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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
2635 /2025
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul cumulo di domande ex art. 451 bis. 49 c.p.c. di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2635 proposta da C.F. con l'avv. MANTINEO Parte_1 C.F._1
ROSARIA e da C.F. Parte_2 C.F._2
con l'avv. COSENZA MIRIANA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate nei termini di legge;
rilevato che le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I coniugi provvederanno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e nulla dovranno pagare all'altro a titolo di mantenimento;
3. Il veicolo tg. BB 023 BT attualmente di proprietà della SI.ra verrà intestato a spese Parte_1 del SI. allo stesso;
4. Il trasferimento della piena proprietà dell'immobile di Via Gran Parte_2
Bretagna n. 19, Scala A sito in Pomezia (Roma) in capo alla SI.ra , con la cessione Parte_1 della quota di proprietà del SI. , è condizione necessaria al fine del raggiungimento Parte_2 degli accordi di separazione. L'immobile oggetto di trasferimento, pervenuto ai SI.ri Parte_2
e n forza di atto di acquisto immobiliare a Rogito Notaio Parte_1 Persona_1
Repertorio n. 18363, Raccolta n. 7427, del 01/04/2010, è così meglio identificato: Immobile sito nel
Comune di Pomezia (RM), avente accesso dal civico n. 19, Scala A, e precisamente: appartamento al piano terra, distinto con il numero interno 2, composto da una camera, cucina, bagno ripostiglio, balcone e soppalco, confinante con il vano scale, appartamenti interni 1 e 3 stessa scala. Detto immobile risulta censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Pomezia come segue : Foglio 31, particella 711, subalterno 2, categoria A/3, classe 3, vani 3,5 Rendita catastale Euro 352,48. Ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i coniugi di comune accordo e per patto espresso si impegnano ad effettuare il trasferimento della proprietà immobiliare, sopra meglio specificata, alle seguenti condizioni: Il SI. si impegna a trasferire la propria quota ( 50%) di sua Parte_2 proprietà alla moglie IG.ra mediante accollo da parte della stessa del prezzo del Parte_1 mutuo, con l'impegno di svincolare il marito dal finanziamento in corso e lasciando allo stesso la liberatoria entro due anni dalla sottoscrizione del presente atto . Attualmente su detto immobile grava una rata di mutuo pari ad € 560,00 mensili. Il IG. provvederà per i prossimi due anni Parte_2 al pagamento della quota mensile del mutuo senza nulla pretendere in restituzione ad avvenuto passaggio. Nel caso in cui il passaggio di proprietà non dovesse essere effettuato nei termini di cui sopra , i SIg.ri e provvederanno a pagare il mutuo al 50% e al momento della Parte_2 Parte_1 vendita il ricavato sarà diviso per le quote di spettanza . I coniugi concordano che dette modalità costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi nella attuale crisi coniugale. Le parti si impegnano a effettuare il suddetto trasferimento entro due anni dalla sottoscrizione del presente atto , da redigersi presso il
Notaio da deIGnarsi a cura della SI.ra , in applicazione del regime impositivo, di Parte_1 qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo di separazione dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diverse da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trova l'immobile, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, con spese a carico dei coniugi.
5. Quanto alle spese per il mantenimento della GL , ormai Persona_2 maggiorenne il padre verserà direttamente alla stessa un contributo mensile euro 250,00 fermo restando la condivisione di spese straordinarie quali quelle eventuali scolastiche, mediche e per attività sportive al 50%, che dovranno sempre essere comprovate e approvate documentalmente. Essendo maggiorenne la GL concorderà e deciderà in autonomia quando incontrarsi con il padre.
6. Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
Rilevato che la causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la condizione di procedibilità inerente la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 2 l. 898/1970 (almeno dodici mesi dalla data di udienza di comparizione nei procedimenti contenzioni e sei mesi nei procedimenti consensuali), invitando le parti a depositare il passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in _ Roma in data
22.05.2010 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno __2010_ Parte 2 __, Serie A01 n. 237 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Così deciso in Velletri il 11/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul cumulo di domande ex art. 451 bis. 49 c.p.c. di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al VG 2635 proposta da C.F. con l'avv. MANTINEO Parte_1 C.F._1
ROSARIA e da C.F. Parte_2 C.F._2
con l'avv. COSENZA MIRIANA con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate nei termini di legge;
rilevato che le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 151 c.c. rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I coniugi provvederanno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e nulla dovranno pagare all'altro a titolo di mantenimento;
3. Il veicolo tg. BB 023 BT attualmente di proprietà della SI.ra verrà intestato a spese Parte_1 del SI. allo stesso;
4. Il trasferimento della piena proprietà dell'immobile di Via Gran Parte_2
Bretagna n. 19, Scala A sito in Pomezia (Roma) in capo alla SI.ra , con la cessione Parte_1 della quota di proprietà del SI. , è condizione necessaria al fine del raggiungimento Parte_2 degli accordi di separazione. L'immobile oggetto di trasferimento, pervenuto ai SI.ri Parte_2
e n forza di atto di acquisto immobiliare a Rogito Notaio Parte_1 Persona_1
Repertorio n. 18363, Raccolta n. 7427, del 01/04/2010, è così meglio identificato: Immobile sito nel
Comune di Pomezia (RM), avente accesso dal civico n. 19, Scala A, e precisamente: appartamento al piano terra, distinto con il numero interno 2, composto da una camera, cucina, bagno ripostiglio, balcone e soppalco, confinante con il vano scale, appartamenti interni 1 e 3 stessa scala. Detto immobile risulta censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Pomezia come segue : Foglio 31, particella 711, subalterno 2, categoria A/3, classe 3, vani 3,5 Rendita catastale Euro 352,48. Ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali i coniugi di comune accordo e per patto espresso si impegnano ad effettuare il trasferimento della proprietà immobiliare, sopra meglio specificata, alle seguenti condizioni: Il SI. si impegna a trasferire la propria quota ( 50%) di sua Parte_2 proprietà alla moglie IG.ra mediante accollo da parte della stessa del prezzo del Parte_1 mutuo, con l'impegno di svincolare il marito dal finanziamento in corso e lasciando allo stesso la liberatoria entro due anni dalla sottoscrizione del presente atto . Attualmente su detto immobile grava una rata di mutuo pari ad € 560,00 mensili. Il IG. provvederà per i prossimi due anni Parte_2 al pagamento della quota mensile del mutuo senza nulla pretendere in restituzione ad avvenuto passaggio. Nel caso in cui il passaggio di proprietà non dovesse essere effettuato nei termini di cui sopra , i SIg.ri e provvederanno a pagare il mutuo al 50% e al momento della Parte_2 Parte_1 vendita il ricavato sarà diviso per le quote di spettanza . I coniugi concordano che dette modalità costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione e regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi nella attuale crisi coniugale. Le parti si impegnano a effettuare il suddetto trasferimento entro due anni dalla sottoscrizione del presente atto , da redigersi presso il
Notaio da deIGnarsi a cura della SI.ra , in applicazione del regime impositivo, di Parte_1 qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo di separazione dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diverse da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trova l'immobile, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, con spese a carico dei coniugi.
5. Quanto alle spese per il mantenimento della GL , ormai Persona_2 maggiorenne il padre verserà direttamente alla stessa un contributo mensile euro 250,00 fermo restando la condivisione di spese straordinarie quali quelle eventuali scolastiche, mediche e per attività sportive al 50%, che dovranno sempre essere comprovate e approvate documentalmente. Essendo maggiorenne la GL concorderà e deciderà in autonomia quando incontrarsi con il padre.
6. Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti” ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
Rilevato che la causa va rimessa sul ruolo al fine di verificare la condizione di procedibilità inerente la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 2 l. 898/1970 (almeno dodici mesi dalla data di udienza di comparizione nei procedimenti contenzioni e sei mesi nei procedimenti consensuali), invitando le parti a depositare il passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in _ Roma in data
22.05.2010 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno __2010_ Parte 2 __, Serie A01 n. 237 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Così deciso in Velletri il 11/09/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE