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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1032/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, alle ore 10.30 sono comparsi:
Per l'avv. DELLA MONICA CORINNA, oggi sostituito dall'avv. Elisa Caretta Parte_1
Per , IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 nessuno compare
Parte ricorrente preliminarmente da atto della regolarità della notifica al , chiede dichiararsi la CP_1
contumacia, da atto dell'attuale inserimento nel sistema scolastico, insiste nelle conclusioni articolate in ricorso al quale si riporta, ribadendo l'istanza di distrazione, oltre alla maggiorazione per collegamenti ipertestuali.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica al , ne dichiara la contumacia e trattiene la CP_1
causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLA MONICA Parte_1 C.F._1
CORINNA, elettivamente domiciliato in Castellamare di Stabbia (NA), Via Nocera 136 presso il difensore avv. DELLA MONICA CORINNA
PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Motivazione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette CP_1 annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata;
Controparte_1
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici citati, con contratti di lavoro CP_1 prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, o dell'a.s.(cfr. all. n.1 e n.2). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della
Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale, anche nell'ottica del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3 co. 2 Cost., rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi, peraltro, ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo.
- In relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato, con contratto di lavoro prevedente il servizio fino al 31/08/2025, come risulta dal contratto depositato in data 13/05/2025, circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione.
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- quanto poi alla domanda relativa all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico
2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi degli CP_1 artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo, stante la serialità della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, CP_1
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 521,50, di cui € 21,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Vicenza, 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1032/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
, Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, alle ore 10.30 sono comparsi:
Per l'avv. DELLA MONICA CORINNA, oggi sostituito dall'avv. Elisa Caretta Parte_1
Per , IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 nessuno compare
Parte ricorrente preliminarmente da atto della regolarità della notifica al , chiede dichiararsi la CP_1
contumacia, da atto dell'attuale inserimento nel sistema scolastico, insiste nelle conclusioni articolate in ricorso al quale si riporta, ribadendo l'istanza di distrazione, oltre alla maggiorazione per collegamenti ipertestuali.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica al , ne dichiara la contumacia e trattiene la CP_1
causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLA MONICA Parte_1 C.F._1
CORINNA, elettivamente domiciliato in Castellamare di Stabbia (NA), Via Nocera 136 presso il difensore avv. DELLA MONICA CORINNA
PARTE RICORRENTE contro
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Motivazione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette CP_1 annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata;
Controparte_1
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici citati, con contratti di lavoro CP_1 prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, o dell'a.s.(cfr. all. n.1 e n.2). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della
Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale, anche nell'ottica del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3 co. 2 Cost., rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi, peraltro, ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo.
- In relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato, con contratto di lavoro prevedente il servizio fino al 31/08/2025, come risulta dal contratto depositato in data 13/05/2025, circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione.
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- quanto poi alla domanda relativa all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico
2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi degli CP_1 artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo, stante la serialità della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, CP_1
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 521,50, di cui € 21,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Vicenza, 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri