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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4829/2023 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Andrea Canu e Francesca Carrara C.F._2
attrici - opponenti contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Controparte_1 P.IVA_1
Oronzo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per le attrici - opponenti:
“In via preliminare-pregiudiziale:
1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di e, conseguentemente, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo e Controparte_1
rigettare ogni domanda formulata nei confronti delle Sig.re ed 2. Parte_1 Parte_2
Respingere l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione di pronta soluzione, oltre che la somma ingiunta contestata nell'importo e non liquida ed il relativo credito abbondantemente prescritto.
Nel merito:
1. Dichiarare illegittimo e come tale nullo, privo di effetti giuridici e, comunque, da revocare il decreto ingiuntivo n.512/2023, R.G. 299/2023, emesso dal Tribunale di Brescia il 7.2.2023, qui opposto.
2. Respingersi ogni domanda formulata dalla convenuta nei confronti Controparte_1
pagina 1 di 12 delle Sig.re ed e, comunque, dichiarare che nulla è ulteriormente Parte_1 Parte_2
dovuto dalle stesse a Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria: ferma la produzione documentale effettuata, si insiste per le istanze istruttorie non ancora ammesse di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 3.4.2023 ed alle successive memorie ex art. 183, co.6, nn.2 e 3 c.p.c.”
Per la convenuta - opposta:
“- In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine e nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'avversa richiesta di esibizione si chiede l'accoglimento dell'istanza di verificazione per i motivi anzidetti.
- in via istruttoria: rigettare l'ordine di esibizione nonché le prove testimoniali poiché inammissibili.
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa istanza istruttoria: si chiede essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi e sulle medesime circostanze ammesse per la controparte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.”.
***
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 5.4.2023 a ed Controparte_1 Pt_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2023 con cui il Tribunale di Brescia, in data 7.2.2023, ha ingiunto alle predette opponenti il pagamento in favore della ricorrente
[...] dell'importo complessivo di € 185.186,02 - oltre interessi e spese di procedura - quale saldo CP_1
debitore per lo scoperto del contratto di conto corrente n. 10025 del 13.09.1996 intestato alla società di cui le odierne opponenti si Controparte_2
sono costituite garanti con contratti di fideiussione omnibus sottoscritti in data 5.8.2005.
A fondamento dell'opposizione le ingiunte hanno addotto, anzitutto, la mancata proposizione, da parte del creditore, di idonea istanza nei confronti del debitore principale nel termine semestrale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1957 c.c., ritenuto applicabile nel caso di specie in ragione della nullità della deroga pattizia contenuta nei contratti di fideiussione, sotto il duplice profilo: (i) della contrarietà alla normativa antitrust, in quanto riproduttiva di analoga clausola prevista dallo schema ABI giudicato incompatibile con la L. n. 287/1990 dal provvedimento n. 55/2005 reso dalla Banca d'Italia, nonché (ii) della natura vessatoria della clausola, ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. t) del D. Lgs. 206/2005, applicabile alle odierne opponenti in quanto qualificabili come consumatrici in relazione alla sottoscrizione dei contratti di fideiussione. Ancora in via preliminare, hanno eccepito, in ogni caso, la prescrizione del diritto di credito dell'opposta, in quanto, a fronte della risoluzione del rapporto di conto corrente intervenuta nel gennaio 2011, solo nel febbraio 2023 la creditrice si sarebbe attivata notificando alle garanti ricorso e decreto ingiuntivo qui oggetto di opposizione. Infine, nel merito, le opponenti hanno eccepito l'erroneità e l'indeterminatezza del credito ex adverso azionato, deducendo l'assoluta genericità dei conteggi unilaterali prodotti da controparte in sede monitoria (doc. 7, fascicolo monitorio).
Si è costituita in giudizio cessionaria del credito originariamente di titolarità di Controparte_1
(poi fusa per incorporazione nella cedente Controparte_3 Controparte_4
per effetto di cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 ai sensi degli artt. 1, 4 L.
130/1999 e art. 58 t.u.b. (doc. 8 opposta).
La società opposta ha, in primo luogo, contestato la pretesa nullità della deroga pattizia all'art. 1957
c.c., con conseguente inapplicabilità del termine semestrale ivi contemplato, in ragione, da un lato, dell'omesso assolvimento dell'onere della prova gravante sulla controparte in ordine alla violazione della normativa antitrust, non risultando sufficiente il solo accertamento dell'illecito contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; dall'altro, negando la qualifica di consumatore in capo alle garanti, attesa anche l'attribuzione di delega di firma, nel contratto di conto corrente, all'opponente pagina 3 di 12 La convenuta ha dedotto, in ogni caso, di aver tempestivamente inviato diffida di Parte_1
pagamento al debitore principale (doc. 8 fascicolo monitorio), nonché di aver depositato rituale insinuazione al passivo della società debitrice fallita, in data 12.7.2013 (doc. 10), con conseguente esclusione sia della decadenza ex art. 1957 c.c. (pur ritenuta inapplicabile), sia della pretesa prescrizione del credito. Nel merito, con riguardo all'eccepita indeterminatezza del credito, l'opposta ha addotto, sulla scorta della qualificazione dei contratti de quibus in termini di garanzie autonome, il difetto di legittimazione attiva in capo alle odierne opponenti, essendo preclusa al garante autonomo la possibilità, salvo i casi di exceptio doli, di sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale intercorrente tra debitore garantito e creditore. In ogni caso, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione, in ragione dell'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. (doc. 7, fascicolo monitorio) e degli estratti conto prodotti nel giudizio di opposizione sub doc. 11, deducendo la conformità della quantificazione del credito alle condizioni economiche pattuite dalle parti.
