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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 50566/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50566/2024 promossa da:
, n. il 02/02/1982 a NIGERIA ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. ASCARI DAVIDE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA BEGARELLI 13 41121 MODENA ITALIA come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I
contro
C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. e dall'avv. ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: cittadinanza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questo Tribunale Civile di Roma, Parte_1 ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della sua domanda di cittadinanza italiana iure matrimonii, presentata ai sensi dell'articolo 5, Legge 91/1992, e per sentir ordinare al di Edimburgo Parte_3 di concedergli la cittadinanza italiana, con condanna di controparte alle rifusione delle spese legali. A fondamento del proprio ricorso, il Sig. ha dedotto Parte_1
l'illegittimità del diniego per eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge n. 91 del 1992 e dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, depositando in data 01/04/2025 comparsa di costituzione e risposta. In tale atto, l'Amministrazione ha eccepito la piena legittimità dell'operato del , sostenendo che le irregolarità riscontrate non avevano Parte_3 consentito di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento della cittadinanza italiana. L'Avvocatura dello Stato ha richiesto, in via preliminare, un
1 breve rinvio per interlocuzioni con il Consolato competente e, in subordine, il rigetto del ricorso.
Premesso che
• In data 25/08/2021, il Sig. presentava tramite il portale Parte_1
“cittadinanza” domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana in quanto coniuge di cittadina italiana, , con la quale aveva contratto Persona_1 matrimonio il 30/04/2019 nel Comune di Nonantola (MO). La domanda, di competenza territoriale della Prefettura di Modena in quanto all'epoca il ricorrente risiedeva nel Comune di Nonantola (MO), veniva accettata con attribuzione del codice . NumeroDiCa_1
• Successivamente, in seguito alla verifica dell'attualità della residenza e preso atto del trasferimento del Sig. a Glasgow (Regno Unito) Parte_1 avvenuto il 12/03/2024, come comunicato dal Consolato d'Italia di Edimburgo, la Prefettura di Modena, per competenza territoriale, in data 13/09/2024 trasferiva l'istanza al Consolato Generale d'Italia di Edimburgo.
• In data 25/09/2024, il Consolato Generale d'Italia a Edimburgo inviava al Sig.
un preavviso di inammissibilità. In tale comunicazione, Parte_1 si evidenziavano due presunte irregolarità riscontrate nell'istanza: 1) la mancanza dell'indicazione di tutti gli indirizzi di residenza per il periodo dal 03/09/2005 al 21/04/2011, e quindi l'impossibilità di determinare la necessità di eventuali certificati penali di paesi terzi;
2) il certificato di nascita nigeriano, rilasciato in data 14/02/2020, risultava scaduto al momento della presentazione dell'istanza in data 25/08/2021 (validità sei mesi).
• Il Sig. in data 04/10/2024, replicava al preavviso di Parte_1 inammissibilità contestando le motivazioni addotte dal . Parte_3
• Nonostante la replica, in data 22/10/2024, il Generale d'Italia di Parte_3
Edimburgo emetteva il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, confermando le medesime irregolarità già indicate nel preavviso.
• Avverso tale provvedimento, il Sig. , tramite il suo legale, Parte_1 depositava l'odierno ricorso in data 21/11/2024, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
• In data 01/04/2025, il difensore del ricorrente depositava note per la trattazione scritta, richiamando integralmente le argomentazioni esposte nel ricorso e ribadendo le conclusioni già formulate.
• All'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenutasi in forma cartolare, il Giudice designato si riservava la decisione.
Pag. 2 di 5 Ritenuto in fatto che
Dai documenti prodotti emerge che il Sig. è cittadino nigeriano, Parte_1 nato il 02/02/1982. Ha contratto matrimonio con , cittadina italiana, il Persona_1
30/04/2019. Risulta essere stato residente nel Comune di Nonantola (MO) ininterrottamente dal 21/04/2011 al 11/03/2024, con una precedente residenza nello stesso Comune dal 26/02/2010 al 20/04/2011, in entrambi i casi a seguito di immigrazione dalla Nigeria. In data 12/03/2024 ha trasferito la propria residenza a
Glasgow (Regno Unito). Il certificato di nascita nigeriano del ricorrente è stato rilasciato il 14/02/2020 e legalizzato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos il 17/02/2020. Il certificato penale nigeriano, rilasciato in data 08/07/2021 e anch'esso legalizzato dal
Consolato italiano a Lagos il 14/07/2021, attesta l'assenza di condanne a carico del
Sig. in Nigeria. Parte_1
Considerato in diritto che
In diritto, la presente controversia verte sul diniego della domanda di cittadinanza italiana iure matrimonii presentata dal Sig. in conformità Parte_1 all'articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Lo scopo primario di questo procedimento giudiziario è stabilire la legittimità di tale rifiuto e, qualora si accerti la sua infondatezza, disporre che il di Edimburgo proceda al Parte_3 riconoscimento della cittadinanza italiana al ricorrente.
