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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
Presidente1.dott. Mariavittoria Papa
Consigliere rel.
2.dott. Giovanna Guarino
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4895/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1 in proprio, rapp.to e difeso dall'avv. Gerardo Perna Petrone, presso il cui studio elett.te domicilia in Benevento, piazza Castello n.4. Parte_1 nqdi legale rapp.te della Controparte_1 in concordato, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Vernillo, presso il cui studio elett.te domicilia in Rotondi (AV), alla SS Appia n. 13-15. appellante
E
Controparte_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli-
,in proprio e quale legale rapp.te sez.civile in data 11/11/2019, Parte_1 della ha proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Benevento n. 1575 del 7/10/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0002159 - 20180122 emessa dal Prefetto della Provincia di Benevento, con la quale gli veniva contestata, in qualità di traente, la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990, così come modificato dall'art. 28 del d.lgs n. 507/1999, in relazione ad assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 51.600,00 e gli veniva applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi.
2.L'appellante ha reiterato l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione in quanto eseguita nei confronti del dott. Controparte_3 e del commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo dott. CP_4 و
Controparte_1 e non invece nei confronti del legale rappresentante dott. della
Ha evidenziato che il debitore concordatario è l'unico legittimato Parte_1 passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato, avvenuta il 26 ottobre 2017, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.
3.Ha sostenuto l'estinzione del diritto di riscossione nei confronti di esso appellante per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto da parte della PA, e quindi in violazione dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990, dovendo ritenersi l'applicabilità dei termini stabiliti dalla legge n. 241/1990 al procedimento amministrativo antecedente l'applicazione della sanzione.
4.Ha sostenuto che le sanzioni per violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 386/1990 sarebbero dovute essere insinuate al passivo, dovendo considerarsi che la CP_2 a
, fronte del protesto degli assegni, aveva elevato verbali di violazione nei confronti della società ammessa al Concordato, in qualità di traente, come si evinceva dall'ordinanza ingiunzione e nei confronti dei commissari liquidatori come obbligati in solido.
Dunque il traente (cioè il dott. Pt_1 in proprio, che all'epoca in forza di procura aveva firmato gli assegni) non doveva essere ritenuto obbligato a pagare le sanzioni, determinandosi in caso contrario una illegittima duplicazione dei soggetti tenuti al pagamento, in forza di una procedura viziata ed affetta da nullità per mancata notifica del verbale e della relativa ordinanza ingiunzione al legale rappresentante della Farmacia, dott. come obbligato in solido.Parte_1
,
5. Ha evidenziato la carenza del requisito motivazionale relativamente alla eccepita illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 168 legge fallimentare, per avere l'appellante depositato richiesta di ammissione al concordato preventivo ed inoltre la
"Carenza del requisito motivazionale della sentenza:
relativamente al punto a) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa e cioè: Illegittimità dell'ordinanza per carenza e genericità della motivazione;
relativamente al punto c) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa: nullità dell'ordinanza per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento;
relativamente al punto d) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa: violazione dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990; relativamente al punto f) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa: nullità dell'ordinanza per difetto dell'indicazione del Giudice territorialmente competente ex art. 3 della l. 241/1990."
6.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, con vittoria di spese del doppio grado.
7.La Controparte_2
[...] non si è costituita in giudizio.
8.Con ordinanza del 25/5/2021 la Corte di Appello di Napoli ha disposto il mutamento del rito in lavoro ed ha dichiarato la contumacia dell' Controparte_2
[...]
9.In data 9/5/2022 si è costituito in giudizio per in proprio e nq Parte_1 di legale rapp.te della " Controparte_1 in concordato” l'avv. Domenico
Vernillo, che però in data 13/10/2023 ha rinunziato al mandato. In data 30/10/2023 si è costituito in giudizio ma solo per Controparte_5 proprio l'avv. Gerardo
Perna Petrone, per cui in assenza di sostituzione del difensore ed ai sensi dell'art.85
c.p.c nq di legale rapp.te della CP_1Parte_1 Controparte_1 in concordato risulta ancora rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Vernillo.
10.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
11.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
13. Giova premettere che l'ordinanza ingiunzione n. 0002159 - 20180122 oggetto di Controparte_6 per avere Parte_1 giudizio risulta emessa dal Prefetto della emesso dieci assegni bancari senza l'autorizzazione della banca trattaria, e
[...] quindi in violazione dell'art. 1 legge n. 386/1990.
