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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLÀ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 268/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, vertente
TRA
(C.F. e Partita IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cristoforo Colombo n.
440, presso lo studio dell'Avv. Franco Tassoni, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
, in persona del Curatore Avv. autorizzata a stare in giudizio con P.IVA_2 CP_2
provvedimento del GD del 28.2.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello Parte_1
proposto da Parte_1
preliminarmente:
- sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto;
1 - fissare, ai sensi dell'art. 351, co. 2, c.p.c. l'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 15/2018 del 10.1.2018 ed in particolare:
- in accoglimento del primo motivo di appello dichiarare l'inoperatività della polizza n.
11517132317 in relazione al sinistro del 10-11.10.2003 e per l'effetto rigettare la domanda di indennizzo del Parte_2
- in caso di mancato accoglimento del primo motivo, ovvero qualora Cod. Corte la ritenesse ragione più liquida, in accoglimento del secondo motivo dichiarare il Parte_2
già interamente ristorato del danno sofferto del sinistro del 10-11.10.2003 e per
[...]
l'effetto rigettare la sua domanda di indennizzo;
- in via ulteriormente subordinata, e solo per la denegata ipotesi di non accoglimento né del primo né del secondo motivo, in accoglimento del terzo motivo di gravame condannare Parte_1
soltanto alla minor somma indicata dal CTU in primo grado per il ricorrere del meccanismo
[...]
di coassicurazione;
- in ogni caso: a seguito di riforma totale o parziale della sentenza, voglia condannare il
alla restituzione in favore delle odierne appellanti Controparte_1
di tutte le somme da queste eventualmente pagate in esecuzione della appellata sentenza e che dovessero, in forza della emananda sentenza d'appello, risultare non dovute.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., per entrambi
i gradi di giudizio”.
Per i : “…. si Controparte_1 Parte_2 insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello; condannare l'appellante anche al pagamento delle ulteriori spese del grado con gli accessori di legge”.
Con le note di trattazione depositate in data 26.01.2024, la curatela ha chiesto la distrazione ex art
93 c.p.c.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2004, la curatela fallimentare della società
[...]
ha convenuto in giudizio l in persona del Controparte_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di ottenere l'indennizzo relativo al sinistro avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2003 coperto dalla
2 polizza n. 115/17/132317 stipulata in data 13.10.1993, con la quale la Controparte_1
ha assicurato dal rischio incendio il proprio capannone industriale sito in Rossano (Cs).
[...]
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ con la polizza n. 115/17/132317 stipulata in data 13.10.1993, Controparte_1
ha stipulato un contratto di assicurazione per rischio incendio e avente a oggetto i seguenti beni:
1) un capannone sito in Rossano (Cs) in c. da Sant'Irene, adibito a magazzino di lavorazione agrumi con operazioni meccaniche di pulitura e inceratura per il valore di £ 850.000.000;
2) cabina elettrica, recinzione, impianto di depurazione acque e tettoia per un valore di £
350.000.000;
3) depuratore per il valore di £ 200.000.000;
4) n. 5 celle frigorifere per il valore di £ 400.000.000;
5) sopra pesa, installazioni, arredamento ufficio e attrezzatura per £ 198.000.000;
➢ in virtù del suddetto contratto l'intera azienda è stata assicurata per un valore complessivo di
£ 2.503.000.000;
➢ in data 28.01.1998, il Tribunale di Rossano ha dichiarato con sentenza n. 5/98 il fallimento di di;
CP_1 Parte_2
➢ in data 29.10.99, la suddetta polizza è stata modificata riducendo il premio inizialmente previsto ed escludendo dalla garanzia: 1) macchinario;
2) depuratore;
3) celle frigorifere;
4) pesa ecc.;
➢ nella notte tra il 10 e l'11.10.2003, un vasto incendio ha compromesso in particolare la struttura portante del capannone e ha danneggiato anche la cabina elettrica, la tettoia, parte della recinzione e l'impianto di depurazione;
➢ il Curatore ha dato tempestivo avviso del sinistro alla compagnia assicuratrice, giusta raccomandata del 15.10.2003.
Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, non ha provveduto a Controparte_4 versare l'indennizzo previsto dalla polizza e, pertanto, la Curatela è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Incardinato il procedimento n. 1343/2004 R.G.A.C., con comparsa del 21.02.2005 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
per resistere alla domanda perché infondata in fatto e in diritto.
3 In particolare, ha dedotto che: 1) sull'immobile oggetto di polizza, all'epoca dell'evento insistevano due contratti in coassicurazione con e riportanti Controparte_5 CP_4
rispettivamente il n. 993550387 e il n. 115/17/132317; 2) nella polizza stipulata con e CP_4
attiva dal 13.10.1993, si escludeva all'art. 12 l'indennizzo in ipotesi di incendi di natura dolosa
(come nella vicenda in esame); 3) l'altra polizza n. 993550387 è stata stipulata con
[...]
in data 8.10.1999 dalla IT ER RI CC s.n.c., a cui la curatela ha concesso CP_5
in locazione il capannone dal 3.08.1999, senza la predetta esclusione;
4) in data 13.10.1998 la polizza con è stata modificata con la previsione di una riduzione del premio e limitando CP_4
la garanzia al solo immobile in coassicurazione con la (con esclusione dei macchinari e Pt_1
delle pertinenze); 5) versando in ipotesi di coassicurazione indiretta, poteva essere CP_4
esposta a un indennizzo solo pari a euro 109.525,00 per il solo immobile e sempre in coassicurazione con la 6) in ragione della coassicurazione, l'eventuale indennizzo si Pt_1
doveva ripartire proporzionalmente tra le due compagnie assicurative;
7) i periti di entrambe le assicurazioni coinvolte hanno accertato la natura dolosa dell'incendio; 8) siffatta natura è stata confermata anche dalla Procura della Repubblica di Rossano.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., è stato disposto l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 1845/03 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Rossano.
All'udienza del 26.04.2014, il Tribunale ha disposto la nomina del CTU arch. . Persona_1
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU, depositata in data 14.04.2015.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.07.2017, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 15/2018, pubblicata in data 10.01.2018, il Tribunale di Castrovillari ha: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condannato al pagamento in favore della CP_4
curatela fallimentare della somma di euro 249.208,00 (comprensiva di interessi e di rivalutazione alla data odierna); 2) compensato per metà le spese di lite;
3) condannato la compagnia al pagamento in favore della curatela della residua metà, spese che liquida nell'interezza in euro
330,00 per spese vive ed euro 13.500,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
I Tribunale ha prima rigettato l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta sull'esclusione della copertura assicurativa nell'ipotesi in cui l'incendio fosse stato di natura dolosa ritenendo non valida ai fini della sottoscrizione della relativa clausola la mera apposizione del timbro recante la ragione sociale del contraente.
