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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 355/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TRIPODI ANTONIO
appellante e
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOTI ALFREDO
[...] P.IVA_1
MARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
PISANI GAETANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4
PISANI GAETANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._5 dell'avv. PISANI GAETANO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: si insiste: - per l'accoglimento integrale dell'appello e, conseguentemente, per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'appellante Sig. ; Parte_3
- in via subordinata e senza rinuncia alle domande principali, per l'accertamento e CP_ dichiarazione della responsabilità concorsuale del sig. nella causazione del sinistro, con conseguente condanna in solido degli appellati al risarcimento dei danni, in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accertata.
Si richiede altresì la rinnovazione della CTU, onde pervenire ad una valutazione tecnica esaustiva e coerente con i dati oggettivi.
Con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario;
per , e : 1) rigettare Controparte_5 CP_3 Controparte_4 integralmente l'appello proposto dal Sig. e conseguentemente Parte_3 confermare la sentenza impugnata nella sua interezza;
2) nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e di condanna di parte convenuta a risarcire qualsivoglia danno subito dall'appellane, voglia condannare, in solido, la quale Società assicuratrice che garantisce per la responsabilità Controparte_6 civile il veicolo Volkswagen Passat Tg: RC 489668 di proprietà del Sig. Parte_4
;
[...]
3) condannare esso appellante alla refusione delle spese e competenza di causa (da determinarsi ex DM 55/2014 e S.M.I) di entrambi i gradi di giudizio.
per , rappresentanza per l'Italia: Controparte_1
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio oltre accessori come per legge. pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi notificato il 19.01.2015,
e genitori di convenivano in Parte_1 Parte_5 Parte_3 giudizio e , Parte_4 Controparte_1 rappresentanza per l'Italia (di seguito ) per ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito dal figlio minore in data 11.12.2009, affermando che: Pt_3
- alle ore 18,30 la signora si accingeva ad attraversare la strada per recarsi alla Pt_5 chiesa di San Rocco in contrada Margi di Rizziconi, sulle strisce pedonali, tenendo per mano il figlio;
Pt_3
CP_
- l'autovettura condotta da sopraggiungeva ad alta velocità e colpiva il minore al volto con la parte anteriore destra;
- il minore veniva sbalzato a terra a distanza di diversi metri e riportava lesioni, che guarivano lasciando postumi permanenti.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda degli attori ed affermando che il sinistro non si era svolto nei termini descritti in citazione, poiché il piccolo si era Pt_3 lanciato verso l'autovettura in un punto poco illuminato e senza segni di attraversamento pedonale, ed aveva colpito l'auto nella parte posteriore mentre transitava a velocità moderata, comportamento che aveva reso impossibile per il conducente vedere il bambino ed evitare l'urto.
Con sentenza n. 993/2019 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2020, impugnava la sentenza Parte_3 predetta, articolando un unico complesso motivo di appello con il quale lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui accertava che il minore avesse causato il sinistro, sminuendo la portata delle affermazioni dei testimoni di parte attrice e valorizzando solo le deposizioni dei testimoni di parte convenuta, non tenendo conto CP_ della velocità tenuto dall'autovettura di ed infine nella parte in cui riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
pag. 3/9 Si costituiva la , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e CP_1 nel merito concludeva per il rigetto dell'appello e, in subordine, per la limitazione del risarcimento al danno effettivamente subito dal danneggiato.
Si costituivano in giudizio gli eredi di , che affermavano Parte_4
l'infondatezza dell'appello e la correttezza della decisione impugnata, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le prove raccolte nel corso dell'istruttoria di primo grado sono state correttamente valutate dal giudice, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante.
L'unico testimone oculare dello scontro tra e l'autovettura è il Parte_3 testimone , che si trovava a bordo di un'autovettura che percorreva la Testimone_1
CP_ medesima strada dietro l'automobile di . La descrizione del sinistro offerta dalla testimone non appare compatibile con la dinamica narrata in citazione:
- nel mese di dicembre dell'anno 2009 di sera, rientravo da Rizziconi verso Rosarno allorché ho assistito ad un incidente tra un bambino ed un autoveicolo all'altezza di una chiesa;
ricordo che il bambino ha attraversato improvvisamente la strada e proveniva da un'area di sosta di fronte alla chiesa, il bambino era solo quando ha attraversato la strada
- il luogo dove è avvenuto l'incidente era privo di illuminazione, ricordo che pioveva e sul tratto dove è avvenuto l'impatto non vi erano strisce pedonali
- ero dietro la macchina che ha investito il bambino, ricordo che il nonno aveva lasciato l'auto nell'aera di sosta di fronte alla chiesa.
La signora precisava che non si era neanche accorta che il bambino stesse S_ attraversando, avendo percepito solo un'ombra che si dirigeva verso l'auto, pensando quindi che si trattasse di un animale.
La testimonianza viene ritenuta inattendibile dall'appellante perché altro testimone
( ) affermava che non vi erano altre autovetture oltre a quella di Testimone_2
pag. 4/9 (nonno del danneggiato) e di , e perché non era Persona_1 Parte_4 possibile che dalla sua auto la teste potesse aver visto quanto accaduto.
La tesi di parte appellante non è convincente. Le dichiarazioni della sono S_ confortate dal tipo di lesioni subite dal danneggiato (Trauma facciale con fratture multiple del massiccio, frattura scomposta 5° metacarpo sx), esiti che non appaiono invece congruenti con l'impatto ad alta velocità con uno specchietto dell'autovettura. Se il bambino fosse stato colpito a forte velocità (90/100 Kmh) al volto, tanto da essere scagliato a metri di distanza, le lesioni sarebbero state di ben altra entità e localizzate in più punti del corpo. La suddetta conclusione viene raggiunta anche dal ctu nominato in primo grado, che ha precisato che “le lesioni riportate dal periziato sono compatibili con il contatto tra lo stesso e la Volkswagen Passat ma certamente la dinamica non può essere quella descritta nell'atto di citazione, dove si legge investito in pieno e scaraventato a terra dall'autovettura Volkswagen Passat di proprietà del sig. > (…) all'epoca dell'evento traumatico il piccolo Parte_4 Pt_3 era un bambino di 70 cm di altezza e 20 Kg di peso corporeo, che se fosse stato colpito in pieno, a forte velocità, con la parte anteriore destra di una Passat Volkswagen, avrebbe riportato lesioni ben più gravi di quelle ottenuto, limitate, come abbiamo visto, al volto ed alla mano sinistra. Non esiste, agli atti, nessuna menzione di traumatismi, abrasioni, escoriazioni, ecc. in altre parti del corpo che non siano quelle già citate, il che fa capire che il periziato non può essere stato colpito con violenza e scaraventato”.
Le conclusioni del ctu sul punto non sono ultronee, visto che nel primo quesito dell'incarico conferito dal Tribunale di Palmi era richiesta espressamente la valutazione del nesso di causalità tra “le lesioni subite da e la dinamica del sinistro Parte_6 descritta nell'atto di citazione”. Il ctu non ha escluso l'urto tra il piccolo e l'auto, Pt_3 solo il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la dinamica descritta dall'attore. Non si può, inoltre, ritenere che dette conclusioni sarebbero cambiate se il punto di impatto fosse stato lo specchietto laterale destro, perché anche in questo caso un impatto a forte velocità con lo specchietto, tale da scaraventare il bambino per diversi metri, comunque avrebbe dovuto provocare lesioni anche in altri punti del corpo (quanto meno contusioni ed abrasioni sul corpo derivanti dall'impatto violento con il terreno) e danni ben più gravi al volto. Non vi sono, pertanto, motivi per disporre la rinnovazione della ctu. pag. 5/9 La compatibilità delle lesioni con la differente dinamica narrata dal convenuto è stata, invece, riscontrata dal giudice di prime cure sulla base di un ragionamento induttivo del tutto legittimo e coerente con le risultanze probatorie: poiché c'è stato un urto, e visto che le lesioni non sono abbastanza gravi da essere state causate da un investimento, possono essere compatibili con un impatto tra l'auto e il bambino provocato da quest'ultimo, il che spiegherebbe come mai il bambino fosse caduto proprio vicino alle strisce e avesse riportato solo un trauma al volto e ad un dito della mano sinistra. CP_ D'altra parte, la versione del sinistro offerta da e confermata da non è S_ smentita dalle deposizioni degli altri testimoni, che non hanno visto il momento dell'urto, mentre è evidente che una autovettura che seguiva quella che avrebbe investito il bambino su un rettilineo aveva piena visuale dei loghi, specie se l'urto coinvolgeva la parte posteriore dell'auto e che un urto di questo tipo non proiettava il minore verso il centro della strada ma verso il margine (il che spiega perché S_
non ha rischiato di investire il bambino).
