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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15609/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15609/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Benedetto Parte_1 P.IVA_1
Graziosi ( ) e dell'avv. Giacomo Graziosi Email_1
( ), elettivamente domiciliato presso le caselle Email_2 pec dei suddetti difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federico Controparte_1 P.IVA_2
Gualandi e dell'avv. Francesca Minotti, elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3, presso lo studio dei suddetti difensori
CONVENUTO
(PI Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliato in P.IVA_3
Catania, Corso Italia, 244, presso il citato difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 17 Per : Parte_1
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis:
I. Condannare il a risarcire a i danni, per un Controparte_1 Parte_1 ammontare di € 692.510 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della istruttoria per la perdita di valore dello stabilimento in cui parte attrice esercita la sua attività imprenditoriale sito in Via Ronchi Inferiore, determinata dalle CP_1 scorrette modalità esecutive della rotatoria realizzata all'incrocio tra Via Ronchi
Inferiore e Via Marzabotto, non previste nel progetto approvato. Con gli interessi dalla data della domanda.
II. In alternativa, qualora fosse accertato che le modalità esecutive dell'opera pubblica attengono al modo di essere dell'opera pubblica, come progettata dalla p.a., accertare e dichiarare che in cagione dell'opera pubblica per cui è causa l'attrice ha diritto di ottenere l'indennizzo da atti legittimi di cui all'art. 44 del T.U. n. 327/2001 e conseguentemente condannare il a pagare per tale titolo la somma Controparte_1 di € 692.510 ovvero quella maggiore o minore che risulta di seguito all'istruttoria. Con gli interessi dalla data della domanda.
III. Condannare il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
IV. In via istruttoria, ci si riporta integralmente a quanto dedotto, argomentato e richiesto nelle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritte.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito:
I) IN VIA PRELIMINARE:
I.I Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) nei confronti:
- della Compagnia Assicuratrice con sede in Milano, Piazza Controparte_2
Gae Aulenti n. 8 (C.F. - P.I ) P.IVA_4
- del progettista, Ing. , con studio in Modena, Piazza Malavolti n. 43 in Persona_1 proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_3
(C.F./P.I. ) con sede in Modena, Piazza Malavolti n. 43 P.IVA_5
- il D.L., Arch. con studio in Loiano (BO), Via della Valle n. 73 e di CP_4 conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
I.II dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo. pagina 2 di 17 II) NEL MERITO: in via principale:
- respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per i motivi ut supra;
- condannare Parte attrice ex art. 96 C.p.c. per responsabilità processuale aggravata;
in via subordinata:
- ripartire le responsabilità eventualmente ravvisate in ordine alle pretese attoree tra
e gli altri soggetti coinvolti nella progettazione e nella Controparte_1 realizzazione dell'opera, quali il Progettista e il Direttore dei Lavori chiamati in causa, con ogni conseguenza circa la suddivisione dell'importo risarcitorio denegatamene liquidato;
- dichiarare che la Compagnia di assicurazioni chiamata in causa è tenuta a manlevare
l'Amministrazione convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. Controparte_1
III) IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate in sede di atto di citazione e, in caso di ammissione delle prove per testi ivi dedotte, si chiede si d'ora essere ammessi a prova contraria.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Per : Controparte_2
“PIACCIA all'Ill.mo Giudice adito
• Rigettare la domanda giudiziale nei confronti del;
Controparte_1
• In subordine, previa graduazione delle colpe, in ipotesi di affermata operatività della garanzia, contenere la condanna della deducente nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato al netto della franchigia;
Con vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati da Controparte_1 asserite illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica, in particolare una rotatoria,
pagina 3 di 17 sostitutiva di un precedente intersezione posta nell'immediata prossimità del proprio insediamento industriale.
Parte attrice, premettendo in fatto di essere titolare di un'industria chimica, esponeva che nel 2018 il convenuto progettava l'esecuzione di due rotatorie − una delle quali CP_1 interessava l'intersezione tra Via Ronchi Inferiore e Via Marzabotto, in prossimità della quale era situato lo stabilimento dell'attrice − al fine di realizzare un nuovo collegamento tra la SP5 e la Via Sanità.
Deduceva che, nonostante il citato incrocio fosse posto tra due assi stradali perpendicolari, la realizzazione della rotatoria non era stata pianificata al centro di tale intersezione, bensì spostata verso nord-ovest, così da rendere necessaria l'espropriazione di un'area dell'insediamento industriale adibita a parcheggio. Secondo la prospettazione attorea, tale progettazione in materia di lavori pubblici, come confermato dalle risultanze del proprio perito di parte, si presentava difforme rispetto alla prassi tecnica ordinaria, che richiederebbe la rotatoria centrata sulla intersezione tra le due strade.
Riferiva di aver, pertanto, proposto ricorso dinanzi al Tar Emilia-Romagna avverso il decreto di esproprio, nonché la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 25.05.2018 con cui era stato approvato il progetto della “Rotatoria 1”; ricorso che veniva rigettato per tardività, con decisione successivamente confermata dal Consiglio di Stato, che per lo stesso motivo rigettava l'istanza di sospensiva. Il progetto de quo veniva quindi stato realizzato dal convenuto. CP_1
L'attrice lamentava che il progetto eseguito era contrastante con la normativa di settore sulle intersezioni stradali (art. 13 del Codice della Strada e art. 2 par. 7 del D.M.
Infrastrutture 19.4.2006), in quanto la realizzazione della citata opera pubblica aveva comportato che il preesistente passo carraio del proprio stabilimento venisse a trovarsi sul “ramo dell'intersezione”, di fronte all'isola direzionale di ripartizione del traffico e di fronte anche all'accesso carrabile privato posto sul lato opposto del ramo di accesso. Inoltre, dalla realizzazione dell'opera come descritta, in tesi, sarebbe derivata una deviazione della curva che ostacolava il transito dei mezzi diretti nella proprietà dell'istante o provenienti da essa, determinando anche un deficit del campo di visibilità.
A seguito delle contestazioni sollevate dall'attrice, il convenuto aveva rinviato CP_1
l'apertura dell'opera al traffico e si era reso disponibile a rinegoziare una soluzione progettuale condivisa, prospettando la realizzazione di un quarto braccio della rotatoria, esclusivo per essa attrice, ottenuto convertendo il preesistente accesso carrabile, che consentisse di immettere direttamente sulla rotatoria il traffico in entrata ed in uscita dal proprio stabilimento. Tuttavia, tale modifica progettuale era stata respinta dall'attrice, in pagina 4 di 17 quanto avrebbe comportato ulteriori espropri e la perdita di tutti i propri parcheggi esistenti.
Adduceva altresì l'attrice che le opere pubbliche successivamente realizzate come la segnaletica attestante la prescrizione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal proprio stabilimento e la costruzione della «penisola» rialzata collocata dove, in precedenza, era situata la linea di arresto per i veicoli che provenivano dalla propria area privata, erano state introdotte «in via di fatto», non essendo state previste in alcun elaborato progettuale. In particolare, tali modalità esecutive del progetto non erano state interessate da alcuna delibera da parte del e dovevano, pertanto, ritenersi CP_1 estranee alla progettazione dell'opera pubblica come approvata.
Riferiva che la limitazione subita con riguardo alle proprie facoltà di accesso alla via pubblica avrebbe generato un danno permanente, consistente nella perdita di valore del cespite immobiliare, oltre che l'aumento dei costi aziendali, suscettibile di essere ristorato.
Reclamava, pertanto, il proprio diritto ad ottenere un equo risarcimento per i danni sofferti in conseguenza dei fatti descritti o, in subordine, ad essere indennizzata ai sensi dell'art. 44 T.U. n. 327/2001.
Nel giudizio così radicato, si costituiva il chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la chiamata in causa del progettista, Ing. , del D.L., Persona_1
Arch. nonché la chiamata in garanzia della propria compagnia CP_4 assicurativa;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.; in subordine, di ripartire la richiesta risarcitoria in ragione delle rispettive responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell'opera.
In particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la realizzazione definitiva delle opere pubbliche era stata eseguita nel rispetto della progettazione approvata, anche in seguito alla variante di cui alla D.G.C. n. 42/2020.
Conseguentemente la difesa di controparte finalizzata a ricondurre la questione ad un mero “comportamento” dell'Amministrazione che, in sede di esecuzione, sarebbe pervenuta “in via di mero fatto” a realizzare un'opera pubblica sostanzialmente diversa, per caratteristiche fisico-strutturali e funzionali da quella originariamente progettata e finanziata, rappresentava soltanto un tentativo volto a rimettere in discussione l'intero progetto o ad evitare il rigetto di un secondo ricorso dinanzi al milia-Romagna. CP_5
pagina 5 di 17 Si costituiva in giudizio la terza chiamata, , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, chiedendo il rigetto di ogni domanda attorea in quanto non provata nei fatti e infondata in diritto. In via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda attorea, di contenere la stessa a quanto realmente dovuto in ragione della responsabilità dell'assicurato, al netto della franchigia, e vinte le spese.
Autorizzata la sola chiamata in causa della Compagnia assicurativa CP_2
e depositate memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., all'udienza
[...] dell'11.05.2022, stante l'interposto regolamento di giurisdizione da parte della società attorea e ritenuto opportuno attendere l'esito dello stesso, veniva sospeso il giudizio.