4 Ha ritenuto infondata la tesi difensiva relativa all'esistenza di una ipotesi negoziale di coassicurazione tra , compagnia assicurativa di , e assicuratrice CP_4 CP_6 Pt_1
della IT ER RI snc difettando i requisiti previsti dall'art. 1911 c.c. e, in particolare,
l'accordo tra le compagnie e l'adesione dell'assicurato.
Ha invece riconosciuto l'esistenza della modifica al contratto originario consistente nella limitazione della copertura assicurativa al solo capannone, con esclusione dei macchinari e delle pertinenze.
Sul punto, il Tribunale ha avuto modo di evidenziare che sebbene la schedula negoziale del
29.10.1999, prodotta dalla compagnia , non rechi la sottoscrizione del curatore CP_4
fallimentare, tuttavia siffatta modifica risulta coerente con la circostanza per cui la conduttrice
IT ER RI snc avesse provveduto a stipulare per conto suo e con altra compagnia ( Pt_1
una polizza avente a oggetto i macchinari. Inoltre, a fronte dell'allegazione della riduzione del premio da parte di , la curatela non ha dimostrato di aver continuato a pagare il maggior CP_4
premio corrisposto in origine. Tuttavia, il giudice di prime cure ha specificato altresì che siffatto riconoscimento non implica, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che il massimale di polizza inerente al capannone sia stato ridotto a euro 109.525,00, poiché nella predetta schedula contrattuale non è emersa siffatta riduzione del massimale.
Ha evidenziato che dalla CTU – non oggetto di contestazione – è emerso che il danno attinente alla distruzione del capannone ammonta a euro 165.000,00, al netto della riduzione del 25% del danno per effetto dello “scoperto” convenzionalmente pattuito e previo riconoscimento di rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro ha determinato la somma dovuta in euro
249.208,00.
Ha compensato nella misura della metà le spese di lite e condannato la convenuta al pagamento della residua metà
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza ex artt. 353 e 283 c.p.c., con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1.03.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Aperto il sub procedimento n. 268-1/2019, con provvedimento del 20.03.2019, il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15/2018 del Tribunale di
Castrovillari.
5 Radicatosi il contraddittorio, in data 10.06.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
di , in persona del Curatore Avv. Controparte_7 Parte_2 CP_2
per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
[...]
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 27.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e solo l'appellante ha depositato la memoria di replica.
Con provvedimento del 9.07.2024, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo perché è risultato agli atti l'intervenuto pagamento dell'indennizzo dell'intero danno subito dal capannone. Per siffatta ragione, ha ritenuto la necessità di sentire le parti sul punto.
Depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29.10.2024, la causa è passata alla competenza della seconda sezione civile ed è stata assegnata al Consigliere dott.ssa Ferriero Silvana.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del 22.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
27.01.2025 depositato il 29.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta “l'esclusione dalla copertura dei danni causati da atti vandalici o dolosi – Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la clausola richiedesse una sottoscrizione specifica da parte dell'assicurato e, in difetto, l'ha ritenuta tamquam non esset – Motivazione insufficiente, violazione delle norme e dei principi di diritto in materia di perfezionamento e interpretazione del contratto”.
In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha disatteso l'eccezione della compagnia convenuta circa l'esclusione dalla copertura assicurativa nell'ipotesi di incendio doloso come previsto dall'art. 12 della polizza n. 11517132317, ritenendo che tale clausola non è stata sottoscritta dalla parte poiché in siffatto allegato figura in calce solo l'apposizione del timbro della società e non anche la sottoscrizione del suo Controparte_6
legale rappresentante.
6 Di conseguenza, sulla base di tale errato presupposto il Tribunale ha concluso nel senso di non ritenere valida ed efficace la suddetta clausola.
In realtà, però, evidenzia che già sin dalla propria comparsa di costituzione Parte_1
e risposta ha dedotto che, sebbene il modello standard della polizza di assicurazione incendio - rischi industriali non escludesse i “danni causati da atti vandalici o dolosi”, le parti però a mezzo dell'allegato n. 3 hanno convenuto specificatamente e contestualmente alla stipula della polizza, di escludere la copertura assicurativa in relazione ai danni causati da atti vandalici o dolosi. Inoltre, tutto ciò trova conferma, da un lato, nella circostanza per cui nel frontespizio della polizza si è dato atto del fatto che il contratto contemplava anche ben quattro allegati tra cui, appunto,
l'allegato n. 3 e, da altro lato, dal fatto che la polizza comprensiva di tutti e quattro gli allegati, è stata approvata nel suo complessivo contenuto dall'assicurato, attraverso l'apposizione della firma e del timbro in calce all'ultima pagina del contratto.
Pertanto, se il giudice di prime cure avesse interpretato la clausola in esame alla luce del contenuto complessivo del regolamento contrattuale, sarebbe pervenuto a una pronuncia diametralmente opposta.
Inoltre, anche alla luce dei principi sottesi all'art. 1341 c.c., a mente del quale solo le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito (le c.d. clausole limitative della responsabilità) devono essere approvate specificatamente per iscritto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inoperatività della polizza n. 115/17/132317 in relazione al sinistro del 10-11.10.2003.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta “l'esistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio stipulate presso diversi assicuratori – Erroneità della sentenza nella parte in cui, facendo improprio riferimento all'art. 1911 c.c. piuttosto che all'art. 1910 c.c., ha escluso nel caso de quo il ricorrere di una coassicurazione impropria e, di conseguenza, non ha fatto applicazione dei principi sostanziali e processuali che questa imponeva – Motivazione illogica, violazione delle norme e dei principi di diritto in materia di coassicurazione impropria e di conseguente onere probatorio in capo all'assicurato”.
Preliminarmente, chiede che nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolto il Parte_1
primo motivo di impugnazione, venga riconosciuta nella vicenda in esame l'ipotesi disciplinata dall'art. 1910 c.c.
