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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8093/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golia, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Pedone, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 13.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il hanno contratto matrimonio in data 19.7.2018, regolarmente iscritto presso Parte_1 CP_1
l'Ufficio di Stato civile di Maglie (Le) – atto n. 31 parte II Serie C Anno 2018 e non hanno generato prole.
All'udienza di comparizione le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte, stante la rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 19.7.2018 in
Maglie (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 31 parte II Serie C anno 2018, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 30.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)