Riassunto il giudizio in data 14.04.2023 da parte attrice, avendo la Corte di Cassazione ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con ordinanza n. 6100/2023, la causa era debitamente istruita con le prove testimoniali dell'attore, nonché
l'espletamento di una CTU e successivamente posta in decisione in data 4.06.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione di parte attrice sollevata dal convenuto.
La ha provato di essere proprietaria del mappale 601 del Foglio 18 (v. Parte_1 docc. 41-42 parte attrice), nonché utilizzatrice del complesso industriale sito in
, via Ronchi Inferiore n. 7, in virtù di contratto di locazione finanziaria CP_1 immobiliare (doc. 12), contenente specifica clausola all'art. 14, paragrafo IV, lett. e), in base al quale è sull'utilizzatore che grava e viene traslato, secondo il modello dell'art. 1523 c.c., il rischio di “danni o altre cause… che impedissero, in tutto o in parte e per qualunque durata, il godimento dell'immobile”.
Al successivo paragrafo V è poi previsto che “Verificandosi l'impossibilità di godimento dell'immobile, nessuna azione spetterà all'Utilizzatore nei confronti del Concedente;
considerato che
l'Utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Venditore, degli appaltatori o di altri terzi”.
Sul tema della legittimazione dell'utilizzatore ad agire per il risarcimento dei danni riportati dal bene oggetto di locazione, la giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nel ritenere che legittimato all'azione di risarcimento del danno non è solo il pagina 6 di 17 proprietario del bene, ma anche chi, al momento del verificarsi del fatto illecito, ne abbia avuto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà
(Cass. Civ. 25 settembre 1997, n. 9405, nonché Cass. 28 luglio 2001, n. 10334; Corte
Appello Messina sent. 11 luglio 2023 n. 625).
La Suprema Corte, infatti, è univocamente orientata a ritenere che anche colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, può dal danneggiamento e/o perimento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà (Cass. Civ., 5 luglio
2007, n. 15233; Cass. Civ., 28 aprile 2000, n. 5421).
In particolare, proprio con specifico riferimento all'eventualità di danneggiamento di un bene concesso in leasing, è assolutamente incontroverso che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, sia nell'eventualità che l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, sia quando, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso del bene, siano stati trasferiti tutti i rischi a cui questo sarebbe potuto esser soggetto (Cass. Civ., n. 9554/2002; Cass. Civ., sent. n.
534/2011).
Alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, documento indispensabile per affermare e provare la legittimazione attiva alla pretesa risarcitoria è il contratto di leasing da cui deve evincersi il trasferimento degli oneri di manutenzione e dei rischi in capo all'utilizzatore (Cass. Sez. VI - 8/11/2021 n. 32526; Trib. Torino 9/7/2021 n. 3439).
Ne discende che, in applicazione dei principi richiamati, l'eccezione del convenuto va disattesa e riconosciuta la legittimazione attiva per l'azione risarcitoria in capo a parte attrice, in virtù della sua duplice qualità di proprietaria di una parte del compendio e di utilizzatrice della restante parte.
3. Passando al merito, le doglianze attoree vertono sulle gravi limitazioni di accesso viario e di uscita dallo stabilimento di parte attrice a seguito della realizzazione, da parte del , di una rotatoria sostitutiva di un precedente incrocio a “T”. In Controparte_1 particolare, l'attrice ha lamentato che, prima che fosse realizzata la rotatoria, il passo carraio aveva un'ampiezza di 12,10 metri ed era consentito, ai mezzi in uscita dallo stabilimento, l'accesso sulla Via Ronchi nei due sensi di marcia, e cioè verso est e verso ovest. A causa delle modalità esecutive della rotatoria e delle varianti introdotte in corso pagina 7 di 17 d'opera al progetto approvato due anni prima, il passo carraio non sarebbe più idoneo a garantire l'agevole transito per i camion bilici che tutti i giorni lo attraversano. Segnatamente, ciò sarebbe dovuto all'introduzione, al varco di uscita dallo stabilimento, dell'obbligo di svolta a sinistra, non previsto nella segnaletica ufficiale dell'iniziale progetto (cfr. doc. 30 attrice). Inoltre, a rendere ancora più gravoso il transito dal passo carraio sarebbe stata la realizzazione di una penisola trasversale rialzata a restringimento del passo carraio (da m. 12,10 a m. 7,45), anch'essa non prevista nel progetto iniziale.
Per effetto di tali variazioni, ai mezzi provenienti dallo stabilimento sarebbe diventato impossibile entrare nella rotatoria, stante il divieto di svolta a destra collocato all'uscita del passo carraio. Inoltre, sarebbe diventato difficile e pericoloso utilizzare il passo carraio per i mezzi provenienti da ovest (e cioè dall'autostrada), a causa del restringimento del passo carraio.
Le misure decise dal avrebbero, in tesi attorea, reso impossibile anche CP_1
l'entrata/uscita contemporanea di più di un mezzo dall'area dello stabilimento.
La conseguenza diretta di questo stravolgimento nella funzionalità del passo carraio sarebbe che sia i mezzi in uscita, che quelli in entrata provenienti da destra devono allungare il loro percorso per la distanza di circa 800+800 metri per raggiungere l'altra rotatoria e invertire la marcia per poi entrare nello stabilimento.
Contro queste modalità realizzative della rotatoria, l'attrice ha quindi agito per ottenere il ristoro economico del pregiudizio subito:
a) a titolo di illecito aquiliano, nel caso in cui risulti un contrasto con le norme tecniche che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici ed in particolare le disposizioni tecniche dettate per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. 19.04.2006);
b) in alternativa e in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 44 T.U. Espropri, nel caso in cui risulti invece che il pregiudizio derivi “da atto lecito”, perché l'opera pubblica è stata eseguita rispettando le regole della materia.
Orbene, prima di esaminare il merito delle domande di parte attrice, è necessario delimitare il perimetro di ciò che in questo giudizio può costituire oggetto di scrutinio, alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte emessa in corso di giudizio sul regolamento di giurisdizione promosso dall'attrice.
In particolare, non può costituire oggetto di vaglio in questo giudizio il “se” ed il “come” dell'opera de qua, riservati al giudice amministrativo in quanto aspetti implicanti un giudizio sulla legittimità dell'esercizio del potere pubblico, restando invece prerogativa del giudice ordinario solo il vaglio delle modalità esecutive dei lavori, vale a dire di quei pagina 8 di 17 comportamenti materiali che non possono essere reputati, neppure mediatamente, espressione dell'esercizio del potere autoritativo.
In altre parole, in questa sede non può essere valutata la decisione del di CP_1 procedere alla realizzazione della rotatoria, né la scelta del come realizzarla, compresa la soluzione progettuale prescelta per la collocazione dell'opera (disassata rispetto all'incrocio prima esistente). Tali aspetti, infatti, avrebbero dovuto essere portati tempestivamente all'attenzione del giudice amministrativo, attenendo essi all'esercizio del potere autoritativo (come difatti risulta che l'attrice abbia fatto, seppur tardivamente). Questo il motivo per il quale, nel vaglio della domanda risarcitoria, non ci si occuperà del rispetto della normativa tecnica di settore, di cui parte attrice ha lamentato la violazione, da parte del nell'elaborazione del progetto approvato. CP_1
Quello che invece può e deve essere valutato è se, una volta adottata dall'ente la decisione nel “se” e nel “come” della sua realizzazione (insindacabile, si ribadisce, in questa sede), la successiva esecuzione dell'opera sia avvenuta con modalità tali da causare un danno ingiusto all'attrice, in quanto costituente comportamento suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato e, come tale, illecito.
Ciò chiarito, si tratta a questo punto di accertare se parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente circa gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c., vale a dire l'attribuibilità, in capo al di una condotta illecita CP_1 che abbia cagionato, per colpa o dolo, un danno ingiusto.
Si tratta, dunque, di analizzare quanto emerso dall'istruttoria svolta, dalla produzione documentale delle parti e dagli accertamenti tecnici demandati al CTU nominato.
Orbene, dal materiale probatorio acquisito agli atti è emerso che il , Controparte_1 con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 25.5.2018 (doc. 8 attrice), ha approvato il progetto di costruzione di due rotatorie in via Ronchi Inferiore, tra cui quella oggetto di giudizio. La realizzazione del progetto ha comportato l'esproprio di un'area in uso all'attrice e adibita a parcheggi a servizio dello stabilimento industriale.
L'approvazione del progetto definitivo dell'opera era stata preceduta da una fase di elaborazione nella quale il aveva svolto approfondimenti istruttori e proceduto CP_1 alla valutazione degli interessi dei soggetti che sarebbero stati coinvolti e/o sacrificati dal progetto, pervenendo alla soluzione progettuale poi definitivamente approvata. In tale fase preparatoria era stata coinvolta altresì l'odierna attrice, la quale, nella mail del
12.12.2017 indirizzata ai tecnici del aveva anche espresso di comprendere che CP_1 il sacrificio dell'area destinata a parcheggio di propria pertinenza, funzionale alla realizzazione della rotatoria, rispondeva ad equità nella logica di contemperamento degli pagina 9 di 17 interessi di tutte le parti coinvolte (doc. 20 convenuto).
Successivamente all'adozione della delibera di approvazione del progetto definitivo della rotatoria, la stessa attrice aveva depositato un ricorso al TAR Emilia-Romagna in cui, lamentando anche vizi inerenti alle scelte progettuali assunte dal chiedeva CP_1
l'annullamento, oltre che del decreto di esproprio dell'8.2.2019, anche della delibera della Giunta Comunale n. 39 del 25.5.2018 (unitamente ad altri atti). Tuttavia, il TAR adito, con sentenza n. 357/2019 del 17.4.2019 (doc. 5 convenuto), aveva dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivamente proposto (tardività riconosciuta anche dal
Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 2741/2019 emessa sull'istanza di sospensiva proposta nell'appello avverso la pronuncia di primo grado - doc. 6 convenuto).
In seguito a tali pronunce in rito è rimasto precluso il vaglio della legittimità dell'opera e delle conseguenti implicazioni delle scelte progettuali della stessa (il cui merito non è stato scrutinato), anche sotto i profili dedotti dalla in questo giudizio e già Pt_1 oggetto delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo.
Nonostante l'esito del contenzioso amministrativo, tuttavia, la ha ritenuto in Pt_1 seguito di avanzare contestazioni al circa la regolarità e legittimità tecnica del CP_1 progetto, sostenendo come la sua realizzazione avrebbe comportato una situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità a causa del nodo costituito dagli intrecci delle intersezioni e i passi carrai che si aprono su di esso (v. nota del 16.10.2019 – doc. 7 convenuto). A tale nota replicava il nella persona del CP_1
Responsabile del Procedimento, che manifestava la disponibilità dell'ente a svolgere le doverose verifiche atte a salvaguardare la sicurezza della circolazione (doc. 8); verifiche effettivamente poi condotte dal e che non evidenziavano i profili di criticità CP_1 rilevati dalla società, come evidenziato nella nota del 7.11.2019 indirizzata alla Pt_1 nella quale si rammentava anche come nel periodo settembre – dicembre 2017 si erano svolti numerosi incontri propedeutici alla progettazione dell'opera, in cui avevano preso parte anche esponenti dell'attrice, senza mai sollevare specifiche preoccupazioni rispetto ai temi della sicurezza (doc. 9 convenuto).
Seguivano interlocuzioni tra la e il (docc. 10 – 13 convenuto) volte a Pt_1 CP_1 trovare soluzioni progettuali alternative e condivise dalla società, che tuttavia fallivano, avendo la società respinto la proposta elaborata in alternativa dal in quanto CP_1 ulteriormente penalizzante per i propri interessi e non adeguata al fine di assicurare, a suo avviso, la sicurezza del traffico.
L'amministrazione decideva, a quel punto, di provvedere ad apportare modifiche al progetto inizialmente elaborato, approvando la modifica al contratto d'appalto dei lavori pagina 10 di 17 con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 15.5.2020 (doc. 14 convenuto), con la previsione, tra le altre cose, dell'introduzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dallo stabilimento e la realizzazione di una penisola in corrispondenza del passo carraio della in sostituzione dell'isola di traffico a raso prevista nel Pt_1 progetto originario (v. Relazione perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, par. V.2 – doc. 14).
Proprio in conseguenza delle suddette modifiche apportate all'originario progetto dell'opera, l'attrice ha dedotto di aver patito i danni lamentati e di cui chiede il risarcimento.
Invero, attraverso la CTU disposta nel presente giudizio è stato accertato che l'attuale assetto viario, frutto della realizzazione della rotatoria, seguita dall'apposizione dell'obbligo di svolta a sinistra dei veicoli in uscita dallo stabilimento, se non determina l'impedimento delle manovre di ingresso/uscita dei veicoli, comporta che dette manovre vengano effettuate con maggiore difficoltà ed aggravio;
ciò tenuto conto del fatto che i mezzi provenienti dallo stabilimento non possono svoltare direttamente a destra ed accedere alla rotonda, ma devono svoltare a sinistra ed invertire il senso di marcia per proseguire verso ovest. Conseguentemente – ha sottolineato il CTU – il tempo richiesto ai veicoli in uscita per liberare il passo carraio è superiore, dovendo attendere che entrambe le corsie (da e verso ovest) siano libere per effettuare la svolta a sinistra, con maggior probabilità che due veicoli, in entrata ed in uscita, si trovino ad intralciarsi nella manovra in corrispondenza del passo carraio. Inoltre, il restringimento del passo carraio con la realizzazione della penisola rialzata rende ulteriormente gravose le manovre. Il
CTU ha poi stimato l'incidenza sul valore dello stabilimento della maggiore difficoltà di accesso alla rete stradale così accertata, prospettando tre alternative possibili della quantificazione.
Pur a fronte di tali evidenze, la domanda risarcitoria non può tuttavia essere accolta. Il danno lamentato da parte attrice, infatti, è conseguenza diretta non della realizzazione della rotatoria (rispetto alla quale il vaglio di legittimità, per quanto detto sopra, deve rimanere estraneo al presente giudizio), bensì di quei comportamenti posti in essere dall'ente nell'esecuzione dell'opera (nella specie, l'apposizione dell'obbligo di svolta a sinistra e la realizzazione della penisola a restringimento del passo carraio), che, in tesi attorea, hanno cagionato la compressione del proprio diritto di accesso alla via pubblica e dunque un danno ingiusto. Tali “operazioni materiali”, in cui si è concretata la lesività dell'esecuzione dell'opera, sono state realizzate per garantire la maggior sicurezza del traffico a seguito della realizzazione della rotatoria: in particolare, per evitare che, a fronte del nuovo assetto stradale conseguente alla realizzazione della rotatoria (profilo pagina 11 di 17 insindacabile in questa sede), i veicoli in uscita dallo stabilimento potessero cagionare intralcio e pericolo per la circolazione degli altri veicoli provenienti da ovest (probabilità maggiormente ravvisabile a fronte della nuova conformazione del tratto che precede la rotatoria con la presenza dell'isola spartitraffico), è stato previsto l'obbligo di svolta a sinistra che evita l'eventualità di un'invasione di corsia da parte dei mezzi in uscita dallo stabilimento. A garantire il percorso obbligato verso sinistra è stata altresì prevista la penisola rialzata in sostituzione dell'isola zebrata a raso. Tali varianti al progetto iniziale (rispetto alle quali, peraltro, come evidenziato dalla stessa ordinanza delle S.U., parte attrice non ha lamentato l'inesistenza o illegittimità del provvedimento di approvazione, né ha reclamato conseguenze giuridiche da tale profilo), sono dunque frutto di aggiustamenti, in corso di esecuzione, volti ad assicurare la funzionalità dell'opera che l'ente, nella sua discrezionalità insindacabile (in questa sede), ha deciso di realizzare;
variazioni che, per quanto abbiano reso maggiormente difficoltoso l'accesso da e verso la rete stradale dei veicoli della società, non possono dirsi realizzate secondo modalità esecutive illecite, in quanto volte a meglio garantire la sicurezza del traffico.
Del fatto che tali modalità esecutive dell'opera (mediante le varianti deliberate) si siano rese necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità nel tratto in oggetto aveva contezza anche parte attrice, che nella nota del 17.3.2020 indirizzata al
Sindaco ed al difensore, così scriveva: “E' vero invece che il progettato divieto di svolta a destra in uscita da e la necessità di uno specchio parabolico per "garantire la Pt_1 sicurezza e la funzionalità della viabilità nel tratto in oggetto", debbono ovviare ad una grave situazione di pericolo creata dalla rotatoria stessa con il suo posizionamento disassato rispetto al punto zero dell'incrocio stradale ed al clamorosamente illegittimo
"trasferimento" dell'accesso carrabile sul ramo della rotatoria. E' questo infatti Pt_1 che rende in realtà più che pericolosa, impossibile la svolta a destra (che sarebbe senza visibilità, e impegnerebbe il centro della "corona"), imponendo l'obbligo di svolta a sinistra. Con ciò stesso documentando inequivocabilmente la erroneità del progetto e la sostanziale inutilità di un'opera siffatta”.
Pertanto, in definitiva, escluso ogni sindacato sul “se” e sul “come” della realizzazione della rotatoria de qua (che doveva costituire oggetto di tempestiva impugnativa dinanzi al giudice amministrativo), la successiva realizzazione dell'opera così come concretamente avvenuta, non presenta profili di illiceità, nella misura in cui gli atti/comportamenti dell'ente a cui parte attrice riconduce causalmente i danni lamentati (consistiti nel decremento del valore dello stabilimento determinati dall'accesso maggiormente gravoso alla viabilità autostradale da parte dei veicoli della società), si sono resi necessari per assicurare all'opera, come progettata ed approvata, la maggiore pagina 12 di 17 funzionalità al traffico e il minor pericolo per i mezzi in transito nel tratto stradale in oggetto.
Ciò porta ad escludere la risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, non trattandosi di danni ingiusti.
La domanda risarcitoria va, dunque, rigettata per i motivi suddetti.
3.1 Quanto alla domanda subordinata di indennità ex art. 44 T.U. Espropri, va osservato quanto segue.
La norma da ultimo richiamata costituisce un'applicazione del principio di giustizia distributiva, che vuole che le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non ricadano su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati ma siano sopportate dalla collettività, come si ricava dall'espressione "salvo indennizzo" contenuta nell'art. 42, comma 3, Cost. (così Cass.
