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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1914 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2019 promossa da: residente in [...]2,in proprio e nella CP_1
qualità di legale rappresentante pro tempore e liquidatore della Controparte_2
, in liquidazione con sede in Perugia Via Morettini n.34 P.I. e
[...] P.IVA_1 CP_3
nato a [...] in data [...] e residente in [...],tutti rappresentato
[...]
e difesi dall'Avv Ermes Farinazzo, fax:075:5727840 pec: CodiceFiscale_1 Em_1 [...]
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello stesso in Peru- Email_2
gia,Via Favorita n.9 ATTORI-OPPONENTI
CONTRO
,nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Leopardi n.71/2 rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.Paola Fraschetti del Foro di Perugia, , presso il cui Studio in Pe- CodiceFiscale_2
rugia Via A.Vecchi n.193 è elettivamente domicilitato e che dichiara di voler ricevere tutte le comu- nicazioni al n.di FAX:075/5867134 o all'indirizzo PEC: Email_3
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.275/2019 emesso in data 11.2.2019 dal
Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 23.10.2024 con termini per memorie e repliche ex art.190
c.p.c. decorrenti dal 20.1.2025 dies a quo. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27.3.2019 il Sig. residente in [...]
Zanardelli n.11/2,in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e liquidatore della
[...] con sede in Perugia Via Morettini n.34 Controparte_5
P.I. e il Sig. nato a [...] in data [...] e residente in [...] CP_3
Montanara n.6,tutti rappresentato e difesi dall'Avv. Ermes Fari- nazzo, fax:075:5727840 pec: ed elettiva- CodiceFiscale_1 Email_4 mente domiciliati presso lo Studio dello stesso in Perugia,Via Favorita n.9, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.275/2019 emesso in data 11.2.2019 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia nei confronti dei suddetti ed in favore del Sig. per il pagamento, in solido tra essi opponenti, CP_4 in proprio e nella qualità, della somma di €.5.006,05,oltre interessi come da domanda e le spese del monitorio, asseritamente dovuta dai medesimi all'ingiungente a titolo di compenso per lo smontaggio e rimontaggio di macchinario della sede della a quella della nonché per la partecipa- CP_2 Pt_1 Parte_2 zione alla formazione del personale della per un periodo massimo di trenta giorni come Parte_2 previsto dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 31.7.2018.
A sostegno dell'opposizione gli esponenti asserivano che: e erano legali rappresentanti CP_1 CP_4
e soci accomandatari della e era il socio accomandante della stessa e Controparte_6 CP_7 garante con il proprio patrimonio personale mentre figlio di era dipendente con con- Persona_1 CP_4 tratto a tempo indeterminato della la detta società ad inizio 2018 Controparte_8 aveva una forte esposizione debitoria nei confronti di vari istituti di credito,tra cui la la BCC per
120./130.000.00 EURO, per finanziamenti presi e garantiti con i beni immobili dei soci e CP_1 CP_3
unici garanti con i rispettivi patrimoni e che potevano avere conseguenza da eventuale fallimento della
[...] società o da azioni di recupero crediti, entrambi in fase di pensionamento;
che solo la vendita a terzi dell'atti- vità aziendale avrebbe consentito di ripianare tale situazione e stante che le quote societarie di CP_2
(così d'ora in poi per brevità n.d.r.) non avevano alcun valore, per tale motivo i soci decidevano di cedere l'attività aziendale, intraprendendo trattative n tal senso che, asseritamente, non andavano a buon fine per comportamenti posti in essere da contrari all'interesse della società. CP_4
Continuavano gli opponenti asserendo che dal 2018 intraprendevano trattative con la società Centromoduli
s.n.c. di IN & C. e che asseritamente, costringeva gli altri soci ad accettare le sue richieste CP_4 al fine di scongiurare la minaccia di non addivenire alla vendita dell'azienda con conseguente fallimento della stessa;
che tra le proposte di acquisto vi era quella della con la quale, nel febbraio 2018, si Parte_3 addiveniva alla proposta di acquisto e vendita dell'attività aziendale della laddove ai predetti CP_2 incontri partecipavano i soci ed i legali delle part,,Avv.ti Farinazzo e Chionne e il Commercialista della Pt_3
