TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 624/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 giugno 1991; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Occhinegro come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Volturno n. 6
- attrice - contro
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
Catania il 12 luglio 1990; rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Rovacchi e Giulia Sala come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 22
- convenuto - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30 maggio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 Parte_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la separazione
[...] personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , l'addebito della separazione al marito, Controparte_1
l'affidamento condiviso dei loro figli (nato il [...]) Per_1
e (nata il [...]), il collocamento prevalente dei Per_2 minori presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un assegno per il mantenimento della prole in misura pari ad € 600,00 al mese (€
300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'autorizzazione ad iscrivere i minori in piscina ed a sottoporre il figlio maschio ad una visita psicologica.
2. Costituito con memoria depositata in data 24 aprile 2024,
non si opponeva alle domande sullo status, Controparte_1 ma chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, aderendo alle domande attoree di affidamento, di collocamento prevalente della prole, di assegnazione della casa coniugale e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, proponendo un diverso regime delle visite paterne ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 300,00 al mese con integrale attribuzione dell'assegno unico alla madre o, in subordine, in misura pari ad € 400,00 al mese con suddivisione a metà dell'assegno unico.
2 di 5 3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 29 maggio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 30 maggio 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, si disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente degli stessi presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un assegno per il mantenimento della prole a carico del Conti in misura pari ad €
300,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e all'integrale attribuzione dell'assegno unico a favore dell'attrice, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio ad AL (CT) in data 23 luglio 2016.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità
3 di 5 della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Giacché la parte attrice, con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale, peraltro, la parte convenuta non si è opposta, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970
4 di 5 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, le parti dichiarino di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio ad
[...]
AL (CT) in data 23 luglio 2016 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2016 parte II serie A numero 246;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 624/2025 R.G. promossa da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 giugno 1991; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Occhinegro come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Volturno n. 6
- attrice - contro
C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
Catania il 12 luglio 1990; rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Rovacchi e Giulia Sala come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Via Borsellino n. 22
- convenuto - con l'intervento del
1 di 5 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 30 maggio
2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2025 Parte_1
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la separazione
[...] personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , l'addebito della separazione al marito, Controparte_1
l'affidamento condiviso dei loro figli (nato il [...]) Per_1
e (nata il [...]), il collocamento prevalente dei Per_2 minori presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un assegno per il mantenimento della prole in misura pari ad € 600,00 al mese (€
300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'autorizzazione ad iscrivere i minori in piscina ed a sottoporre il figlio maschio ad una visita psicologica.
2. Costituito con memoria depositata in data 24 aprile 2024,
non si opponeva alle domande sullo status, Controparte_1 ma chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, aderendo alle domande attoree di affidamento, di collocamento prevalente della prole, di assegnazione della casa coniugale e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, proponendo un diverso regime delle visite paterne ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 300,00 al mese con integrale attribuzione dell'assegno unico alla madre o, in subordine, in misura pari ad € 400,00 al mese con suddivisione a metà dell'assegno unico.
2 di 5 3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 29 maggio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni sul vincolo, discutendo oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 30 maggio 2025, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, si disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente degli stessi presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un assegno per il mantenimento della prole a carico del Conti in misura pari ad €
300,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e all'integrale attribuzione dell'assegno unico a favore dell'attrice, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio ad AL (CT) in data 23 luglio 2016.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità
3 di 5 della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Giacché la parte attrice, con il ricorso, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale, peraltro, la parte convenuta non si è opposta, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970
4 di 5 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi dodici mesi dalla data dalla comparizione dei coniugi, le parti dichiarino di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970.
3. La pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio ad
[...]
AL (CT) in data 23 luglio 2016 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2016 parte II serie A numero 246;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5