Articolo 1 della Legge 4 marzo 1958, n. 171
Articolo 2
Versione
5 aprile 1958
Art. 1.
A favore dei Comuni ammessi con decreto del Ministro per i lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409 , per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, e' concesso un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedalita' consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947;
Entrata in vigore il 5 aprile 1958