Dr. che si addiveniva a stabilire la data del 28.2018 per procedere alla cessione dell'at-
[...] Persona_2 tività aziendale ma che,a seguito di trattative private tra e la CP_4 Parte_4
mattina del 22.6..2018 il primo si presentava nella sede con i responsabili di detta società e con una lettera
[...] di intenti per l'acquisto della stessa da parte della suddetta, rappresentando che il medesimo avrebbe sotto- scritto la vendita solo con detta società e non con con la conseguenza che venivano chiuse le Parte_3 trattative con e aperte con (così d'ora in poi entrambe per brevità n,d,r,); che nel pome- Pt_3 Parte_2 riggio del 25.6.2018 presso la sede societaria e alla presenza dei consulenti e dei soci, la lettera di intenti di veniva accettata da e in proprio e per conto della società Parte_2 CP_4 CP_9 CP_3
e comunicata a Parte_2
Gli opponenti sostenevano che condizionava il proprio consenso alla vendita, alla circostanza CP_4 dell'assunzione sua e del figlio nonché nella lettera di intenti si dichiarava che i soci ed Persona_1 CP_4 dovevano provvedere allo smontaggio, carico ,scarico e rimontaggio dei mcchinari della società cedente CP_1 presso la cessionaria ,ad istruire i dipendenti di sul funzionamento dei detti macchnari, ad ac- Parte_2 compagnare un incaricato della stessa presso i clienti della società ceduta e che il aveva concordato, CP_4 privatamente, con l'assunzione sua e del figlio. Parte_2
Proseguivano gli opponenti sostenendo che la firma dell'accordo veniva rinviata due volte per la mancata partecipazione all'atto di che asseriva di volersi fare assistere da propri consulenti,che gli altri due CP_4 soci venivano a sapere che l'assunzione del suddetto e del figlio presso non aveva avuto seguito, Parte_2 che all'incontro del 13.7.2018 il alla presenza dei suoi consulenti e del legale e consulente degli oppo- CP_4 nenti, presso lo Studio dei prima ,asseriva di essere disponibile a sottoscrivere la cessione dell'attività aziendale alla condizione di essere retribuito con la somma di €.1.000,00 per la cessione della propria quota societa- ria,condizione accettata dagli altri soci,se non che il non presenziava innanzi al Notaio di Catrano CP_4 Per_3 il giorno 16.7.2018 per la stipula dell'atto sostenendo di aver cambiato idea e consulente.
Ancora gli opponenti asserivano che il avanzava altre condizioni per sottoscrivere la cessione aziendale CP_4 che venivano accettate dai soci e con missiva 20.7.2018 ma che il pretendeva un ulteriore CP_1 CP_3 CP_4 esborso di €.5.000,00 per lo smontaggio e rimntaggio dei macchinari da a e per CP_2 Parte_2
l'istruzione delle maestranze della senconda sull'uso di detti macchinari,la manleva da ogni debito aziendale e la rinuncia al recupero del credito contabile prelevato;
che in data in data 27.9.2018 i soci di CP_2
e sottoscrivevano il contratto di cessione di azienda, veniva nominato liquidatore Parte_2 CP_1 della prima e provvedeva ad effettuare i controlli aziendali e le verifiche contabili-gestional dell'attività,dei debiti e crediti ed i lavori svolti prima della messa in liquidazione,conrolli da cui emergevano irregolarità ascrivibili e e che risultava avessero svolto lavori all'interno dell'azienda,con macchinari CP_4 Persona_1 della stessa e per clienti dai quali percepivano i compensi come da dichiarazioni che venivano acquisite, oltre indebiti prelevamenti di denaro da parte degli stessi, tanto che in data 6.12.2018 in proprio e quale CP_1 legale rappresentante della depositata denuncia querela nei confronti di e Controparte_6 CP_4 Per_1 per i reati ivi indicati,cui seguiva pari denuncia querela nei confronti dei suddetti da parte di
[...] CP_3 così che gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni “In via preliminare:accertare e dichiarare
[...] la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 31.7.2018 dai sig.ri e CP_1 CP_3 CP_4 per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 comma 1 c.c.e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
[...] opposto;
-In viapreliminare subordinata:accertare e dichiarare l'annullabilità della scrittura privata sottoscritta in data 31.07.2018 dai sig.ri e ai sensi dell'art. 1427, 1434 CP_1 CP_3 CP_4
