Sentenza 28 marzo 1981
Massime • 2
Gli artt 29 della legge 11 giugno 1971 n 426, sulla disciplina del commercio, e 58 del relativo regolamento, di cui al DM 14 gennaio 1972, prevedono con immediata operativita la trasferibilita della licenza di commercio come effetto del trasferimento, anche inter vivos, dell'Esercizio commerciale cui si riferisce, nonche la facolta del subentrante di esercitare la relativa attivita in pendenza del procedimento diretto a conseguire in proprio la prescritta autorizzazione amministrativa. Pertanto, in forza e nel concorso delle condizioni fissate dalle citate norme, a chi abbia acquistato un Esercizio commerciale deve riconoscersi il diritto di detenere e cosi di fruire interinalmente del documento contenente la licenza di commercio concessa al suo dante causa, per il periodo necessario a conseguire la nuova autorizzazione amministrativa a proprio nome. ( Conf 2843/78, mass n 392261).*
Ai sensi degli artt 29 della legge 11 giugno 1971 n 426, sulla disciplina del commercio, e dell'art 47 del relativo regolamento, di cui al DM 14 gennaio 1972, nell'ipotesi di trasferimento in gestione o in proprieta di un Esercizio di vendita, l'autorita comunale non ha un potere del tutto discrezionale in Sede di intestazione della prescritta autorizzazione amministrativa al subentrante, poiche, una volta verificata la sussistenza delle condizioni all'uopo stabilite dall'art 47 citato (effettivo trasferimento dell'Esercizio ed iscrizione nel registro degli esercenti il commercio del cessionario), la volturazione in favore di quest'ultimo costituisce un atto dovuto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/1981, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 28 marzo 1981 |
Testo completo
Gli artt 29 della legge 11 giugno 1971 n 426, sulla disciplina del commercio, e 58 del relativo regolamento, di cui al DM 14 gennaio 1972, prevedono con immediata operativita la trasferibilita della licenza di commercio come effetto del trasferimento, anche inter vivos, dell'Esercizio commerciale cui si riferisce, nonche la facolta del subentrante di esercitare la relativa attivita in pendenza del procedimento diretto a conseguire in proprio la prescritta autorizzazione amministrativa. Pertanto, in forza e nel concorso delle condizioni fissate dalle citate norme, a chi abbia acquistato un Esercizio commerciale deve riconoscersi il diritto di detenere e cosi di fruire interinalmente del documento contenente la licenza di commercio concessa al suo dante causa, per il periodo necessario a conseguire la nuova autorizzazione amministrativa a proprio nome. ( Conf 2843/78, mass n 392261).*