[...]
Quanto alla presenza o meno dei testimoni sul luogo del sinistro ed al momento dell'impatto, si deve osservare che le forze dell'ordine non sono state allertate al momento dell'urto, e sono quindi intervenute a distanza di tempo a seguito della denuncia sporta dai familiari del danneggiato, per cui l'attendibilità dei testimoni anche rispetto alla loro presenza sul luogo del sinistro deve essere oggetto di una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata appare priva dei vizi denunciati. CP_
affermava che l'autovettura di percorreva la strada a circa Testimone_2
90/100 Kmh, ma la stima della velocità effettuata dal testimone non è compatibile con le lesioni subite da , ed è in contrasto con le dichiarazioni di Parte_3 S_
. Inoltre, la quantificazione della velocità offerta da uno spettarore fermo sulla
[...] strada, privo di strumentazione adeguata e tarata per il rilievo, non è scientificamente attendibile, potendo al più valere come opinione sul tipo di andatura (veloce, lenta ecc.).
Il testimone affermava anche che il bambino era sceso dall'auto del nonno, mentre la madre era scesa dietro, per cui non attesta che il piccolo tenesse per mano la Pt_3 madre nell'attraversare la strada né che fosse stata l'auto ad investire il bambino e non viceversa, tantopiù che afferma di non aver visto l'impatto. Il teste , poi, non Tes_2
pag. 6/9 ha visto lo scontro tra auto e bambino, per cui dall'esame della sua deposizione non si può ricavare alcun elemento utile per screditare le affermazioni di . Testimone_1
CP_ Dalle foto del luogo del sinistro allegate da , in verità, non si nota la presenza di strisce pedonali, foto che rappresentano il luogo del sinistro anche a detta del testimone parente del danneggiato. Anche volendo ritenere veritiera la Testimone_3 circostanza riportata dai testi e relativamente alla presenza di strisce Pt_5 Tes_2 pedonali all'epoca del sinistro, si deve osservare che entrambi trovavano il bambino per terra poco prima delle strisce, svenuto. Anche questa circostanza è una evidente incongruenza, poiché in citazione si allega che il bambino era con la madre intento ad attraversare in prossimità delle strisce, e veniva poi sbalzato per diversi metri a causa dell'impatto, mentre sul posto nessuno notava la madre ed il bambino era per terra vicino alle strisce pedonali: o il violento impatto era avvenuto qualche metro prima delle strisce, o l'impatto era stato tutt'altro che violento.