09/01/2024, n. 712; Cass. n. 16619 del 03/07/2013).
La disposizione indicata prevede due distinte fattispecie:
a) l'una relativa all'asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù;
b) l'altra riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (ex multis sulla distinzione: Cass. 23/11/2015, n. 23865).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 7/9/2020 n. 18581), alle descritte fattispecie si accompagnano differenti effetti.
In particolare, si legge nell'ordinanza da ultimo citata, che “nella seconda delle indicate fattispecie, … l'indennizzo relativo ad una ipotesi di "espropriazione larvata" riguarda quei soggetti che, anche là dove un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali
è stata eseguita l'opera, e siano rimasti gravati da una servitù, od abbiano subito un danno, non per effetto della mera separazione, per esproprio subito, di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa.
L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa (Cass. n. 6926/2016; Cass. n.
19972/2009).
Il principio presuppone un atto legittimo della p.a., che, attraverso l'opera pubblica,
pagina 13 di 17 persegua i fini della collettività ed esclude la natura illecita ex art. 2043 c.c., della condotta dell'Amministrazione e conferma la natura non aquiliana della responsabilità indennitaria prevista di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44.”.
Ha altresì precisato la Suprema Corte (Cass. 09/01/2024, n. 712), che “la posizione soggettiva cui si deve avere riguardo, ai fini della verifica della sussistenza del diritto all'indennizzo, è quella che deriva dal rapporto tra il soggetto titolare del diritto di proprietà e l'immobile di cui è proprietario, con la conseguenza che non può esservi dubbio che, per effetto della legittima costruzione di un'opera pubblica o di pubblico interesse, egli possa essere privato di utilità che, lungi dall'essere "marginali", ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità e, in definitiva, la godibilità dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa che si traduce in una riduzione dell'appetibilità e quindi del suo valore commerciale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16619 del
03/07/2013; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017). (…)
Ogni modifica in senso peggiorativo al modo in cui il proprietario può godere o disporre del proprio diritto dominicale, cha abbia il carattere della permanenza e che sia suscettibile di valutazione in termini economici, causata dalla pur legittima esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, comporta il diritto all'indennizzo.
In tale ottica, questa Corte ha ritenuto sussistente tale diritto in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e, in sostanza, godibilità dell'immobile, quando sia idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico (v. sempre Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16619 del
03/07/2013 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017). Allo stesso modo, ha affermato la spettanza del diritto all'indennizzo nel caso di perdita o diminuzione del valore locativo del bene (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7112 del 12/03/2020).
Alle medesime conclusioni è pervenuta nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse abbia reso più difficoltoso al proprietario del fondo limitrofo l'accesso alla via pubblica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24266 del 30/11/2010).
In sintesi, ogni modifica peggiorativa dei poteri e delle facoltà spettanti al proprietario del bene, che abbia un risvolto in termini economici, e si risolva in una diminuzione del valore del bene, è suscettibile di indennizzo, ove sia conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità”.
Ciò che deve essere valutato, ai fini del ristoro indennitario, è dunque una apprezzabile diminuzione delle facoltà di godimento e del valore di scambio della proprietà privata, che consegua oggettivamente alla realizzazione dell'opera pubblica, nonostante detta realizzazione sia avvenuta in modo legittimo, sia sul piano ideativo progettuale, che sul pagina 14 di 17 piano esecutivo materiale.
A tal fine, il privato è chiamato a dare prova unicamente dell'oggettività del danno
(avente determinate caratteristiche) di significativa compressione della capacità abitativa o produttiva aziendale ed oggettiva riduzione del valore economico, nonché della sua origine causale dai lavori contestati.
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato la diminuzione di valore del complesso industriale a seguito della realizzazione dell'opera de qua, che ha implicato anche la modifica del passo carraio e delle condizioni di accessibilità alla rete stradale da parte dei veicoli della società attrice. Quest'ultima, tuttavia, non vanta un diritto di proprietà sull'intera area su cui insiste il complesso industriale, essendo titolare della proprietà di un mappale dell'intero compendio, mentre la restante parte dello stabilimento attualmente le è solo affidato in uso in virtù del contratto di leasing in essere con le proprietarie degli immobili.
Orbene, considerato che, alla luce della ratio della disposizione, così come esplicitata dalla Suprema Corte, il diritto all'indennizzo de quo è direttamente collegato alla compressione delle facoltà spettanti al proprietario di un bene a seguito della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse, deve desumersi che l'indennizzo non può essere riconosciuto al titolare di un diritto diverso dalla proprietà, derivante da una posizione contrattuale o di mero fatto rispetto al bene.
Pertanto, se la quantificazione del danno complessivo patito a seguito della realizzazione dell'opera può essere condotta valutando il deprezzamento subito dallo stabilimento, anche considerando l'incidenza sulla capacità produttiva dell'azienda, la misura dell'indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001 all'attrice non può che essere ancorata alla quota di proprietà che la medesima vanta rispetto all'intero. Essa, infatti, non può reclamare alcun diritto di indennizzo se non limitatamente alla misura in cui abbia subito
“una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
Il C.T.U. Ing. ha accertato che l'opera ha avuto un'incidenza negativa sullo Per_2 stabilimento, sotto i diversi profili del maggior aggravio nell'utilizzo del passo carraio, della più difficoltosa accessibilità alla rete stradale locale e territoriale, nonché infine sulla minore disponibilità di parcheggi, provvedendo a calcolare il deprezzamento che ne è derivato allo stabilimento, in considerazione dei diversi profili di criticità derivati.
Anche dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio (v. verbale udienza del
7.11.2023) è emerso che la maggior parte dei veicoli in uscita dallo stabilimento si dirige verso ovest;
ciò comporta che essi siano costretti a svoltare verso est per poi invertire la pagina 15 di 17 marcia verso ovest alla rotonda successiva, così percorrendo centinaia di metri in più.
Dei tre diversi criteri di stima del deprezzamento adottati dal CTU, deve essere considerato quello che tiene conto solo delle criticità rilevate nell'utilizzo del passo carraio ed i suoi effetti sulla accessibilità alla rete stradale locale e territoriale, considerate le doglianze di parte attrice, focalizzate unicamente sulla “meno agevole posizione di accesso alla viabilità autostradale” (così in atto di citazione) e sul maggior aggravio del transito dal passo carraio, non anche sulla perdita di parcheggi (che costituisce specifica doglianza solo in sede di operazioni peritali e negli scritti difensivi conclusivi). Pertanto, può essere condivisa la stima di deprezzamento dello stabilimento in euro 350.000 di cui al punto 2, pag. 40 e ss. della CTU. Si dissente dal CTU, invece, quanto alle modalità di calcolo della misura dell'indennità da riconoscere, che deve essere connessa e commisurata al diritto di proprietà dell'attrice sullo stabilimento, limitata al solo immobile distinto al Foglio 18, Part. 601 del Catasto fabbricati, pari al
10% del complesso industriale (v. verbale udienza del 21.5.2024). Pertanto, è nella suddetta limitata percentuale del danno complessivamente patito dallo stabilimento che deve essere quantificata l'indennità spettante all'attrice ex art. 44 D.P.R. 327/2001, e così pari ad euro 35.000 (10% di 350.000).
Su tale somma, attesa la natura di debito di valore (Cass. 18226/2008), andrà calcolata la rivalutazione indici Istat Foi dal mese di gennaio 2020 (allorquando è stato istituito l'obbligo di svolta a sinistra, con determinazione poi divenuta definitiva - doc. 5 attrice), oltre ad interessi al saggio legale sulle poste via via rivalutate.
4. Al rigetto della domanda risarcitoria attorea avanzata in via principale consegue che non deve essere vagliata la domanda di manleva spiegata dal convenuto verso CP_1 la Compagnia assicurativa.
Quanto all'indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001, essa non è oggetto di copertura assicurativa.
5. L'esito del giudizio comporta il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte convenuta nei confronti dell'attrice. Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è, infatti, la totale soccombenza;
con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista, come nel caso in esame (in tal senso v. in parte motiva Cass. 27.08.2013 n. 19583).
6. Si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente tra tutte le parti le pagina 16 di 17 spese del presente giudizio, alla luce dell'esito dello stesso (stante l'accoglimento della domanda subordinata per un importo di molto inferiore a quello richiesto da parte attrice), nonché della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate.
In questa sede devono essere altresì liquidate le spese del regolamento preventivo di giurisdizione, che si ritiene parimenti di compensare interamente tra le parti, attesa la natura delle questioni trattate, suscettibili di possibili differenti interpretazioni.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 20.5.2024, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in eguale misura, essendo stata la CTU espletata nel comune interesse delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, in via principale, nei confronti del;
Controparte_1
- accoglie la domanda di indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001 avanzata da parte attrice nei confronti del e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 35.000 a titolo di indennità, oltre rivalutazione monetaria dal mese di gennaio 2020 ed interessi legali sulle poste via via rivalutate;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese del regolamento di giurisdizione;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice e parte convenuta in eguale misura.