Atteso il carattere parziale degli estratti conto prodotti dall'opposta, attinenti al solo periodo 2004-2009
a fronte di un rapporto avviato nel 1996, non è stato concesso il provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Sono stati, dunque, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria;
fatte, quindi, precisare le conclusioni, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1.- Il credito oggetto del presente giudizio troverebbe titolo, da un lato, nel contratto di c/c ordinario n. 10025, poi rinumerato in 482/631015, sottoscritto, in data 13.9.1996, dalla società
[...]
e la poi fusa per Controparte_2 Controparte_3 incorporazione in (cfr. doc. 5 opposta) e, dall'altro, nei contratti di Controparte_4
fideiussione omnibus sottoscritti dalle odierne opponenti ed in data 5.8.2005, a Pt_1 Parte_2 garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla citata s.n.c. nei confronti dell'istituto di credito, per l'importo massimo di € 320.000,00 (cfr. docc. 6 e 7 di parte opposta).
Occorre, pertanto, anzitutto procedere alla corretta qualificazione dei negozi sottoscritti dalle opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte, nei confronti dell'istituto di credito, dalla debitrice principale.
Priva di pregio appare, sul punto, la tesi della natura autonoma della garanzia, sostenuta dall'opposta al fine di paralizzare le eccezioni, preliminari e di merito, avanzate dalle opponenti.
Giova ricordare, in via generale, che ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è l'assoluta mancanza nel primo dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto pagina 4 di 12 principale, che si manifesta non già nel semplice differimento della facoltà di proporre eccezioni all'avvenuto pagamento quanto piuttosto nella totale impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla fondamentale regola di cui all'art. 1945
c.c., salva solo l'exceptio doli generalis.
Tanto premesso, vi è, anzitutto, da considerare che il dato letterale del testo, predisposto su modulo dalla stessa banca, qualifica il contratto come “fideiussione omnibus con limitazione di importo”, sicché espressa è la volontà delle parti circa l'intenzione di concludere la suddetta precisa tipologia di negozio, tipizzato dall'ordinamento.
Al nomen iuris corrisponde, peraltro, la disciplina negoziale che prevede, in capo al fideiussore, un obbligo di pagamento preciso e delimitato, chiaramente collegato all'obbligazione principale.
Né argomenti contrari possono trarsi dal fatto che nel contratto in oggetto sono presenti diverse clausole intese a porre la banca al riparo da eccezioni inerenti al rapporto principale con il debitore garantito, così da rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale.
In particolare, l'inserimento nella fideiussione generale della clausola di pagamento “a prima richiesta” garantirebbe il pagamento dietro semplice domanda della somma garantita, senza che il fideiussore possa opporre, né prima né dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito.
Ritiene il Tribunale che tale pattuizione non sia sufficiente ad attribuire alla fideiussione natura di garanzia autonoma, mancando la previsione che, invero, caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la rinunzia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'art. 1945 c.c.
(clausola cosiddetta “senza eccezioni”).
Le altre clausole richiamate dall'opposta non sono decisive per la qualificazione del negozio come garanzia autonoma, comportando principalmente l'inversione processuale propria di una clausola
“solve et repete” non incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione;
tale clausola consente, infatti, che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale, mentre nel vero e proprio contratto autonomo di garanzia il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvi i casi particolari sopra evidenziati, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale (Cass. n. 3257/2007).
In conclusione, anche a fronte della clausola di pagamento “a prima richiesta” inserita nella fideiussione omnibus, il negozio resta sostanzialmente una fideiussione, posto che il garante è chiamato ad adempiere alla medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale, con ciò differenziandosi dal pagina 5 di 12 garante autonomo, la cui obbligazione non ha ad oggetto l'adempimento del debito principale, essendo rivolta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore1.
2.2.- Chiarita la natura giuridica dell'impegno assunto dalle garanti, occorre ora procedere all'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., operante, secondo la tesi delle opponenti, in ragione della nullità della deroga pattizia, contemplata dall'art. 6 della fideiussione (cfr. docc. 6 e 7 opposta).
Ebbene, appare, anzitutto, fondata la censura di nullità della clausola de qua sotto il profilo, assorbente, della contrarietà della stessa alla normativa antitrust in quanto riproduttiva di clausola dello schema
ABI ritenuto contrastante con l'art. 2 della l. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
È noto che con il citato provvedimento, reso all'esito di un'istruttoria condotta a partire dal novembre del 2003, la Banca d'Italia - allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito - ha dichiarato lo schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) redatto dall'ABI nel 2002 contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 disciplinanti, rispettivamente, la reviviscenza (secondo cui il fideiussore deve
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. (a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”) e la sopravvivenza (in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Al riguardo va, in primo luogo, osservato che le fideiussioni omnibus sottoscritte da ed Pt_2 [...] in data 5.8.2005 contengono, effettivamente, le clausole n. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI sopra Parte_1 menzionato per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
peraltro, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo. Cionondimeno, parte opposta ha negato che, nel caso in esame, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia fornisca di per sé prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo il rilascio della garanzia fideiussoria intervenuto in data successiva all'adozione del provvedimento.
Il rilievo appare privo di pregio ove si consideri che le fideiussioni sono state sottoscritte a distanza di soli tre mesi dall'adozione del provvedimento della Banca d'Italia. Se è vero, infatti, che il decorso di un arco temporale significativo tra il rilascio della fideiussione e il citato provvedimento amministrativo implica il superamento del valore di prova privilegiata dell'accertamento contenuto in tale provvedimento, d'altro canto appare del tutto ragionevole ritenere che le fideiussioni immediatamente successive alla chiusura dell'istruttoria, quale quelle oggetto del presente giudizio, siano state stipulate a valle della perdurante intesa anticoncorrenziale.
In questo senso si è espressa a più riprese la giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. per una fideiussione sottoscritta nel dicembre 2005, Cass. n. 21978/2019); la stessa recente pronuncia della
Corte di cassazione, richiamata dalla banca opposta, precisa che l'ordinario onere probatorio a carico dell'interessato torna applicabile nelle sole ipotesi di “compresenza delle tre clausole successivamente al 2005” (Cass. ord. N. 1170/2025): ciò che, al di là del dato testuale, conferma che il superamento del valore di prova privilegiata dell'accertamento richiede il decorso di un apprezzabile arco temporale, certamente più ampio di quello qui oggetto di esame.
