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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 2578 /2021 Oggi 17 febbraio 2025 alle ore 10,59 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, ex art. 127bis c.p.c. mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi:
l'Avv. Simona Santoni, nota all'Ufficio per la parte attrice e l'Avv. Michelangelo
Barbi, noto all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Cencetti, per la parte convenuta. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,37 alle ore 13,12 per causa R.G. 808/23, di nuovo sospesa dalle ore
14,00 alle ore 14,37 per cause R.G. 1391/12, 1068/23, 873/23 e 848/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,03).
1 Alle ore 16,56 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,57
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2578 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
promossa da:
con sede in Monticiano (SI), in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati
Maurizio Scarfì e Simona Santoni ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Firenze, Via G. La Pira n.21, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE ANCHE IN RICONVENZIONALE
contro
2 , con sede in Sinalunga (SI), _1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Cencetti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via di Gracciano nel Corso, 21 Montepulciano (SI), come da procura allega all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA ANCHE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 714/21 ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ha convenuto in giudizio la _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere
[...]
le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria domanda ed eccezione di-sattesa e reietta: - revocare il Decreto Ingiuntivo n.714/2021 - R.G. 1811/2021 emesso dal Tri-bunale di Siena il 29.6./3.7.2021 per l'insussistenza del credito con lo stesso azionato, ovvero in quanto la domanda di pagamento della convenuta opposta è infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- condannare la convenuta opposta a risarcire all'attrice opponente tutti i danni provocatile per
l'importo che sarà determinato in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
- in ipotesi, determinato il giusto quantum dovuto dall'opponente all'opposta previo accertamento delle ore effettivamente necessarie per la esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte, dei prezzi di mercato dei materiali e delle ulteriori lavorazioni necessarie per rendere i macchinari funzionanti, compensare parzialmente quanto dovesse risultare a favore della con il maggiore importo che risulterà CP_2
dovuto dall'opposta all'opponente a titolo di risarcimento dei danni causatile con il suo inadempimento e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_2
all'opponente l'importo che risulterà a credito di quest'ultima oltre interessi. Con vittoria di spese, anche generali e tecniche, compensi professionali, Cap ed Iva come per legge.”.
3 Si è costituta in giudizio la _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente
[...]
le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, In via preliminare, - Concedere la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., stante che
l'opposizione, oltre ad essere palesemente infondate dilatoria, non è di pronta
soluzione; In via principale e nel merito, - rigettare l'opposizione ex adverso
proposta e ogni consequenziale domanda, perché infondate in fatto e in diritto, e,
per l'effetto, accertato e dichiarato definitivamente il diritto vantato dalla
nei confronti Parte_2
della confermare il Controparte_3
decreto opposto in ogni sua parte;
- respingere in quanto infondata in fatto ed in
diritto la domanda riconvenzionale così come formulata da controparte con ogni
consequenziale provvedimento;
- condannare la opponente al risarcimento danni
per lite temeraria avendo la medesima agito in mala fede nei confronti della opposta ai sensi dell'art. 96 C.p.C., nella misura che sarà ritenuta di giustizia in via
subordinata - condannare l'Impresa Individuale di Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...]
di quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà _1
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, se del
caso, anche della fase monitoria.”.
Concessa la provvisoria esecutività al DI. opposto come motivato con provvedimento del 19 aprile 2022, sono stati concessi termine per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. come richiesti dalle parti.
4 La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU e delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c del 10.07.2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 17 febbraio 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla convenuta di pagamento del residuo avere in relazione alle fatture
266/20 e 368/20.
Nell'introdurre il giudizio di opposizione l'attrice ha lamentato la presenza di vizi nelle lavorazioni eseguite dalla convenuta, il mancato rispetto del termine essenziale pattuito e lamentato il maggior danno subito per perdita di clientela e maggiori spese sostenute, infine ha contestato la quantificazione dei prezzi e costi indicati nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio opposto.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, contestando gli assunti avversari, rilevando che alcun termine essenziale era stato pattuito, che l'oggetto del contratto intercorso consisteva nell'esecuzione di opere di manutenzione e riparazione di un mezzo meccanico (escavatore JCB
5 modello 130) e l'installazione, sul medesimo, di un'attrezzatura (cavaceppi Rotor),
regolarmente eseguito e perfettamente funzionante. Sui costi ha rilevato di aver chiesto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e dei materiali effettivamente acquistati, come risultante dalle schede di lavoro depositate in atti,
applicando la tariffa oraria di Euro 30,00 /ora ed i prezzi di listino per i ricambi.
Ha, quindi, insistito per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sul lamentato inadempimento contrattuale ed i vizi dedotti
E' emerso dalla compiuta istruttoria che gli accordi intercorsi furono presi tutti verbalmente, non era stato pattuito alcun termine essenziale e l'odierna attrice ha chiesto a più mandate modifiche, per alcune delle quali, come accertato dal CTU,
era necessario un progetto da parte di un ingegnere, mai fornito dalla committente che ha solo descritto a voce le modifiche che voleva effettuare sul mezzo per cui è
causa.
In particolare ha accertato il CTU “….La prima Fattura è la n. 266 del
30.06.2020 che descrive lavorazioni che di fatto non risultano avere molta attinenza
con la trasformazione oggetto di contestazione. Si può anche accettare per tali lavorazioni la dicitura “interventi preparativi” alla successiva modifica, così come già proposto dall'Ing. in ogni caso è di evidenza che gran parte dei CP_4
lavori indicati in tale fattura appaiono riferibili a vere e proprio riparazioni, se non
ad interventi di vera e propria manutenzione ordinaria o straordinaria. Si ritrovano
infatti la sistemazione dell'impianto elettrico, la sostituzione della pompa acqua, la
costruzione impianto pedipolatore (i.e. con azionamento a pedale) e leverismi asta
distributore, sostituzione paraolio albero motore, montaggio rulli, realizzazione
6 impianto idraulico supplementare, adeguamento sella trivella. Di tale Fattura viene
in pratica contestato l'importo richiesto, così come ampiamente esposto dal CTP di
Parte Attrice;
e difatti durante le verifiche del 10.02.2023 non sono emerse criticità
e/o difettosità di merito………. La seconda Fattura è la n. 368 del 31.08.2020, e
risulta quasi integralmente riferibile riconducibile alla trasformazione contestata da
Parte Attrice. All'inizio della stessa si legge infatti “Mano d'opera per intervento di
riparazione vs macchina JCB JS130 per montaggio distributore ausiliario con
valvole prioritarie e prova macchina”. A tal riguardo, durante le OO.PP. del
10.02.2023, dopo aver esaminato le modifiche effettuate al fine di installare la
cavaceppi sulla scavatrice, ed in particolare il c.d. “impianto prioritario”, venivano
eseguite varie prove di funzionamento. In particolare, venivano effettuate verifiche
nella trivellazione di tronchi d'albero residuati da taglio, quali pioppi, acacie e
querce, accertando una lavorazione sostanzialmente priva di anomalie. Nelle
Fotografie 2-10 vengono riportate le varie fasi (i.e. inizio trivellazione, conclusione,
estrazione) di alcune delle prove effettuate…… rendendo la stessa operazione di
trivellazione meno agevole, che, è bene sottolinearlo fin da ora, è comunque cosa ben diversa dall'incapacità di eseguire operazioni quali perforazioni e trivellazioni di tronchi di alberi tagliati e similari, come in origine sostenuto da Parte Attrice….”
(v. CTU in atti).
Orbene, l'espletata CTU ha accertato che tutti i avori eseguiti dalla convenuta risultano essere stati correttamente eseguiti, anche quelli per i quali sarebbe stata necessaria una progettazione da parte di un ingegnere che doveva essere fornita dalla committente, consentendo il funzionamento del mezzo. Più precisamente, ha avuto modo di accertare il CTU “…. Circa tale trasformazione, da quanto rilevabile in
Atti, risulta che questa fu eseguita dall' di Sinalunga, senza nessun Parte_3
7 progetto e/o scritto di qualunque genere. Tutto risulta essere stato commissionato verbalmente dalla che voleva sostituire il mezzo d'opera Parte_1
preesistente, una scavatrice FAI dotata di cavaceppi Rotor 143, con la Scavatrice usata JCB JS130 dotandola della medesima 143…..” (v. CTU in Parte_4
atti pag. 12).
A fronte di ciò deve rilevarsi che qualsiasi non corretto (ma all'esito dell'istruttoria NON provato) funzionamento del macchinario sarebbe da imputarsi esclusivamente all'attrice che ha commissionato lavori alla convenuta ben al di sopra delle sue competenze e senza fornire il progetto che sarebbe stato suo onere fornire;
nonostante ciò l'attrice ha eseguito le opere commissionate al meglio consentendo il funzionamento del mezzo come richiesto dall'attrice, su questo la CTU non ha lasciato adito a dubbi.
Le prove testimoniali espletate non hanno aggiunto materiale probatorio utile,
rispetto a quanto già accertato dal CTU.
Sul punto, quindi, l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sul quantum del decreto ingiuntivo
In punto di quantum la espletata CTU ha rimodulato leggermente quanto risultante dovuto in base alle fatture depositate in atti ed ai lavori effettuati arrivando a determinare il quantum in 12.613,58 €uro (IVA inclusa) a fronte di un totale complessivo ritenuto dovuto di €. 16.130,21 (IVA inclusa).
Pacifico che prima del giudizio l'attrice abbia versato €. 3.000,00, ne consegue che il residuo avere, all'esito della CTU, ammonta ad €. 9.613,58, iva inclusa, a fronte di un provvedimento monitorio per complessivi €. 13.130,21=
(I.V.A. compresa).
8 In parte qua l'opposizione, pertanto, appare fondata e deve essere accolta con revoca del D.I. opposto e condanna dell'attrice al pagamento della minor somma di
€. 9.613,58, iva inclusa oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
Sulla domanda riconvenzionale risarcitoria
L'attrice nell'introdurre il giudizio ha avanzato anche domanda risarcitoria,
ma rilevato ed accertato che il macchinario come modificato dalla convenuta risulta funzionante e che le opere e gli interventi effettuati risultano corretti, la scelta di utilizzare altri macchinari rientra in una scelta aziendale della convenuta, come pure le modalità di esecuzione dei lavori commissionati, i cui esiti nefasti o meno non possono essere addebitati alla convenuta, con conseguente reiezione di detta domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti
(comprensivo della domanda riconvenzionale rigettata) e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex D.M.
147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Sulla richiesta condanna da lite temeraria
Considerando che per giungere alla decisione è stato necessario disporre
CTU ed espletare le prove ammesse non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta, per le motivazioni suesposte, e per l'effetto revoca il D.I. 714/21 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale e condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della minor somma di €. 9.613,58, iva inclusa oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
- Rigetta le ulteriori domande di parte attrice, ivi compresa la domanda risarcitoria riconvenzionale proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto in motivazione,
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 17 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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Causa R.G. 2578 /2021 Oggi 17 febbraio 2025 alle ore 10,59 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, ex art. 127bis c.p.c. mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi:
l'Avv. Simona Santoni, nota all'Ufficio per la parte attrice e l'Avv. Michelangelo
Barbi, noto all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Cencetti, per la parte convenuta. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,37 alle ore 13,12 per causa R.G. 808/23, di nuovo sospesa dalle ore
14,00 alle ore 14,37 per cause R.G. 1391/12, 1068/23, 873/23 e 848/23) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,03).