Bologna, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15609/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Benedetto Parte_1 P.IVA_1
Graziosi ( ) e dell'avv. Giacomo Graziosi Email_1
( ), elettivamente domiciliato presso le caselle Email_2 pec dei suddetti difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federico Controparte_1 P.IVA_2
Gualandi e dell'avv. Francesca Minotti, elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3, presso lo studio dei suddetti difensori
CONVENUTO
(PI Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Santo Spagnolo, elettivamente domiciliato in P.IVA_3
Catania, Corso Italia, 244, presso il citato difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 17 Per : Parte_1
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, contrariis rejectis:
I. Condannare il a risarcire a i danni, per un Controparte_1 Parte_1 ammontare di € 692.510 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della istruttoria per la perdita di valore dello stabilimento in cui parte attrice esercita la sua attività imprenditoriale sito in Via Ronchi Inferiore, determinata dalle CP_1 scorrette modalità esecutive della rotatoria realizzata all'incrocio tra Via Ronchi
Inferiore e Via Marzabotto, non previste nel progetto approvato. Con gli interessi dalla data della domanda.
II. In alternativa, qualora fosse accertato che le modalità esecutive dell'opera pubblica attengono al modo di essere dell'opera pubblica, come progettata dalla p.a., accertare e dichiarare che in cagione dell'opera pubblica per cui è causa l'attrice ha diritto di ottenere l'indennizzo da atti legittimi di cui all'art. 44 del T.U. n. 327/2001 e conseguentemente condannare il a pagare per tale titolo la somma Controparte_1 di € 692.510 ovvero quella maggiore o minore che risulta di seguito all'istruttoria. Con gli interessi dalla data della domanda.
III. Condannare il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
IV. In via istruttoria, ci si riporta integralmente a quanto dedotto, argomentato e richiesto nelle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., da intendersi qui integralmente ritrascritte.”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale adito:
I) IN VIA PRELIMINARE:
I.I Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) nei confronti:
- della Compagnia Assicuratrice con sede in Milano, Piazza Controparte_2
Gae Aulenti n. 8 (C.F. - P.I ) P.IVA_4
- del progettista, Ing. , con studio in Modena, Piazza Malavolti n. 43 in Persona_1 proprio e in qualità di legale rappresentante della Controparte_3
(C.F./P.I. ) con sede in Modena, Piazza Malavolti n. 43 P.IVA_5
- il D.L., Arch. con studio in Loiano (BO), Via della Valle n. 73 e di CP_4 conseguenza chiede che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
I.II dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo. pagina 2 di 17 II) NEL MERITO: in via principale:
- respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per i motivi ut supra;
- condannare Parte attrice ex art. 96 C.p.c. per responsabilità processuale aggravata;
in via subordinata:
- ripartire le responsabilità eventualmente ravvisate in ordine alle pretese attoree tra
e gli altri soggetti coinvolti nella progettazione e nella Controparte_1 realizzazione dell'opera, quali il Progettista e il Direttore dei Lavori chiamati in causa, con ogni conseguenza circa la suddivisione dell'importo risarcitorio denegatamene liquidato;
- dichiarare che la Compagnia di assicurazioni chiamata in causa è tenuta a manlevare
l'Amministrazione convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. Controparte_1
III) IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate in sede di atto di citazione e, in caso di ammissione delle prove per testi ivi dedotte, si chiede si d'ora essere ammessi a prova contraria.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Per : Controparte_2
“PIACCIA all'Ill.mo Giudice adito
• Rigettare la domanda giudiziale nei confronti del;
Controparte_1
• In subordine, previa graduazione delle colpe, in ipotesi di affermata operatività della garanzia, contenere la condanna della deducente nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato al netto della franchigia;
Con vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati da Controparte_1 asserite illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica, in particolare una rotatoria,
pagina 3 di 17 sostitutiva di un precedente intersezione posta nell'immediata prossimità del proprio insediamento industriale.
Parte attrice, premettendo in fatto di essere titolare di un'industria chimica, esponeva che nel 2018 il convenuto progettava l'esecuzione di due rotatorie − una delle quali CP_1 interessava l'intersezione tra Via Ronchi Inferiore e Via Marzabotto, in prossimità della quale era situato lo stabilimento dell'attrice − al fine di realizzare un nuovo collegamento tra la SP5 e la Via Sanità.
Deduceva che, nonostante il citato incrocio fosse posto tra due assi stradali perpendicolari, la realizzazione della rotatoria non era stata pianificata al centro di tale intersezione, bensì spostata verso nord-ovest, così da rendere necessaria l'espropriazione di un'area dell'insediamento industriale adibita a parcheggio. Secondo la prospettazione attorea, tale progettazione in materia di lavori pubblici, come confermato dalle risultanze del proprio perito di parte, si presentava difforme rispetto alla prassi tecnica ordinaria, che richiederebbe la rotatoria centrata sulla intersezione tra le due strade.
Riferiva di aver, pertanto, proposto ricorso dinanzi al Tar Emilia-Romagna avverso il decreto di esproprio, nonché la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 25.05.2018 con cui era stato approvato il progetto della “Rotatoria 1”; ricorso che veniva rigettato per tardività, con decisione successivamente confermata dal Consiglio di Stato, che per lo stesso motivo rigettava l'istanza di sospensiva. Il progetto de quo veniva quindi stato realizzato dal convenuto. CP_1
L'attrice lamentava che il progetto eseguito era contrastante con la normativa di settore sulle intersezioni stradali (art. 13 del Codice della Strada e art. 2 par. 7 del D.M.
Infrastrutture 19.4.2006), in quanto la realizzazione della citata opera pubblica aveva comportato che il preesistente passo carraio del proprio stabilimento venisse a trovarsi sul “ramo dell'intersezione”, di fronte all'isola direzionale di ripartizione del traffico e di fronte anche all'accesso carrabile privato posto sul lato opposto del ramo di accesso. Inoltre, dalla realizzazione dell'opera come descritta, in tesi, sarebbe derivata una deviazione della curva che ostacolava il transito dei mezzi diretti nella proprietà dell'istante o provenienti da essa, determinando anche un deficit del campo di visibilità.
A seguito delle contestazioni sollevate dall'attrice, il convenuto aveva rinviato CP_1
l'apertura dell'opera al traffico e si era reso disponibile a rinegoziare una soluzione progettuale condivisa, prospettando la realizzazione di un quarto braccio della rotatoria, esclusivo per essa attrice, ottenuto convertendo il preesistente accesso carrabile, che consentisse di immettere direttamente sulla rotatoria il traffico in entrata ed in uscita dal proprio stabilimento. Tuttavia, tale modifica progettuale era stata respinta dall'attrice, in pagina 4 di 17 quanto avrebbe comportato ulteriori espropri e la perdita di tutti i propri parcheggi esistenti.
Adduceva altresì l'attrice che le opere pubbliche successivamente realizzate come la segnaletica attestante la prescrizione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal proprio stabilimento e la costruzione della «penisola» rialzata collocata dove, in precedenza, era situata la linea di arresto per i veicoli che provenivano dalla propria area privata, erano state introdotte «in via di fatto», non essendo state previste in alcun elaborato progettuale. In particolare, tali modalità esecutive del progetto non erano state interessate da alcuna delibera da parte del e dovevano, pertanto, ritenersi CP_1 estranee alla progettazione dell'opera pubblica come approvata.
Riferiva che la limitazione subita con riguardo alle proprie facoltà di accesso alla via pubblica avrebbe generato un danno permanente, consistente nella perdita di valore del cespite immobiliare, oltre che l'aumento dei costi aziendali, suscettibile di essere ristorato.
Reclamava, pertanto, il proprio diritto ad ottenere un equo risarcimento per i danni sofferti in conseguenza dei fatti descritti o, in subordine, ad essere indennizzata ai sensi dell'art. 44 T.U. n. 327/2001.
Nel giudizio così radicato, si costituiva il chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, la chiamata in causa del progettista, Ing. , del D.L., Persona_1
Arch. nonché la chiamata in garanzia della propria compagnia CP_4 assicurativa;
sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, nonché la condanna di parte attrice per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.; in subordine, di ripartire la richiesta risarcitoria in ragione delle rispettive responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dell'opera.
In particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la realizzazione definitiva delle opere pubbliche era stata eseguita nel rispetto della progettazione approvata, anche in seguito alla variante di cui alla D.G.C. n. 42/2020.
Conseguentemente la difesa di controparte finalizzata a ricondurre la questione ad un mero “comportamento” dell'Amministrazione che, in sede di esecuzione, sarebbe pervenuta “in via di mero fatto” a realizzare un'opera pubblica sostanzialmente diversa, per caratteristiche fisico-strutturali e funzionali da quella originariamente progettata e finanziata, rappresentava soltanto un tentativo volto a rimettere in discussione l'intero progetto o ad evitare il rigetto di un secondo ricorso dinanzi al milia-Romagna. CP_5
pagina 5 di 17 Si costituiva in giudizio la terza chiamata, , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, chiedendo il rigetto di ogni domanda attorea in quanto non provata nei fatti e infondata in diritto. In via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda attorea, di contenere la stessa a quanto realmente dovuto in ragione della responsabilità dell'assicurato, al netto della franchigia, e vinte le spese.
Autorizzata la sola chiamata in causa della Compagnia assicurativa CP_2
e depositate memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., all'udienza
[...] dell'11.05.2022, stante l'interposto regolamento di giurisdizione da parte della società attorea e ritenuto opportuno attendere l'esito dello stesso, veniva sospeso il giudizio.