Quanto alla dinamica descritta da nelle sit del 11.12.2009, non si ritiene Persona_1 che possa fornire elementi utili ai fini dell'accoglimento della domanda, poiché descrive fatti in parte non direttamente percepiti e in parte non coerenti con le lesioni riportate dal minore e con lo stato dei luoghi. infatti, dichiara di essersi accostato Persona_1 sul margine destro della strada, con le quattro frecce accese, e che dall'autovettura scendevano la figlia ed il nipote, che si posizionavano davanti all'auto accingendosi ad CP_ attraversare la strada. In quel momento sopraggiungeva l'auto di , che investiva in pieno il bambino scaraventandolo a terra a 4/5 metri di distanza, dove rimaneva esanime, mentre l'investitore si allontanava. Anche questa dichiarazione appare non coerente con le lesioni riportate dal bambino, e soprattutto non chiarisce come poteva essere avvenuto l'impatto con una autovettura che proveniva dalla medesima direzione CP_ di marcia (nell'atto di citazione si afferma che avrebbe “sorpassato” l'auto di Pt_5 ferma sul margine destro), se il bambino era ancora posizionato davanti all'auto e tenuto per mano dalla madre. Nonostante sembri descrivere il momento dell'impatto come un fatto direttamente percepito dal dichiarante, poi, dalle indagini dei Carabinieri risulta che nessuna delle persone informate dei fatti sentite indicate dai querelanti (tra cui il avesse assistito al momento dell'investimento. Tanto spiegherebbe l'incoerenza Pt_5 del racconto con gli elementi emersi dall'istruttoria, pag. 7/9 Infine, vale la pena di sottolineare che i testimoni e non hanno visto la CP_4 S_ madre di al momento del sinistro né all'arrivo dello zio, che aveva Parte_3 condotto il bambino in ospedale, né vi sono deposizioni della madre nella fase delle indagini, né viene mai menzionata la presenza della madre nella relazione del CTP di parte attrice dott. Per_2
Quanto all'errore di giudizio sull'assolvimento dell'onere della prova, si deve osservare che sugli attori incombeva l'onere di dimostrare che il sinistro era avvenuto con le modalità descritte in citazione e che dal sinistro erano derivati i danni di cui si chiedeva il risarcimento, ed è evidente per i motivi sopra esposti che detto onere non è stato assolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 993/2019, così provvede: Parte_3
1. rigetta l'appello:
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di
[...]
, ed in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per Controparte_1 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_5
, e;
[...] CP_3 Controparte_4
pag. 8/9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 355/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TRIPODI ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TRIPODI ANTONIO
appellante e
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOTI ALFREDO
[...] P.IVA_1
MARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
PISANI GAETANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4
PISANI GAETANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._5 dell'avv. PISANI GAETANO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: si insiste: - per l'accoglimento integrale dell'appello e, conseguentemente, per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'appellante Sig. ; Parte_3
- in via subordinata e senza rinuncia alle domande principali, per l'accertamento e CP_ dichiarazione della responsabilità concorsuale del sig. nella causazione del sinistro, con conseguente condanna in solido degli appellati al risarcimento dei danni, in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accertata.
Si richiede altresì la rinnovazione della CTU, onde pervenire ad una valutazione tecnica esaustiva e coerente con i dati oggettivi.
Con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario;
per , e : 1) rigettare Controparte_5 CP_3 Controparte_4 integralmente l'appello proposto dal Sig. e conseguentemente Parte_3 confermare la sentenza impugnata nella sua interezza;
2) nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e di condanna di parte convenuta a risarcire qualsivoglia danno subito dall'appellane, voglia condannare, in solido, la quale Società assicuratrice che garantisce per la responsabilità Controparte_6 civile il veicolo Volkswagen Passat Tg: RC 489668 di proprietà del Sig. Parte_4
;
[...]
3) condannare esso appellante alla refusione delle spese e competenza di causa (da determinarsi ex DM 55/2014 e S.M.I) di entrambi i gradi di giudizio.