Premesso quanto sopra, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso anche l'eccezione circa l'esistenza di una situazione negoziale di coassicurazione tra , CP_4
7 compagnia assicurativa della società e CP_6 Controparte_8
assicuratore della IT ED DI snc, per difetto dei presupposti di cui all'art. 1911 c.c.
Evidenzia l'appellante che seppur per motivi diversi da quelli dedotti dal giudice di primo grado, in relazione al sinistro del 10-11.10.2003 non sussiste un rapporto di coassicurazione perché in realtà avrebbe dovuto applicare la disciplina contemplata dall'art. 1910 c.c., rubricata
“assicurazione presso diversi assicuratori”.
Sul punto, la compagnia assicurativa precisa che al momento dell'incendio per il capannone erano stati stipulati due contratti di assicurazione, uno è dato dalla polizza n. 115/17/132317 sottoscritta dal proprietario del fabbricato (a cui poi è subentrata il Controparte_9 Controparte_10
e dalla Compagnia Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, l'atro è la polizza n. 993550387
[...]
sottoscritta dalla IT ER RI CC (conduttrice del suddetto fabbricato in forza del contratto di locazione del 3.08.1999) e dalla Compagnia Generali. Tuttavia, solamente con questa seconda polizza è stato espressamente previsto il diritto all'indennizzo al verificarsi di incendi aventi natura dolosa.
Considerato che la coassicurazione riguarda il caso di più assicuratori che assumono lo stesso rischio per il medesimo arco temporale e che invece solo la polizza n. 993550387 di
[...]
copriva il fabbricato dal rischio di incendi dolosi, nel caso in esame non si versa in Controparte_8
ipotesi di coassicurazione ma deve essere applicata la discipline di cui all'art. 1910 c.c.
Ciò comporta l'onere per l'assicurato che agisce ne confronti di un degli assicuratori per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta di provare di non aver già percepito l'indennizzo da uno degli altri assicuratori e che, comunque, le somme già eventualmente percepite non abbiano interamente ristorato il danno sofferto.
Di conseguenza e alla luce delle considerazioni che precedono, l'odierna appellante conclude affermando di non essere tenuta a indennizzare la curatela dal momento che quest'ultima è stata già interamente risarcita per il danno sofferto. Infatti, sulla base dei documenti prodotti in questo grado, ha rappresentato quanto segue. Parte_1
In data 3.11.2004, ha liquidato al in forza della Controparte_8 Parte_2 polizza n. 993550387, la somma di € 232.200,00 a titolo di risarcimento dei danni riportati dal fabbricato. In particolare, si legge nella distinta di pagamento del 3.11.2004 che “il suindicato importo riguarda i danni al fabbricato. Resta sospeso il supplemento di indennità euro 43.300 che verrà corrisposto a ricostruzione avvenuta in base alle condizioni di polizza. Firmeranno la quietanza i legali rappresentanti della ditta assicurata ed il curatore del fallimento della IT
8 proprietaria Avv. che dovrà essere preventivamente autorizzata dal CP_1 CP_2
Giudice Delegato a incassare l'importo e rilasciare quietanza liberatoria”.
Successivamente, con provvedimento del 24.10.2006, il Giudice Delegato del Fallimento F.lli dopo aver rilevato che la ha liquidato in favore della Curatela Fallimentare, Pt_2 Pt_1 beneficiaria della citata polizza, la somma complessiva di € 232.200,00, ha autorizzato il Curatore
Fallimentare, previa comunicazione del suddetto provvedimento al Comitato dei Creditori, a costituirsi dinanzi alla per compiere tutte le formalità necessarie alla Controparte_8
riscossione del premio sopra indicato e procedendo al contempo alla compensazione del credito vantato dalla ditta ER RI CC s.n.c. nei limiti della somma complessiva di € 134.236,00.
Pertanto, dal momento che il è stato già interamente risarcito del danno subito, lo stesso Parte_2 non ha più diritto a pretendere altro indennizzo in relazione all'incendio del 10-11.10.2003.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta, solo in estremo subordine, “la errata quantificazione dell'indennizzo – Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, nell'individuare l'indennizzo posto dal CTU in capo ad , ha fatto riferimento alla ipotesi CP_4
di esclusiva operatività della polizza e non invece a quella di concorrente operatività CP_4 anche della – Motivazione carente e illogica, errata valutazione e interpretazione CP_11 Pt_1 delle prove e delle risultanze peritali”.
Sul punto, specifica che siffatto motivo è stato formulato solo in via Parte_1 subordinata ovvero nell'ipotesi in cui venga accertata l'esistenza di un meccanismo di coassicurazione ex art. 1910 c.c. ma non si ritiene che il sia stato già integralmente Parte_2 ristorato a seguito dell'indennizzo liquidato in data 3.11.2004 da parte di Controparte_8
[...]
Per siffatta ragione, chiede che venga riformata la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato quanto segue: “emerge che il danno inerente alla distruzione del capannone ammonta a € 165.000,00, al netto della riduzione del 25% del danno per effetto dello scoperto, convenzionalmente pattuito (pagina 38 c.t.u.). Trattandosi di debito di valore (Cass. 15868/2015), tale importo va rivalutato dalla data del sinistro (11.10.2003) ad oggi, ed altresì maggiorato degli interessi legali maturati sull'importo rivalutato anno per anno. Di qui una liquidazione comprensiva di interessi e rivalutazione pari ad oggi a € 249.208,00”.
In particolare, precisa l'appellante che, se si dovesse condividere la tesi della coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c., l'indennizzo da liquidare deve essere commisurato in relazione alla quota assicurata presso ciascuno assicuratore. Di conseguenza, la quantificazione deve essere quella delineata alle pagg. 39 e ss della CTU, dove l'Arch. ha ritenuto di dover porre a Per_1
9 carico dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia l'importo di € 107.300,00 e non la maggior somma di € 165.000,00, come erroneamente indicato nella gravata sentenza.
Il primo motivo è infondato.
Com'è noto, in tema di interpretazione del regolamento contrattuale si devono osservare i criteri codicistici di carattere generale delineati dagli artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 1370 c.c., integrati con i criteri di elaborazione giurisprudenziale come quello dell'interpretazione funzionale (nello specifico l'indagine sulla causa concreta e sullo scopo pratico perseguito dalle parti) e dell'interpretazione secondo buona fede (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 28259 del 4.11.2024).
Sulla base delle suddette previsioni, le clausole del contratto si devono interpretare le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto nel suo complesso e bisogna indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti. Inoltre, quando le clausole sono inserite nelle condizioni generali del regolamento negoziale o in moduli o in formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, in favore dell'altro.
