€ 122.736,00, omessa fatturazione per € 60.333,00 omessa regolarizzazione di acquisti per € 40.525,00, con conseguente pretesa di maggiore IRPEF e IV A, oltre sanzioni. Eccepiva: omessa autorizzazione alla verifica bancaria;
omesso contraddittorio;
nullità per eccessiva durata;
nullità per "inesistenza della notifica" dell'avviso di accertamento;
difetto di motivazione;
omessa allegazione della delega di firma;
inammissibilità del ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 39 dpr 600/73 in caso di contribuente che ha dichiarato ricavi superiori a quelli risultanti dallo studio di settore;
illegittima estensione del controllo al conto corrente del coniuge;
illegittima considerazione dei prelevamenti bancari;
illegittimità della sanzione. Forniva, quindi, giustificazioni in ordine a prelevamenti e versamenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo: la sussistenza dell'autorizzazione all'esecuzione di accertamenti bancari;
il regolare contraddittorio;
la regolare durata della verifica;
la regolarità della notifica;
l'adeguatezza della motivazione;
l'inapplicabilità al ricorrente del regime premiale per i contribuenti coerenti con lo studio di settore;
la regolare delega al firmatario dell'atto, producendo, comunque, copia della delega. .
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che: 1) Palesemente infondata è l'eccezione relativa alla mancanza di autorizzazione agli accerta menti bancari: come si evince dal processo verbale di constatazione (prodotto dalla resistente, ma non dal ricorrente), ivi sono puntualmente indicati gli estremi dell'autorizzazione concessa dal Comando Regionale della Guardia di Finanza.
2)Del pari priva di fondamento è l'eccezione relativa alla durata delle operazioni di verifica, dal momento che non risulta che al prolungarsi di tali operazioni sia associata una qualche sanzione di nullità. In particolare, ai sensi dell'art. 12 c. 5 L 212/2000 la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità del/ 'indagine !ndividuati e motivati dal dirigente del! 'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente del! 'ufficio, per - 2 j N. 564/19 R.
G. Sez. 7 specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nel!' arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. Come è evidente, la norma regola non la durata delle verifiche tributarie, ma, esclusivamente, la durata della permanenza degli operanti presso la sede del contribuente.
Inoltre detta norma non è associata ad alcun profilo di nullità dell'esito dell'accertamento, implicando esclusivamente conseguenze di natura disciplinare, oltre la possibilità, per il contribuente, di rivolgersi al
Garante, come specificato nel medesimo art. 12 c.
6. Consegue, nel caso di specie, l'infondatezza della eccezione sollevata: per un verso, infatti, non risulta (né è affermato, o documentato) che gli operanti, per lo svolgimento della verifi ca, siano rimasti all'interno della sede del contribuente per un periodo complessivo superiore a sessanta giorni. Al contrario si evince che gran parte della verifica è stata effettuata documentalmente, sulla base della documentazione richiesta o rinvenuta. Per altro verso una eventuale permanenza per un periodo superiore non avrebbe, comunque, alcuna ricaduta sulla validità dell'accertamento.
3)Altrettanto infondata appare l'eccezione relativa al difetto del contraddittorio, dal momento che, come risulta dal processo verbale di constatazione, la verifica è stata condotta in contraddittorio con il ricorrente, inoltre il ricorrente è stato espressamente invitato a giustificare le operazioni bancarie e le giustificazioni fomite sono state esaminate in contraddittorio con la parte.
4)Priva di qualunque valenza è l'eccezione relativa ai vizi di notifica dell'atto impugnato. Premesso che la notifica appare regolarmente eseguita, deve osservarsi, comunque, che la notifica non incide in alcun modo sulla esistenza dell'atto e della presupposta pretesa tributaria;
nessun effetto invalidante, conseguentemente, potrebbe essere attribuito alla regolarità della notifica che, funzionale a portare l'atto a conoscenza del destinatario, ha evidentemente, comunque, raggiunto il proprio scopo, dal momento che il destinatario è venuto piena mente a conoscenza dell'atto esercitando le correlate facoltà, nel caso di specie proponendo ricorso. Infatti è noto che ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, norma che deve ritenersi applicabile anche agli avvisi avviso tributari coerentemente con la disciplina di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73 secondo la quale le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite negli articoli 13 7 e seguenti del codice di procedura civile, tra i quali, pertanto, anche il menzionato art. 156
c.p.c. (cfr. Cass. V, 21712009, 15554).