Tanto chiarito sul piano cronologico e della conseguente efficacia dell'accertamento, deve soggiungersi che, nello stesso provvedimento n. 55/2005, la diffusione dello schema contrattuale e l'effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati sono stati verificati dall'Autorità competente anche tramite l'invio nel mese di settembre 2004 di una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diverse dimensioni. Dall'analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus forniti da tali istituti, la Banca d'Italia ha potuto rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano riconducibili al medesimo modello. I testi contrattuali utilizzati dalle banche contenevano peraltro - come quelli oggetto del presente giudizio - ulteriori clausole implicanti oneri addizionali a carico del garante, quali quelli a contenuto informativo inerenti la posizione economica del debitore principale o la decadenza del debitore stesso dal beneficio del termine.
Proprio sulla scorta di tali emergenze, attestanti che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la Banca d'Italia ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 con cui ha accertato, in conclusione che “a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)
pagina 7 di 12 contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 28 7 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Va, ancora, ricordato che, come successivamente chiarito dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n.
41994/2021, i contratti di fideiussione stipulati tra la banca e il cliente (“a valle”) in cui siano riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (“intesa a monte”) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust sono nulli limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, potendo essere dichiarato nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. Conformemente al disposto dell'art. 1419 c.c., infatti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel caso concreto, mancando la rigorosa allegazione e la prova del contrario, si può ritenere che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, con la conseguenza che, come effettivamente avvenuto, l'opponente può fondatamente invocare la nullità derivata delle sole clausole corrispondenti a quelle dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia tra cui, in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 contratti di fideiussione, cit.).
Ebbene, ritenuto applicabile alle fideiussioni in esame il termine di decadenza semestrale di cui alla citata previsione codicistica, deve constatarsi che detto termine non risulta sia stato, in concreto, rispettato dal creditore.
L'opposta si è, al riguardo, limitata a richiamare la missiva prodotta in sede monitoria sub doc. 8, datata 21.1.2011, nonché l'insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale, datata
12.07.2013.
Orbene, pur volendo valorizzare l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione della clausola di
“pagamento a semplice richiesta scritta”, sopra commentata, al fine di ritenere che il termine di decadenza possa essere rispettato a mezzo di una richiesta di pagamento scritta anche stragiudiziale, nel caso in esame tale richiesta non risulta provata.
pagina 8 di 12 Ed infatti, la lettera de qua, datata 21.1.2011 e redatta su carta intestata MPS – Gestione Crediti, risulta indirizzata alla nonché a e Controparte_2 CP_5 Controparte_2 in qualità di soci illimitatamente responsabili, all'unico indirizzo Brescia – Via Mutti n.
4. Nel corpo della missiva, l'esponente richiama, da un lato, l'avvenuta revoca degli affidamenti e il conseguente recesso da ogni rapporto da parte della asseritamente Controparte_6 comunicato con lettera datata 17.1.2011 e, dall'altro, la chiusura del conto corrente in data 19.01.2011; da ultimo, richiede l'immediato pagamento del saldo debitore del c/c 482/631015, per l'importo di €
167.669,59, oltre accessori ed interessi, legali e di mora.
Sennonché, come ex adverso espressamente contestato, la missiva risulta del tutto sprovvista della prova del recapito alla debitrice;
prova di cui la banca risulta certamente gravata, al fine di dimostrare l'assolvimento dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. Non solo, peraltro, non vi è prova alcuna della ricezione della lettera da parte della debitrice, ma è altresì emerso, in difetto di qualsivoglia riscontro probatorio di segno contrario, che l'indirizzo indicato quale sede della società debitrice (Brescia, via
Mutti n. 4) non coincide con quello della sede legale desumibile dalla visura camerale prodotta dall'opponente, né risulta altrimenti indicato in relazione alle variazioni societarie pur riportate nella visura storica (doc. 2 opponenti); persino è pacifico che il titolare della s.n.c., Persona_1 destinatario della missiva al medesimo indirizzo, all'epoca dell'asserito invio della lettera risultava deceduto da oltre 5 anni (doc. 3 delle opponenti).
Posto, dunque, che non vi è prova dell'avvenuto recapito della missiva datata 21.01.2011, deve da ultimo osservarsi che la successiva iniziativa assunta dal creditore, ovvero l'insinuazione al passivo fallimentare della debitrice, risulta datata 12.7.2013 (doc. 10 opposta) e, pertanto, del tutto tardiva, atteso che la cessazione del rapporto principale, che identifica il dies a quo del termine semestrale ex art. 1957 c.c., si colloca, secondo quanto allegato dalla stessa banca opposta, nel gennaio 2011.
L'intervenuta decadenza dalla garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c. implica l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto: il titolo azionato nei confronti delle garanti ha, infatti, perso efficacia ben prima dell'introduzione della lite.
2.3- Fermo il carattere assorbente dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è opportuno svolgere i seguenti rilievi, in ordine alle contestazioni di merito pure sollevate dalle opponenti.
Stante la natura di vere e proprie fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di “carenza di legittimazione” a far valere le eccezioni inerenti al rapporto principale sollevata dalla convenuta, quale conseguenza della pretesa autonomia della garanzia prestata.
Tanto premesso, è noto che, secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., la banca opposta, quale pagina 9 di 12 attrice sostanziale, è gravata dell'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria tramite la produzione sia del contratto, munito di tutte le condizioni economiche applicate, sia della serie integrale degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto;
d'altro canto, l'efficacia probatoria dell'estratto ex art. 50 t.u.b. nel giudizio di opposizione è subordinata, da un lato, all'omessa contestazione della parte convenuta ex art. 115 c.p.c. e, dall'altro, alla sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, prescritti dalla citata norma ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, facendo applicazione dei principi appena richiamati, l'esame delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti impone di concludere nel senso dell'omesso assolvimento, ad opera della banca a ciò gravata, dell'onere della prova del credito azionato.
