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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rosaria Carlà, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/2/2025 ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con
D.L.vo 164/2024, posta la causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1145/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, avvocato, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 175, presso il proprio studio professionale, autodifesa
Ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Caltanissetta, v. Turati n. 51, presso lo studio dell'avv. Oscar Maria Morgana (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. , premesso che il resistente Parte_1 Controparte_1 le ha conferito incarico al fine di proporre ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione n.
700016709340, notificato in data 9/12/2020, elevato nei suoi confronti per violazione degli artt. 141 co. 3 e 8
e 145 co. 2 e 10 C.d.S., con il quale gli era stato contestato di avere omesso di regolare la velocità del proprio veicolo in prossimità della rotatoria di v. Settefarine e di avere altresì omesso di dare precedenza a destra all'intersezione con via del Verrocchio, deducendo di avere impugnato nell'interesse del il verbale CP_1 di contestazione, di avere ottenuto l'emissione da parte della Prefettura di Caltanissetta di provvedimento di archiviazione del verbale impugnato, con conseguente annullamento della multa e della decurtazione di punti, non avendo il provveduto al pagamento della parcella per l'attività professionale svolta in suo favore, CP_1 ha agito in giudizio nei confronti del predetto chiedendo che sia dichiarato il suo diritto al pagamento delle spettanze professionali per l'attività svolta in favore del resistente e che questi sia condannato al pagamento della somma di € 1526,10, come da allegata proposta di parcella, o della somma ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al soddisfo e con vittoria di spese e compensi di lite.
1 , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 17/6/2024, ha contestato la domanda Controparte_1 nel quantum, deducendo che l'attività professionale svolta dalla ricorrente va inquadrata nell'ambito dell'attività di assistenza stragiudiziale e che come tale va remunerata, in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014. Si è detto quindi disposto al pagamento, banco iudicis, della somma di € 500,00, ritenuta congrua in rapporto all'attività professionale espletata. Ha chiesto pertanto, in subordine, il rigetto della domanda o la riduzione della somma richiesta al compenso ritenuto provato e determinato secondo i parametri ministeriali.
Dopo un rinvio per tentativo di bonario componimento della controversia, non andato a buon fine, la causa è stata rinviata per la discussione.
A seguito della discussione, che ha avuto luogo con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato con D.L.vo 164/2024, ed all'esito del deposito di note scritte della sola parte ricorrente, la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la giurisprudenza ha chiarito che nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (così, da ultimo, Cass.
Sez. II 12/7/2024 n. 19228; conf. Cass. sez. lav., 13/02/2023, n.4330). Correttamente dunque, a seguito dell'abrogazione del procedimento sommario di cognizione, disposta con D.L.vo 149/2022, c.d. Riforma
Cartabia, per i procedimenti instaurati in data successiva al 28/2/2023, la domanda per il riconoscimento di compensi professionali proposta dall'avv. è stata introdotta nelle forme del Parte_1 procedimento semplificato di cognizione, regolato dagli artt. 281 decies – 281 terdecies c.p.c.
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per vedersi riconoscere il diritto al compenso per l'attività professionale svolta in favore di in sede stragiudiziale, con l'impugnazione del verbale di Controparte_1 contestazione n. 700016709340, notificato al resistente in data 9/12/2020, per violazione degli artt. 141 co. 3
e co. 8 e 145 co. 2 e 10 C.d.S.. A seguito della impugnazione con ricorso al Prefetto, la Prefettura di
Caltanissetta, , con ordinanza n. 4522/2021 – Area II – del 2/12/2022, ha Controparte_2 effettivamente disposto l'archiviazione del verbale di contestazione n. 70/16709340 del 17/11/2020 elevato dalla Polizia Stradale di Gela. Di tale attività l'avvocato ricorrente dà prova allegando il ricorso ex art. 203
C.d.S. al Prefetto di Caltanissetta ed il provvedimento prefettizio di archiviazione.