Ciò premesso, si ritiene quanto segue.
Procedendo con ordine, dall'esame della documentazione prodotta è emerso che in data
13.10.1993 la ha stipulato con Controparte_12 Controparte_13 una polizza annuale denominata “polizza di assicurazione incendio” n. 11517132317
[...]
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte appellata) per i seguenti beni: 1) capannone adibito a magazzino di agrumi con operazioni meccaniche di pulitura, di cernita e di inceratura, un fabbricato adibito a uffici mensa e servizi aziendali, una tettoia in cemento;
2) cabina elettrica, recinzione, impianto di depurazione acque;
3) macchinario per pulitura, cernita e inceratura agrumi;
4) depuratore;
5) n. 5 celle frigorifere;
6) installazioni, arredamento ufficio e attrezzature varie.
Successivamente, con la modifica alla polizza intervenuta in data 29.10.99, dalla quale si evince la nuova data di scadenza della stessa fissata per il 13.10.2008, è stato concordato tra le parti solo una riduzione del premio perché sono stati esclusi dalla garanzia i beni sopra indicati ai nn. 3-4-5-
6.
Esaminando l'originaria polizza, comprensiva della successiva modificazione inerente alla riduzione del premio, si evince che essa si compone anche di 4 allegati, ognuno dei quali risulta sottoscritto dai due contraenti con timbro e firma dei rispettivi legali rappresentanti, a eccezione dell'allegato n.
3. In questo allegato, relativo alla clausola di esclusione del rischio garantito in ipotesi di danni causati da atti vandalici o dolosi (art. 12), vi è il timbro e la sottoscrizione della compagnia assicurativa, il timbro della società contraente ma non la sottoscrizione del legale rappresentante di quest'ultima.
10 Deve quindi in primo luogo escludersi che la sottoscrizione del documento principale estenda la sua validità a tutti gli allegati, non apparendo altrimenti ragionevole il fatto che tutti gli altri allegati siano stati specificamente sottoscritti dalle parti. Non potendo quindi attribuire valore di approvazione alla sottoscrizione apposta sul documento principale deve convenirsi con il giudice di primo grado che il semplice timbro recante la ragione sociale della società apposto sull'allegato contenente la limitazione di responsabilità non equivale alla sottoscrizione della clausola: il timbro, infatti, non contiene segni grafici che ne consentano la riferibilità ad una persona e, quindi, non assume alcuna rilevanza in ordine alla attribuzione dell'impegno contrattuale al soggetto cui dovrebbe riferirsi, meno che mai poi può assolvere la funzione di specifica riflessione su di una clausola potenzialmente svantaggiosa che costituisce la ratio della previsione dell'art. 1341 c.c.
Non potendo ritenere l'operatività della clausola di limitazione della responsabilità l'indennizzo previsto dalla polizza n. 115/17/132317 e per i beni in essa espressamente indicati sarà dovuto anche nell'ipotesi per cui è causa e nello specifico per i danni subiti nella notte tra il 10 e l'11 ottobre del 2003, a seguito dell'incendio doloso compiuto da ignoti.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Com'è noto, l'art. 345 co. III c.p.c. prevede che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli
o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile”. Di conseguenza, non si può legittimare una nuova produzione documentale se la parte non ha fornito la prova della suddetta impossibilità (Cass. civ., sez. II, sent. n. 29506 del 24 ottobre 2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto per la prima volta in questa sede due documenti intorno ai quali ha sviluppato la sua tesi difensiva. Nello specifico essi sono: 1) l'autorizzazione della compagnia del 3.11.2004 a liquidare in favore di ER RI CC Controparte_8
e in forza della polizza n. 993550387 la somma di euro 232.200,00 per i danni al fabbricato oggetto di polizza e compromesso dall'incendio del 10/11 ottobre 2003 (doc. 6 fascicolo di parte appellante), 2) il provvedimento del Giudice Delegato del 24.10.2006 in cui si è dato atto della liquidazione della predetta somma (doc. 7 fascicolo di parte appellante).
In difetto di prova in ordine alla impossibilità di tempestiva produzione, detta documentazione non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Parimenti inammissibile è l'argomento difensivo invocato per la prima volta in questo grado di giudizio relativo alla ricorrenza nel caso in esame dell'ipotesi disciplinata dall'art. 1910 c.c..
Deve qui ricordarsi che in primo grado l'odierna appellante ha espressamente invocato l'esistenza di una ipotesi di coassicurazione e che su tale prospettazione difensiva il Tribunale si è pronunciato
11 escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1911
c.c..
Per mera completezza deve darsi atto che, in ogni caso e a prescindere dall'assoluta novità della prospettazione difensiva, nel caso in esame non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 1910 c.c. che presuppone l'identità di contraenti beneficiari mentre nel caso in esame le due polizze assicurative sono state contratte da due soggetti diversi, la polizza n. 115/17/132317 stipulata in data 13.10.1993 tra la di , la polizza n. 993550387 dell'8.10.1999 da CP_1 Parte_2
( cfr. Cass. 13593/2007)
In definitiva nel caso in esame siamo davanti a due diversi contratti rispetto ai quali ciascun contraente ha diritto ad azionare i diritti da essi rispettivamente nascenti.
Di conseguenza, la curatela del fallimento della di conserva il diritto Controparte_1 Parte_2 di richiedere all'unico assicuratore (oggi , con il quale ha concluso la polizza Parte_1
n. 115/17/132317, il pagamento dell'indennità dovuta per l'incendio del 10/11 ottobre 2003.
Le considerazioni che procedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di gravame.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.3. Le spese processuali
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (€ 52.001 a € 260.000).
Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Deve essere disattesa la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. avanzata dal legale della Curatela del fallimento di di con le note di trattazione scritta Controparte_1 Parte_2
depositate in data 26.01.2024, poiché il suo compenso deve essere liquidato dal giudice delegato ex art. 25 n. 4 L. F.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 15/2018 resa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in Parte_2
data 10.01.2018, così provvede:
12 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento nei confronti di fallimento di CP_1 Controparte_1 di delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 14.317,00 per Parte_2
compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLÀ CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 268/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, vertente
TRA
(C.F. e Partita IVA n. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cristoforo Colombo n.
