Art. 1. Articolo unico
Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.
Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.