Articolo 31 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
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Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 31.

In sostituzione degli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma degli articoli 2 e 28, il datore di lavoro puo' assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al muovo assunto, per iscritto, ed all'atto dell'assunzione, che questa e' effettuata in applicazione del presente articolo.

Allorquando un richiamato o volontario riprende servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente puo' essere licenziato col preavviso di quindici giorni e qualora l'impiegato non abbia raggiunto due anni di servizio senza indennita' di licenziamento.

All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto dell'impiegato assunto provvisoriamente e' regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825 e dai contratti collettivi di lavoro.

Agli impiegati assunti a norma del 1° comma del presente articolo compete, se vengano richiamati alle armi, il trattamento economico previsto dall'art. 1 della presente legge sino alla fine del richiamo.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984