440, presso lo studio dell'Avv. Franco Tassoni, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. Controparte_1
, in persona del Curatore Avv. autorizzata a stare in giudizio con P.IVA_2 CP_2
provvedimento del GD del 28.2.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello Parte_1
proposto da Parte_1
preliminarmente:
- sospendere inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto;
1 - fissare, ai sensi dell'art. 351, co. 2, c.p.c. l'udienza in camera di consiglio per la discussione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, riformare la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 15/2018 del 10.1.2018 ed in particolare:
- in accoglimento del primo motivo di appello dichiarare l'inoperatività della polizza n.
11517132317 in relazione al sinistro del 10-11.10.2003 e per l'effetto rigettare la domanda di indennizzo del Parte_2
- in caso di mancato accoglimento del primo motivo, ovvero qualora Cod. Corte la ritenesse ragione più liquida, in accoglimento del secondo motivo dichiarare il Parte_2
già interamente ristorato del danno sofferto del sinistro del 10-11.10.2003 e per
[...]
l'effetto rigettare la sua domanda di indennizzo;
- in via ulteriormente subordinata, e solo per la denegata ipotesi di non accoglimento né del primo né del secondo motivo, in accoglimento del terzo motivo di gravame condannare Parte_1
soltanto alla minor somma indicata dal CTU in primo grado per il ricorrere del meccanismo
[...]
di coassicurazione;
- in ogni caso: a seguito di riforma totale o parziale della sentenza, voglia condannare il
alla restituzione in favore delle odierne appellanti Controparte_1
di tutte le somme da queste eventualmente pagate in esecuzione della appellata sentenza e che dovessero, in forza della emananda sentenza d'appello, risultare non dovute.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di rimborso forfetario, I.V.A. e C.A.P., per entrambi
i gradi di giudizio”.
Per i : “…. si Controparte_1 Parte_2 insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello; condannare l'appellante anche al pagamento delle ulteriori spese del grado con gli accessori di legge”.
Con le note di trattazione depositate in data 26.01.2024, la curatela ha chiesto la distrazione ex art
93 c.p.c.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2004, la curatela fallimentare della società
[...]
ha convenuto in giudizio l in persona del Controparte_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di ottenere l'indennizzo relativo al sinistro avvenuto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2003 coperto dalla
2 polizza n. 115/17/132317 stipulata in data 13.10.1993, con la quale la Controparte_1
ha assicurato dal rischio incendio il proprio capannone industriale sito in Rossano (Cs).
[...]
A fondamento della domanda, l'attrice ha assunto che:
➢ con la polizza n. 115/17/132317 stipulata in data 13.10.1993, Controparte_1
ha stipulato un contratto di assicurazione per rischio incendio e avente a oggetto i seguenti beni:
1) un capannone sito in Rossano (Cs) in c. da Sant'Irene, adibito a magazzino di lavorazione agrumi con operazioni meccaniche di pulitura e inceratura per il valore di £ 850.000.000;
2) cabina elettrica, recinzione, impianto di depurazione acque e tettoia per un valore di £
350.000.000;
3) depuratore per il valore di £ 200.000.000;
4) n. 5 celle frigorifere per il valore di £ 400.000.000;
5) sopra pesa, installazioni, arredamento ufficio e attrezzatura per £ 198.000.000;
➢ in virtù del suddetto contratto l'intera azienda è stata assicurata per un valore complessivo di
£ 2.503.000.000;
➢ in data 28.01.1998, il Tribunale di Rossano ha dichiarato con sentenza n. 5/98 il fallimento di di;
CP_1 Parte_2
➢ in data 29.10.99, la suddetta polizza è stata modificata riducendo il premio inizialmente previsto ed escludendo dalla garanzia: 1) macchinario;
2) depuratore;
3) celle frigorifere;
4) pesa ecc.;
➢ nella notte tra il 10 e l'11.10.2003, un vasto incendio ha compromesso in particolare la struttura portante del capannone e ha danneggiato anche la cabina elettrica, la tettoia, parte della recinzione e l'impianto di depurazione;
➢ il Curatore ha dato tempestivo avviso del sinistro alla compagnia assicuratrice, giusta raccomandata del 15.10.2003.
Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, non ha provveduto a Controparte_4 versare l'indennizzo previsto dalla polizza e, pertanto, la Curatela è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Incardinato il procedimento n. 1343/2004 R.G.A.C., con comparsa del 21.02.2005 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
per resistere alla domanda perché infondata in fatto e in diritto.
3 In particolare, ha dedotto che: 1) sull'immobile oggetto di polizza, all'epoca dell'evento insistevano due contratti in coassicurazione con e riportanti Controparte_5 CP_4
rispettivamente il n. 993550387 e il n. 115/17/132317; 2) nella polizza stipulata con e CP_4
attiva dal 13.10.1993, si escludeva all'art. 12 l'indennizzo in ipotesi di incendi di natura dolosa
(come nella vicenda in esame); 3) l'altra polizza n. 993550387 è stata stipulata con
[...]
in data 8.10.1999 dalla IT ER RI CC s.n.c., a cui la curatela ha concesso CP_5
in locazione il capannone dal 3.08.1999, senza la predetta esclusione;
4) in data 13.10.1998 la polizza con è stata modificata con la previsione di una riduzione del premio e limitando CP_4
la garanzia al solo immobile in coassicurazione con la (con esclusione dei macchinari e Pt_1
delle pertinenze); 5) versando in ipotesi di coassicurazione indiretta, poteva essere CP_4
esposta a un indennizzo solo pari a euro 109.525,00 per il solo immobile e sempre in coassicurazione con la 6) in ragione della coassicurazione, l'eventuale indennizzo si Pt_1
doveva ripartire proporzionalmente tra le due compagnie assicurative;
7) i periti di entrambe le assicurazioni coinvolte hanno accertato la natura dolosa dell'incendio; 8) siffatta natura è stata confermata anche dalla Procura della Repubblica di Rossano.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., è stato disposto l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 1845/03 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Rossano.
All'udienza del 26.04.2014, il Tribunale ha disposto la nomina del CTU arch. . Persona_1
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU, depositata in data 14.04.2015.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.07.2017, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 15/2018, pubblicata in data 10.01.2018, il Tribunale di Castrovillari ha: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condannato al pagamento in favore della CP_4
curatela fallimentare della somma di euro 249.208,00 (comprensiva di interessi e di rivalutazione alla data odierna); 2) compensato per metà le spese di lite;
3) condannato la compagnia al pagamento in favore della curatela della residua metà, spese che liquida nell'interezza in euro
330,00 per spese vive ed euro 13.500,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
I Tribunale ha prima rigettato l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta sull'esclusione della copertura assicurativa nell'ipotesi in cui l'incendio fosse stato di natura dolosa ritenendo non valida ai fini della sottoscrizione della relativa clausola la mera apposizione del timbro recante la ragione sociale del contraente.