per , rappresentanza per l'Italia: Controparte_1
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- condannare controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio oltre accessori come per legge. pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi notificato il 19.01.2015,
e genitori di convenivano in Parte_1 Parte_5 Parte_3 giudizio e , Parte_4 Controparte_1 rappresentanza per l'Italia (di seguito ) per ottenere il risarcimento del danno CP_1 subito dal figlio minore in data 11.12.2009, affermando che: Pt_3
- alle ore 18,30 la signora si accingeva ad attraversare la strada per recarsi alla Pt_5 chiesa di San Rocco in contrada Margi di Rizziconi, sulle strisce pedonali, tenendo per mano il figlio;
Pt_3
CP_
- l'autovettura condotta da sopraggiungeva ad alta velocità e colpiva il minore al volto con la parte anteriore destra;
- il minore veniva sbalzato a terra a distanza di diversi metri e riportava lesioni, che guarivano lasciando postumi permanenti.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda degli attori ed affermando che il sinistro non si era svolto nei termini descritti in citazione, poiché il piccolo si era Pt_3 lanciato verso l'autovettura in un punto poco illuminato e senza segni di attraversamento pedonale, ed aveva colpito l'auto nella parte posteriore mentre transitava a velocità moderata, comportamento che aveva reso impossibile per il conducente vedere il bambino ed evitare l'urto.
Con sentenza n. 993/2019 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2020, impugnava la sentenza Parte_3 predetta, articolando un unico complesso motivo di appello con il quale lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui accertava che il minore avesse causato il sinistro, sminuendo la portata delle affermazioni dei testimoni di parte attrice e valorizzando solo le deposizioni dei testimoni di parte convenuta, non tenendo conto CP_ della velocità tenuto dall'autovettura di ed infine nella parte in cui riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
pag. 3/9 Si costituiva la , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e CP_1 nel merito concludeva per il rigetto dell'appello e, in subordine, per la limitazione del risarcimento al danno effettivamente subito dal danneggiato.
Si costituivano in giudizio gli eredi di , che affermavano Parte_4
l'infondatezza dell'appello e la correttezza della decisione impugnata, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le prove raccolte nel corso dell'istruttoria di primo grado sono state correttamente valutate dal giudice, contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante.
L'unico testimone oculare dello scontro tra e l'autovettura è il Parte_3 testimone , che si trovava a bordo di un'autovettura che percorreva la Testimone_1
CP_ medesima strada dietro l'automobile di . La descrizione del sinistro offerta dalla testimone non appare compatibile con la dinamica narrata in citazione:
- nel mese di dicembre dell'anno 2009 di sera, rientravo da Rizziconi verso Rosarno allorché ho assistito ad un incidente tra un bambino ed un autoveicolo all'altezza di una chiesa;
ricordo che il bambino ha attraversato improvvisamente la strada e proveniva da un'area di sosta di fronte alla chiesa, il bambino era solo quando ha attraversato la strada
- il luogo dove è avvenuto l'incidente era privo di illuminazione, ricordo che pioveva e sul tratto dove è avvenuto l'impatto non vi erano strisce pedonali
- ero dietro la macchina che ha investito il bambino, ricordo che il nonno aveva lasciato l'auto nell'aera di sosta di fronte alla chiesa.
La signora precisava che non si era neanche accorta che il bambino stesse S_ attraversando, avendo percepito solo un'ombra che si dirigeva verso l'auto, pensando quindi che si trattasse di un animale.
La testimonianza viene ritenuta inattendibile dall'appellante perché altro testimone
( ) affermava che non vi erano altre autovetture oltre a quella di Testimone_2
pag. 4/9 (nonno del danneggiato) e di , e perché non era Persona_1 Parte_4 possibile che dalla sua auto la teste potesse aver visto quanto accaduto.
