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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 946/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa IA Barlati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 946/2021 promossa da:
( P.I. ) elettivamente domiciliata in Roma, via di Parte_1 P.IVA_1
Villa Sacchetti n. 27 5 presso lo studio dell'avv. Roberto Teseo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Viterbo, via G. Marconi 34 presso lo studio dell'avv. Alessandro Caravello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: affidamento in conto corrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare pagina 1 di 4 specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. (società risultante dalla trasformazione della Carrozzeria Parte_1 [...]
, titolare del conto corrente n. 21825 , affidato per l'importo Controparte_2 di euro 50.000,00 ed acceso presso la ha tratto in Controparte_1 giudizio quest'ultima, avanti all'intestato Tribunale, al fine di far accertare giudizialmente, con riferimento al suddetto conto corrente, la sussistenza delle numerose irregolarità evidenziate nella consulenza tecnica contabile a firma del dott. Per_1
versata in atti.
[...]
Nello specifico, parte attrice ha contestato: 1) l'inesistenza del contratto di accensione del conto corrente;
2) l'applicazione di interessi ultralegali non convenuti;
3) l'addebito illegittimo di commissioni di massimo scoperto;
4) l'anatocismo; 5) l'addebito di voci di spese non concordate;
6) l'applicazione di valute anticipate e postergate non pattuite. Ha chiesto, quindi, accertarsi l'ammontare del suo credito nei confronti della CP_1 convenuta mediante operazioni di ricalcolo e la rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa. Ha chiesto altresì, in caso di intervenuta cessazione del rapporto, nelle more del giudizio, la condanna della convenuta alla restituzione CP_1 delle somme rideterminate, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutti gli Controparte_1 addebiti formulati nei suoi confronti dall'attrice, sia con riferimento all'anatocismo, sia con riferimento alla illegittimità delle spese e degli oneri addebitati, sia con riferimento agli interessi usurari. Ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione di tutte le rimesse solutorie ante decennio. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. veniva disposta c.t.u. contabile al fine di verificare la sussistenza o meno delle criticità lamentate e procedere alla ricostruzione del conto corrente onde quantificarne il saldo. Rassegnate le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte attrice, in conseguenza della stipula del contratto di conto corrente in questione ha evidenziato doglianze relative all'applicazione di interessi pattuiti di natura anatocistica ed usuraria e la mancata indicazione di tassi di interesse non determinati che non rendevano consapevole il cliente dell'entità del finanziamento e producevano somme da rimborsare. In virtù del proprio assunto difensivo, la società attrice, proponeva quindi pagina 2 di 4 domanda a carattere restitutorio, pretendendo il rimborso di quanto pagato in eccesso. Ciò premesso, l'onere probatorio riferito alle doglianze sopra evidenziate è, certamente, a carico della parte che le ha mosse, non solo secondo i principi generali previsti nel nostro ordinamento in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. che prevede che chiunque vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma anche in virtù di principi giurisprudenziali in materia (Cass. 35012/23) secondo cui nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica e prova dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. Dal suo canto l'attore, dopo aver assolto il proprio onere di allegazione, depositando anche in atti perizia tecnica di parte, ha chiesto - sotto il profilo istruttorio - c.t.u. contabile a sostegno del proprio assunto difensivo. Orbene, gli esiti della c.t.u. vanno fatti