Articolo 1 della Legge 24 novembre 1966, n. 993
Articolo 2
Versione
27 novembre 1966
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966.
Entrata in vigore il 27 novembre 1966