Riassunto il giudizio in data 14.04.2023 da parte attrice, avendo la Corte di Cassazione ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con ordinanza n. 6100/2023, la causa era debitamente istruita con le prove testimoniali dell'attore, nonché
l'espletamento di una CTU e successivamente posta in decisione in data 4.06.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell'estensione massima.
2. Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione di parte attrice sollevata dal convenuto.
La ha provato di essere proprietaria del mappale 601 del Foglio 18 (v. Parte_1 docc. 41-42 parte attrice), nonché utilizzatrice del complesso industriale sito in
, via Ronchi Inferiore n. 7, in virtù di contratto di locazione finanziaria CP_1 immobiliare (doc. 12), contenente specifica clausola all'art. 14, paragrafo IV, lett. e), in base al quale è sull'utilizzatore che grava e viene traslato, secondo il modello dell'art. 1523 c.c., il rischio di “danni o altre cause… che impedissero, in tutto o in parte e per qualunque durata, il godimento dell'immobile”.
Al successivo paragrafo V è poi previsto che “Verificandosi l'impossibilità di godimento dell'immobile, nessuna azione spetterà all'Utilizzatore nei confronti del Concedente;
considerato che
l'Utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Venditore, degli appaltatori o di altri terzi”.
Sul tema della legittimazione dell'utilizzatore ad agire per il risarcimento dei danni riportati dal bene oggetto di locazione, la giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata nel ritenere che legittimato all'azione di risarcimento del danno non è solo il pagina 6 di 17 proprietario del bene, ma anche chi, al momento del verificarsi del fatto illecito, ne abbia avuto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà
(Cass. Civ. 25 settembre 1997, n. 9405, nonché Cass. 28 luglio 2001, n. 10334; Corte
Appello Messina sent. 11 luglio 2023 n. 625).
La Suprema Corte, infatti, è univocamente orientata a ritenere che anche colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, può dal danneggiamento e/o perimento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà (Cass. Civ., 5 luglio
2007, n. 15233; Cass. Civ., 28 aprile 2000, n. 5421).
In particolare, proprio con specifico riferimento all'eventualità di danneggiamento di un bene concesso in leasing, è assolutamente incontroverso che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, sia nell'eventualità che l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, sia quando, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso del bene, siano stati trasferiti tutti i rischi a cui questo sarebbe potuto esser soggetto (Cass. Civ., n. 9554/2002; Cass. Civ., sent. n.
534/2011).
Alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, documento indispensabile per affermare e provare la legittimazione attiva alla pretesa risarcitoria è il contratto di leasing da cui deve evincersi il trasferimento degli oneri di manutenzione e dei rischi in capo all'utilizzatore (Cass. Sez. VI - 8/11/2021 n. 32526; Trib. Torino 9/7/2021 n. 3439).
Ne discende che, in applicazione dei principi richiamati, l'eccezione del convenuto va disattesa e riconosciuta la legittimazione attiva per l'azione risarcitoria in capo a parte attrice, in virtù della sua duplice qualità di proprietaria di una parte del compendio e di utilizzatrice della restante parte.
3. Passando al merito, le doglianze attoree vertono sulle gravi limitazioni di accesso viario e di uscita dallo stabilimento di parte attrice a seguito della realizzazione, da parte del , di una rotatoria sostitutiva di un precedente incrocio a “T”. In Controparte_1 particolare, l'attrice ha lamentato che, prima che fosse realizzata la rotatoria, il passo carraio aveva un'ampiezza di 12,10 metri ed era consentito, ai mezzi in uscita dallo stabilimento, l'accesso sulla Via Ronchi nei due sensi di marcia, e cioè verso est e verso ovest. A causa delle modalità esecutive della rotatoria e delle varianti introdotte in corso pagina 7 di 17 d'opera al progetto approvato due anni prima, il passo carraio non sarebbe più idoneo a garantire l'agevole transito per i camion bilici che tutti i giorni lo attraversano. Segnatamente, ciò sarebbe dovuto all'introduzione, al varco di uscita dallo stabilimento, dell'obbligo di svolta a sinistra, non previsto nella segnaletica ufficiale dell'iniziale progetto (cfr. doc. 30 attrice). Inoltre, a rendere ancora più gravoso il transito dal passo carraio sarebbe stata la realizzazione di una penisola trasversale rialzata a restringimento del passo carraio (da m. 12,10 a m. 7,45), anch'essa non prevista nel progetto iniziale.
Per effetto di tali variazioni, ai mezzi provenienti dallo stabilimento sarebbe diventato impossibile entrare nella rotatoria, stante il divieto di svolta a destra collocato all'uscita del passo carraio. Inoltre, sarebbe diventato difficile e pericoloso utilizzare il passo carraio per i mezzi provenienti da ovest (e cioè dall'autostrada), a causa del restringimento del passo carraio.
Le misure decise dal avrebbero, in tesi attorea, reso impossibile anche CP_1
l'entrata/uscita contemporanea di più di un mezzo dall'area dello stabilimento.
La conseguenza diretta di questo stravolgimento nella funzionalità del passo carraio sarebbe che sia i mezzi in uscita, che quelli in entrata provenienti da destra devono allungare il loro percorso per la distanza di circa 800+800 metri per raggiungere l'altra rotatoria e invertire la marcia per poi entrare nello stabilimento.
Contro queste modalità realizzative della rotatoria, l'attrice ha quindi agito per ottenere il ristoro economico del pregiudizio subito:
a) a titolo di illecito aquiliano, nel caso in cui risulti un contrasto con le norme tecniche che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici ed in particolare le disposizioni tecniche dettate per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. 19.04.2006);
b) in alternativa e in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 44 T.U. Espropri, nel caso in cui risulti invece che il pregiudizio derivi “da atto lecito”, perché l'opera pubblica è stata eseguita rispettando le regole della materia.
Orbene, prima di esaminare il merito delle domande di parte attrice, è necessario delimitare il perimetro di ciò che in questo giudizio può costituire oggetto di scrutinio, alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte emessa in corso di giudizio sul regolamento di giurisdizione promosso dall'attrice.
In particolare, non può costituire oggetto di vaglio in questo giudizio il “se” ed il “come” dell'opera de qua, riservati al giudice amministrativo in quanto aspetti implicanti un giudizio sulla legittimità dell'esercizio del potere pubblico, restando invece prerogativa del giudice ordinario solo il vaglio delle modalità esecutive dei lavori, vale a dire di quei pagina 8 di 17 comportamenti materiali che non possono essere reputati, neppure mediatamente, espressione dell'esercizio del potere autoritativo.
In altre parole, in questa sede non può essere valutata la decisione del di CP_1 procedere alla realizzazione della rotatoria, né la scelta del come realizzarla, compresa la soluzione progettuale prescelta per la collocazione dell'opera (disassata rispetto all'incrocio prima esistente). Tali aspetti, infatti, avrebbero dovuto essere portati tempestivamente all'attenzione del giudice amministrativo, attenendo essi all'esercizio del potere autoritativo (come difatti risulta che l'attrice abbia fatto, seppur tardivamente). Questo il motivo per il quale, nel vaglio della domanda risarcitoria, non ci si occuperà del rispetto della normativa tecnica di settore, di cui parte attrice ha lamentato la violazione, da parte del nell'elaborazione del progetto approvato. CP_1
Quello che invece può e deve essere valutato è se, una volta adottata dall'ente la decisione nel “se” e nel “come” della sua realizzazione (insindacabile, si ribadisce, in questa sede), la successiva esecuzione dell'opera sia avvenuta con modalità tali da causare un danno ingiusto all'attrice, in quanto costituente comportamento suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato e, come tale, illecito.
Ciò chiarito, si tratta a questo punto di accertare se parte attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente circa gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c., vale a dire l'attribuibilità, in capo al di una condotta illecita CP_1 che abbia cagionato, per colpa o dolo, un danno ingiusto.
Si tratta, dunque, di analizzare quanto emerso dall'istruttoria svolta, dalla produzione documentale delle parti e dagli accertamenti tecnici demandati al CTU nominato.
Orbene, dal materiale probatorio acquisito agli atti è emerso che il , Controparte_1 con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 25.5.2018 (doc. 8 attrice), ha approvato il progetto di costruzione di due rotatorie in via Ronchi Inferiore, tra cui quella oggetto di giudizio. La realizzazione del progetto ha comportato l'esproprio di un'area in uso all'attrice e adibita a parcheggi a servizio dello stabilimento industriale.
L'approvazione del progetto definitivo dell'opera era stata preceduta da una fase di elaborazione nella quale il aveva svolto approfondimenti istruttori e proceduto CP_1 alla valutazione degli interessi dei soggetti che sarebbero stati coinvolti e/o sacrificati dal progetto, pervenendo alla soluzione progettuale poi definitivamente approvata. In tale fase preparatoria era stata coinvolta altresì l'odierna attrice, la quale, nella mail del
12.12.2017 indirizzata ai tecnici del aveva anche espresso di comprendere che CP_1 il sacrificio dell'area destinata a parcheggio di propria pertinenza, funzionale alla realizzazione della rotatoria, rispondeva ad equità nella logica di contemperamento degli pagina 9 di 17 interessi di tutte le parti coinvolte (doc. 20 convenuto).