5)Analogamente priva di fondamento è l'eccezione relativa alla delega di firma: l'avviso di accertamento risulta firmato dal funzionario delegato per il dirigente ad interim, con espressa indicazione degli estremi della delega. L'allegazione della delega all'avviso di accerta mento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto. Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno, a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. In ogni caso la resistente ha prodotto copia della delega di firma. Per completezza deve rilevarsi come il limite di valore di cui alla delega si riferisce, come secondo criteri generali, all'imposta evasa, al netto di sanzioni e interessi.
6)Del pari infondato è il richiamo al regime premiale di cui all'art. lO c. 9 dl201/2011. Invero i benefici premiali di cui all'art. l O ci t. per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a quelli risultanti dagli studi di settore sono regolati da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 12 d.l.
201/2011, Direttore che, con provvedi mento generale, può preventivamente limitare l'estensione del regime premiale. Nel caso di specie, come documentato dalla resistente, con provvedimento del9/6/2015, nell'indicare gli studi di settore cui correlare il regime premiale, per l'anno 2014 non ha indicato lo studio
WG39U (agenzie di mediazione immobiliare" applicato dal ricorrente. Consegue che allo stesso non può trovare applicazione il regime premiale invocato.
7) l'accertamento è stato condotto nei confronti del ricorrente, a seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, sulla base della movimentazione bancaria riscontrata in capo al ricorrente - titolare di impresa individuale - e del coniuge. Sul punto, in via generale, deve ricordarsi che, in virtù della presunzione di cui all'art. 32 d. P .R. 600/73 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici - i versamenti ed i prelevamenti effettuati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività di impresa, salvo che questi non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile, oppure la loro estraneità alla produzione del reddito. In virtù della medesima norma deve affermarsi che, nel caso in cui - 4 l N. 564/19 R.G. Sez. 7 l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr. Cass. VI 1916/12, 10101). Va inoltre osservato che, determinando l'art. 32 menzionato una presunzione di legge, ancorchè relativa, il suo superamento implica che il contribuente fornisca una prova, non una presunzione semplice o una mera affermazione di carattere generale (cfr. Cass. 2417/2012, 13035).
8) Tanto posto deve ritenersi infondata l'eccezione relativa alla illegittima considerazione dei prelevamenti bancari operati: invero la limitazione ai soli versamenti riguarda unicamente i soggetti esercenti attività libero professionale;
nel caso di specie il ricorrente esercita attività di impresa (nella specie mediazione immobiliare): consegue che correttamente la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno imputato a reddito non solo i versamenti ingiustifi cati, ma anche i prelevamenti. Nel caso in esame, come risulta dal processo verbale di constatazione, la Guardia di Finanza procedeva a contestare al ricorrente versamenti non giustificati per complessivi € 60.332,64 e prelevamenti non giustificati per € 97.205,15; conseguentemente imputando maggior reddito per complessivi € 157.537,79. in sede di contraddittorio dinanzi all'Agenzia delle Entrate il ricorrente forniva (ulteriori) giustificazioni;
in esito a queste, l'Agenzia contestava versamenti non giustificati per complessivi € 60.332,64 (negli stessi termini di quelli conte stati dalla Guardia di Finanza); quanto ai prelevamenti riconosceva giustificate operazioni per € 56.680,38, conseguentemente contestava come non giustificati - con conseguente imputazione a reddito- operazioni per complessivi e 40.524,77, tenendo anche conto della soglia di € 1.000,00 giornaliera, nel limite di