14. La commissione di tale illecito da parte dell'odierno appellante deve ritenersi pacifica essendo caduto il giudicato sulla circostanza affermata dal primo giudice in base alla documentazione in atti e non censurata da parte appellante che il Pt_1 sin dal 16/12/2014 aveva subito la revoca dell'autorizzazione da parte della banca trattaria ed essendo stati tutti gli assegni in contestazione emessi in epoca successiva a tale data Deve, quindi, ritenersi che il Pt_1 abbia emesso i suindicati assegni con la piena
.
consapevolezza della revoca di autorizzazione da parte della banca trattaria.
15. Ciò posto, vanno innanzitutto disattese le doglianze relative ad una asserita carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine ai punti a), c) ed f) del ricorso introduttivo, avendo il primo giudice ampiamente motivato in ordine alla specificità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, alla indicazione del responsabile del procedimento ed alla indicazione del giudice competente. In tale contesto era onere di parte appellante censurare specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non limitarsi a reiterare le contestazioni contenute nel ricorso in opposizione.
16. Risulta assolutamente infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione in quanto eseguita nei confronti non del legale rappresentante della società, ma dei commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo .
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio è proprio il Pt_1 ad affermare di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 7 febbraio 2018, per cui appare incomprensibile la doglianza proposta.
17. Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla violazione dell'art.8 bis della legge n. 386/1990 per avere la violato il termine di 90 giorni Controparte_2 da quando aveva ricevuto il rapporto della banca trattaria entro il quale doveva notificare al Pt_1 l'avvio del procedimento amministrativo.
Nella memoria di costituzione di primo grado la Controparte_2 relativamente و
ai singoli assegni riportati nell'ordinanza ingiunzione ha indicato specificamente la data in cui aveva ricevuto il rapporto di accertamento della violazione da parte del trattario e la data in cui aveva notificato al Pt_1 l'avvio del procedimento amministrativo, dimostrando in tal modo la ritualità dell'avvio del procedimento amministrativo. Tali circostanze non risultano contestate dall'odierno appellante né nel giudizio di primo grado e neppure in sede di gravame.
17.1 Quanto alla durata del procedimento amministrativo, il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo stante la sua incompatibilità con il procedimento
-
contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla P.A. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento" (Cass. sez.lav. 24/8/2006 n. 18442, Cass. sez.un. n. 9591/2006).
18. Effettivamente il primo giudice ha omesso di esaminare uno dei motivi dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, e cioè l'asserita illegittimità della sanzione ai sensi dell'art. 168 Regio Decreto 16/3/1942 n. 267 per avere l'odierno appellante depositato richiesta di concordato preventivo.
con riguardo agli effetti dell'ammissione al concordato preventivo, Tale norma dispone che:
"DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO E FINO AL
PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL
CONCORDATO, I CREDITORI PER TITOLO O CAUSA ANTERIORE AL
DECRETO NON POSSONO, SOTTO PENA DI NULLITÀ, INIZIARE O
PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE.
LE PRESCRIZIONI CHE SAREBBERO STATE INTERROTTE DAGLI ATTI
PREDETTI RIMANGONO SOSPESE, E LE DECADENZE NON SI VERIFICANO.
I CREDITORI NON POSSONO ACQUISTARE DIRITTI DI PRELAZIONE CON
EFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI CONCORRENTI, SALVO CHE VI SIA
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO
PRECEDENTE”.
Come appare evidente dal tenore letterale, la norma vieta l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore fin dalla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo, ma non incide sull'accertamento e sull'irrogazione di sanzioni derivanti da illeciti commessi dal debitore.
18.1 In tal senso si è espressa la Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio affermando "che nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a far tempo dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, posto dall'art. 168 legge fallimentare, rientrano le azioni proprie del processo di esecuzione (ex art. 474 ss. cod. proc. civ.), nonché qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario (Cass. Sez. 1, n. 12710 del
18.10.2001; Cass., sez. 1, n. 3588 del 16.04.1996). Il caso di specie non rientra nella fattispecie tutelata dall'art. 168 l.f., poiché riguarda la diversa situazione di emissione di assegni bancari al di fuori delle autorizzazioni previste dall'art. 1, l. n. 386 del 1990, a cura della rappresentante legale della CP_7 società debitrice ammessa al concordato preventivo "(Cass.
n. 10676/2023).
18.2 Il medesimo principio risulta affermato dalla Suprema Corte con riguardo alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie affermando che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istanza di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non esclude la "suitas" della condotta e, cioè, la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né tantomeno costituisce esimente della condotta colposa, che si concretizza nel mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta"(Cass. sez.5 Ord. n. 26951 del 20/9/2023).
La Corte ha sostenuto: “l'art. 168 L.F. inibisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive, ma non esclude le conseguenze dell'inutile decorso dei termini. Peraltro
l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale. Parimenti, e per l'effetto di quanto appena chiarito,
è legittima la sanzione applicata in ragione della emersione dell'obbligazione tributaria, poiché il presupposto della medesima sanzione sta nel debito fiscale insorto precedentemente all'apertura della procedura concorsuale, benché l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa.
Si è infatti a tal fine affermato che «le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale» (Cass., 13 ottobre 2011, n. 21078; 27 settembre 2018, n. 23322; 4 aprile 2019, n. 9440).
Con richiamo alla predetta giurisprudenza si è pertanto anche affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., n. 9440 del 2019 cit.)". Nello stesso senso la Suprema Corte ha affermato che "L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale"(Cass. sez.
6-5 ord. n. 35715/2022).
19.Nel caso di specie in cui risulta accertata la violazione, da parte dell'odierno appellante, dell'art.1 1.n. 386/1990, deve ritenersi, alla luce dei principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, che l'apertura della procedura di concordato preventivo sia irrilevante ai fini dell'irrogazione della sanzione per la suindicata violazione, non vertendosi in tema di azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
20. Infine correttamente l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti di [...] Parte 1 quale traente degli assegni emessi senza autorizzazione della banca و
trattaria, e nei confronti della Farmacia di cui il Pt_1 era legale rappresentante, quale obbligato in solido. Ciò in applicazione del principio sancito dall'art.6 legge n.689 del 1981, secondo cui: Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal 66
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
21.La sentenza impugnata va, quindi, confermata nel rigetto dell'opposizione proposta. 22. Nullaper le spese del presente grado di giudizio in assenza di costituzione di parte appellata.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1, comma 17, 1.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 25 giugno 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
Presidente1.dott. Mariavittoria Papa
Consigliere rel.
2.dott. Giovanna Guarino
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4895/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1 in proprio, rapp.to e difeso dall'avv. Gerardo Perna Petrone, presso il cui studio elett.te domicilia in Benevento, piazza Castello n.4. Parte_1 nqdi legale rapp.te della Controparte_1 in concordato, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Vernillo, presso il cui studio elett.te domicilia in Rotondi (AV), alla SS Appia n. 13-15. appellante
E
Controparte_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli-
,in proprio e quale legale rapp.te sez.civile in data 11/11/2019, Parte_1 della ha proposto appello avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Benevento n. 1575 del 7/10/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0002159 - 20180122 emessa dal Prefetto della Provincia di Benevento, con la quale gli veniva contestata, in qualità di traente, la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990, così come modificato dall'art. 28 del d.lgs n. 507/1999, in relazione ad assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 51.600,00 e gli veniva applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi.
2.L'appellante ha reiterato l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione in quanto eseguita nei confronti del dott. Controparte_3 e del commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo dott. CP_4 و
Controparte_1 e non invece nei confronti del legale rappresentante dott. della
Ha evidenziato che il debitore concordatario è l'unico legittimato Parte_1 passivo in ordine alla verifica dei crediti dopo l'omologazione del concordato, avvenuta il 26 ottobre 2017, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi relativi a rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.
3.Ha sostenuto l'estinzione del diritto di riscossione nei confronti di esso appellante per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto da parte della PA, e quindi in violazione dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990, dovendo ritenersi l'applicabilità dei termini stabiliti dalla legge n. 241/1990 al procedimento amministrativo antecedente l'applicazione della sanzione.
4.Ha sostenuto che le sanzioni per violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 386/1990 sarebbero dovute essere insinuate al passivo, dovendo considerarsi che la CP_2 a
, fronte del protesto degli assegni, aveva elevato verbali di violazione nei confronti della società ammessa al Concordato, in qualità di traente, come si evinceva dall'ordinanza ingiunzione e nei confronti dei commissari liquidatori come obbligati in solido.