La tesi di parte appellante non è convincente. Le dichiarazioni della sono S_ confortate dal tipo di lesioni subite dal danneggiato (Trauma facciale con fratture multiple del massiccio, frattura scomposta 5° metacarpo sx), esiti che non appaiono invece congruenti con l'impatto ad alta velocità con uno specchietto dell'autovettura. Se il bambino fosse stato colpito a forte velocità (90/100 Kmh) al volto, tanto da essere scagliato a metri di distanza, le lesioni sarebbero state di ben altra entità e localizzate in più punti del corpo. La suddetta conclusione viene raggiunta anche dal ctu nominato in primo grado, che ha precisato che “le lesioni riportate dal periziato sono compatibili con il contatto tra lo stesso e la Volkswagen Passat ma certamente la dinamica non può essere quella descritta nell'atto di citazione, dove si legge investito in pieno e scaraventato a terra dall'autovettura Volkswagen Passat di proprietà del sig. > (…) all'epoca dell'evento traumatico il piccolo Parte_4 Pt_3 era un bambino di 70 cm di altezza e 20 Kg di peso corporeo, che se fosse stato colpito in pieno, a forte velocità, con la parte anteriore destra di una Passat Volkswagen, avrebbe riportato lesioni ben più gravi di quelle ottenuto, limitate, come abbiamo visto, al volto ed alla mano sinistra. Non esiste, agli atti, nessuna menzione di traumatismi, abrasioni, escoriazioni, ecc. in altre parti del corpo che non siano quelle già citate, il che fa capire che il periziato non può essere stato colpito con violenza e scaraventato”.
Le conclusioni del ctu sul punto non sono ultronee, visto che nel primo quesito dell'incarico conferito dal Tribunale di Palmi era richiesta espressamente la valutazione del nesso di causalità tra “le lesioni subite da e la dinamica del sinistro Parte_6 descritta nell'atto di citazione”. Il ctu non ha escluso l'urto tra il piccolo e l'auto, Pt_3 solo il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la dinamica descritta dall'attore. Non si può, inoltre, ritenere che dette conclusioni sarebbero cambiate se il punto di impatto fosse stato lo specchietto laterale destro, perché anche in questo caso un impatto a forte velocità con lo specchietto, tale da scaraventare il bambino per diversi metri, comunque avrebbe dovuto provocare lesioni anche in altri punti del corpo (quanto meno contusioni ed abrasioni sul corpo derivanti dall'impatto violento con il terreno) e danni ben più gravi al volto. Non vi sono, pertanto, motivi per disporre la rinnovazione della ctu. pag. 5/9 La compatibilità delle lesioni con la differente dinamica narrata dal convenuto è stata, invece, riscontrata dal giudice di prime cure sulla base di un ragionamento induttivo del tutto legittimo e coerente con le risultanze probatorie: poiché c'è stato un urto, e visto che le lesioni non sono abbastanza gravi da essere state causate da un investimento, possono essere compatibili con un impatto tra l'auto e il bambino provocato da quest'ultimo, il che spiegherebbe come mai il bambino fosse caduto proprio vicino alle strisce e avesse riportato solo un trauma al volto e ad un dito della mano sinistra. CP_ D'altra parte, la versione del sinistro offerta da e confermata da non è S_ smentita dalle deposizioni degli altri testimoni, che non hanno visto il momento dell'urto, mentre è evidente che una autovettura che seguiva quella che avrebbe investito il bambino su un rettilineo aveva piena visuale dei loghi, specie se l'urto coinvolgeva la parte posteriore dell'auto e che un urto di questo tipo non proiettava il minore verso il centro della strada ma verso il margine (il che spiega perché S_
non ha rischiato di investire il bambino).
[...]
Quanto alla presenza o meno dei testimoni sul luogo del sinistro ed al momento dell'impatto, si deve osservare che le forze dell'ordine non sono state allertate al momento dell'urto, e sono quindi intervenute a distanza di tempo a seguito della denuncia sporta dai familiari del danneggiato, per cui l'attendibilità dei testimoni anche rispetto alla loro presenza sul luogo del sinistro deve essere oggetto di una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata appare priva dei vizi denunciati. CP_
affermava che l'autovettura di percorreva la strada a circa Testimone_2
90/100 Kmh, ma la stima della velocità effettuata dal testimone non è compatibile con le lesioni subite da , ed è in contrasto con le dichiarazioni di Parte_3 S_
. Inoltre, la quantificazione della velocità offerta da uno spettarore fermo sulla
[...] strada, privo di strumentazione adeguata e tarata per il rilievo, non è scientificamente attendibile, potendo al più valere come opinione sul tipo di andatura (veloce, lenta ecc.).
