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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10588/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10588/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
MANSO ), C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. SOLLAI GIANFRANCO e dell'avv. GIORGIO MANURRITTA
CONVENUTI contro
(C.F. ), CP_4 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
causa avente ad oggetto: divisione ereditaria
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti costituite: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio per la divisione dell'asse ereditario relitto dal padre Parte_1
(nato a [...] l'[...]) deceduto in Guamaggiore il 22.5.1997, nonché Persona_1
dell'asse relitto dalla madre (nata a [...] il [...]), deceduta in Persona_2
Guamaggiore in data 22.3.2002, evocando in giudizio i fratelli CP_1 CP_2
e . CP_3 CP_5
Con l'atto introduttivo , previa descrizione dei beni relitti dai comuni genitori, Parte_1
ha concluso per la divisione dei cespiti residui secondo le quote di legge spettanti a ciascuna delle parti, tenendo conto della donazione di cui in vita aveva beneficiato il figlio Persona_1
. CP_3
Si sono costituiti in giudizio , e che non si sono opposti CP_3 CP_2 CP_1
alla divisione;
inoltre e davano atto di avere ceduto le rispettive quote al CP_2 CP_1
fratello . CP_3
, pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_4
contumace.
La causa è stata istruita con prove documentali e CTU.
All'udienza del 10.6.2025 le parti costituite hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale e congiuntamente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate, precisando che il convenuto contumace ha medio tempore ceduto la sua quota a (come risulta anche dal testo della transazione). Parte_1
Al fine di documentare l'avvenuta cessazione della materia del contendere hanno depositato l'atto transattivo con cui le parti hanno inteso dividere i beni in ragione delle rispettive quote e delle cessioni intervenute tra loro, nonché definire ogni questione relativa alle spese delle operazioni divisionali e del presente giudizio.
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti…” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pagina 2 di 3 pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009). La condizione deve ritenersi soddisfatta anche alla luce del rilevato ed oggettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, unitamente alla adesione concorde delle parti alla proposta di cessazione (Cass. civ. 1043/2024).
Deve pertanto prendersi atto che le parti hanno provveduto alla divisione dei beni relitti di comuni genitori con accordo stragiudiziale così facendo venir meno ogni interesse al presente giudizio.
Del pari deve rilevarsi come le parti abbiano inteso sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, ragion per cui queste ultime restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10588/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
MANSO ), C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. SOLLAI GIANFRANCO e dell'avv. GIORGIO MANURRITTA
CONVENUTI contro
(C.F. ), CP_4 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
causa avente ad oggetto: divisione ereditaria
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti costituite: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio per la divisione dell'asse ereditario relitto dal padre Parte_1
(nato a [...] l'[...]) deceduto in Guamaggiore il 22.5.1997, nonché Persona_1
dell'asse relitto dalla madre (nata a [...] il [...]), deceduta in Persona_2
Guamaggiore in data 22.3.2002, evocando in giudizio i fratelli CP_1 CP_2
e . CP_3 CP_5
Con l'atto introduttivo , previa descrizione dei beni relitti dai comuni genitori, Parte_1
ha concluso per la divisione dei cespiti residui secondo le quote di legge spettanti a ciascuna delle parti, tenendo conto della donazione di cui in vita aveva beneficiato il figlio Persona_1
. CP_3
Si sono costituiti in giudizio , e che non si sono opposti CP_3 CP_2 CP_1
alla divisione;
inoltre e davano atto di avere ceduto le rispettive quote al CP_2 CP_1
fratello . CP_3
, pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato CP_4
contumace.
La causa è stata istruita con prove documentali e CTU.
All'udienza del 10.6.2025 le parti costituite hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale e congiuntamente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate, precisando che il convenuto contumace ha medio tempore ceduto la sua quota a (come risulta anche dal testo della transazione). Parte_1
Al fine di documentare l'avvenuta cessazione della materia del contendere hanno depositato l'atto transattivo con cui le parti hanno inteso dividere i beni in ragione delle rispettive quote e delle cessioni intervenute tra loro, nonché definire ogni questione relativa alle spese delle operazioni divisionali e del presente giudizio.
Trattandosi di diritti disponibili deve prendersi atto della volontà espressa dalle parti senza condizione alcuna.
In proposito la Corte di legittimità ha più volte chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti…” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Più precisamente, la pagina 2 di 3 pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una pronuncia dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale, Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009). La condizione deve ritenersi soddisfatta anche alla luce del rilevato ed oggettivo mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, unitamente alla adesione concorde delle parti alla proposta di cessazione (Cass. civ. 1043/2024).
Deve pertanto prendersi atto che le parti hanno provveduto alla divisione dei beni relitti di comuni genitori con accordo stragiudiziale così facendo venir meno ogni interesse al presente giudizio.
Del pari deve rilevarsi come le parti abbiano inteso sottrarre al giudice ogni cognizione sulla lite transando anche sulle spese del giudizio, ragion per cui queste ultime restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Cagliari, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Murru
pagina 3 di 3