Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22521 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12600 del 2022, proposto da
RL TI, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FA RI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del D.D. n. 765 del 21.7.2022 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, con il quale è stata disposta l’’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al D.D. 510 del 23.4.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. NO LO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra RL TI ha agito in giudizio per l’annullamento del decreto n. 765 del 21 luglio 2022, con cui il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha disposto la sua esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria indetta con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.
1.1. Il predetto concorso è stato bandito per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria, in attuazione del d.l. n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, con cui veniva introdotta una procedura straordinaria riservata ai docenti che avessero maturato almeno tre annualità di servizio tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020, anche non consecutive, con almeno un anno nella specifica classe di concorso per cui concorre il candidato.
1.2. La ricorrente, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato domanda per la classe di concorso A030, allegando il servizio prestato in diverse annualità, tra cui l’anno scolastico 2019/2020 proprio sulla classe A030.
1.3. A seguito della partecipazione alla procedura concorsuale, la docente è risultata idonea, ottenendo l’inserimento nella prima fascia delle GPS per la medesima classe; sennonché, successivamente - con il provvedimento in questa sede gravato - l’Amministrazione ne ha disposto l’esclusione dalla procedura, ritenendo che il servizio prestato sulla classe A030 non fosse giuridicamente valutabile ai fini dell’ammissione al concorso, in quanto fondato su un titolo abilitante medio tempore venuto meno, a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, resa nel giudizio R.G. n. 2916/2018, con cui – in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero – il giudice ad quem respingeva la richiesta della ricorrente di veder riconosciuto il valore abilitante del proprio titolo di studio.
1.4. La difesa attorea ha contestato tale determinazione, sostenendo che il bando di concorso non richieda, tra i requisiti di ammissione, il possesso di un titolo abilitante, né la validità giuridica del servizio prestato, limitandosi a fare riferimento al servizio “valutabile” ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, il quale considera valido il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; conseguentemente, nella suddetta prospettazione difensiva, il servizio prestato dalla docente nell’anno scolastico 2019/2020 sulla classe A030, in quanto effettivamente svolto e documentato, sarebbe pienamente idoneo ai fini della partecipazione.
1.5. La ricorrente ha inoltre evidenziato come l’Amministrazione abbia inizialmente riconosciuto la validità del servizio in questione, consentendole di partecipare alla procedura e inserendola nella graduatoria dei vincitori, salvo poi revocare tale riconoscimento in seguito alla prefata sentenza della Corte d’Appello; ad avviso della parte, tale comportamento avrebbe leso il suo legittimo affidamento di essere vincitrice della procedura concorsuale straordinaria, peraltro indetta con il fine specifico del superamento del precariato scolastico.
1.6. La Sig.ra TI ha chiesto, pertanto, l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 765/2022 e il reinserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso straordinario, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
2. In data 268.10.2022 si è costituita in giudizio, con atto di stile, l’Amministrazione intimata per resistere.
2.1. Con ordinanza n. 7172/2022 del 24.11.2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso; detta statuizione è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VII, con ordinanza n. 38/2023, di rigetto dell’appello cautelare.
2.2. Infine, all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Ai fini del vaglio delle doglianze di parte ricorrente, va premesso che con il d.l. n. 126 del 29 ottobre 2019 è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria per cui vi è causa.
3.2. Il predetto decreto legge, recante “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” , prevede all’art. 1 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario.
3.3. In particolare, il quinto comma, lettere a ), b ) e c ), dell’art. 1 statuisce che la partecipazione è riservata ai soggetti anche di ruolo che, congiuntamente, “tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della L. 3 maggio 1999, n. 124; hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14 L. 3 maggio 1999, n. 124, entro il 30 giugno 2020” .
3.4. Il decreto ministeriale attuativo della citata previsione (D.M. 23 aprile 2020, n. 510 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020 - “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ) prescrive espressamente all’art. 2, commi 1 e 2, quanto segue: “1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della L. 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14 L. 3 maggio 1999, n. 124, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso. d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali; b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge 25settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2” .
4. Ciò posto, è pacifico in atti che la sopravvenuta sentenza della Corte d’Appello - Sezione Lavoro, resa in esito al ricorso R.G. n. 2916/2018, ha escluso che il pregresso servizio prestato dalla ricorrente sulla classe di insegnamento A030 sia valevole ai fini giuridici, così caducando lo stesso titolo abilitante, originariamente attribuitole.
4.1. Nella specie, la ricorrente – a seguito della summenzionata sentenza d’appello – è dunque risultata priva dei titoli di servizio richiesti ai fini della partecipazione al concorso e, comunque, dei requisiti necessari per partecipare allo stesso, posto che in base all’art. 2, comma 1, i requisiti di partecipazione elencati alle varie lettere dell’art. 2 devono essere posseduti congiuntamente.
4.2. Invero, il servizio prestato in forza di un titolo abilitante giudizialmente riconosciuto in primo grado, ma successivamente denegato in appello (con sentenza di riforma, come avvenuto nella specie), deve essere considerato “servizio di fatto” ex art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che tale servizio resta valido ai fini economici, ma non è giuridicamente riconoscibile ai fini dell’attribuzione di punteggio o del raggiungimento dei requisiti di accesso per i concorsi, poiché il titolo che legittimava quel servizio è stato annullato con effetto retroattivo, ovvero ex tunc .
4.3. Ne discende l’insufficienza del servizio prestato in via di mero fatto, essendo la ricorrente sprovvista dello specifico titolo abilitante, ossia dell’ineludibile presupposto di legge, idoneo a far maturare, ad ogni effetto giuridico, il requisito esperenziale in questione.
5. Ritiene, in definitiva, il Collegio che – stante l’ontologica differenza tra servizio di fatto e servizio giuridicamente valutabile ( id est: il servizio prestato in presenza del titolo di abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso) – il Ministero resistente abbia legittimamente disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva de qua agitur.
6. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
7. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso, nonché la peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IL BA, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NO LO EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO EI | IL BA |
IL SEGRETARIO