4 Ha ritenuto infondata la tesi difensiva relativa all'esistenza di una ipotesi negoziale di coassicurazione tra , compagnia assicurativa di , e assicuratrice CP_4 CP_6 Pt_1
della IT ER RI snc difettando i requisiti previsti dall'art. 1911 c.c. e, in particolare,
l'accordo tra le compagnie e l'adesione dell'assicurato.
Ha invece riconosciuto l'esistenza della modifica al contratto originario consistente nella limitazione della copertura assicurativa al solo capannone, con esclusione dei macchinari e delle pertinenze.
Sul punto, il Tribunale ha avuto modo di evidenziare che sebbene la schedula negoziale del
29.10.1999, prodotta dalla compagnia , non rechi la sottoscrizione del curatore CP_4
fallimentare, tuttavia siffatta modifica risulta coerente con la circostanza per cui la conduttrice
IT ER RI snc avesse provveduto a stipulare per conto suo e con altra compagnia ( Pt_1
una polizza avente a oggetto i macchinari. Inoltre, a fronte dell'allegazione della riduzione del premio da parte di , la curatela non ha dimostrato di aver continuato a pagare il maggior CP_4
premio corrisposto in origine. Tuttavia, il giudice di prime cure ha specificato altresì che siffatto riconoscimento non implica, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che il massimale di polizza inerente al capannone sia stato ridotto a euro 109.525,00, poiché nella predetta schedula contrattuale non è emersa siffatta riduzione del massimale.
Ha evidenziato che dalla CTU – non oggetto di contestazione – è emerso che il danno attinente alla distruzione del capannone ammonta a euro 165.000,00, al netto della riduzione del 25% del danno per effetto dello “scoperto” convenzionalmente pattuito e previo riconoscimento di rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro ha determinato la somma dovuta in euro
249.208,00.
Ha compensato nella misura della metà le spese di lite e condannato la convenuta al pagamento della residua metà
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza ex artt. 353 e 283 c.p.c., con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1.03.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Aperto il sub procedimento n. 268-1/2019, con provvedimento del 20.03.2019, il Collegio ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15/2018 del Tribunale di
Castrovillari.
5 Radicatosi il contraddittorio, in data 10.06.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
di , in persona del Curatore Avv. Controparte_7 Parte_2 CP_2
per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
[...]
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 27.02.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e solo l'appellante ha depositato la memoria di replica.
Con provvedimento del 9.07.2024, il Collegio ha disposto la rimessione della causa sul ruolo perché è risultato agli atti l'intervenuto pagamento dell'indennizzo dell'intero danno subito dal capannone. Per siffatta ragione, ha ritenuto la necessità di sentire le parti sul punto.
Depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29.10.2024, la causa è passata alla competenza della seconda sezione civile ed è stata assegnata al Consigliere dott.ssa Ferriero Silvana.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni all'udienza del 22.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
27.01.2025 depositato il 29.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta “l'esclusione dalla copertura dei danni causati da atti vandalici o dolosi – Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la clausola richiedesse una sottoscrizione specifica da parte dell'assicurato e, in difetto, l'ha ritenuta tamquam non esset – Motivazione insufficiente, violazione delle norme e dei principi di diritto in materia di perfezionamento e interpretazione del contratto”.
In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha disatteso l'eccezione della compagnia convenuta circa l'esclusione dalla copertura assicurativa nell'ipotesi di incendio doloso come previsto dall'art. 12 della polizza n. 11517132317, ritenendo che tale clausola non è stata sottoscritta dalla parte poiché in siffatto allegato figura in calce solo l'apposizione del timbro della società e non anche la sottoscrizione del suo Controparte_6
legale rappresentante.
6 Di conseguenza, sulla base di tale errato presupposto il Tribunale ha concluso nel senso di non ritenere valida ed efficace la suddetta clausola.
In realtà, però, evidenzia che già sin dalla propria comparsa di costituzione Parte_1
e risposta ha dedotto che, sebbene il modello standard della polizza di assicurazione incendio - rischi industriali non escludesse i “danni causati da atti vandalici o dolosi”, le parti però a mezzo dell'allegato n. 3 hanno convenuto specificatamente e contestualmente alla stipula della polizza, di escludere la copertura assicurativa in relazione ai danni causati da atti vandalici o dolosi. Inoltre, tutto ciò trova conferma, da un lato, nella circostanza per cui nel frontespizio della polizza si è dato atto del fatto che il contratto contemplava anche ben quattro allegati tra cui, appunto,
l'allegato n. 3 e, da altro lato, dal fatto che la polizza comprensiva di tutti e quattro gli allegati, è stata approvata nel suo complessivo contenuto dall'assicurato, attraverso l'apposizione della firma e del timbro in calce all'ultima pagina del contratto.
Pertanto, se il giudice di prime cure avesse interpretato la clausola in esame alla luce del contenuto complessivo del regolamento contrattuale, sarebbe pervenuto a una pronuncia diametralmente opposta.
Inoltre, anche alla luce dei principi sottesi all'art. 1341 c.c., a mente del quale solo le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito (le c.d. clausole limitative della responsabilità) devono essere approvate specificatamente per iscritto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inoperatività della polizza n. 115/17/132317 in relazione al sinistro del 10-11.10.2003.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta “l'esistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio stipulate presso diversi assicuratori – Erroneità della sentenza nella parte in cui, facendo improprio riferimento all'art. 1911 c.c. piuttosto che all'art. 1910 c.c., ha escluso nel caso de quo il ricorrere di una coassicurazione impropria e, di conseguenza, non ha fatto applicazione dei principi sostanziali e processuali che questa imponeva – Motivazione illogica, violazione delle norme e dei principi di diritto in materia di coassicurazione impropria e di conseguente onere probatorio in capo all'assicurato”.
Preliminarmente, chiede che nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolto il Parte_1
primo motivo di impugnazione, venga riconosciuta nella vicenda in esame l'ipotesi disciplinata dall'art. 1910 c.c.