propri da questo Tribunale, in quanto la relazione di perizia d'ufficio appare priva di errori formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio, essendo stata data risposta alle osservazioni formulate ed essendo stata fornita precisa ed esaustiva risposta agli articolati quesiti posti dal Giudice. Vi è da dire che il c.t.u., nella relazione di perizia, rappresenta in modo chiaro le fonti da cui ha attinto gli elementi da valutare ai fini della relazione ed ha illustrato altrettanto chiaramente l'iter metodologico utilizzato per giungere alle proprie conclusioni. Non va dimenticato, poi, che il c.t.u. svolge il suo incarico dopo aver prestato giuramento di rito. Con il proprio elaborato, sulla base degli estratti conto inerenti il periodo 1.1.2007- 30.6.2017, il nominato C.T.U. dott. ha infatti accertato l'operatività e Persona_2 la legittimità delle pattuizioni ed in particolare: 1) la regolarità delle pattuizioni;
2) il rispetto delle disposizioni di legge in tema di anatocismo;
3) la legittimità dei tassi ai fini del rispetto della normativa antiusura;
4) la corretta applicazione degli ulteriori oneri bancari applicati. Infine, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto Bancario convenuto, il CTU ha proceduto alla disamina delle rimesse solutorie del decennio ante 9.4.2021 (data della notifica dell'atto di citazione). In esito a detti accertamenti è emerso che dai ricalcoli effettuati dal CTU, il saldo del conto al 30.6.2017 risulta essere pari a euro -41.690,07 anziché ad euro – 54.355,86 essendosi registrata una variazione positiva di euro -12.665,79. Va poi, infine, rilevato che, parte attrice, non ha nominato alcun consulente di parte e non ha contestato né in sede d'invio della bozza di relazione né, ovviamente, in sede di deposito della perizia definitiva, le risultanze della C.T.U. con ciò, riconoscendone la sostanziale correttezza. La domanda così come formulata, deve, pertanto, essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. di parte convenuta e sono liquidate, ex D.M. n. 147 del 13.8.2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione da € 5.201,00 ad euro 26.000,00. Esse sono poste a carico della parte attrice stante il rigetto della domanda. Le spese della c.t.u. così come liquidate nel corso del giudizio, sono poste, definitivamente, a carico della parte soccombente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, sulla domanda proposta dal nei confronti Parte_1 della ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
-respinge le domande di parte attrice;
-condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre spese forfettarie, accessori di legge. Le spese di c.t.u vengono definitivamente poste a carico della parte attrice.
Così deciso in Viterbo il 15.12.2025
IL GOP
Dott.ssa IA Barlati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa IA Barlati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 946/2021 promossa da:
( P.I. ) elettivamente domiciliata in Roma, via di Parte_1 P.IVA_1
Villa Sacchetti n. 27 5 presso lo studio dell'avv. Roberto Teseo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE nei confronti di
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Viterbo, via G. Marconi 34 presso lo studio dell'avv. Alessandro Caravello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: affidamento in conto corrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare pagina 1 di 4 specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. (società risultante dalla trasformazione della Carrozzeria Parte_1 [...]
, titolare del conto corrente n. 21825 , affidato per l'importo Controparte_2 di euro 50.000,00 ed acceso presso la ha tratto in Controparte_1 giudizio quest'ultima, avanti all'intestato Tribunale, al fine di far accertare giudizialmente, con riferimento al suddetto conto corrente, la sussistenza delle numerose irregolarità evidenziate nella consulenza tecnica contabile a firma del dott. Per_1
versata in atti.
[...]