Il testimone affermava anche che il bambino era sceso dall'auto del nonno, mentre la madre era scesa dietro, per cui non attesta che il piccolo tenesse per mano la Pt_3 madre nell'attraversare la strada né che fosse stata l'auto ad investire il bambino e non viceversa, tantopiù che afferma di non aver visto l'impatto. Il teste , poi, non Tes_2
pag. 6/9 ha visto lo scontro tra auto e bambino, per cui dall'esame della sua deposizione non si può ricavare alcun elemento utile per screditare le affermazioni di . Testimone_1
CP_ Dalle foto del luogo del sinistro allegate da , in verità, non si nota la presenza di strisce pedonali, foto che rappresentano il luogo del sinistro anche a detta del testimone parente del danneggiato. Anche volendo ritenere veritiera la Testimone_3 circostanza riportata dai testi e relativamente alla presenza di strisce Pt_5 Tes_2 pedonali all'epoca del sinistro, si deve osservare che entrambi trovavano il bambino per terra poco prima delle strisce, svenuto. Anche questa circostanza è una evidente incongruenza, poiché in citazione si allega che il bambino era con la madre intento ad attraversare in prossimità delle strisce, e veniva poi sbalzato per diversi metri a causa dell'impatto, mentre sul posto nessuno notava la madre ed il bambino era per terra vicino alle strisce pedonali: o il violento impatto era avvenuto qualche metro prima delle strisce, o l'impatto era stato tutt'altro che violento.
Quanto alla dinamica descritta da nelle sit del 11.12.2009, non si ritiene Persona_1 che possa fornire elementi utili ai fini dell'accoglimento della domanda, poiché descrive fatti in parte non direttamente percepiti e in parte non coerenti con le lesioni riportate dal minore e con lo stato dei luoghi. infatti, dichiara di essersi accostato Persona_1 sul margine destro della strada, con le quattro frecce accese, e che dall'autovettura scendevano la figlia ed il nipote, che si posizionavano davanti all'auto accingendosi ad CP_ attraversare la strada. In quel momento sopraggiungeva l'auto di , che investiva in pieno il bambino scaraventandolo a terra a 4/5 metri di distanza, dove rimaneva esanime, mentre l'investitore si allontanava. Anche questa dichiarazione appare non coerente con le lesioni riportate dal bambino, e soprattutto non chiarisce come poteva essere avvenuto l'impatto con una autovettura che proveniva dalla medesima direzione CP_ di marcia (nell'atto di citazione si afferma che avrebbe “sorpassato” l'auto di Pt_5 ferma sul margine destro), se il bambino era ancora posizionato davanti all'auto e tenuto per mano dalla madre. Nonostante sembri descrivere il momento dell'impatto come un fatto direttamente percepito dal dichiarante, poi, dalle indagini dei Carabinieri risulta che nessuna delle persone informate dei fatti sentite indicate dai querelanti (tra cui il avesse assistito al momento dell'investimento. Tanto spiegherebbe l'incoerenza Pt_5 del racconto con gli elementi emersi dall'istruttoria, pag. 7/9 Infine, vale la pena di sottolineare che i testimoni e non hanno visto la CP_4 S_ madre di al momento del sinistro né all'arrivo dello zio, che aveva Parte_3 condotto il bambino in ospedale, né vi sono deposizioni della madre nella fase delle indagini, né viene mai menzionata la presenza della madre nella relazione del CTP di parte attrice dott. Per_2
Quanto all'errore di giudizio sull'assolvimento dell'onere della prova, si deve osservare che sugli attori incombeva l'onere di dimostrare che il sinistro era avvenuto con le modalità descritte in citazione e che dal sinistro erano derivati i danni di cui si chiedeva il risarcimento, ed è evidente per i motivi sopra esposti che detto onere non è stato assolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti, nei seguenti termini € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 993/2019, così provvede: Parte_3
1. rigetta l'appello:
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di
[...]
, ed in € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per Controparte_1 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di Controparte_5
, e;
[...] CP_3 Controparte_4
pag. 8/9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 19 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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