Articolo 1 della Legge 6 giugno 1975, n. 197
Articolo 2
Versione
29 giugno 1975
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private:
1) presso i cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;
2) presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad inquadrare a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato A e con i criteri e le modalita' specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1 novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma - anche se con utilizzazione in servizi diversi purche' compresi nello stesso contratto d'appalto - e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.
Entrata in vigore il 29 giugno 1975