e 1435c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-In via subordinata:accertare dichiarare che niente è dovuto al sig. ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché la scrittura privata dovrà considerarsi CP_4 risolta per inadempimento contrattuale del sig. il quale non eseguiva la prestazione contenuta della CP_4 scrittura stessa;
-In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il sig. debitore del CP_4 [...] dell'importo corrispondente alla somma degli indebiti prelevamenti aziendali posti Controparte_10 in essere dal 1.1.2014 al 31.7.2018, alle somme indebitamente percepite dall'illecita realizzazione dei lavori aziendali occultati alla società, alla retribuzione percepita indebitamente per le ore dedicate ai lavori realizzati e occultati alla società e in ogni caso nella somma che sarà accertata e determinata all'esito del giudizio e in ogni caso ritenuta di giustizia e per l'effetto condannarlo al pagamento della stessa;
-In via riconvenzionale subordianta: accertare e dichiarare il sig. debitore del CP_4 Controparte_10 dell'importo che sarà accertato e determinato all'esito del giudizio e in ogni caso ritenuto di giustizia e per l'effetto compensare tale somma nei limiti dell'importo richiesto con decreto ingiuntivo e condannare il sig. al pagamento della residua somma” con vittoria di spese di lite. CP_4
Con comparsa del 4.7.2019 si costituiva in giudizio il Sig. ,nato a [...] il [...] ed CP_4 ivi residente in [...]2, rappresentato e difeso per procura in calce al detto atto dall'Avv. Paola Fraschetti del Foro di Perugia, ,presso il cui Studio in CodiceFiscale_2
Perugia Via A.Vecchi n.193 è elettivamente domiciliato e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al n.di FAX:075/5867134 o all'indirizzo PEC: ,che contestava quanto Email_3 asserito e preteso da parte opponente e sosteneva che: con l'atto di cessione di azienda in favore di
[...] la società cedente si era impegnata ad inviare e alle operazione di smon- Parte_5 CP_1 CP_4 taggio e rimontaggio dei macchinari e alla formazione del personale presso e nell'atto traslativo Parte_2
non più socio della società, ribadiva tale obbligo, sottoscrivendo l'atto a tale finalità; che il CP_4 CP_4 aveva regolarmente svolto l'impegno assunto pretendendo così il corrispettivo convenuto con atto separato con la società cedente, come peraltro risultava dall'atto notarile di cessione e dalla scrittura privata intercorsa tra le parti in data 31.7.2018 e rilevando che la riconvenzionale spiegata dai ricorrenti nulla aveva a che vedere con quanto chiesto con il ricorso monitorio. Infatti,asseriva parte opposta, al di là dell'accertamento dei reati contestati in altre sedi,la prestazione fingibile oggetto del monitorio, in quanto fungibile era meramente ese- cutiva e successiva alla cessione di azienda, attenendo allo smontaggio e montaggio di macchinari e alla for- mazione di personale e concordata quando il non era più socio della società, che aveva sottoscritto il CP_4 contratto traslativo al solo fine di garantire la detta attività si che il liquidatore poteva procedere alla vendita dell'azienda a prescindere dall'incarico assunto dall'opposto, che contestava compiutamene quanto sostenuto da parte opponente concludendo,in via preliminare,per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,nel merito per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione al 16.4.2020 stante la riconvenzionale di parte opponente e riservata la de- cisione sulla concessione o meno della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto all'udienza del
18.1.2021,il Giudice, con ordinanza del 30.4.2021,rilevato che il fumus boni iuris di quanto preteso e richiesto da entrambe le parti era ancora da accertare nel prosieguo istruttorio, rigettava la chiesta provvisoria esecuti- vità, concedeva i termini per le memorie di cui all'art.183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 19.4.2022.
Assegnata la causa alla cognizione di altro Giudice, con ordinanza del 28.4.2022 questa veniva rinviata all'udienza del 20.10.2022 per i medesimi incombenti;
assegnata la cognizione ad altro Giudice questi,con ordinanza del 21.10.2022, ammetteva la prova di sola parte opponente di cui alla seconda memoria ex art.183
c.p.c. limitatamente ai capitoli espressamente indicati e rinviava per l'espletamento all'udienza del 7.2.2023 e quindi alla successiva del giorno 8.6.2023 ed ancora alla successiva del 27.2.2023.