Nello specifico, parte attrice ha contestato: 1) l'inesistenza del contratto di accensione del conto corrente;
2) l'applicazione di interessi ultralegali non convenuti;
3) l'addebito illegittimo di commissioni di massimo scoperto;
4) l'anatocismo; 5) l'addebito di voci di spese non concordate;
6) l'applicazione di valute anticipate e postergate non pattuite. Ha chiesto, quindi, accertarsi l'ammontare del suo credito nei confronti della CP_1 convenuta mediante operazioni di ricalcolo e la rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa. Ha chiesto altresì, in caso di intervenuta cessazione del rapporto, nelle more del giudizio, la condanna della convenuta alla restituzione CP_1 delle somme rideterminate, con gli interessi al tasso contrattuale, se convenuto, ovvero ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di sussistenza delle singole poste e sino all'effettivo adempimento. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutti gli Controparte_1 addebiti formulati nei suoi confronti dall'attrice, sia con riferimento all'anatocismo, sia con riferimento alla illegittimità delle spese e degli oneri addebitati, sia con riferimento agli interessi usurari. Ha infine eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione di tutte le rimesse solutorie ante decennio. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. veniva disposta c.t.u. contabile al fine di verificare la sussistenza o meno delle criticità lamentate e procedere alla ricostruzione del conto corrente onde quantificarne il saldo. Rassegnate le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte attrice, in conseguenza della stipula del contratto di conto corrente in questione ha evidenziato doglianze relative all'applicazione di interessi pattuiti di natura anatocistica ed usuraria e la mancata indicazione di tassi di interesse non determinati che non rendevano consapevole il cliente dell'entità del finanziamento e producevano somme da rimborsare. In virtù del proprio assunto difensivo, la società attrice, proponeva quindi pagina 2 di 4 domanda a carattere restitutorio, pretendendo il rimborso di quanto pagato in eccesso. Ciò premesso, l'onere probatorio riferito alle doglianze sopra evidenziate è, certamente, a carico della parte che le ha mosse, non solo secondo i principi generali previsti nel nostro ordinamento in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. che prevede che chiunque vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma anche in virtù di principi giurisprudenziali in materia (Cass. 35012/23) secondo cui nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica e prova dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. Dal suo canto l'attore, dopo aver assolto il proprio onere di allegazione, depositando anche in atti perizia tecnica di parte, ha chiesto - sotto il profilo istruttorio - c.t.u. contabile a sostegno del proprio assunto difensivo. Orbene, gli esiti della c.t.u. vanno fatti propri da questo Tribunale, in quanto la relazione di perizia d'ufficio appare priva di errori formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio, essendo stata data risposta alle osservazioni formulate ed essendo stata fornita precisa ed esaustiva risposta agli articolati quesiti posti dal Giudice. Vi è da dire che il c.t.u., nella relazione di perizia, rappresenta in modo chiaro le fonti da cui ha attinto gli elementi da valutare ai fini della relazione ed ha illustrato altrettanto chiaramente l'iter metodologico utilizzato per giungere alle proprie conclusioni. Non va dimenticato, poi, che il c.t.u. svolge il suo incarico dopo aver prestato giuramento di rito. Con il proprio elaborato, sulla base degli estratti conto inerenti il periodo 1.1.2007- 30.6.2017, il nominato C.T.U. dott. ha infatti accertato l'operatività e Persona_2 la legittimità delle pattuizioni ed in particolare: 1) la regolarità delle pattuizioni;
2) il rispetto delle disposizioni di legge in tema di anatocismo;
3) la legittimità dei tassi ai fini del rispetto della normativa antiusura;
4) la corretta applicazione degli ulteriori oneri bancari applicati. Infine, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto Bancario convenuto, il CTU ha proceduto alla disamina delle rimesse solutorie del decennio ante 9.4.2021 (data della notifica dell'atto di citazione). In esito a detti accertamenti è emerso che dai ricalcoli effettuati dal CTU, il saldo del conto al 30.6.2017 risulta essere pari a euro -41.690,07 anziché ad euro – 54.355,86 essendosi registrata una variazione positiva di euro -12.665,79. Va poi, infine, rilevato che, parte attrice, non ha nominato alcun consulente di parte e non ha contestato né in sede d'invio della bozza di relazione né, ovviamente, in sede di deposito della perizia definitiva, le risultanze della C.T.U. con ciò, riconoscendone la sostanziale correttezza. La domanda così come formulata, deve, pertanto, essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. di parte convenuta e sono liquidate, ex D.M. n. 147 del 13.8.2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione da € 5.201,00 ad euro 26.000,00. Esse sono poste a carico della parte attrice stante il rigetto della domanda. Le spese della c.t.u. così come liquidate nel corso del giudizio, sono poste, definitivamente, a carico della parte soccombente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, sulla domanda proposta dal nei confronti Parte_1 della ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
-respinge le domande di parte attrice;
-condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre spese forfettarie, accessori di legge. Le spese di c.t.u vengono definitivamente poste a carico della parte attrice.
Così deciso in Viterbo il 15.12.2025
IL GOP
Dott.ssa IA Barlati
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