€ 5.000,00 mensili (di cui al novellato art. 32 d.P.R. 600/73). Confermava, in tal senso, l'estensione anche ai conti intestati (in realtà cointestati) alla moglie Nominativo_4, evidenziando che la stessa non aveva signifi cative capacità reddituali (per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 reddito imponibile dichiara to, rispettivamente, € 4.850,00, € 3.531 ,00, € 6.266,00 e € 7 .616,00). L'elencazione delle operazioni, secondo quanto si evince dall'avviso di accertamento, sarebbe inserita in autonomi allegati, allegati che, tuttavia, non pare siano stati prodotti. Ciò posto, devono ritenersi infondate le giustificazioni formulate dal ricorrente. Legittimo, innanzitutto, appare il riferimento alla movimentazione bancaria registrata su conti correnti cointestati alla moglie del ricorrente: in generale, infatti, il potere di accertamento su cinti bancari, riguarda tutti, indistintamente, i conti intrattenuti dal contribuente, tra questi rientrando anche quelli cointestati che, comunque, sono riferibili al contribuente e, come tali, suscettibili di accertamento (cfr. Cass. 18/04/2003,
6232; Cass. 2116/2001, 8457), in tali casi è onere del contribuente dimostrare che le poste rinvenute su tali conti siano, in tutto o in parte, riferibili al cointestatario (cfr. Cass. V, 1110/2007, 20631). Nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha dimostrato che la movimentazione relativa al conto cointestato alla moglie fosse, in tutto o in parte, riferibile a quest'ultima; ma, come dimostrato dall'Agenzia, sussistono univoci elementi per ritenere che detta movimentazione fosse unicamente riferibile all'attività di impresa esercitata dal ricorrente, non disponendo la moglie, di capacità reddituale sufficiente giustificare la movimentazione bancaria predetta. Quanto alle giustificazioni invocate dal ricorrente circa la movimentazione registrata, queste appaiono del tutto inadeguate. Come sopra osservato è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i versamenti sui conti correnti siano riferibili a proventi di cui si è tenuto conto nella contabilità
o ad altre attività non collegate con quella di impresa. Nel caso di specie, con riferimento ai versamenti, il ricorrente assume: l) che l'importo di € 2.350,00 versato il 11/2/2014 (in contanti) deriverebbe da un preleva mento in contanti effettuato nella medesima giornata da altro conto. A prescindere dal fatto che non si comprende per quale ragione si dovrebbe effettuare un'operazione di giroconto così macchinosa, piuttosto che bonificarsi le somme da un conto all'altro, il ricorrente non pare avere adeguatamente documentato l'avvenuto prelievo. 2) medesima considerazione riguarda il versamento (in contanti) di € 400,00 del
28/4/2014, la cui provvista il ricorrente assume derivare dal prelievo in contanti da altro conto. 3) così come il versamento (in contanti) di € 600,00 del 13/10/2014, la cui provvista il ricorrente assume derivare dal prelievo in contanti da altro conto. 4) ed ancora il versamento (in contanti) di € 1.650,00 del 24/12/2014, la cui provvista il ricorrente assume derivare dal prelievo in contanti da altro conto. 5) che il versamento di
€ 686,50 del 30/4/2014 consisterebbe nl pagamento della fattura n. 6 del 3/5/2013. L'affermazione è palesemente non verosimile: sia perché la fattura risale a quasi un anno prima;
sia perché la fattura, di cui il ricorrente produce copia, reca un importo affatto diverso: e 786,50. 6) Palesemente ingiustificate appaiono le operazioni di versamento di € 6.0'00 (del 14/8/2014), € 10.000 (del 19/9/2014) ed € 15.000,00 (del
24/9/2014), che il ricorrente assume riferibili a prestiti infruttiferi: circostanza scarsamente credibile, non essendo in alcun modo argomentate le ragioni per le quali privati cittadini non esercenti professioni - 6 l N.
564/19 R.G. Sez. 7 finanziarie dovrebbero erogare prestiti. Tanto più che non si comprende come un soggetto che prende denaro a prestito assumendosi in difficoltà economiche, possa contestualmente affermare di avere sostenuto spese, in unica soluzione, per € 500,00 per sigari o altre analo ghe spese voluttuarie.