Premesso quanto sopra, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso anche l'eccezione circa l'esistenza di una situazione negoziale di coassicurazione tra , CP_4
7 compagnia assicurativa della società e CP_6 Controparte_8
assicuratore della IT ED DI snc, per difetto dei presupposti di cui all'art. 1911 c.c.
Evidenzia l'appellante che seppur per motivi diversi da quelli dedotti dal giudice di primo grado, in relazione al sinistro del 10-11.10.2003 non sussiste un rapporto di coassicurazione perché in realtà avrebbe dovuto applicare la disciplina contemplata dall'art. 1910 c.c., rubricata
“assicurazione presso diversi assicuratori”.
Sul punto, la compagnia assicurativa precisa che al momento dell'incendio per il capannone erano stati stipulati due contratti di assicurazione, uno è dato dalla polizza n. 115/17/132317 sottoscritta dal proprietario del fabbricato (a cui poi è subentrata il Controparte_9 Controparte_10
e dalla Compagnia Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, l'atro è la polizza n. 993550387
[...]
sottoscritta dalla IT ER RI CC (conduttrice del suddetto fabbricato in forza del contratto di locazione del 3.08.1999) e dalla Compagnia Generali. Tuttavia, solamente con questa seconda polizza è stato espressamente previsto il diritto all'indennizzo al verificarsi di incendi aventi natura dolosa.
Considerato che la coassicurazione riguarda il caso di più assicuratori che assumono lo stesso rischio per il medesimo arco temporale e che invece solo la polizza n. 993550387 di
[...]
copriva il fabbricato dal rischio di incendi dolosi, nel caso in esame non si versa in Controparte_8
ipotesi di coassicurazione ma deve essere applicata la discipline di cui all'art. 1910 c.c.
Ciò comporta l'onere per l'assicurato che agisce ne confronti di un degli assicuratori per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta di provare di non aver già percepito l'indennizzo da uno degli altri assicuratori e che, comunque, le somme già eventualmente percepite non abbiano interamente ristorato il danno sofferto.
Di conseguenza e alla luce delle considerazioni che precedono, l'odierna appellante conclude affermando di non essere tenuta a indennizzare la curatela dal momento che quest'ultima è stata già interamente risarcita per il danno sofferto. Infatti, sulla base dei documenti prodotti in questo grado, ha rappresentato quanto segue. Parte_1
In data 3.11.2004, ha liquidato al in forza della Controparte_8 Parte_2 polizza n. 993550387, la somma di € 232.200,00 a titolo di risarcimento dei danni riportati dal fabbricato. In particolare, si legge nella distinta di pagamento del 3.11.2004 che “il suindicato importo riguarda i danni al fabbricato. Resta sospeso il supplemento di indennità euro 43.300 che verrà corrisposto a ricostruzione avvenuta in base alle condizioni di polizza. Firmeranno la quietanza i legali rappresentanti della ditta assicurata ed il curatore del fallimento della IT
8 proprietaria Avv. che dovrà essere preventivamente autorizzata dal CP_1 CP_2
Giudice Delegato a incassare l'importo e rilasciare quietanza liberatoria”.
Successivamente, con provvedimento del 24.10.2006, il Giudice Delegato del Fallimento F.lli dopo aver rilevato che la ha liquidato in favore della Curatela Fallimentare, Pt_2 Pt_1 beneficiaria della citata polizza, la somma complessiva di € 232.200,00, ha autorizzato il Curatore
Fallimentare, previa comunicazione del suddetto provvedimento al Comitato dei Creditori, a costituirsi dinanzi alla per compiere tutte le formalità necessarie alla Controparte_8
riscossione del premio sopra indicato e procedendo al contempo alla compensazione del credito vantato dalla ditta ER RI CC s.n.c. nei limiti della somma complessiva di € 134.236,00.
Pertanto, dal momento che il è stato già interamente risarcito del danno subito, lo stesso Parte_2 non ha più diritto a pretendere altro indennizzo in relazione all'incendio del 10-11.10.2003.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta, solo in estremo subordine, “la errata quantificazione dell'indennizzo – Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, nell'individuare l'indennizzo posto dal CTU in capo ad , ha fatto riferimento alla ipotesi CP_4
di esclusiva operatività della polizza e non invece a quella di concorrente operatività CP_4 anche della – Motivazione carente e illogica, errata valutazione e interpretazione CP_11 Pt_1 delle prove e delle risultanze peritali”.
Sul punto, specifica che siffatto motivo è stato formulato solo in via Parte_1 subordinata ovvero nell'ipotesi in cui venga accertata l'esistenza di un meccanismo di coassicurazione ex art. 1910 c.c. ma non si ritiene che il sia stato già integralmente Parte_2 ristorato a seguito dell'indennizzo liquidato in data 3.11.2004 da parte di Controparte_8
[...]
Per siffatta ragione, chiede che venga riformata la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato quanto segue: “emerge che il danno inerente alla distruzione del capannone ammonta a € 165.000,00, al netto della riduzione del 25% del danno per effetto dello scoperto, convenzionalmente pattuito (pagina 38 c.t.u.). Trattandosi di debito di valore (Cass. 15868/2015), tale importo va rivalutato dalla data del sinistro (11.10.2003) ad oggi, ed altresì maggiorato degli interessi legali maturati sull'importo rivalutato anno per anno. Di qui una liquidazione comprensiva di interessi e rivalutazione pari ad oggi a € 249.208,00”.
In particolare, precisa l'appellante che, se si dovesse condividere la tesi della coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c., l'indennizzo da liquidare deve essere commisurato in relazione alla quota assicurata presso ciascuno assicuratore. Di conseguenza, la quantificazione deve essere quella delineata alle pagg. 39 e ss della CTU, dove l'Arch. ha ritenuto di dover porre a Per_1
9 carico dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia l'importo di € 107.300,00 e non la maggior somma di € 165.000,00, come erroneamente indicato nella gravata sentenza.
Il primo motivo è infondato.
Com'è noto, in tema di interpretazione del regolamento contrattuale si devono osservare i criteri codicistici di carattere generale delineati dagli artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 1370 c.c., integrati con i criteri di elaborazione giurisprudenziale come quello dell'interpretazione funzionale (nello specifico l'indagine sulla causa concreta e sullo scopo pratico perseguito dalle parti) e dell'interpretazione secondo buona fede (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 28259 del 4.11.2024).
Sulla base delle suddette previsioni, le clausole del contratto si devono interpretare le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto nel suo complesso e bisogna indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti. Inoltre, quando le clausole sono inserite nelle condizioni generali del regolamento negoziale o in moduli o in formulari predisposti da uno dei contraenti, si interpretano, nel dubbio, in favore dell'altro.
Ciò premesso, si ritiene quanto segue.
Procedendo con ordine, dall'esame della documentazione prodotta è emerso che in data
13.10.1993 la ha stipulato con Controparte_12 Controparte_13 una polizza annuale denominata “polizza di assicurazione incendio” n. 11517132317
[...]
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte appellata) per i seguenti beni: 1) capannone adibito a magazzino di agrumi con operazioni meccaniche di pulitura, di cernita e di inceratura, un fabbricato adibito a uffici mensa e servizi aziendali, una tettoia in cemento;
2) cabina elettrica, recinzione, impianto di depurazione acque;
3) macchinario per pulitura, cernita e inceratura agrumi;
4) depuratore;
5) n. 5 celle frigorifere;
6) installazioni, arredamento ufficio e attrezzature varie.
Successivamente, con la modifica alla polizza intervenuta in data 29.10.99, dalla quale si evince la nuova data di scadenza della stessa fissata per il 13.10.2008, è stato concordato tra le parti solo una riduzione del premio perché sono stati esclusi dalla garanzia i beni sopra indicati ai nn. 3-4-5-
6.
Esaminando l'originaria polizza, comprensiva della successiva modificazione inerente alla riduzione del premio, si evince che essa si compone anche di 4 allegati, ognuno dei quali risulta sottoscritto dai due contraenti con timbro e firma dei rispettivi legali rappresentanti, a eccezione dell'allegato n.
3. In questo allegato, relativo alla clausola di esclusione del rischio garantito in ipotesi di danni causati da atti vandalici o dolosi (art. 12), vi è il timbro e la sottoscrizione della compagnia assicurativa, il timbro della società contraente ma non la sottoscrizione del legale rappresentante di quest'ultima.
10 Deve quindi in primo luogo escludersi che la sottoscrizione del documento principale estenda la sua validità a tutti gli allegati, non apparendo altrimenti ragionevole il fatto che tutti gli altri allegati siano stati specificamente sottoscritti dalle parti. Non potendo quindi attribuire valore di approvazione alla sottoscrizione apposta sul documento principale deve convenirsi con il giudice di primo grado che il semplice timbro recante la ragione sociale della società apposto sull'allegato contenente la limitazione di responsabilità non equivale alla sottoscrizione della clausola: il timbro, infatti, non contiene segni grafici che ne consentano la riferibilità ad una persona e, quindi, non assume alcuna rilevanza in ordine alla attribuzione dell'impegno contrattuale al soggetto cui dovrebbe riferirsi, meno che mai poi può assolvere la funzione di specifica riflessione su di una clausola potenzialmente svantaggiosa che costituisce la ratio della previsione dell'art. 1341 c.c.
Non potendo ritenere l'operatività della clausola di limitazione della responsabilità l'indennizzo previsto dalla polizza n. 115/17/132317 e per i beni in essa espressamente indicati sarà dovuto anche nell'ipotesi per cui è causa e nello specifico per i danni subiti nella notte tra il 10 e l'11 ottobre del 2003, a seguito dell'incendio doloso compiuto da ignoti.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Com'è noto, l'art. 345 co. III c.p.c. prevede che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli
o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile”. Di conseguenza, non si può legittimare una nuova produzione documentale se la parte non ha fornito la prova della suddetta impossibilità (Cass. civ., sez. II, sent. n. 29506 del 24 ottobre 2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto per la prima volta in questa sede due documenti intorno ai quali ha sviluppato la sua tesi difensiva. Nello specifico essi sono: 1) l'autorizzazione della compagnia del 3.11.2004 a liquidare in favore di ER RI CC Controparte_8
e in forza della polizza n. 993550387 la somma di euro 232.200,00 per i danni al fabbricato oggetto di polizza e compromesso dall'incendio del 10/11 ottobre 2003 (doc. 6 fascicolo di parte appellante), 2) il provvedimento del Giudice Delegato del 24.10.2006 in cui si è dato atto della liquidazione della predetta somma (doc. 7 fascicolo di parte appellante).
In difetto di prova in ordine alla impossibilità di tempestiva produzione, detta documentazione non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Parimenti inammissibile è l'argomento difensivo invocato per la prima volta in questo grado di giudizio relativo alla ricorrenza nel caso in esame dell'ipotesi disciplinata dall'art. 1910 c.c..
Deve qui ricordarsi che in primo grado l'odierna appellante ha espressamente invocato l'esistenza di una ipotesi di coassicurazione e che su tale prospettazione difensiva il Tribunale si è pronunciato
11 escludendo la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1911
c.c..
Per mera completezza deve darsi atto che, in ogni caso e a prescindere dall'assoluta novità della prospettazione difensiva, nel caso in esame non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 1910 c.c. che presuppone l'identità di contraenti beneficiari mentre nel caso in esame le due polizze assicurative sono state contratte da due soggetti diversi, la polizza n. 115/17/132317 stipulata in data 13.10.1993 tra la di , la polizza n. 993550387 dell'8.10.1999 da CP_1 Parte_2
( cfr. Cass. 13593/2007)
In definitiva nel caso in esame siamo davanti a due diversi contratti rispetto ai quali ciascun contraente ha diritto ad azionare i diritti da essi rispettivamente nascenti.
Di conseguenza, la curatela del fallimento della di conserva il diritto Controparte_1 Parte_2 di richiedere all'unico assicuratore (oggi , con il quale ha concluso la polizza Parte_1
n. 115/17/132317, il pagamento dell'indennità dovuta per l'incendio del 10/11 ottobre 2003.
Le considerazioni che procedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di gravame.
L'appello è, dunque, rigettato.
2.3. Le spese processuali
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (€ 52.001 a € 260.000).
Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Deve essere disattesa la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. avanzata dal legale della Curatela del fallimento di di con le note di trattazione scritta Controparte_1 Parte_2
depositate in data 26.01.2024, poiché il suo compenso deve essere liquidato dal giudice delegato ex art. 25 n. 4 L. F.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 15/2018 resa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in Parte_2
data 10.01.2018, così provvede:
12 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento nei confronti di fallimento di CP_1 Controparte_1 di delle spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 14.317,00 per Parte_2
compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
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