Con decreto del 4.5.2023 la causa veniva assegnata all'attuale Giudicante che,con ordinanza del 5.5.2023 fis- sava l'udienza del 7.6.2023 per la prosecuzione del giudizio innanzi a sé,dove proseguiva l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 24.4.2024 il procuratore di parte opponente dichiarava di rinunciare ai propri testi citati e non comparsi e il Giudice fissava per conclusioni l'udienza del 23.10.2024,dove tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.per memorie conclusive e repliche, decorrenti dal 20.1.2025 quale dies a quo
Con il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente solleva due aspetti tesi ad inficiare la pretesa creditoria di parte opposta e cioè: la nullità e/o l'annullabilità della scrittura privata 31.7.2018 per violazione di norme imperative e/o per vizio del consenso manifestato in detta scrittura intercorsa tra parte opponente e parte opposta e posta a base del ricorso monitorio per violenza morale esercitata dall'opposto nei confronti degli opponenti e in subordine, l'avvenuta risoluzione del contratto di cui alla detta scrittura privata per inadempimento del creditore parte opposta all'obbligazione posta a suo carico.
Relativamente alle ipotesi delittuose ravvisate da parte opponente e per le quali risulta instaurato il procedi- mento penale n. 2018/006743 R.G.N.R.della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e dove il Pubblico Ministero Dott. Mario Formisano in data 12 aprile 2021 emetteva Decreto di Citazione a Giudizio nei confronti dei sig.ri e poiché in concorso tra loro e con l'aggravante del fatto CP_4 Persona_1 commesso con abuso di prestazione d'opera compivano ripetutamente una serie di casi ricadenti nella fattispe- cie criminosa del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.c. citandoli entrambi a giudizio avanti al
Tribunale di Perugia per l'udienza del 9.12.2021 al fine di rispondere del delitto previsto e punito dagli artt.
61 n. 11, 110 e 646 c.p., dagli atti di causa non risulta l'esito del detto giudizio penale, con la conseguenza che,non potendosi prescindere dalla cognizione dei fatti demandata all'Autorità penale,questa non può essere svolta nell'attuale sede.
In punto di nullità e/ o annullabilità della scrittura provata datata 31.7.2018 e posta a base del ricorso monito- rio,se è vero che parte opponente, a mezzo della copiosa documentazione versata in atti,ha fornito circostanze tali per cui è credibile un comportamento tenuto da quale socio della per il quale CP_4 CP_2 venivano interrotte le trattative di cessione dell'azienda con la venivano istaurate quelle con Parte_3 [...]
, cui in effetti l'azienda veniva ceduta, veniva dal procrastinata la firma dell'atto notarile CP_11 CP_4 di cessione al fine di ottenere posizioni di vantaggio in suo favore sia a seguito della cessione della propria quota societaria in e quindi,quale soggetto privato, al fine di ottenere un compenso per l'attività CP_2 di smontaggio e rimontaggio macchinari e istruzione personale in come previsto nella scrittura Parte_2 privata 31.7.2018,laddove nell'atto pubblico di cessione del 27.9.2018,vrsato in atti,tale attività era prevista a titolo gratuito, il dato di fatto incontrovertibile è che la aveva un'esposizione debitoria notevole, CP_2 che essendo una società in accomandita semplice i soci accomandatari e erano soli- CP_1 CP_4 dalmente ed illimitatamente responsabili con il proprio patrimonio per i debiti della stessa e quindi la cessione dell'azienda ad altri e la messa in liquidazione della era di preminente interesse dell'attuale CP_2 opponente e dell'opposto che a sua volta aveva preminente interesse a cedere la sua CP_1 CP_4 quota sociale ed uscire dalla compagine societaria, così che il comportamento dello steso ha sicuramente condizionato le decisioni degli altri soci ma come sancito dalla Giurisprudenza, la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un con- tratto, ai sensi dell'articolo 1438 c.c, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto e ciò si verifica quando il fine ultimo perseguito consiste nella realizzazione di un risultato che, oltre a essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante e iniquo rispetto all'og- getto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento( Corte appello - Potenza, 04/11/2020, n. 601 v anche Cassazione penale sez.
II, 23/01/2020, n.9948) così che non è ravvisabile, nel comportamento del alcuna violenza morale CP_4 avendo, il suo comportamento, solo ottenuto il risultato conseguibile attraverso l'esercizio di un suo diritto.
Questione diversa è la richiesta avanzata in via subordinata da parte opponente,di declaratoria di risoluzione della scrittura privata 31.7.2018 di corresponsione ,da parte degli attuali opponenti, della somma di €.5.000,00 in favore di parte opposta per l'inadempimento della stessa all'obbligazione assunta di eseguire lo smontaggio e il rimontaggio dei macchinari da a di istruzione del personale della stessa e di CP_2 Parte_2 presentazione di un addetto della medesima alla Clientela.