L'opposta si è infatti limitata a produrre, quanto al titolo, un contratto di conto corrente (doc. 5) che non riporta alcuna delle condizioni economiche applicabili al rapporto e, pertanto, risulta affetto da radicale indeterminatezza dell'oggetto con conseguente nullità, rilevabile ex officio, per violazione sia della generale normativa codicistica (art. 1346 ss. c.c.), sia della normativa settoriale (art. 117 t.u.b.).
Del pari, il documento prodotto, in sede monitoria, ai fini di cui all'art. 50 t.u.b., neppure presenta i requisiti minimi richiesti dalla norma e risulta, pertanto, destituito di qualsiasi efficacia probatoria (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio): infatti, sul piano soggettivo, il documento risulta intestato a CP_7
e firmato dal relativo “capo struttura”, con sottoscrizione del tutto illeggibile e senza alcun
[...] riferimento all'istituto bancario titolare del credito né alle generalità, alla qualifica e ai poteri dell'autore della sottoscrizione;
sul piano oggettivo, il documento consta della mera indicazione del saldo al 19.1.2011 e degli interessi al 7.11.2022, senza alcuna altra indicazione, non essendo rinvenibile alcuna specificazione dei criteri del calcolo né riferimento agli estratti conto, la cui allegazione è invero richiesta dalla norma, nonché dalla costante giurisprudenza di legittimità, che esige, già ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la riproduzione di estratti conto “dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito” (Cass. 29577/2020).
Né le produzioni documentali effettuate dall'istituto di credito in sede di giudizio di opposizione paiono sufficienti all'assolvimento del citato onere probatorio. Ed infatti, fermo il rilievo assorbente dell'indeterminatezza del contratto da cui origina la pretesa creditoria, la banca ha prodotto esclusivamente gli estratti conto del periodo 2004-2009, a fronte di un rapporto avviato nel lontano
1996. Come sopra chiarito, in materia di prova del credito rinveniente da rapporti bancari di durata regolati in conto corrente o che si sostanzino comunque in operazioni di prelievo/addebito/utilizzo registrate su un conto, è onere dell'attore sostanziale ricostruire la serie ininterrotta dei movimenti che conduce all'importo finale oggetto di domanda, a ciò non potendosi ovviare - in caso di contestazione avversaria - con estratti parziali o certificati di saldaconto.
pagina 10 di 12 A fronte di siffatte produzioni documentali, le opponenti hanno, peraltro, puntualmente contestato il carattere del tutto indeterminato e unilaterale dei conteggi, rilevando, in particolare: l'assenza di criteri di determinazione del saldo iniziale al 30.08.2008, pari a € 113.682,62 (pag. 25 doc. 11 opposta);
l'assenza di criteri di calcolo degli interessi, rilevandone il consistente incremento, a distanza di un anno, per oltre € 29.000,00 (pag. 49); ancora, la rilevante differenza tra l'importo indicato quale saldo finale del 31.12.2009, per € 143.323,00 e quello oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, di €
185.186,02, anche in tal caso privo di alcun criterio di determinazione.
Dal canto suo, la banca si è limitata ad allegare - in sede di costituzione in giudizio - e a ribadire - nei successivi scritti difensivi - l'efficacia probatoria della documentazione prodotta e la coerenza dei conteggi con le condizioni economiche pattuite, senza fornirne alcun riferimento testuale, del resto assente - si è visto sopra - nel contratto di conto corrente (doc. 5 opposta).
Richiamati i principi in punto di onere probatorio più sopra delineati e ricordato altresì che, secondo l'insegnamento univoco della giurisprudenza di legittimità, solo ove la banca abbia “fondato la propria pretesa su estratti conto che consentano un pieno "controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti", l'opponente si troverà esposto all'onere di contestazione” (cfr. ancora Cass.
29577/2020), deve in conclusione ritenersi non assolto l'onere probatorio a carico della banca opposta, attrice sostanziale, con conseguente fondatezza, anche sotto tale distinto profilo, dell'opposizione formulata dalle garanti.
Il decreto va, pertanto, revocato, con assorbimento delle ulteriori questioni di diritto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, d.m. n.
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, salva l'applicazione dei parametri minimi in relazione alla fase di trattazione, non avendo avuto luogo, attesa la natura documentale della controversia, alcuna attività di istruzione probatoria;
va inoltre esclusa la maggiorazione del compenso ex art. 4 c. 2 d.m. n. 55/2014, in quanto l'assoluta identità delle posizioni processuali delle assistite non risulta aver implicato alcun effettivo aggravio dell'attività difensiva (Cass. 37930/2022).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da ed nei Parte_2 Parte_1
confronti di revoca il decreto ingiuntivo n. 512/2023 emesso dal Tribunale di Controparte_1
pagina 11 di 12 Brescia in data 7.02.2023; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 a titolo di esborsi ed € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio mirato dr. Giorgio Buda
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che la clausola a prima richiesta sia sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia non si ritiene possa essere desunto da Cass. S.U. n. 3947/2010 che, in un passaggio avente invero i connotati di un obiter dictum, per quanto assunta dalla successiva giurisprudenza come principio di diritto, si è limitata a suggerire che “al fine di
…consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”, considerazione che, all'evidenza, difetta del carattere di vera e propria statuizione in diritto. pagina 6 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4829/2023 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Andrea Canu e Francesca Carrara C.F._2
attrici - opponenti contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Controparte_1 P.IVA_1
Oronzo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per le attrici - opponenti:
“In via preliminare-pregiudiziale:
1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di e, conseguentemente, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo e Controparte_1
rigettare ogni domanda formulata nei confronti delle Sig.re ed 2. Parte_1 Parte_2
Respingere l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione di pronta soluzione, oltre che la somma ingiunta contestata nell'importo e non liquida ed il relativo credito abbondantemente prescritto.