Il resistente, pur non contestando l'incarico conferito alla professionista, l'attività svolta dalla stessa ed il conseguente diritto al compenso, nondimeno contesta i criteri di liquidazione applicati, deducendo che l'attività professionale si è svolta in ambito stragiudiziale e che il compenso spettante all'avvocato va pertanto determinato alla stregua dei parametri previsti, per tale ambito di attività, dal D.M. 55/2014.
2 Sotto tale profilo si osserva che l'attività professionale della ricorrente si è svolta effettivamente in ambito stragiudiziale, e che trovano pertanto applicazione i relativi parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 13/8/2022 n. 147, in vigore dal 23/10/2022 (ovvero il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U., in data 8/10/2022, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto), applicabile, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Nel caso di specie, le prestazioni professionali dell'avv. devono considerarsi concluse con Parte_1
l'emissione dell'ordinanza prefettizia di archiviazione ai sensi dell'art. 204 C.d.S. in data 2/12/2022.
La ricorrente, tuttavia, avendo omesso di produrre il verbale di infrazione amministrativa successivamente archiviato, come anche di allegare l'importo delle sanzioni inflitte dall'Autorità amministrativa con il suddetto verbale, non dà prova dello specifico valore della controversia definita in sede stragiudiziale. Tale valore, che rileva ai fini della determinazione del compenso spettante all'avvocato secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, pure può ricavarsi dalle sanzioni previste dal Codice della Strada per le violazioni di cui agli artt. 141 co. 3 e 8 e 145, co. 2 e 10 D.L.vo 285/1992, nel testo vigente ratione temporis
(alla data del 17/11/2020 indicata in ricorso e rimasta incontestata), contestate al , considerate nel CP_1 minimo edittale in mancanza di più precise allegazioni sul punto. Ne consegue che il valore dell'affare, ai sensi dell'art. 21 D.M. 55/2014, va determinato nella misura complessiva di € 254,00 (pari ad € 87,00 per la sanzione di cui all'art. 141 co. 8 ed € 167,00 per quella prevista dall'art. 145 co. 10 C.d.S.).
Applicando dunque i parametri di cui al D.M. 55/2014, e considerando che, ai sensi dell'art. 18 dello stesso decreto, “i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare”, alla stregua dei parametri previsti per l'attività stragiudiziale e alla luce dei positivi risultati conseguiti dalla ricorrente nell'interesse del proprio assistito – con l'archiviazione in sede amministrativa del verbale di contravvenzione impugnato – appare congruo determinare il compenso spettante all'avv.
[...]
per l'opera professionale espletata su incarico del nella misura di € 621,57, così Parte_1 CP_1 determinata: € 284,00, quale compenso previsto per affari rientranti nello scaglione di valore fino ad € 1100,00, incrementata del 50% per il risultato positivo conseguito in favore del proprio assistito, per un compenso finale di € 426,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato (€ 63,90), IVA al 22%
(€ 107,77) e CPA al 4% (€ 23,90) come per legge.
Per questi motivi
, va dichiarato il diritto dell'avv. di percepire per l'attività Parte_1 stragiudiziale svolta in favore di la somma di € 621,57; per l'effetto, il va Controparte_1 CP_1 condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma suindicata, oltre interessi legali dalla data dell'atto di messa in mora (diffida notificata in data 28/4/2023) fino al soddisfo.
Ex art. 91 c.p.c., stante il diritto dell'avvocato che abbia manifestato in giudizio l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. – come ha fatto la ricorrente, che ha allegato in ricorso di essere difesa da se stessa - alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale (così Cass. sez. VI,
21/01/2019, n.1518), il resistente va condannato alla refusione delle spese di lite, che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni
3 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa (compreso nello scaglione di valore fino ad € 1100,00), in complessivi € 587,00, di cui € 125,00 per spese ed € 462,00 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1145/2023 R.G., promossa da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1 dichiara il diritto dell'avv. di percepire, per le causali di cui in motivazione, la Parte_1 complessiva somma di € 621,57, e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_1 suindicata, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di messa in mora (28/4/2023) fino al soddisfo;
condanna altresì il resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 587,00, di cui € 125,00 per spese ed € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Gela, in data 6/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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