Infatti,è ius receptum che, in materia di decreto ingiuntivo, mentre il ricorso monitorio è caratterizzato dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma di tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore, ed in quanto finalizzato a vagliare la fondatezza della pretesa creditoria, il creditore, che è formalmente convenuto, ma sostanzialmente è attore ,deve adeguatamente provare il proprio diritto, indipendentemente dall'esistenza e validità dei presupposti richiesti per l'emissione del de- creto ingiuntivo e la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della domanda, quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'e- missione del decreto ingiuntivo. (Tribunale sez. II - Catanzaro, 13/02/2023, n. 245. Tribunale sez. I - Napoli
Nord, 02/10/2023, n. 3883 Tribunale sez. II - Catanzaro, 31/05/2023, n. 862) Nel presente giudizio il creditore attuale parte opposta fonda la propria pretesa nei confronti degli attuali op- ponenti solo sulla scrittura privata tra loro intercorsa in data 31.7.2018 nella quale espressamente si legge:
“PREMESSO che i sig.ri e sono legali rappresentanti pro tempore e soci accoman- CP_1 CP_4 datari della società ,,,,con sede in Perugia Via Morettini n.34; che è volontà della società Controparte_6
Centrostampa 2 s.a.s.di LU TO & C, proprietaria di un'attività tipografica concludere un contratto di ces- sione di azienda con la società Centromoduli snc……; che al fine di procedere a detta cessione è preliminare acquisire le quote del socio;
che gli altri due soci hanno manifestato la volontà di acquisire le quote
CP_4 del Sig. ; che nel contempo il Sig. , ferma restando la cessione delle quote, ha manifestato
CP_4 CP_4 la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa in favore di fino all'effet- Controparte_12 tiva cessione dell'azienda e comunque fino al 30/9/2018 al concordato corrispettivo di €.600,00 mensili;
che inoltre il Sig. ,anche al fine di agevolare la cessione di azienda con la
CP_4 Controparte_13 obbligarsi e a fare assistenza e partecipare, per quanto di propria competenza, allo smontaggio e rimontaggio dei macchinari ed alla formazione del personale della .convengno e stipulano quanto Controparte_14 segue:1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Il Sig. ,pur
CP_4 avendo ceduto le quote possedute nella Centrostampa 2 s.a.s……si obbliga prestare la propria attività lavora- tiva e fino all'effettiva cessione dell'azienda e comunque sino al 30/9/2018 da intendersi come termine ultimo e non prorogabile;
3) Il Sig si obbliga a partecipare sulla base delle proprie esperienze tecniche CP_4 alle fasi di smontaggio e rimontaggio dei macchinari dalla sede del Centrostampa 2 S.a.s.a quello della Cen- tromoduli S.n.c.e a partecipare alla formazione del personale del nche presso la propria sede,per Parte_2 un periodo massimo di giorni 30 consecutivi;
4) come corrispettivo al Sig. Controparte_15 [...]
per l'attività di cui al punto3) l'importo di €.5.000,00(cinquemila/00) e i soci e Parte_6 CP_1 CP_3 si obbligano al versamento di tale somma in solido con la Società medesima;
Detto importo non sarà
[...] dovuto solo nel caso in cui il non sottoscriva l'atto definitivo di acquisto di azienda a Parte_2 seguito della verifica di Due diligence come da compromesso da sottoscivere;
5) L'importo che precede verrà liquidato non appena completata l'attività lavorativa e comunque entro e non oltre il giorno 10 novembre
2018….”(v. doc.n.2 produzioni parte opponente in Word del 31.3.2025).