Aggiungasi che l'assegno di € 6.000,00 risulta con firma di traenza della s.n.c. Società_1, mentre il documento impiegato per provare l'esistenza del "prestito" è a nome apparente di tale Nominativo_8 personalmente, e non a nome della società. 7) Altrettanto immotivato appare il bonifico di € 9.500,00 del 29/9/2014, ricondotto dal ricorrente a un non documentato rimborso spese. Aggiungasi che, a giustificazione di detto "rimborso spese" il ricorrente produce copia di un atto di compravendita del14/11120 14 tra tali Nominativo_5 e Nominativo_6; atto che non appare in alcun modo correlabile all'assunto, sia per differenza di data, sia per i soggetti coinvolti, diversi dal ricorrente. Quanto alle giustificazioni addotte con riferimento ai prelevamenti, non appare, allo stato, la possibilità di adeguata valutazione. Invero, come sopra osservato, in sede di contraddittorio dinanzi all'Ufficio, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come giustificati una parte dei prelevamenti originariamente contestati dalla Guardia di Finanza. Le operazioni riconosciute e disconosciute, come si legge nell'avviso di accertamento, sarebbero state riepilogate in appositi prospetti allegati. Detti prospetti non appaiono prodotti dal ricorrente. Consegue l'impossibilità di verificare se le operazioni che lo stesso giustifica in questa sede rientrino tra quelle disconosciute dall'Amministrazione, oppure tra quelle già riconosciute come giustificate e, come tali, escluse dalla contestazione. In mancanza di detto elemento, conseguentemente, anche tali eccezioni devono essere respinte. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
9) Le spese seguono la soccombenza e, ai fini della loro quantificazione, deve tenersi conto anche della palese infondatezza di molte delle eccezioni formulate dal ricorrente. Le spese, dunque, vanno quantificate in € 4.000,00 oltre accessori di legge. Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Invero, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata. Infatti, l'appellante ripropone tutti i motivi di contestazione proposti in primo grado, rigettati con la motivazione richiamata. condivisa integralmente da questa Corte, limitandosi a contestare la presunta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ufficio in quanto le controdeduzioni non sarebbero state firmate dal Direttore Provinciale, bensì dal Capo Team Nominativo_7, senza provare l'esistenza, in capo al medesimo, di apposita e legittima delega.
Tale motivo di appello è infondato, Infatti, secondo la Giurisprudenza di legittimità hanno piena legittimità di atti difensivi firmati da funzionari delegati dal capo dell'Ufficio : che ritiene : “laddove l'atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula "per il dirigente"), l'ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente e non è sufficiente la mera contestazione per fare insorgere, in capo all'Amministrazione finanziaria, l'onere di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.” In ogni caso, risulta provato che con l'allegato “B” all'Atto Dispositivo n. 32/2018 sono stati indicati esattamente con nome e cognome e ruolo ricoperto nell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, tutti i funzionari delegati appartenenti alla carriera direttiva, in quanto di terza area, ed il loro potere di sottoscrivere gli atti, ancorché su delega del Direttore Provinciale, è delimitato per materia e per valore. Inconferente è il riferimento dell'appellante all'allegato “C”, prodotto nel giudizio di primo grado, ed al limite di valore per la firma degli atti in esso indicato, riferendosi all'Ufficio Controlli di cui fa parte il funzionario che ha emesso l'avviso di accertamento, e non all'Ufficio Legale, reparto cui appartiene il capo team Nominativo_7 che ha firmato l'atto di costituzione in giudizio, per il quale valgono i criteri evidenziati nel summenzionato allegato “B”.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025 Il TO Il Presidente
GE GI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
IA NG, TO
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2710/2020 depositato il 20/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4962/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 20/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301408 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso depositato in data 5/3/2019 Ricorrente_1, esercente l'attività di media zione immobiliare all'insegna "Nominativo_2 di Ricorrente_1" chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TYX01G301408 notificato in data 5/12/2018, mediante il quale, per l'anno 2014, l'Agenzia delle Entrate, previa verifica di operazioni bancarie operata dalla Guardia di Finanza, contestava omessa contabilizzazione di ricavi per € 100.857, reddito complessivo per
€ 122.736,00, omessa fatturazione per € 60.333,00 omessa regolarizzazione di acquisti per € 40.525,00, con conseguente pretesa di maggiore IRPEF e IV A, oltre sanzioni. Eccepiva: omessa autorizzazione alla verifica bancaria;
omesso contraddittorio;
nullità per eccessiva durata;
nullità per "inesistenza della notifica" dell'avviso di accertamento;
difetto di motivazione;
omessa allegazione della delega di firma;
inammissibilità del ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 39 dpr 600/73 in caso di contribuente che ha dichiarato ricavi superiori a quelli risultanti dallo studio di settore;
illegittima estensione del controllo al conto corrente del coniuge;
illegittima considerazione dei prelevamenti bancari;
illegittimità della sanzione. Forniva, quindi, giustificazioni in ordine a prelevamenti e versamenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo: la sussistenza dell'autorizzazione all'esecuzione di accertamenti bancari;
il regolare contraddittorio;
la regolare durata della verifica;
la regolarità della notifica;
l'adeguatezza della motivazione;
l'inapplicabilità al ricorrente del regime premiale per i contribuenti coerenti con lo studio di settore;
la regolare delega al firmatario dell'atto, producendo, comunque, copia della delega. .
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che: 1) Palesemente infondata è l'eccezione relativa alla mancanza di autorizzazione agli accerta menti bancari: come si evince dal processo verbale di constatazione (prodotto dalla resistente, ma non dal ricorrente), ivi sono puntualmente indicati gli estremi dell'autorizzazione concessa dal Comando Regionale della Guardia di Finanza.
2)Del pari priva di fondamento è l'eccezione relativa alla durata delle operazioni di verifica, dal momento che non risulta che al prolungarsi di tali operazioni sia associata una qualche sanzione di nullità. In particolare, ai sensi dell'art. 12 c. 5 L 212/2000 la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità del/ 'indagine !ndividuati e motivati dal dirigente del! 'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente del! 'ufficio, per - 2 j N. 564/19 R.
G. Sez. 7 specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nel!' arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. Come è evidente, la norma regola non la durata delle verifiche tributarie, ma, esclusivamente, la durata della permanenza degli operanti presso la sede del contribuente.
Inoltre detta norma non è associata ad alcun profilo di nullità dell'esito dell'accertamento, implicando esclusivamente conseguenze di natura disciplinare, oltre la possibilità, per il contribuente, di rivolgersi al
Garante, come specificato nel medesimo art. 12 c.
6. Consegue, nel caso di specie, l'infondatezza della eccezione sollevata: per un verso, infatti, non risulta (né è affermato, o documentato) che gli operanti, per lo svolgimento della verifi ca, siano rimasti all'interno della sede del contribuente per un periodo complessivo superiore a sessanta giorni. Al contrario si evince che gran parte della verifica è stata effettuata documentalmente, sulla base della documentazione richiesta o rinvenuta. Per altro verso una eventuale permanenza per un periodo superiore non avrebbe, comunque, alcuna ricaduta sulla validità dell'accertamento.
3)Altrettanto infondata appare l'eccezione relativa al difetto del contraddittorio, dal momento che, come risulta dal processo verbale di constatazione, la verifica è stata condotta in contraddittorio con il ricorrente, inoltre il ricorrente è stato espressamente invitato a giustificare le operazioni bancarie e le giustificazioni fomite sono state esaminate in contraddittorio con la parte.
4)Priva di qualunque valenza è l'eccezione relativa ai vizi di notifica dell'atto impugnato. Premesso che la notifica appare regolarmente eseguita, deve osservarsi, comunque, che la notifica non incide in alcun modo sulla esistenza dell'atto e della presupposta pretesa tributaria;
nessun effetto invalidante, conseguentemente, potrebbe essere attribuito alla regolarità della notifica che, funzionale a portare l'atto a conoscenza del destinatario, ha evidentemente, comunque, raggiunto il proprio scopo, dal momento che il destinatario è venuto piena mente a conoscenza dell'atto esercitando le correlate facoltà, nel caso di specie proponendo ricorso. Infatti è noto che ai sensi dell'art. 156 c.p.c. la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, norma che deve ritenersi applicabile anche agli avvisi avviso tributari coerentemente con la disciplina di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73 secondo la quale le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite negli articoli 13 7 e seguenti del codice di procedura civile, tra i quali, pertanto, anche il menzionato art. 156
c.p.c. (cfr. Cass. V, 21712009, 15554).