Successivamente all'adozione della delibera di approvazione del progetto definitivo della rotatoria, la stessa attrice aveva depositato un ricorso al TAR Emilia-Romagna in cui, lamentando anche vizi inerenti alle scelte progettuali assunte dal chiedeva CP_1
l'annullamento, oltre che del decreto di esproprio dell'8.2.2019, anche della delibera della Giunta Comunale n. 39 del 25.5.2018 (unitamente ad altri atti). Tuttavia, il TAR adito, con sentenza n. 357/2019 del 17.4.2019 (doc. 5 convenuto), aveva dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivamente proposto (tardività riconosciuta anche dal
Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 2741/2019 emessa sull'istanza di sospensiva proposta nell'appello avverso la pronuncia di primo grado - doc. 6 convenuto).
In seguito a tali pronunce in rito è rimasto precluso il vaglio della legittimità dell'opera e delle conseguenti implicazioni delle scelte progettuali della stessa (il cui merito non è stato scrutinato), anche sotto i profili dedotti dalla in questo giudizio e già Pt_1 oggetto delle impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo.
Nonostante l'esito del contenzioso amministrativo, tuttavia, la ha ritenuto in Pt_1 seguito di avanzare contestazioni al circa la regolarità e legittimità tecnica del CP_1 progetto, sostenendo come la sua realizzazione avrebbe comportato una situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità a causa del nodo costituito dagli intrecci delle intersezioni e i passi carrai che si aprono su di esso (v. nota del 16.10.2019 – doc. 7 convenuto). A tale nota replicava il nella persona del CP_1
Responsabile del Procedimento, che manifestava la disponibilità dell'ente a svolgere le doverose verifiche atte a salvaguardare la sicurezza della circolazione (doc. 8); verifiche effettivamente poi condotte dal e che non evidenziavano i profili di criticità CP_1 rilevati dalla società, come evidenziato nella nota del 7.11.2019 indirizzata alla Pt_1 nella quale si rammentava anche come nel periodo settembre – dicembre 2017 si erano svolti numerosi incontri propedeutici alla progettazione dell'opera, in cui avevano preso parte anche esponenti dell'attrice, senza mai sollevare specifiche preoccupazioni rispetto ai temi della sicurezza (doc. 9 convenuto).
Seguivano interlocuzioni tra la e il (docc. 10 – 13 convenuto) volte a Pt_1 CP_1 trovare soluzioni progettuali alternative e condivise dalla società, che tuttavia fallivano, avendo la società respinto la proposta elaborata in alternativa dal in quanto CP_1 ulteriormente penalizzante per i propri interessi e non adeguata al fine di assicurare, a suo avviso, la sicurezza del traffico.
L'amministrazione decideva, a quel punto, di provvedere ad apportare modifiche al progetto inizialmente elaborato, approvando la modifica al contratto d'appalto dei lavori pagina 10 di 17 con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 15.5.2020 (doc. 14 convenuto), con la previsione, tra le altre cose, dell'introduzione dell'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dallo stabilimento e la realizzazione di una penisola in corrispondenza del passo carraio della in sostituzione dell'isola di traffico a raso prevista nel Pt_1 progetto originario (v. Relazione perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016, par. V.2 – doc. 14).
Proprio in conseguenza delle suddette modifiche apportate all'originario progetto dell'opera, l'attrice ha dedotto di aver patito i danni lamentati e di cui chiede il risarcimento.
Invero, attraverso la CTU disposta nel presente giudizio è stato accertato che l'attuale assetto viario, frutto della realizzazione della rotatoria, seguita dall'apposizione dell'obbligo di svolta a sinistra dei veicoli in uscita dallo stabilimento, se non determina l'impedimento delle manovre di ingresso/uscita dei veicoli, comporta che dette manovre vengano effettuate con maggiore difficoltà ed aggravio;
ciò tenuto conto del fatto che i mezzi provenienti dallo stabilimento non possono svoltare direttamente a destra ed accedere alla rotonda, ma devono svoltare a sinistra ed invertire il senso di marcia per proseguire verso ovest. Conseguentemente – ha sottolineato il CTU – il tempo richiesto ai veicoli in uscita per liberare il passo carraio è superiore, dovendo attendere che entrambe le corsie (da e verso ovest) siano libere per effettuare la svolta a sinistra, con maggior probabilità che due veicoli, in entrata ed in uscita, si trovino ad intralciarsi nella manovra in corrispondenza del passo carraio. Inoltre, il restringimento del passo carraio con la realizzazione della penisola rialzata rende ulteriormente gravose le manovre. Il
CTU ha poi stimato l'incidenza sul valore dello stabilimento della maggiore difficoltà di accesso alla rete stradale così accertata, prospettando tre alternative possibili della quantificazione.
Pur a fronte di tali evidenze, la domanda risarcitoria non può tuttavia essere accolta. Il danno lamentato da parte attrice, infatti, è conseguenza diretta non della realizzazione della rotatoria (rispetto alla quale il vaglio di legittimità, per quanto detto sopra, deve rimanere estraneo al presente giudizio), bensì di quei comportamenti posti in essere dall'ente nell'esecuzione dell'opera (nella specie, l'apposizione dell'obbligo di svolta a sinistra e la realizzazione della penisola a restringimento del passo carraio), che, in tesi attorea, hanno cagionato la compressione del proprio diritto di accesso alla via pubblica e dunque un danno ingiusto. Tali “operazioni materiali”, in cui si è concretata la lesività dell'esecuzione dell'opera, sono state realizzate per garantire la maggior sicurezza del traffico a seguito della realizzazione della rotatoria: in particolare, per evitare che, a fronte del nuovo assetto stradale conseguente alla realizzazione della rotatoria (profilo pagina 11 di 17 insindacabile in questa sede), i veicoli in uscita dallo stabilimento potessero cagionare intralcio e pericolo per la circolazione degli altri veicoli provenienti da ovest (probabilità maggiormente ravvisabile a fronte della nuova conformazione del tratto che precede la rotatoria con la presenza dell'isola spartitraffico), è stato previsto l'obbligo di svolta a sinistra che evita l'eventualità di un'invasione di corsia da parte dei mezzi in uscita dallo stabilimento. A garantire il percorso obbligato verso sinistra è stata altresì prevista la penisola rialzata in sostituzione dell'isola zebrata a raso. Tali varianti al progetto iniziale (rispetto alle quali, peraltro, come evidenziato dalla stessa ordinanza delle S.U., parte attrice non ha lamentato l'inesistenza o illegittimità del provvedimento di approvazione, né ha reclamato conseguenze giuridiche da tale profilo), sono dunque frutto di aggiustamenti, in corso di esecuzione, volti ad assicurare la funzionalità dell'opera che l'ente, nella sua discrezionalità insindacabile (in questa sede), ha deciso di realizzare;
variazioni che, per quanto abbiano reso maggiormente difficoltoso l'accesso da e verso la rete stradale dei veicoli della società, non possono dirsi realizzate secondo modalità esecutive illecite, in quanto volte a meglio garantire la sicurezza del traffico.
Del fatto che tali modalità esecutive dell'opera (mediante le varianti deliberate) si siano rese necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità nel tratto in oggetto aveva contezza anche parte attrice, che nella nota del 17.3.2020 indirizzata al
Sindaco ed al difensore, così scriveva: “E' vero invece che il progettato divieto di svolta a destra in uscita da e la necessità di uno specchio parabolico per "garantire la Pt_1 sicurezza e la funzionalità della viabilità nel tratto in oggetto", debbono ovviare ad una grave situazione di pericolo creata dalla rotatoria stessa con il suo posizionamento disassato rispetto al punto zero dell'incrocio stradale ed al clamorosamente illegittimo
"trasferimento" dell'accesso carrabile sul ramo della rotatoria. E' questo infatti Pt_1 che rende in realtà più che pericolosa, impossibile la svolta a destra (che sarebbe senza visibilità, e impegnerebbe il centro della "corona"), imponendo l'obbligo di svolta a sinistra. Con ciò stesso documentando inequivocabilmente la erroneità del progetto e la sostanziale inutilità di un'opera siffatta”.
Pertanto, in definitiva, escluso ogni sindacato sul “se” e sul “come” della realizzazione della rotatoria de qua (che doveva costituire oggetto di tempestiva impugnativa dinanzi al giudice amministrativo), la successiva realizzazione dell'opera così come concretamente avvenuta, non presenta profili di illiceità, nella misura in cui gli atti/comportamenti dell'ente a cui parte attrice riconduce causalmente i danni lamentati (consistiti nel decremento del valore dello stabilimento determinati dall'accesso maggiormente gravoso alla viabilità autostradale da parte dei veicoli della società), si sono resi necessari per assicurare all'opera, come progettata ed approvata, la maggiore pagina 12 di 17 funzionalità al traffico e il minor pericolo per i mezzi in transito nel tratto stradale in oggetto.
Ciò porta ad escludere la risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, non trattandosi di danni ingiusti.
La domanda risarcitoria va, dunque, rigettata per i motivi suddetti.
3.1 Quanto alla domanda subordinata di indennità ex art. 44 T.U. Espropri, va osservato quanto segue.
La norma da ultimo richiamata costituisce un'applicazione del principio di giustizia distributiva, che vuole che le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non ricadano su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati ma siano sopportate dalla collettività, come si ricava dall'espressione "salvo indennizzo" contenuta nell'art. 42, comma 3, Cost. (così Cass.
09/01/2024, n. 712; Cass. n. 16619 del 03/07/2013).
