Art. 10.
Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' sostituito dal seguente:
"Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale,
3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".
Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e' sostituito dal seguente:
"Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale,
3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".