5)Analogamente priva di fondamento è l'eccezione relativa alla delega di firma: l'avviso di accertamento risulta firmato dal funzionario delegato per il dirigente ad interim, con espressa indicazione degli estremi della delega. L'allegazione della delega all'avviso di accerta mento non è prevista da alcuna norma, né tanto meno essa rappresenta una condizione di validità dell'atto; sicchè, per un verso, l'ufficio non era tenuto ad allegare tale delega;
per altro verso la mancata allegazione della delega non inficia in alcun modo la validità dell'atto. Deve poi osservarsi che l'avviso di accertamento costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'attestazione della esistenza della delega, contenuta nell'avviso, costituisce affermazione vera fino a querela di falso: ove il ricorrente assuma l'inesistenza della delega è onerato a dimostrare l'assunto, o, quanto meno, a dimostrare di essersi attivato per acquisire la relativa prova. In ogni caso la resistente ha prodotto copia della delega di firma. Per completezza deve rilevarsi come il limite di valore di cui alla delega si riferisce, come secondo criteri generali, all'imposta evasa, al netto di sanzioni e interessi.
6)Del pari infondato è il richiamo al regime premiale di cui all'art. lO c. 9 dl201/2011. Invero i benefici premiali di cui all'art. l O ci t. per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a quelli risultanti dagli studi di settore sono regolati da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 12 d.l.
201/2011, Direttore che, con provvedi mento generale, può preventivamente limitare l'estensione del regime premiale. Nel caso di specie, come documentato dalla resistente, con provvedimento del9/6/2015, nell'indicare gli studi di settore cui correlare il regime premiale, per l'anno 2014 non ha indicato lo studio
WG39U (agenzie di mediazione immobiliare" applicato dal ricorrente. Consegue che allo stesso non può trovare applicazione il regime premiale invocato.
7) l'accertamento è stato condotto nei confronti del ricorrente, a seguito di verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, sulla base della movimentazione bancaria riscontrata in capo al ricorrente - titolare di impresa individuale - e del coniuge. Sul punto, in via generale, deve ricordarsi che, in virtù della presunzione di cui all'art. 32 d. P .R. 600/73 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici - i versamenti ed i prelevamenti effettuati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività di impresa, salvo che questi non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile, oppure la loro estraneità alla produzione del reddito. In virtù della medesima norma deve affermarsi che, nel caso in cui - 4 l N. 564/19 R.G. Sez. 7 l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr. Cass. VI 1916/12, 10101). Va inoltre osservato che, determinando l'art. 32 menzionato una presunzione di legge, ancorchè relativa, il suo superamento implica che il contribuente fornisca una prova, non una presunzione semplice o una mera affermazione di carattere generale (cfr. Cass. 2417/2012, 13035).
8) Tanto posto deve ritenersi infondata l'eccezione relativa alla illegittima considerazione dei prelevamenti bancari operati: invero la limitazione ai soli versamenti riguarda unicamente i soggetti esercenti attività libero professionale;
nel caso di specie il ricorrente esercita attività di impresa (nella specie mediazione immobiliare): consegue che correttamente la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno imputato a reddito non solo i versamenti ingiustifi cati, ma anche i prelevamenti. Nel caso in esame, come risulta dal processo verbale di constatazione, la Guardia di Finanza procedeva a contestare al ricorrente versamenti non giustificati per complessivi € 60.332,64 e prelevamenti non giustificati per € 97.205,15; conseguentemente imputando maggior reddito per complessivi € 157.537,79. in sede di contraddittorio dinanzi all'Agenzia delle Entrate il ricorrente forniva (ulteriori) giustificazioni;
in esito a queste, l'Agenzia contestava versamenti non giustificati per complessivi € 60.332,64 (negli stessi termini di quelli conte stati dalla Guardia di Finanza); quanto ai prelevamenti riconosceva giustificate operazioni per € 56.680,38, conseguentemente contestava come non giustificati - con conseguente imputazione a reddito- operazioni per complessivi e 40.524,77, tenendo anche conto della soglia di € 1.000,00 giornaliera, nel limite di
€ 5.000,00 mensili (di cui al novellato art. 32 d.P.R. 600/73). Confermava, in tal senso, l'estensione anche ai conti intestati (in realtà cointestati) alla moglie Nominativo_4, evidenziando che la stessa non aveva signifi cative capacità reddituali (per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 reddito imponibile dichiara to, rispettivamente, € 4.850,00, € 3.531 ,00, € 6.266,00 e € 7 .616,00). L'elencazione delle operazioni, secondo quanto si evince dall'avviso di accertamento, sarebbe inserita in autonomi allegati, allegati che, tuttavia, non pare siano stati prodotti. Ciò posto, devono ritenersi infondate le giustificazioni formulate dal ricorrente. Legittimo, innanzitutto, appare il riferimento alla movimentazione bancaria registrata su conti correnti cointestati alla moglie del ricorrente: in generale, infatti, il potere di accertamento su cinti bancari, riguarda tutti, indistintamente, i conti intrattenuti dal contribuente, tra questi rientrando anche quelli cointestati che, comunque, sono riferibili al contribuente e, come tali, suscettibili di accertamento (cfr. Cass. 18/04/2003,
6232; Cass. 2116/2001, 8457), in tali casi è onere del contribuente dimostrare che le poste rinvenute su tali conti siano, in tutto o in parte, riferibili al cointestatario (cfr. Cass. V, 1110/2007, 20631). Nel caso di specie, non solo il ricorrente non ha dimostrato che la movimentazione relativa al conto cointestato alla moglie fosse, in tutto o in parte, riferibile a quest'ultima; ma, come dimostrato dall'Agenzia, sussistono univoci elementi per ritenere che detta movimentazione fosse unicamente riferibile all'attività di impresa esercitata dal ricorrente, non disponendo la moglie, di capacità reddituale sufficiente giustificare la movimentazione bancaria predetta. Quanto alle giustificazioni invocate dal ricorrente circa la movimentazione registrata, queste appaiono del tutto inadeguate. Come sopra osservato è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i versamenti sui conti correnti siano riferibili a proventi di cui si è tenuto conto nella contabilità
o ad altre attività non collegate con quella di impresa. Nel caso di specie, con riferimento ai versamenti, il ricorrente assume: l) che l'importo di € 2.350,00 versato il 11/2/2014 (in contanti) deriverebbe da un preleva mento in contanti effettuato nella medesima giornata da altro conto. A prescindere dal fatto che non si comprende per quale ragione si dovrebbe effettuare un'operazione di giroconto così macchinosa, piuttosto che bonificarsi le somme da un conto all'altro, il ricorrente non pare avere adeguatamente documentato l'avvenuto prelievo. 2) medesima considerazione riguarda il versamento (in contanti) di € 400,00 del
28/4/2014, la cui provvista il ricorrente assume derivare dal prelievo in contanti da altro conto. 3) così come il versamento (in contanti) di € 600,00 del 13/10/2014, la cui provvista il ricorrente assume derivare dal prelievo in contanti da altro conto. 4) ed ancora il versamento (in contanti) di € 1.650,00 del 24/12/2014, la cui provvista il ricorrente assume derivare dal prelievo in contanti da altro conto. 5) che il versamento di
€ 686,50 del 30/4/2014 consisterebbe nl pagamento della fattura n. 6 del 3/5/2013. L'affermazione è palesemente non verosimile: sia perché la fattura risale a quasi un anno prima;
sia perché la fattura, di cui il ricorrente produce copia, reca un importo affatto diverso: e 786,50. 6) Palesemente ingiustificate appaiono le operazioni di versamento di € 6.0'00 (del 14/8/2014), € 10.000 (del 19/9/2014) ed € 15.000,00 (del
24/9/2014), che il ricorrente assume riferibili a prestiti infruttiferi: circostanza scarsamente credibile, non essendo in alcun modo argomentate le ragioni per le quali privati cittadini non esercenti professioni - 6 l N.
564/19 R.G. Sez. 7 finanziarie dovrebbero erogare prestiti. Tanto più che non si comprende come un soggetto che prende denaro a prestito assumendosi in difficoltà economiche, possa contestualmente affermare di avere sostenuto spese, in unica soluzione, per € 500,00 per sigari o altre analo ghe spese voluttuarie.
Aggiungasi che l'assegno di € 6.000,00 risulta con firma di traenza della s.n.c. Società_1, mentre il documento impiegato per provare l'esistenza del "prestito" è a nome apparente di tale Nominativo_8 personalmente, e non a nome della società. 7) Altrettanto immotivato appare il bonifico di € 9.500,00 del 29/9/2014, ricondotto dal ricorrente a un non documentato rimborso spese. Aggiungasi che, a giustificazione di detto "rimborso spese" il ricorrente produce copia di un atto di compravendita del14/11120 14 tra tali Nominativo_5 e Nominativo_6; atto che non appare in alcun modo correlabile all'assunto, sia per differenza di data, sia per i soggetti coinvolti, diversi dal ricorrente. Quanto alle giustificazioni addotte con riferimento ai prelevamenti, non appare, allo stato, la possibilità di adeguata valutazione. Invero, come sopra osservato, in sede di contraddittorio dinanzi all'Ufficio, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come giustificati una parte dei prelevamenti originariamente contestati dalla Guardia di Finanza. Le operazioni riconosciute e disconosciute, come si legge nell'avviso di accertamento, sarebbero state riepilogate in appositi prospetti allegati. Detti prospetti non appaiono prodotti dal ricorrente. Consegue l'impossibilità di verificare se le operazioni che lo stesso giustifica in questa sede rientrino tra quelle disconosciute dall'Amministrazione, oppure tra quelle già riconosciute come giustificate e, come tali, escluse dalla contestazione. In mancanza di detto elemento, conseguentemente, anche tali eccezioni devono essere respinte. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
9) Le spese seguono la soccombenza e, ai fini della loro quantificazione, deve tenersi conto anche della palese infondatezza di molte delle eccezioni formulate dal ricorrente. Le spese, dunque, vanno quantificate in € 4.000,00 oltre accessori di legge. Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Invero, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata. Infatti, l'appellante ripropone tutti i motivi di contestazione proposti in primo grado, rigettati con la motivazione richiamata. condivisa integralmente da questa Corte, limitandosi a contestare la presunta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ufficio in quanto le controdeduzioni non sarebbero state firmate dal Direttore Provinciale, bensì dal Capo Team Nominativo_7, senza provare l'esistenza, in capo al medesimo, di apposita e legittima delega.
Tale motivo di appello è infondato, Infatti, secondo la Giurisprudenza di legittimità hanno piena legittimità di atti difensivi firmati da funzionari delegati dal capo dell'Ufficio : che ritiene : “laddove l'atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula "per il dirigente"), l'ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente e non è sufficiente la mera contestazione per fare insorgere, in capo all'Amministrazione finanziaria, l'onere di fornire la prova dell'atto interno di organizzazione adottato dal dirigente, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.” In ogni caso, risulta provato che con l'allegato “B” all'Atto Dispositivo n. 32/2018 sono stati indicati esattamente con nome e cognome e ruolo ricoperto nell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, tutti i funzionari delegati appartenenti alla carriera direttiva, in quanto di terza area, ed il loro potere di sottoscrivere gli atti, ancorché su delega del Direttore Provinciale, è delimitato per materia e per valore. Inconferente è il riferimento dell'appellante all'allegato “C”, prodotto nel giudizio di primo grado, ed al limite di valore per la firma degli atti in esso indicato, riferendosi all'Ufficio Controlli di cui fa parte il funzionario che ha emesso l'avviso di accertamento, e non all'Ufficio Legale, reparto cui appartiene il capo team Nominativo_7 che ha firmato l'atto di costituzione in giudizio, per il quale valgono i criteri evidenziati nel summenzionato allegato “B”.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025 Il TO Il Presidente
GE GI