Dunque il traente (cioè il dott. Pt_1 in proprio, che all'epoca in forza di procura aveva firmato gli assegni) non doveva essere ritenuto obbligato a pagare le sanzioni, determinandosi in caso contrario una illegittima duplicazione dei soggetti tenuti al pagamento, in forza di una procedura viziata ed affetta da nullità per mancata notifica del verbale e della relativa ordinanza ingiunzione al legale rappresentante della Farmacia, dott. come obbligato in solido.Parte_1
,
5. Ha evidenziato la carenza del requisito motivazionale relativamente alla eccepita illegittimità della sanzione per violazione dell'art. 168 legge fallimentare, per avere l'appellante depositato richiesta di ammissione al concordato preventivo ed inoltre la
"Carenza del requisito motivazionale della sentenza:
relativamente al punto a) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa e cioè: Illegittimità dell'ordinanza per carenza e genericità della motivazione;
relativamente al punto c) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa: nullità dell'ordinanza per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento;
relativamente al punto d) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa: violazione dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990; relativamente al punto f) articolato nel ricorso introduttivo e riportato nella premessa: nullità dell'ordinanza per difetto dell'indicazione del Giudice territorialmente competente ex art. 3 della l. 241/1990."
6.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, con vittoria di spese del doppio grado.
7.La Controparte_2
[...] non si è costituita in giudizio.
8.Con ordinanza del 25/5/2021 la Corte di Appello di Napoli ha disposto il mutamento del rito in lavoro ed ha dichiarato la contumacia dell' Controparte_2
[...]
9.In data 9/5/2022 si è costituito in giudizio per in proprio e nq Parte_1 di legale rapp.te della " Controparte_1 in concordato” l'avv. Domenico
Vernillo, che però in data 13/10/2023 ha rinunziato al mandato. In data 30/10/2023 si è costituito in giudizio ma solo per Controparte_5 proprio l'avv. Gerardo
Perna Petrone, per cui in assenza di sostituzione del difensore ed ai sensi dell'art.85
c.p.c nq di legale rapp.te della CP_1Parte_1 Controparte_1 in concordato risulta ancora rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Vernillo.
10.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
11.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
13. Giova premettere che l'ordinanza ingiunzione n. 0002159 - 20180122 oggetto di Controparte_6 per avere Parte_1 giudizio risulta emessa dal Prefetto della emesso dieci assegni bancari senza l'autorizzazione della banca trattaria, e
[...] quindi in violazione dell'art. 1 legge n. 386/1990.
14. La commissione di tale illecito da parte dell'odierno appellante deve ritenersi pacifica essendo caduto il giudicato sulla circostanza affermata dal primo giudice in base alla documentazione in atti e non censurata da parte appellante che il Pt_1 sin dal 16/12/2014 aveva subito la revoca dell'autorizzazione da parte della banca trattaria ed essendo stati tutti gli assegni in contestazione emessi in epoca successiva a tale data Deve, quindi, ritenersi che il Pt_1 abbia emesso i suindicati assegni con la piena
.
consapevolezza della revoca di autorizzazione da parte della banca trattaria.
15. Ciò posto, vanno innanzitutto disattese le doglianze relative ad una asserita carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine ai punti a), c) ed f) del ricorso introduttivo, avendo il primo giudice ampiamente motivato in ordine alla specificità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, alla indicazione del responsabile del procedimento ed alla indicazione del giudice competente. In tale contesto era onere di parte appellante censurare specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non limitarsi a reiterare le contestazioni contenute nel ricorso in opposizione.
16. Risulta assolutamente infondata l'eccezione di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione in quanto eseguita nei confronti non del legale rappresentante della società, ma dei commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo .
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio è proprio il Pt_1 ad affermare di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 7 febbraio 2018, per cui appare incomprensibile la doglianza proposta.
17. Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla violazione dell'art.8 bis della legge n. 386/1990 per avere la violato il termine di 90 giorni Controparte_2 da quando aveva ricevuto il rapporto della banca trattaria entro il quale doveva notificare al Pt_1 l'avvio del procedimento amministrativo.
Nella memoria di costituzione di primo grado la Controparte_2 relativamente و
ai singoli assegni riportati nell'ordinanza ingiunzione ha indicato specificamente la data in cui aveva ricevuto il rapporto di accertamento della violazione da parte del trattario e la data in cui aveva notificato al Pt_1 l'avvio del procedimento amministrativo, dimostrando in tal modo la ritualità dell'avvio del procedimento amministrativo. Tali circostanze non risultano contestate dall'odierno appellante né nel giudizio di primo grado e neppure in sede di gravame.
17.1 Quanto alla durata del procedimento amministrativo, il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo stante la sua incompatibilità con il procedimento
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contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla P.A. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento" (Cass. sez.lav. 24/8/2006 n. 18442, Cass. sez.un. n. 9591/2006).
18. Effettivamente il primo giudice ha omesso di esaminare uno dei motivi dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, e cioè l'asserita illegittimità della sanzione ai sensi dell'art. 168 Regio Decreto 16/3/1942 n. 267 per avere l'odierno appellante depositato richiesta di concordato preventivo.
con riguardo agli effetti dell'ammissione al concordato preventivo, Tale norma dispone che:
"DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO E FINO AL
PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL
CONCORDATO, I CREDITORI PER TITOLO O CAUSA ANTERIORE AL
DECRETO NON POSSONO, SOTTO PENA DI NULLITÀ, INIZIARE O
PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE.
LE PRESCRIZIONI CHE SAREBBERO STATE INTERROTTE DAGLI ATTI
PREDETTI RIMANGONO SOSPESE, E LE DECADENZE NON SI VERIFICANO.
I CREDITORI NON POSSONO ACQUISTARE DIRITTI DI PRELAZIONE CON
EFFICACIA RISPETTO AI CREDITORI CONCORRENTI, SALVO CHE VI SIA
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO
PRECEDENTE”.
Come appare evidente dal tenore letterale, la norma vieta l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore fin dalla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo, ma non incide sull'accertamento e sull'irrogazione di sanzioni derivanti da illeciti commessi dal debitore.
18.1 In tal senso si è espressa la Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio affermando "che nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a far tempo dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, posto dall'art. 168 legge fallimentare, rientrano le azioni proprie del processo di esecuzione (ex art. 474 ss. cod. proc. civ.), nonché qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario (Cass. Sez. 1, n. 12710 del
18.10.2001; Cass., sez. 1, n. 3588 del 16.04.1996). Il caso di specie non rientra nella fattispecie tutelata dall'art. 168 l.f., poiché riguarda la diversa situazione di emissione di assegni bancari al di fuori delle autorizzazioni previste dall'art. 1, l. n. 386 del 1990, a cura della rappresentante legale della CP_7 società debitrice ammessa al concordato preventivo "(Cass.
n. 10676/2023).
18.2 Il medesimo principio risulta affermato dalla Suprema Corte con riguardo alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie affermando che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istanza di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non esclude la "suitas" della condotta e, cioè, la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né tantomeno costituisce esimente della condotta colposa, che si concretizza nel mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta"(Cass. sez.5 Ord. n. 26951 del 20/9/2023).
La Corte ha sostenuto: “l'art. 168 L.F. inibisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive, ma non esclude le conseguenze dell'inutile decorso dei termini. Peraltro
l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale. Parimenti, e per l'effetto di quanto appena chiarito,
è legittima la sanzione applicata in ragione della emersione dell'obbligazione tributaria, poiché il presupposto della medesima sanzione sta nel debito fiscale insorto precedentemente all'apertura della procedura concorsuale, benché l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa.
Si è infatti a tal fine affermato che «le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale» (Cass., 13 ottobre 2011, n. 21078; 27 settembre 2018, n. 23322; 4 aprile 2019, n. 9440).
Con richiamo alla predetta giurisprudenza si è pertanto anche affermato che l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass., n. 9440 del 2019 cit.)". Nello stesso senso la Suprema Corte ha affermato che "L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale"(Cass. sez.
6-5 ord. n. 35715/2022).
19.Nel caso di specie in cui risulta accertata la violazione, da parte dell'odierno appellante, dell'art.1 1.n. 386/1990, deve ritenersi, alla luce dei principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, che l'apertura della procedura di concordato preventivo sia irrilevante ai fini dell'irrogazione della sanzione per la suindicata violazione, non vertendosi in tema di azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
20. Infine correttamente l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti di [...] Parte 1 quale traente degli assegni emessi senza autorizzazione della banca و
trattaria, e nei confronti della Farmacia di cui il Pt_1 era legale rappresentante, quale obbligato in solido. Ciò in applicazione del principio sancito dall'art.6 legge n.689 del 1981, secondo cui: Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal 66
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
21.La sentenza impugnata va, quindi, confermata nel rigetto dell'opposizione proposta. 22. Nullaper le spese del presente grado di giudizio in assenza di costituzione di parte appellata.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1, comma 17, 1.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 25 giugno 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente