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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1259/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
[...]
rappresentati dall'avv. P. Coppari
e
CP_1
rappresentato dall'avv. S. Mariotti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n°364/24
PROLE CHIAVE: ART.96 CPC
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L , costitunendosi in giudizio, riconosce la fondatezza della opposizione CP_2
motivata dalla rinuncia degli opponenti alla eredità dell'originario debitore
2. La domanda di risarcimento ai sensi dell'art.96 cpc non si ritiene accoglibile laddove eccessivamente generica, ovvero priva di alcuna indicazione sulla natura ed entità del danno, così come di criteri per consentirne una liquidazione i equitativa
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 1 di 2 dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA l' in favore degli opponenti, al pagamento delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 26/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1259/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
[...]
rappresentati dall'avv. P. Coppari
e
CP_1
rappresentato dall'avv. S. Mariotti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n°364/24
PROLE CHIAVE: ART.96 CPC
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L , costitunendosi in giudizio, riconosce la fondatezza della opposizione CP_2
motivata dalla rinuncia degli opponenti alla eredità dell'originario debitore
2. La domanda di risarcimento ai sensi dell'art.96 cpc non si ritiene accoglibile laddove eccessivamente generica, ovvero priva di alcuna indicazione sulla natura ed entità del danno, così come di criteri per consentirne una liquidazione i equitativa
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 1 di 2 dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
REVOCA il decreto ingiuntivo
CONDANNA l' in favore degli opponenti, al pagamento delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 26/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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