La disposizione indicata prevede due distinte fattispecie:
a) l'una relativa all'asservimento del fondo mediante decreto impositivo della servitù;
b) l'altra riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (ex multis sulla distinzione: Cass. 23/11/2015, n. 23865).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 7/9/2020 n. 18581), alle descritte fattispecie si accompagnano differenti effetti.
In particolare, si legge nell'ordinanza da ultimo citata, che “nella seconda delle indicate fattispecie, … l'indennizzo relativo ad una ipotesi di "espropriazione larvata" riguarda quei soggetti che, anche là dove un procedimento espropriativo vi sia stato, ne siano rimasti completamente estranei, in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali
è stata eseguita l'opera, e siano rimasti gravati da una servitù, od abbiano subito un danno, non per effetto della mera separazione, per esproprio subito, di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa.
L'indennizzo dovuto a tale specifico titolo non compete, pertanto, al proprietario del fondo espropriato, ma esclusivamente ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa (Cass. n. 6926/2016; Cass. n.
19972/2009).
Il principio presuppone un atto legittimo della p.a., che, attraverso l'opera pubblica,
pagina 13 di 17 persegua i fini della collettività ed esclude la natura illecita ex art. 2043 c.c., della condotta dell'Amministrazione e conferma la natura non aquiliana della responsabilità indennitaria prevista di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44.”.
Ha altresì precisato la Suprema Corte (Cass. 09/01/2024, n. 712), che “la posizione soggettiva cui si deve avere riguardo, ai fini della verifica della sussistenza del diritto all'indennizzo, è quella che deriva dal rapporto tra il soggetto titolare del diritto di proprietà e l'immobile di cui è proprietario, con la conseguenza che non può esservi dubbio che, per effetto della legittima costruzione di un'opera pubblica o di pubblico interesse, egli possa essere privato di utilità che, lungi dall'essere "marginali", ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità e, in definitiva, la godibilità dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa che si traduce in una riduzione dell'appetibilità e quindi del suo valore commerciale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16619 del
03/07/2013; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017). (…)
Ogni modifica in senso peggiorativo al modo in cui il proprietario può godere o disporre del proprio diritto dominicale, cha abbia il carattere della permanenza e che sia suscettibile di valutazione in termini economici, causata dalla pur legittima esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, comporta il diritto all'indennizzo.
In tale ottica, questa Corte ha ritenuto sussistente tale diritto in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e, in sostanza, godibilità dell'immobile, quando sia idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico (v. sempre Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16619 del
03/07/2013 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017). Allo stesso modo, ha affermato la spettanza del diritto all'indennizzo nel caso di perdita o diminuzione del valore locativo del bene (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7112 del 12/03/2020).
Alle medesime conclusioni è pervenuta nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse abbia reso più difficoltoso al proprietario del fondo limitrofo l'accesso alla via pubblica (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24266 del 30/11/2010).
In sintesi, ogni modifica peggiorativa dei poteri e delle facoltà spettanti al proprietario del bene, che abbia un risvolto in termini economici, e si risolva in una diminuzione del valore del bene, è suscettibile di indennizzo, ove sia conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità”.
Ciò che deve essere valutato, ai fini del ristoro indennitario, è dunque una apprezzabile diminuzione delle facoltà di godimento e del valore di scambio della proprietà privata, che consegua oggettivamente alla realizzazione dell'opera pubblica, nonostante detta realizzazione sia avvenuta in modo legittimo, sia sul piano ideativo progettuale, che sul pagina 14 di 17 piano esecutivo materiale.
A tal fine, il privato è chiamato a dare prova unicamente dell'oggettività del danno
(avente determinate caratteristiche) di significativa compressione della capacità abitativa o produttiva aziendale ed oggettiva riduzione del valore economico, nonché della sua origine causale dai lavori contestati.
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato la diminuzione di valore del complesso industriale a seguito della realizzazione dell'opera de qua, che ha implicato anche la modifica del passo carraio e delle condizioni di accessibilità alla rete stradale da parte dei veicoli della società attrice. Quest'ultima, tuttavia, non vanta un diritto di proprietà sull'intera area su cui insiste il complesso industriale, essendo titolare della proprietà di un mappale dell'intero compendio, mentre la restante parte dello stabilimento attualmente le è solo affidato in uso in virtù del contratto di leasing in essere con le proprietarie degli immobili.
Orbene, considerato che, alla luce della ratio della disposizione, così come esplicitata dalla Suprema Corte, il diritto all'indennizzo de quo è direttamente collegato alla compressione delle facoltà spettanti al proprietario di un bene a seguito della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse, deve desumersi che l'indennizzo non può essere riconosciuto al titolare di un diritto diverso dalla proprietà, derivante da una posizione contrattuale o di mero fatto rispetto al bene.
Pertanto, se la quantificazione del danno complessivo patito a seguito della realizzazione dell'opera può essere condotta valutando il deprezzamento subito dallo stabilimento, anche considerando l'incidenza sulla capacità produttiva dell'azienda, la misura dell'indennizzo ex art. 44 D.P.R. 327/2001 all'attrice non può che essere ancorata alla quota di proprietà che la medesima vanta rispetto all'intero. Essa, infatti, non può reclamare alcun diritto di indennizzo se non limitatamente alla misura in cui abbia subito
“una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
Il C.T.U. Ing. ha accertato che l'opera ha avuto un'incidenza negativa sullo Per_2 stabilimento, sotto i diversi profili del maggior aggravio nell'utilizzo del passo carraio, della più difficoltosa accessibilità alla rete stradale locale e territoriale, nonché infine sulla minore disponibilità di parcheggi, provvedendo a calcolare il deprezzamento che ne è derivato allo stabilimento, in considerazione dei diversi profili di criticità derivati.
Anche dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio (v. verbale udienza del
7.11.2023) è emerso che la maggior parte dei veicoli in uscita dallo stabilimento si dirige verso ovest;
ciò comporta che essi siano costretti a svoltare verso est per poi invertire la pagina 15 di 17 marcia verso ovest alla rotonda successiva, così percorrendo centinaia di metri in più.
Dei tre diversi criteri di stima del deprezzamento adottati dal CTU, deve essere considerato quello che tiene conto solo delle criticità rilevate nell'utilizzo del passo carraio ed i suoi effetti sulla accessibilità alla rete stradale locale e territoriale, considerate le doglianze di parte attrice, focalizzate unicamente sulla “meno agevole posizione di accesso alla viabilità autostradale” (così in atto di citazione) e sul maggior aggravio del transito dal passo carraio, non anche sulla perdita di parcheggi (che costituisce specifica doglianza solo in sede di operazioni peritali e negli scritti difensivi conclusivi). Pertanto, può essere condivisa la stima di deprezzamento dello stabilimento in euro 350.000 di cui al punto 2, pag. 40 e ss. della CTU. Si dissente dal CTU, invece, quanto alle modalità di calcolo della misura dell'indennità da riconoscere, che deve essere connessa e commisurata al diritto di proprietà dell'attrice sullo stabilimento, limitata al solo immobile distinto al Foglio 18, Part. 601 del Catasto fabbricati, pari al
10% del complesso industriale (v. verbale udienza del 21.5.2024). Pertanto, è nella suddetta limitata percentuale del danno complessivamente patito dallo stabilimento che deve essere quantificata l'indennità spettante all'attrice ex art. 44 D.P.R. 327/2001, e così pari ad euro 35.000 (10% di 350.000).
Su tale somma, attesa la natura di debito di valore (Cass. 18226/2008), andrà calcolata la rivalutazione indici Istat Foi dal mese di gennaio 2020 (allorquando è stato istituito l'obbligo di svolta a sinistra, con determinazione poi divenuta definitiva - doc. 5 attrice), oltre ad interessi al saggio legale sulle poste via via rivalutate.
4. Al rigetto della domanda risarcitoria attorea avanzata in via principale consegue che non deve essere vagliata la domanda di manleva spiegata dal convenuto verso CP_1 la Compagnia assicurativa.
Quanto all'indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001, essa non è oggetto di copertura assicurativa.
5. L'esito del giudizio comporta il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte convenuta nei confronti dell'attrice. Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è, infatti, la totale soccombenza;
con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista, come nel caso in esame (in tal senso v. in parte motiva Cass. 27.08.2013 n. 19583).
6. Si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente tra tutte le parti le pagina 16 di 17 spese del presente giudizio, alla luce dell'esito dello stesso (stante l'accoglimento della domanda subordinata per un importo di molto inferiore a quello richiesto da parte attrice), nonché della peculiarità e complessità delle questioni giuridiche affrontate.
In questa sede devono essere altresì liquidate le spese del regolamento preventivo di giurisdizione, che si ritiene parimenti di compensare interamente tra le parti, attesa la natura delle questioni trattate, suscettibili di possibili differenti interpretazioni.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 20.5.2024, sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in eguale misura, essendo stata la CTU espletata nel comune interesse delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, in via principale, nei confronti del;
Controparte_1
- accoglie la domanda di indennità ex art. 44 D.P.R. 327/2001 avanzata da parte attrice nei confronti del e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento, in favore della società attrice, della somma di euro 35.000 a titolo di indennità, oltre rivalutazione monetaria dal mese di gennaio 2020 ed interessi legali sulle poste via via rivalutate;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese del regolamento di giurisdizione;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice e parte convenuta in eguale misura.
Bologna, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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