Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Sezione prima- n. 1904/2019 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20 dicembre 2024, alle ore 12,08, davanti al GOP, MA
IG sono comparsi: per la parte attrice, personalmente la sig.ra e l'avv. Nava Parte_1
Simone; per le parti convenute, l'avv. Marilena Guglielmana
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori precisano le conclusioni come in atti riportandosi entrambi alle rispettive istanze istruttorie e alle reciproche opposizioni.
L'avv. Nava chiede la condanna dei convenuti alle spese del giudizio.
L'avv. Guglielmana si oppone e chiede la condanna dell'attrice alle spese del giudizio,
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa come da seguente dispositivo e contestuale motivazione.
Il Giudice MA IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il GOP, MA IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1904/2019, avente per oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”, promossa
DA
, c.f. ), rappresentata, difesa ed Parte_1 C.F._1
assistita dall'avv. Simone Nava del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano via Lazzaro Papi n. 2, come da procura alle liti allegata all'atto introduttivo parte attrice;
CONTRO
, (c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, (c.f. ), rappresentati, difesi ed assistiti dall'avv.
[...] CodiceFiscale_3
Marilena Guglielmana del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecco via Cavour n. 41, come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio parte convenuta;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 parte attrice : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: - ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in narrativa ed attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante secondo la relazione estimatoria (doc. 4) ed il progetto divisionale redatto dal CTU Geom. (doc. 5), salvaguardando le disposizioni CP_3
testamentarie della IG.ra ed operando le dovute conseguenti Pt_2
compensazioni, e comunque secondo giustizia. - se ritenuto necessario, al fine di salvaguardare le disposizioni testamentarie della disporre CTU Pt_2
finalizzata unicamente a quantificare il valore economico dei beni assegnati dal testamento materno a e conseguentemente Controparte_1
individuare i beni immobili da attribuire in compensazione a
[...]
o l'eventuale conguaglio monetario in suo favore. In via principale Parte_1
subordinata: - ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in narrativa ed accertata la validità dell'accordo divisionale sottoscritto dalle parti in data 5.6.2019 (doc. 8), attribuire a i beni ivi indicati, oltre Parte_1
ad un eventuale conguaglio per garantirle la quota di 1/3 dei beni ereditari e comunque secondo giustizia. All'occorrenza disporre una CTU finalizzata a conseguire un progetto divisionale per dare esecuzione all'accordo del
5.9.2019 e quantificare eventuali conguagli, per garantire una divisione paritaria dei beni tra le parti. In ogni caso condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese, compensi di mediazione, dell'attività stragiudiziale e del presente giudizio, di eventuale CTU, anche ai sensi degli artt. 88 - 92 cpc”; parti convenute: “Ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione respinta
Voglia il Tribunale di Lecco così giudicare: NEL MERITO 1) Dichiarare infondate, e conseguentemente respingere, le richieste tutte avversarie per le ragioni in narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta per i resistenti/convenuti del 29/10/2019, con totale reiezione delle domande spiegate dalla ricorrente/attrice poiché infondate, sia in fatto che in diritto;
3 Con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi CTU per il piano divisionale con relativa valutazione dei lotti spettanti a ciascuno dei co-eredi tenendo conto delle migliorie Parte_1
sugli immobili, messe in atto e pagate esclusivamente dai resistenti/convenuti e che, hanno aumentato il valore Controparte_2 Controparte_1
dell'intero compendio ereditario. Si chiede che venga ammessa prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che i
IGg.ri ed sono intervenuti facendo Controparte_2 Controparte_1
migliorie sugli immobili dell'eredità paterna e materna” 2) “Vero che i IGg.ri e hanno pagato le migliorie dei Controparte_2 Controparte_1
fabbricati caduti in successione paterna e materna”; 3) “Vero che vi sono difficoltà di attribuzione di valore sui terreni caduti in successione” 4) “Vero che il IG. ha omesso di dare autorizzazioni telefoniche a Controparte_2
chicchessia per la firma della scrittura privata del 05/06/2019” Si indicano a testi, anche a prova contraria: 1) res.te in Casarza Ligure Testimone_1
(GE) Via I° Maggio n° 35 - solo sul capitolo n° 04; Su tutti i capitoli: 2)
res.te in OR (LC) Località Medalunga, 1 3) Testimone_2
res.te in OR (LC) Località Medalunga, 1 4) Parte_3
res.te in OR (LC) Località Medalunga, 1 5) Testimone_3
res.te in Barzanò – Via Matteotti, 11. Parte_4
-CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 702 bis, ter, quater c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] CP_1
e .
[...] Controparte_2
Riferisce l'attrice di essere, unitamente ai fratelli, e , Controparte_1 CP_2
erede dei genitori deceduto in data 06.02.1982 e di Persona_1 Persona_2
deceduta il 7.1.2019.
