Articolo 1 della Legge 20 marzo 1975, n. 56
Versione
12 aprile 1975
Art. 1. Articolo unico

Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.

Entrata in vigore il 12 aprile 1975