L'articolo 5 della Legge n. 91/1992, come modificato dalla Legge n. 94/2009, delinea i requisiti essenziali per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero di un cittadino italiano. Tali requisiti includono la sussistenza di un matrimonio valido con un cittadino italiano, una residenza legale nel territorio della
Repubblica per almeno due anni successivi al matrimonio, oppure tre anni dalla data del matrimonio qualora il richiedente risieda all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati), l'assenza, al momento dell'adozione del decreto di concessione, di cause di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e la mancanza di separazione personale tra i coniugi, nonché
l'inesistenza di motivi ostativi previsti dall'articolo 6 della stessa legge, come condanne per specifici reati o la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso in esame, si rileva che diversi requisiti fondamentali per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio non sono oggetto di contestazione né da parte dell'Amministrazione del Consolato Generale d'Italia di Edimburgo, né conseguentemente dall'Avvocatura Generale dello Stato. È infatti accertato il vincolo matrimoniale tra il Sig. e una cittadina italiana, come si evince Parte_1 dal certificato di matrimonio prodotto. Inoltre, si evince che il ricorrente ha mantenuto una residenza legale in Italia dal 26 febbraio 2010 al 11 marzo 2024, superando ampiamente il periodo di due anni richiesto per i residenti sul territorio nazionale. Non risultano, altresì, sentenze definitive di condanna a carico del Sig. Parte_1
, né in Italia né in Nigeria, che potrebbero configurarsi come motivi ostativi ai
[...]
Pag. 3 di 5 sensi dell'art. 6 della Legge n. 91/1992. Si presume, inoltre, che al momento della presentazione della domanda (25/08/2021) e dell'emanazione del provvedimento di rigetto (22/10/2024) non fossero intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né separazione personale tra i coniugi, presupposto necessario ai sensi dell'art. 5 della legge.
Il diniego di cittadinanza si basa su due specifiche presunte irregolarità identificate dal Consolato Generale d'Italia di Edimburgo: la mancanza dell'indicazione di tutti gli indirizzi di residenza per il periodo 3 settembre 2005 - 21 aprile 2011, ritenuta ostativa alla verifica di eventuali certificati penali di paesi terzi, e la presunta scadenza del certificato di nascita nigeriano, rilasciato il 14 febbraio 2020 con una validità indicata di sei mesi.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la normativa vigente in materia di cittadinanza iure matrimonii non impone come condizione la dimostrazione della regolarità della residenza sin dal primo ingresso in Italia. Il requisito della residenza legale biennale (o triennale) decorre dal momento del matrimonio (o dalla naturalizzazione del coniuge), e nel caso del Sig. tale requisito Parte_1 risulta ampiamente soddisfatto nel periodo successivo alla sua regolarizzazione anagrafica a partire dal 2010, come attestato dal certificato di residenza storico. La richiesta di certificati penali relativi a un periodo antecedente a tale regolarizzazione, basata su una mera ipotesi di necessità, appare configurare un aggravamento del procedimento amministrativo privo di un solido fondamento giuridico, in contrasto con l'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990. Inoltre, il non ha fornito Parte_3 alcuna motivazione giuridica specifica a supporto della necessità di tale documentazione relativa al periodo pregresso.
In merito alla presunta scadenza del certificato di nascita, si evidenzia che l'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce una validità illimitata per i certificati concernenti stati civili non soggetti a modificazione, come la nascita. Sebbene il sito web del di Edimburgo riporti una validità di sei mesi per tale documento, tale Parte_3 previsione sembra inconciliabile con la normativa nazionale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 50566/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il Sig. , nato il [...] ad [...] Parte_1
(Nigeria), possiede i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell'articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Pag. 4 di 5 2. Ordina al Consolato Generale d'Italia di Edimburgo e per esso al
[...]
di adottare tutti gli atti necessari per il riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana in favore del Sig. . Parte_1
3. Condanna il , in persona del Prefetto pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Roma 02/04/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 50566/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50566/2024 promossa da:
, n. il 02/02/1982 a NIGERIA ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. ASCARI DAVIDE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA BEGARELLI 13 41121 MODENA ITALIA come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I
contro
C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. e dall'avv. ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: cittadinanza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questo Tribunale Civile di Roma, Parte_1 ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della sua domanda di cittadinanza italiana iure matrimonii, presentata ai sensi dell'articolo 5, Legge 91/1992, e per sentir ordinare al di Edimburgo Parte_3 di concedergli la cittadinanza italiana, con condanna di controparte alle rifusione delle spese legali. A fondamento del proprio ricorso, il Sig. ha dedotto Parte_1
l'illegittimità del diniego per eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge n. 91 del 1992 e dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, depositando in data 01/04/2025 comparsa di costituzione e risposta. In tale atto, l'Amministrazione ha eccepito la piena legittimità dell'operato del , sostenendo che le irregolarità riscontrate non avevano Parte_3 consentito di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento della cittadinanza italiana. L'Avvocatura dello Stato ha richiesto, in via preliminare, un
1 breve rinvio per interlocuzioni con il Consolato competente e, in subordine, il rigetto del ricorso.
Premesso che
• In data 25/08/2021, il Sig. presentava tramite il portale Parte_1
“cittadinanza” domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana in quanto coniuge di cittadina italiana, , con la quale aveva contratto Persona_1 matrimonio il 30/04/2019 nel Comune di Nonantola (MO). La domanda, di competenza territoriale della Prefettura di Modena in quanto all'epoca il ricorrente risiedeva nel Comune di Nonantola (MO), veniva accettata con attribuzione del codice . NumeroDiCa_1
• Successivamente, in seguito alla verifica dell'attualità della residenza e preso atto del trasferimento del Sig. a Glasgow (Regno Unito) Parte_1 avvenuto il 12/03/2024, come comunicato dal Consolato d'Italia di Edimburgo, la Prefettura di Modena, per competenza territoriale, in data 13/09/2024 trasferiva l'istanza al Consolato Generale d'Italia di Edimburgo.
• In data 25/09/2024, il Consolato Generale d'Italia a Edimburgo inviava al Sig.
un preavviso di inammissibilità. In tale comunicazione, Parte_1 si evidenziavano due presunte irregolarità riscontrate nell'istanza: 1) la mancanza dell'indicazione di tutti gli indirizzi di residenza per il periodo dal 03/09/2005 al 21/04/2011, e quindi l'impossibilità di determinare la necessità di eventuali certificati penali di paesi terzi;
2) il certificato di nascita nigeriano, rilasciato in data 14/02/2020, risultava scaduto al momento della presentazione dell'istanza in data 25/08/2021 (validità sei mesi).
• Il Sig. in data 04/10/2024, replicava al preavviso di Parte_1 inammissibilità contestando le motivazioni addotte dal . Parte_3
• Nonostante la replica, in data 22/10/2024, il Generale d'Italia di Parte_3
Edimburgo emetteva il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, confermando le medesime irregolarità già indicate nel preavviso.
• Avverso tale provvedimento, il Sig. , tramite il suo legale, Parte_1 depositava l'odierno ricorso in data 21/11/2024, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
• In data 01/04/2025, il difensore del ricorrente depositava note per la trattazione scritta, richiamando integralmente le argomentazioni esposte nel ricorso e ribadendo le conclusioni già formulate.
• All'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenutasi in forma cartolare, il Giudice designato si riservava la decisione.
Pag. 2 di 5 Ritenuto in fatto che
Dai documenti prodotti emerge che il Sig. è cittadino nigeriano, Parte_1 nato il 02/02/1982. Ha contratto matrimonio con , cittadina italiana, il Persona_1
30/04/2019. Risulta essere stato residente nel Comune di Nonantola (MO) ininterrottamente dal 21/04/2011 al 11/03/2024, con una precedente residenza nello stesso Comune dal 26/02/2010 al 20/04/2011, in entrambi i casi a seguito di immigrazione dalla Nigeria. In data 12/03/2024 ha trasferito la propria residenza a
Glasgow (Regno Unito). Il certificato di nascita nigeriano del ricorrente è stato rilasciato il 14/02/2020 e legalizzato dal Consolato Generale d'Italia a Lagos il 17/02/2020. Il certificato penale nigeriano, rilasciato in data 08/07/2021 e anch'esso legalizzato dal
Consolato italiano a Lagos il 14/07/2021, attesta l'assenza di condanne a carico del
Sig. in Nigeria. Parte_1
Considerato in diritto che
In diritto, la presente controversia verte sul diniego della domanda di cittadinanza italiana iure matrimonii presentata dal Sig. in conformità Parte_1 all'articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Lo scopo primario di questo procedimento giudiziario è stabilire la legittimità di tale rifiuto e, qualora si accerti la sua infondatezza, disporre che il di Edimburgo proceda al Parte_3 riconoscimento della cittadinanza italiana al ricorrente.
L'articolo 5 della Legge n. 91/1992, come modificato dalla Legge n. 94/2009, delinea i requisiti essenziali per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero di un cittadino italiano. Tali requisiti includono la sussistenza di un matrimonio valido con un cittadino italiano, una residenza legale nel territorio della
Repubblica per almeno due anni successivi al matrimonio, oppure tre anni dalla data del matrimonio qualora il richiedente risieda all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati), l'assenza, al momento dell'adozione del decreto di concessione, di cause di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e la mancanza di separazione personale tra i coniugi, nonché
l'inesistenza di motivi ostativi previsti dall'articolo 6 della stessa legge, come condanne per specifici reati o la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso in esame, si rileva che diversi requisiti fondamentali per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio non sono oggetto di contestazione né da parte dell'Amministrazione del Consolato Generale d'Italia di Edimburgo, né conseguentemente dall'Avvocatura Generale dello Stato. È infatti accertato il vincolo matrimoniale tra il Sig. e una cittadina italiana, come si evince Parte_1 dal certificato di matrimonio prodotto. Inoltre, si evince che il ricorrente ha mantenuto una residenza legale in Italia dal 26 febbraio 2010 al 11 marzo 2024, superando ampiamente il periodo di due anni richiesto per i residenti sul territorio nazionale. Non risultano, altresì, sentenze definitive di condanna a carico del Sig. Parte_1
, né in Italia né in Nigeria, che potrebbero configurarsi come motivi ostativi ai
[...]
Pag. 3 di 5 sensi dell'art. 6 della Legge n. 91/1992. Si presume, inoltre, che al momento della presentazione della domanda (25/08/2021) e dell'emanazione del provvedimento di rigetto (22/10/2024) non fossero intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né separazione personale tra i coniugi, presupposto necessario ai sensi dell'art. 5 della legge.
Il diniego di cittadinanza si basa su due specifiche presunte irregolarità identificate dal Consolato Generale d'Italia di Edimburgo: la mancanza dell'indicazione di tutti gli indirizzi di residenza per il periodo 3 settembre 2005 - 21 aprile 2011, ritenuta ostativa alla verifica di eventuali certificati penali di paesi terzi, e la presunta scadenza del certificato di nascita nigeriano, rilasciato il 14 febbraio 2020 con una validità indicata di sei mesi.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la normativa vigente in materia di cittadinanza iure matrimonii non impone come condizione la dimostrazione della regolarità della residenza sin dal primo ingresso in Italia. Il requisito della residenza legale biennale (o triennale) decorre dal momento del matrimonio (o dalla naturalizzazione del coniuge), e nel caso del Sig. tale requisito Parte_1 risulta ampiamente soddisfatto nel periodo successivo alla sua regolarizzazione anagrafica a partire dal 2010, come attestato dal certificato di residenza storico. La richiesta di certificati penali relativi a un periodo antecedente a tale regolarizzazione, basata su una mera ipotesi di necessità, appare configurare un aggravamento del procedimento amministrativo privo di un solido fondamento giuridico, in contrasto con l'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990. Inoltre, il non ha fornito Parte_3 alcuna motivazione giuridica specifica a supporto della necessità di tale documentazione relativa al periodo pregresso.
In merito alla presunta scadenza del certificato di nascita, si evidenzia che l'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce una validità illimitata per i certificati concernenti stati civili non soggetti a modificazione, come la nascita. Sebbene il sito web del di Edimburgo riporti una validità di sei mesi per tale documento, tale Parte_3 previsione sembra inconciliabile con la normativa nazionale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 50566/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il Sig. , nato il [...] ad [...] Parte_1
(Nigeria), possiede i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell'articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Pag. 4 di 5 2. Ordina al Consolato Generale d'Italia di Edimburgo e per esso al
[...]
di adottare tutti gli atti necessari per il riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana in favore del Sig. . Parte_1
3. Condanna il , in persona del Prefetto pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Roma 02/04/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5