Nel merito:
1. Dichiarare illegittimo e come tale nullo, privo di effetti giuridici e, comunque, da revocare il decreto ingiuntivo n.512/2023, R.G. 299/2023, emesso dal Tribunale di Brescia il 7.2.2023, qui opposto.
2. Respingersi ogni domanda formulata dalla convenuta nei confronti Controparte_1
pagina 1 di 12 delle Sig.re ed e, comunque, dichiarare che nulla è ulteriormente Parte_1 Parte_2
dovuto dalle stesse a Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria: ferma la produzione documentale effettuata, si insiste per le istanze istruttorie non ancora ammesse di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 3.4.2023 ed alle successive memorie ex art. 183, co.6, nn.2 e 3 c.p.c.”
Per la convenuta - opposta:
“- In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine e nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'avversa richiesta di esibizione si chiede l'accoglimento dell'istanza di verificazione per i motivi anzidetti.
- in via istruttoria: rigettare l'ordine di esibizione nonché le prove testimoniali poiché inammissibili.
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa istanza istruttoria: si chiede essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi e sulle medesime circostanze ammesse per la controparte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.”.
***
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con atto di citazione notificato in data 5.4.2023 a ed Controparte_1 Pt_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2023 con cui il Tribunale di Brescia, in data 7.2.2023, ha ingiunto alle predette opponenti il pagamento in favore della ricorrente
[...] dell'importo complessivo di € 185.186,02 - oltre interessi e spese di procedura - quale saldo CP_1
debitore per lo scoperto del contratto di conto corrente n. 10025 del 13.09.1996 intestato alla società di cui le odierne opponenti si Controparte_2
sono costituite garanti con contratti di fideiussione omnibus sottoscritti in data 5.8.2005.
A fondamento dell'opposizione le ingiunte hanno addotto, anzitutto, la mancata proposizione, da parte del creditore, di idonea istanza nei confronti del debitore principale nel termine semestrale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1957 c.c., ritenuto applicabile nel caso di specie in ragione della nullità della deroga pattizia contenuta nei contratti di fideiussione, sotto il duplice profilo: (i) della contrarietà alla normativa antitrust, in quanto riproduttiva di analoga clausola prevista dallo schema ABI giudicato incompatibile con la L. n. 287/1990 dal provvedimento n. 55/2005 reso dalla Banca d'Italia, nonché (ii) della natura vessatoria della clausola, ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. t) del D. Lgs. 206/2005, applicabile alle odierne opponenti in quanto qualificabili come consumatrici in relazione alla sottoscrizione dei contratti di fideiussione. Ancora in via preliminare, hanno eccepito, in ogni caso, la prescrizione del diritto di credito dell'opposta, in quanto, a fronte della risoluzione del rapporto di conto corrente intervenuta nel gennaio 2011, solo nel febbraio 2023 la creditrice si sarebbe attivata notificando alle garanti ricorso e decreto ingiuntivo qui oggetto di opposizione. Infine, nel merito, le opponenti hanno eccepito l'erroneità e l'indeterminatezza del credito ex adverso azionato, deducendo l'assoluta genericità dei conteggi unilaterali prodotti da controparte in sede monitoria (doc. 7, fascicolo monitorio).
Si è costituita in giudizio cessionaria del credito originariamente di titolarità di Controparte_1
(poi fusa per incorporazione nella cedente Controparte_3 Controparte_4
per effetto di cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 ai sensi degli artt. 1, 4 L.
130/1999 e art. 58 t.u.b. (doc. 8 opposta).
La società opposta ha, in primo luogo, contestato la pretesa nullità della deroga pattizia all'art. 1957
c.c., con conseguente inapplicabilità del termine semestrale ivi contemplato, in ragione, da un lato, dell'omesso assolvimento dell'onere della prova gravante sulla controparte in ordine alla violazione della normativa antitrust, non risultando sufficiente il solo accertamento dell'illecito contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; dall'altro, negando la qualifica di consumatore in capo alle garanti, attesa anche l'attribuzione di delega di firma, nel contratto di conto corrente, all'opponente pagina 3 di 12 La convenuta ha dedotto, in ogni caso, di aver tempestivamente inviato diffida di Parte_1
pagamento al debitore principale (doc. 8 fascicolo monitorio), nonché di aver depositato rituale insinuazione al passivo della società debitrice fallita, in data 12.7.2013 (doc. 10), con conseguente esclusione sia della decadenza ex art. 1957 c.c. (pur ritenuta inapplicabile), sia della pretesa prescrizione del credito. Nel merito, con riguardo all'eccepita indeterminatezza del credito, l'opposta ha addotto, sulla scorta della qualificazione dei contratti de quibus in termini di garanzie autonome, il difetto di legittimazione attiva in capo alle odierne opponenti, essendo preclusa al garante autonomo la possibilità, salvo i casi di exceptio doli, di sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale intercorrente tra debitore garantito e creditore. In ogni caso, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione, in ragione dell'efficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. (doc. 7, fascicolo monitorio) e degli estratti conto prodotti nel giudizio di opposizione sub doc. 11, deducendo la conformità della quantificazione del credito alle condizioni economiche pattuite dalle parti.
Atteso il carattere parziale degli estratti conto prodotti dall'opposta, attinenti al solo periodo 2004-2009
a fronte di un rapporto avviato nel 1996, non è stato concesso il provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Sono stati, dunque, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria;
fatte, quindi, precisare le conclusioni, il g.i. ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1.- Il credito oggetto del presente giudizio troverebbe titolo, da un lato, nel contratto di c/c ordinario n. 10025, poi rinumerato in 482/631015, sottoscritto, in data 13.9.1996, dalla società
[...]
e la poi fusa per Controparte_2 Controparte_3 incorporazione in (cfr. doc. 5 opposta) e, dall'altro, nei contratti di Controparte_4
fideiussione omnibus sottoscritti dalle odierne opponenti ed in data 5.8.2005, a Pt_1 Parte_2 garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla citata s.n.c. nei confronti dell'istituto di credito, per l'importo massimo di € 320.000,00 (cfr. docc. 6 e 7 di parte opposta).
Occorre, pertanto, anzitutto procedere alla corretta qualificazione dei negozi sottoscritti dalle opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte, nei confronti dell'istituto di credito, dalla debitrice principale.
Priva di pregio appare, sul punto, la tesi della natura autonoma della garanzia, sostenuta dall'opposta al fine di paralizzare le eccezioni, preliminari e di merito, avanzate dalle opponenti.
Giova ricordare, in via generale, che ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è l'assoluta mancanza nel primo dell'elemento dell'accessorietà rispetto al rapporto pagina 4 di 12 principale, che si manifesta non già nel semplice differimento della facoltà di proporre eccezioni all'avvenuto pagamento quanto piuttosto nella totale impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla fondamentale regola di cui all'art. 1945
c.c., salva solo l'exceptio doli generalis.
Tanto premesso, vi è, anzitutto, da considerare che il dato letterale del testo, predisposto su modulo dalla stessa banca, qualifica il contratto come “fideiussione omnibus con limitazione di importo”, sicché espressa è la volontà delle parti circa l'intenzione di concludere la suddetta precisa tipologia di negozio, tipizzato dall'ordinamento.
Al nomen iuris corrisponde, peraltro, la disciplina negoziale che prevede, in capo al fideiussore, un obbligo di pagamento preciso e delimitato, chiaramente collegato all'obbligazione principale.
Né argomenti contrari possono trarsi dal fatto che nel contratto in oggetto sono presenti diverse clausole intese a porre la banca al riparo da eccezioni inerenti al rapporto principale con il debitore garantito, così da rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale.
In particolare, l'inserimento nella fideiussione generale della clausola di pagamento “a prima richiesta” garantirebbe il pagamento dietro semplice domanda della somma garantita, senza che il fideiussore possa opporre, né prima né dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito.
Ritiene il Tribunale che tale pattuizione non sia sufficiente ad attribuire alla fideiussione natura di garanzia autonoma, mancando la previsione che, invero, caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la rinunzia espressa del garante alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'art. 1945 c.c.
(clausola cosiddetta “senza eccezioni”).
Le altre clausole richiamate dall'opposta non sono decisive per la qualificazione del negozio come garanzia autonoma, comportando principalmente l'inversione processuale propria di una clausola
“solve et repete” non incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione;
tale clausola consente, infatti, che il garante, sia pure dopo l'avvenuto pagamento, possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale, mentre nel vero e proprio contratto autonomo di garanzia il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale è tenuto in ogni caso, salvi i casi particolari sopra evidenziati, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale (Cass. n. 3257/2007).
In conclusione, anche a fronte della clausola di pagamento “a prima richiesta” inserita nella fideiussione omnibus, il negozio resta sostanzialmente una fideiussione, posto che il garante è chiamato ad adempiere alla medesima prestazione cui è tenuto il debitore principale, con ciò differenziandosi dal pagina 5 di 12 garante autonomo, la cui obbligazione non ha ad oggetto l'adempimento del debito principale, essendo rivolta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore1.
2.2.- Chiarita la natura giuridica dell'impegno assunto dalle garanti, occorre ora procedere all'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., operante, secondo la tesi delle opponenti, in ragione della nullità della deroga pattizia, contemplata dall'art. 6 della fideiussione (cfr. docc. 6 e 7 opposta).
Ebbene, appare, anzitutto, fondata la censura di nullità della clausola de qua sotto il profilo, assorbente, della contrarietà della stessa alla normativa antitrust in quanto riproduttiva di clausola dello schema
ABI ritenuto contrastante con l'art. 2 della l. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005.
È noto che con il citato provvedimento, reso all'esito di un'istruttoria condotta a partire dal novembre del 2003, la Banca d'Italia - allora autorità garante della concorrenza degli istituti di credito - ha dichiarato lo schema negoziale per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) redatto dall'ABI nel 2002 contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 disciplinanti, rispettivamente, la reviviscenza (secondo cui il fideiussore deve
“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. (a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato”) e la sopravvivenza (in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Al riguardo va, in primo luogo, osservato che le fideiussioni omnibus sottoscritte da ed Pt_2 [...] in data 5.8.2005 contengono, effettivamente, le clausole n. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI sopra Parte_1 menzionato per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
peraltro, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo. Cionondimeno, parte opposta ha negato che, nel caso in esame, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia fornisca di per sé prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo il rilascio della garanzia fideiussoria intervenuto in data successiva all'adozione del provvedimento.
Il rilievo appare privo di pregio ove si consideri che le fideiussioni sono state sottoscritte a distanza di soli tre mesi dall'adozione del provvedimento della Banca d'Italia. Se è vero, infatti, che il decorso di un arco temporale significativo tra il rilascio della fideiussione e il citato provvedimento amministrativo implica il superamento del valore di prova privilegiata dell'accertamento contenuto in tale provvedimento, d'altro canto appare del tutto ragionevole ritenere che le fideiussioni immediatamente successive alla chiusura dell'istruttoria, quale quelle oggetto del presente giudizio, siano state stipulate a valle della perdurante intesa anticoncorrenziale.
In questo senso si è espressa a più riprese la giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. per una fideiussione sottoscritta nel dicembre 2005, Cass. n. 21978/2019); la stessa recente pronuncia della
Corte di cassazione, richiamata dalla banca opposta, precisa che l'ordinario onere probatorio a carico dell'interessato torna applicabile nelle sole ipotesi di “compresenza delle tre clausole successivamente al 2005” (Cass. ord. N. 1170/2025): ciò che, al di là del dato testuale, conferma che il superamento del valore di prova privilegiata dell'accertamento richiede il decorso di un apprezzabile arco temporale, certamente più ampio di quello qui oggetto di esame.
Tanto chiarito sul piano cronologico e della conseguente efficacia dell'accertamento, deve soggiungersi che, nello stesso provvedimento n. 55/2005, la diffusione dello schema contrattuale e l'effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati sono stati verificati dall'Autorità competente anche tramite l'invio nel mese di settembre 2004 di una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diverse dimensioni. Dall'analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus forniti da tali istituti, la Banca d'Italia ha potuto rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, erano riconducibili al medesimo modello. I testi contrattuali utilizzati dalle banche contenevano peraltro - come quelli oggetto del presente giudizio - ulteriori clausole implicanti oneri addizionali a carico del garante, quali quelli a contenuto informativo inerenti la posizione economica del debitore principale o la decadenza del debitore stesso dal beneficio del termine.
Proprio sulla scorta di tali emergenze, attestanti che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, la Banca d'Italia ha emesso il menzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 con cui ha accertato, in conclusione che “a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)
pagina 7 di 12 contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 28 7 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Va, ancora, ricordato che, come successivamente chiarito dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n.
41994/2021, i contratti di fideiussione stipulati tra la banca e il cliente (“a valle”) in cui siano riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (“intesa a monte”) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust sono nulli limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, potendo essere dichiarato nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. Conformemente al disposto dell'art. 1419 c.c., infatti, “la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. L'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel caso concreto, mancando la rigorosa allegazione e la prova del contrario, si può ritenere che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, con la conseguenza che, come effettivamente avvenuto, l'opponente può fondatamente invocare la nullità derivata delle sole clausole corrispondenti a quelle dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia tra cui, in particolare, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 contratti di fideiussione, cit.).
Ebbene, ritenuto applicabile alle fideiussioni in esame il termine di decadenza semestrale di cui alla citata previsione codicistica, deve constatarsi che detto termine non risulta sia stato, in concreto, rispettato dal creditore.
L'opposta si è, al riguardo, limitata a richiamare la missiva prodotta in sede monitoria sub doc. 8, datata 21.1.2011, nonché l'insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale, datata
12.07.2013.
Orbene, pur volendo valorizzare l'inserimento all'interno del contratto di fideiussione della clausola di
“pagamento a semplice richiesta scritta”, sopra commentata, al fine di ritenere che il termine di decadenza possa essere rispettato a mezzo di una richiesta di pagamento scritta anche stragiudiziale, nel caso in esame tale richiesta non risulta provata.
pagina 8 di 12 Ed infatti, la lettera de qua, datata 21.1.2011 e redatta su carta intestata MPS – Gestione Crediti, risulta indirizzata alla nonché a e Controparte_2 CP_5 Controparte_2 in qualità di soci illimitatamente responsabili, all'unico indirizzo Brescia – Via Mutti n.
4. Nel corpo della missiva, l'esponente richiama, da un lato, l'avvenuta revoca degli affidamenti e il conseguente recesso da ogni rapporto da parte della asseritamente Controparte_6 comunicato con lettera datata 17.1.2011 e, dall'altro, la chiusura del conto corrente in data 19.01.2011; da ultimo, richiede l'immediato pagamento del saldo debitore del c/c 482/631015, per l'importo di €
167.669,59, oltre accessori ed interessi, legali e di mora.
Sennonché, come ex adverso espressamente contestato, la missiva risulta del tutto sprovvista della prova del recapito alla debitrice;
prova di cui la banca risulta certamente gravata, al fine di dimostrare l'assolvimento dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. Non solo, peraltro, non vi è prova alcuna della ricezione della lettera da parte della debitrice, ma è altresì emerso, in difetto di qualsivoglia riscontro probatorio di segno contrario, che l'indirizzo indicato quale sede della società debitrice (Brescia, via
Mutti n. 4) non coincide con quello della sede legale desumibile dalla visura camerale prodotta dall'opponente, né risulta altrimenti indicato in relazione alle variazioni societarie pur riportate nella visura storica (doc. 2 opponenti); persino è pacifico che il titolare della s.n.c., Persona_1 destinatario della missiva al medesimo indirizzo, all'epoca dell'asserito invio della lettera risultava deceduto da oltre 5 anni (doc. 3 delle opponenti).
Posto, dunque, che non vi è prova dell'avvenuto recapito della missiva datata 21.01.2011, deve da ultimo osservarsi che la successiva iniziativa assunta dal creditore, ovvero l'insinuazione al passivo fallimentare della debitrice, risulta datata 12.7.2013 (doc. 10 opposta) e, pertanto, del tutto tardiva, atteso che la cessazione del rapporto principale, che identifica il dies a quo del termine semestrale ex art. 1957 c.c., si colloca, secondo quanto allegato dalla stessa banca opposta, nel gennaio 2011.
L'intervenuta decadenza dalla garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c. implica l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto: il titolo azionato nei confronti delle garanti ha, infatti, perso efficacia ben prima dell'introduzione della lite.
2.3- Fermo il carattere assorbente dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., è opportuno svolgere i seguenti rilievi, in ordine alle contestazioni di merito pure sollevate dalle opponenti.
Stante la natura di vere e proprie fideiussioni e non di contratti autonomi di garanzia deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di “carenza di legittimazione” a far valere le eccezioni inerenti al rapporto principale sollevata dalla convenuta, quale conseguenza della pretesa autonomia della garanzia prestata.
Tanto premesso, è noto che, secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., la banca opposta, quale pagina 9 di 12 attrice sostanziale, è gravata dell'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa creditoria tramite la produzione sia del contratto, munito di tutte le condizioni economiche applicate, sia della serie integrale degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto;
d'altro canto, l'efficacia probatoria dell'estratto ex art. 50 t.u.b. nel giudizio di opposizione è subordinata, da un lato, all'omessa contestazione della parte convenuta ex art. 115 c.p.c. e, dall'altro, alla sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, prescritti dalla citata norma ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, facendo applicazione dei principi appena richiamati, l'esame delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti impone di concludere nel senso dell'omesso assolvimento, ad opera della banca a ciò gravata, dell'onere della prova del credito azionato.
L'opposta si è infatti limitata a produrre, quanto al titolo, un contratto di conto corrente (doc. 5) che non riporta alcuna delle condizioni economiche applicabili al rapporto e, pertanto, risulta affetto da radicale indeterminatezza dell'oggetto con conseguente nullità, rilevabile ex officio, per violazione sia della generale normativa codicistica (art. 1346 ss. c.c.), sia della normativa settoriale (art. 117 t.u.b.).
Del pari, il documento prodotto, in sede monitoria, ai fini di cui all'art. 50 t.u.b., neppure presenta i requisiti minimi richiesti dalla norma e risulta, pertanto, destituito di qualsiasi efficacia probatoria (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio): infatti, sul piano soggettivo, il documento risulta intestato a CP_7
e firmato dal relativo “capo struttura”, con sottoscrizione del tutto illeggibile e senza alcun
[...] riferimento all'istituto bancario titolare del credito né alle generalità, alla qualifica e ai poteri dell'autore della sottoscrizione;
sul piano oggettivo, il documento consta della mera indicazione del saldo al 19.1.2011 e degli interessi al 7.11.2022, senza alcuna altra indicazione, non essendo rinvenibile alcuna specificazione dei criteri del calcolo né riferimento agli estratti conto, la cui allegazione è invero richiesta dalla norma, nonché dalla costante giurisprudenza di legittimità, che esige, già ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la riproduzione di estratti conto “dai quali sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito” (Cass. 29577/2020).
Né le produzioni documentali effettuate dall'istituto di credito in sede di giudizio di opposizione paiono sufficienti all'assolvimento del citato onere probatorio. Ed infatti, fermo il rilievo assorbente dell'indeterminatezza del contratto da cui origina la pretesa creditoria, la banca ha prodotto esclusivamente gli estratti conto del periodo 2004-2009, a fronte di un rapporto avviato nel lontano
1996. Come sopra chiarito, in materia di prova del credito rinveniente da rapporti bancari di durata regolati in conto corrente o che si sostanzino comunque in operazioni di prelievo/addebito/utilizzo registrate su un conto, è onere dell'attore sostanziale ricostruire la serie ininterrotta dei movimenti che conduce all'importo finale oggetto di domanda, a ciò non potendosi ovviare - in caso di contestazione avversaria - con estratti parziali o certificati di saldaconto.
pagina 10 di 12 A fronte di siffatte produzioni documentali, le opponenti hanno, peraltro, puntualmente contestato il carattere del tutto indeterminato e unilaterale dei conteggi, rilevando, in particolare: l'assenza di criteri di determinazione del saldo iniziale al 30.08.2008, pari a € 113.682,62 (pag. 25 doc. 11 opposta);
l'assenza di criteri di calcolo degli interessi, rilevandone il consistente incremento, a distanza di un anno, per oltre € 29.000,00 (pag. 49); ancora, la rilevante differenza tra l'importo indicato quale saldo finale del 31.12.2009, per € 143.323,00 e quello oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, di €
185.186,02, anche in tal caso privo di alcun criterio di determinazione.
Dal canto suo, la banca si è limitata ad allegare - in sede di costituzione in giudizio - e a ribadire - nei successivi scritti difensivi - l'efficacia probatoria della documentazione prodotta e la coerenza dei conteggi con le condizioni economiche pattuite, senza fornirne alcun riferimento testuale, del resto assente - si è visto sopra - nel contratto di conto corrente (doc. 5 opposta).
Richiamati i principi in punto di onere probatorio più sopra delineati e ricordato altresì che, secondo l'insegnamento univoco della giurisprudenza di legittimità, solo ove la banca abbia “fondato la propria pretesa su estratti conto che consentano un pieno "controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti", l'opponente si troverà esposto all'onere di contestazione” (cfr. ancora Cass.
29577/2020), deve in conclusione ritenersi non assolto l'onere probatorio a carico della banca opposta, attrice sostanziale, con conseguente fondatezza, anche sotto tale distinto profilo, dell'opposizione formulata dalle garanti.
Il decreto va, pertanto, revocato, con assorbimento delle ulteriori questioni di diritto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo, d.m. n.
147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, salva l'applicazione dei parametri minimi in relazione alla fase di trattazione, non avendo avuto luogo, attesa la natura documentale della controversia, alcuna attività di istruzione probatoria;
va inoltre esclusa la maggiorazione del compenso ex art. 4 c. 2 d.m. n. 55/2014, in quanto l'assoluta identità delle posizioni processuali delle assistite non risulta aver implicato alcun effettivo aggravio dell'attività difensiva (Cass. 37930/2022).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da ed nei Parte_2 Parte_1
confronti di revoca il decreto ingiuntivo n. 512/2023 emesso dal Tribunale di Controparte_1
pagina 11 di 12 Brescia in data 7.02.2023; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 a titolo di esborsi ed € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio mirato dr. Giorgio Buda
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che la clausola a prima richiesta sia sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia non si ritiene possa essere desunto da Cass. S.U. n. 3947/2010 che, in un passaggio avente invero i connotati di un obiter dictum, per quanto assunta dalla successiva giurisprudenza come principio di diritto, si è limitata a suggerire che “al fine di
…consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”, considerazione che, all'evidenza, difetta del carattere di vera e propria statuizione in diritto. pagina 6 di 12