[...]
4 A seguito del decesso del padre dell'attrice e dei convenuti, la nuda proprietà dei beni intestati al “de cuius” si trasferiva agli eredi legittimi, mentre Persona_1
l'usufrutto si trasferiva alla moglie quest'ultima proprietaria Persona_2
unicamente della quota di 1/2 di uno dei due corpi di fabbrica siti nel Comune di
OR, meglio identificati al catasto sub. foglio 13, particella 409-410, cat. A3, consistente in vani 9,5 oltre la comproprietà di ½ dei terreni di cui ai mappali
893,1040,405, 1389 e 1507.
Alla morte della madre, , l'attrice ed i convenuti divenivano pieni Persona_2
proprietari, per la quota indivisa di un terzo ciascuno, dei beni oggetto dell'eredità paterna e di quelli oggetto dell'eredità materna. abita da anni e risiede in uno degli appartamenti facenti parte della Parte_1
comunione ereditaria. Il fratello risiede a Lecco in uno degli Controparte_1
appartamenti facenti parte della comunione ereditaria ed il fratello vive CP_2
invece a Casarza Ligure.
Nel corso dell'anno 2018 si apriva una procedura esecutiva a carico di CP_1
nell'ambito della quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio
[...]
contenente una proposta divisionale che, tuttavia, non veniva accettata dai fratelli e La procedura esecutiva nono aveva, in ogni caso, CP_1 Controparte_2
seguito, in ragione dell'accordo intervenuto tra , parte debitrice ed Controparte_1
i suoi creditori. intenzionata ad ottenere la sua parte di eredità ancora indivisa adiva Parte_1
l'Organismo di mediazione.
Al decesso della IG.ra avvenuto il 7.1.2019, veniva pubblicato il Pt_2
testamento olografo dalla stessa redatto il 12.1.2010.
La IG.ra nominava quali eredi i tre figli in “parti uguali” e così Pt_2
disponeva della propria quota (pari al 50%) dell'immobile di OR
(ovvero dell'edificio costituito da totale 5 piani, compresi cantina e sottotetto): assegnava, cioè, a la propria quota dell'appartamento, dalla Pt_1
stessa già abitato e relativo sottotetto;
a la propria quota del CP_2
5 sottostante appartamento e terrazzo e a , propria quota del locale CP_1
adibito a ristorante e sottostante cantina, oltre alla propria quota del parcheggio e terreno identificati ai mappali 878-1250.
Nei successivi incontri di mediazione i tre fratelli esprimevano la volontà di ricomprendere nella procedura già instaurata anche i beni relativi all'eredità della madre, al fine di giungere ad una divisione dell'intera eredità paterna e materna.
In data 5 giugno 2019, terminato altro incontro di mediazione, le parti - alla presenza dei rispettivi legali e CTP - redigevano e sottoscrivevano accordo divisionale.
Per , assente a detto incontro, l'accordo divisionale veniva Controparte_2
sottoscritto dal proprio legale.
, acconsentiva alla divisione dei beni riportata nel suddetto Parte_1
documento per evitare i costi di un giudizio.
In sede di accordo divisionale i CTP, alla presenza delle parti e dei rispettivi difensori, stabilivano che i rilievi necessari ad approntare il progetto divisionale sarebbero stati effettuati dall'Arch. (ossia dal CTP di Per_3
che, infatti, ad inizio del mese di luglio contattava Pt_1 [...]
occupante di parte dei beni siti in OR, al fine di effettuare i CP_1
sopralluoghi necessari il quale non si diceva più disposto a sottoscrivere l'accordo raggiunto in mediazione.
La procedura di mediazione aveva così esito negativo e l'odierna attrice introduceva il presente giudizio, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Si sono tempestivamente e ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, eccependo, preliminarmente che, stante l'oggetto della domanda, la causa avrebbe dovuto seguire il rito ordinario e non quello sommario, dovendo peraltro essere disposta CTU come peraltro richiesto, in via istruttoria, dalla stessa parte ricorrente.
6 Quanto alla scrittura di accordo del 5.6.2019, la stessa deve ritenersi caducata per l'assenza allora, in sede di redazione e sottoscrizione, del convenuto
. La difesa dei convenuti ha così rassegnato le Controparte_1
conclusioni di cui in epigrafe, chiedendo il mutamento del rito da sommario ad ordinario, con rigetto nel merito, delle domande avversarie e richiesta, in via istruttoria di CTU.
Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione tra le parti senza esito positivo, il Tribunale, nella persona del precedente giudice assegnatario del ruolo, ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma n. 1, 2 e 3 per il deposito di memorie di precisazione delle domande e per dedurre i mezzi di prova diretta e contraria.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie è stata disposta CTU, con incarico conferito al Geom. - già nominato CTU nella Persona_4
procedura esecutiva RGE 59/2013 a carico di - che ha Controparte_1
accettato l'incarico e prestato il giuramento all'udienza del 03.11.2020.
Dall'elaborato del consulente tecnico d'ufficio del 09.02.2021 è emerso, quanto ai beni di Lecco, che le schede catastali non sono conformi e che manca anche una porzione di bene presente in loco di cui tuttavia, non c'è traccia della scheda né della visura catastale (pagg. da1 a 3 della consulenza tecnica d'ufficio).
In relazione, invece, alle pratiche edilizie risulta assente l'agibilità e la fine lavori per L'UIU sub. 701 e per i beni di cui al sub. 4/8, le opere non sono finite e le pratiche sono scadute. Inoltre, le opere di cui a P.T. sono diverse rispetto alla concessione edilizia presentata in riferimento al sub. 8.
Con riferimento al catasto, sono presenti alcuni errori catastali nelle visure (ad esempio i sub.702/703 indicano una errata consistenza. Il sub. 701 indica UIU
P.T. e manca il P.1/P2 (sottotetto).
Mancano piani, le schede sono difformi per i sub. 4/8, manca la porzione sottotetto sub. 701 e mancano beni non accatastati.
7 Precisa inoltre il consulente tecnico d'ufficio che “si deve procedere alla creazione di BCNC e frazionare il terreno stralciando la parte di accesso da portare in Urbano”.
Quanto ai beni in OR, con riferimento al fg. 3 – Part. 407 graffata 410 sub.2 – Cat. A/4 – Classe U – Consistenza 18,5 – Rendita Euro 764,36 via
Comunale – Piano T-1-2, risulta presente sulla scheda planimetrica una porzione di fabbricato non esistente in loco. Il bene, in questione, non si presenta come da schede planimetriche catastali e le stesse schede non sono conformi.
Vi è un errore nella intestazione dei beni, non figurando la parte attrice sig.ra
Parte_1
In relazione al FG. 13 – Part. 409 graffata 410 sub. 1 – Cat.A/3 – Classe U –
Consistenza 9,50 – Rendita Euro 147,19 Via Comunale – Piano T-1-2, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che “l'unità presenta grosse differenze dalle schede in quanto eseguite svariate opere dalle parti senza permessi e/o autorizzazioni edilizie”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha rinvenuto, tra le pratiche edilizie due PDC ed una CIL, riscontrando, invece, l'assenza di atti di agibilità e/o altre p.e. edilizie per i beni in OR, oltre che la presenza di diverse opere in tutto il complesso, in difformità a quanto individuato e presente, rendendosi così necessario procedere al rilievo totale e complessivo di tutti i beni presenti e presentare presso il Comune una pratica di rilevato/conformità secondo i regolamenti locali al fine di creare un elaborato conforme allo stato dei luoghi.
Ha, inoltre, individuato vari manufatti sia sui terreni che attaccati ai beni da verificare a livello edilizio ed errori catastali.
A seguito di verifica catastale è emerso che alcuni beni in OR risultano intestati ancora al “de cuius”, padre dell'attrice e dei convenuti, sig.
. Persona_1
8 Per questi beni caduti in successione non risultano pratiche presso il Comune.
In sede di giudizio è, inoltre, emerso, circostanza non contestata dall'attrice, che non vi è ancora stata la denuncia di successione dei beni materni.
Alla luce della situazione di fatto emersa, in assenza, peraltro, di qualsivoglia accordo divisionale tra le parti, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza odierna.
*** ***
La domanda di divisione non può trovare seguito, non risultando gli immobili, oggetto di divisione, commerciabili, a causa delle criticità emerse a seguito della espletata consulenza tecnica d'ufficio, in particolare con riferimento ad opere realizzate senza alcun titolo autorizzativo, venendosi, così, a configurare, una ipotesi assimilabile, all'attualità, a quella contemplata dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.25021 del
07.10.2019, applicabile anche alle divisioni “iure successionis”, secondo la quale i beni oggetto di divisione devono essere commerciabili fin dalla proposizione della domanda e, soprattutto, le irregolarità urbanistiche devono essere sanabili, tali non potendosi considerare le opere edificate senza alcun titolo autorizzativo.
Stante l'esito del giudizio e le ragioni sottese alla improcedibilità della domanda di divisione, le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico di tutte le parti in causa, ciascuna tenuta nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato da nei confronti Parte_1
di e di , ogni diversa istanza Controparte_1 Controparte_2
ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede;
9 . dichiara improcedibile la domanda di divisione;
. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
. pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in causa, ciascuna tenuta nella misura di 1/3.
Così deciso in Lecco, il 20 dicembre 2024
Il GOP MA IG
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