A fonte della richiesta di pagamento della somma di €.5.000,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto e l'instau- rarsi del giudizio di opposizione avverso lo stesso,il creditore parte opposta non ha dato alcuna prova, neanche indiziaria, di aver ottemperato all'obbligazione contrattuale assunta con la sopra citata scrittura privata nei modi e termini indicati e nei tempi prestabiliti, non avendo prodotto alcuna dichiarazione o documento o bolla di trasporto proveniente dalla o da terzi incaricati,di aver ottemperato allo smontaggio e rimon- Parte_2 taggio dei macchinari di nei locali della previo trasposto degli stessi da una sede CP_2 Parte_2 ad un'altra e di aver provveduto ad istruire sull'uso dei detti macchinari il personale dell'azienda cessionaria per il periodo indicato nella detta scrittura e di aver completato “…l'attività lavorativa…”. Parte_2
In buona sostanza non è stato dimostrato, dal creditore ingiungente, come suo precipuo onere, di aver adem- piuto all'obbligazione posta in capo allo stesso in forza della scrittura posta a base del monitorio, assunta nei confronti dei soci di e e della società stessa che,in solido,si erano impegnati al Controparte_10 CP_3 pagamento della detta obbligazione una volta adempiuta e trattandosi, nel caso di specie, di contratto a presta- zioni corrispettive, dove l'obbligazione di pagamento degli opponenti è connessa e derivante dall'obbligazione di fare dell'opposto di cui alla più volte citata scrittura privata, l'eccezione di inadempimento ("exceptio ina- dimpleti contractus") comporta che il Giudice di merito sia chiamato ad una valutazione comparativa degli inadempimenti e dei comportamenti di ciascun contraente, verificandone la gravità in quanto,nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente. Infatti,nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'articolo 1460 del codice civile, in favore di en- trambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustifi- cato inadempimento dell'altra parte. (Cassazione civile sez. II - 01/08/2024, n. 21699; Cassazione civile sez.
III - 08/07/2024, n. 18485 ;Cassazione civile sez. II - 24/05/2024, n. 14552).
Nel presente caso, l'inadempimento prevalente e causa del mancato pagamento della somma ingiunta deve ascriversi a parte opposta che a fronte della sua richiesta di pagamento,in suo favore e a carico degli opponenti, di quanto previsto nella scrittura privata intercorsa con gli stessi in data 31.7.2018, non ha fornito alcuna prova né alcun elemento atto a dimostrare di aver adempiuto, almeno parzialmente e in assenza totale o parziale di colpa, alla propria obbligazione, da cui scaturiva e derivava quella di controparte di pagamento della somma pretesa con il decreto ingiuntivo, alla luce della costante Giurisprudenza che afferma che,in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte ,negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposto, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. ( v. ex multis Tribunale sez. XII - Napoli, 05/12/2024,
n. 10529).
Quanto alla richiesta degli opponenti di risarcimento del danno, la sussistenza ed entità del danno stesso non è stata compiutamente dimostrata in questa sede e di conseguenza va rigettata.
Quindi la domanda proposta in via subordinata dagli opponenti va accolta,ritenutame la fondatezza ,così che va dichiarata la risoluzione per inadempimento di parte opposta dell'obbligazione posta a suo CP_4 carico con la scrittura privata intercorsa con gli opponenti in data 31,7.2018 ed il decreto ingiuntivo opposto- conseguentemente,va integralmente revocato.
Si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% condannandosi parte opposta al paga- mento in favore degli opponenti, in solido, del residuo 50% delle stesse come determinato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni definitivamente ronnciando sulla opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.275/2019 emesso in data 11.2.2019 dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Perugia proposta da: residente in [...]2,in CP_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e liquidatore della Controparte_2
, in liquidazione con sede in Perugia Via Morettini n.34 P.I. e
[...] P.IVA_1 CP_3 nato a [...] in data [...] e residente in [...],tutti rappresentato e difesi
[...] dall'Avv Ermes Farinazzo fax:075:5727840 pec: CodiceFiscale_1 Em_1 Email_5 ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello stesso in Perugia,Via Favorita n.9 contro
[...] CP_4 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]2 rap-
[...] presentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv.Paola Fraschetti del Foro di
Perugia, , presso il cui Studio in Perugia Via A.Vecchi n.193 è elettivamente domi- CodiceFiscale_2 cilitato e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al n.di FAX:075/5867134 o all'indirizzo PEC:
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Disattesa ogni altra richiesta e domanda, dichiara risolta per inadempimento ascrivibile a la scrit- CP_4 tura privata intercorsa tra lo stesso e gli opponenti,in proprio e nella qualità,in data 31.7.2018 stante l'assenza di prova, che era suo precipuo onere fornire quale creditore ed attore in senso sostanziale,di aver adempiuto all'obbligazione posta a suo carico e di cui alla detta scrittura privata del 31.7.2018 e per l'effetto,revoca il decreto ingiuntivo n.275/2019 emesso in data 11.2.2019 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia emesso nei confronti di parte opponente ed in favore di parte opposta.
Compensa le spese del presente giudizio nella misura del 50% e condanna al pagamento del re- CP_4 stante 50% delle stesse in favore degli opponenti in via solidale,liquidato come egue:€.2538,00 per compenso professionale,oltre IVA,CAP e Rimborso Forfettario come per legge.
Perugia 15.4.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni