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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/12/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO GE ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7795 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Ascoli Piceno n. 13, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Daniela De Cupis, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1 via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1
CP_ impugnato nei confronti dell' l'avviso di addebito n. 397 2024 00129270 09 00, emesso per il pagamento di complessivi € 4.667,81, richiesti a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti, e notificato l'11 novembre 2024; ha concluso chiedendo al giudice l'annullamento dell'avviso. CP_
1.1. si è costituito in giudizio e ha domandando la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio dei debiti oggetto di causa, in quanto la posizione contributiva del ricorrente, da commerciante, risultava cessata in data 20 dicembre 2017, e la compensazione delle spese di lite.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa dalle parti: anche il ricorrente ha domandato CP_ la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.1. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura. CP_
3. Visto il provvedimento del 3 aprile 2025 depositato dall' da cui risulta l'annullamento dell'atto impugnato, deve dichiararsi la cessata materia del contendere. CP_
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite tra parte ricorrente e la Corte di
Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
4.1. Nel caso di specie, l'accertata insussistenza dei presupposti del debito oggetto dell'atto CP_ di accertamento, riconosciuta dall' che ha provveduto in autotutela, impone la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione CP_2 operata in dispositivo in relazione al valore di € 4.667,81, e sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
886,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Velletri, 23 dicembre 2025
Il giudice
RO GE ZZ