1 Alle ore 16,56 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,57
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2578 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
promossa da:
con sede in Monticiano (SI), in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati
Maurizio Scarfì e Simona Santoni ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Firenze, Via G. La Pira n.21, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE ANCHE IN RICONVENZIONALE
contro
2 , con sede in Sinalunga (SI), _1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Cencetti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via di Gracciano nel Corso, 21 Montepulciano (SI), come da procura allega all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA ANCHE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 714/21 ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ha convenuto in giudizio la _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere
[...]
le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria domanda ed eccezione di-sattesa e reietta: - revocare il Decreto Ingiuntivo n.714/2021 - R.G. 1811/2021 emesso dal Tri-bunale di Siena il 29.6./3.7.2021 per l'insussistenza del credito con lo stesso azionato, ovvero in quanto la domanda di pagamento della convenuta opposta è infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- condannare la convenuta opposta a risarcire all'attrice opponente tutti i danni provocatile per
l'importo che sarà determinato in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
- in ipotesi, determinato il giusto quantum dovuto dall'opponente all'opposta previo accertamento delle ore effettivamente necessarie per la esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte, dei prezzi di mercato dei materiali e delle ulteriori lavorazioni necessarie per rendere i macchinari funzionanti, compensare parzialmente quanto dovesse risultare a favore della con il maggiore importo che risulterà CP_2
dovuto dall'opposta all'opponente a titolo di risarcimento dei danni causatile con il suo inadempimento e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_2
all'opponente l'importo che risulterà a credito di quest'ultima oltre interessi. Con vittoria di spese, anche generali e tecniche, compensi professionali, Cap ed Iva come per legge.”.
3 Si è costituta in giudizio la _1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente
[...]
le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, In via preliminare, - Concedere la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., stante che
l'opposizione, oltre ad essere palesemente infondate dilatoria, non è di pronta
soluzione; In via principale e nel merito, - rigettare l'opposizione ex adverso
proposta e ogni consequenziale domanda, perché infondate in fatto e in diritto, e,
per l'effetto, accertato e dichiarato definitivamente il diritto vantato dalla
nei confronti Parte_2
della confermare il Controparte_3
decreto opposto in ogni sua parte;
- respingere in quanto infondata in fatto ed in
diritto la domanda riconvenzionale così come formulata da controparte con ogni
consequenziale provvedimento;
- condannare la opponente al risarcimento danni
per lite temeraria avendo la medesima agito in mala fede nei confronti della opposta ai sensi dell'art. 96 C.p.C., nella misura che sarà ritenuta di giustizia in via
subordinata - condannare l'Impresa Individuale di Parte_1 Parte_1
al pagamento in favore della
[...] Parte_2 [...]
di quella diversa, maggiore o minore somma, che sarà _1
accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, se del
caso, anche della fase monitoria.”.
Concessa la provvisoria esecutività al DI. opposto come motivato con provvedimento del 19 aprile 2022, sono stati concessi termine per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. come richiesti dalle parti.
4 La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU e delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c del 10.07.2024 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 17 febbraio 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla convenuta di pagamento del residuo avere in relazione alle fatture
266/20 e 368/20.
Nell'introdurre il giudizio di opposizione l'attrice ha lamentato la presenza di vizi nelle lavorazioni eseguite dalla convenuta, il mancato rispetto del termine essenziale pattuito e lamentato il maggior danno subito per perdita di clientela e maggiori spese sostenute, infine ha contestato la quantificazione dei prezzi e costi indicati nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio opposto.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, contestando gli assunti avversari, rilevando che alcun termine essenziale era stato pattuito, che l'oggetto del contratto intercorso consisteva nell'esecuzione di opere di manutenzione e riparazione di un mezzo meccanico (escavatore JCB
5 modello 130) e l'installazione, sul medesimo, di un'attrezzatura (cavaceppi Rotor),
regolarmente eseguito e perfettamente funzionante. Sui costi ha rilevato di aver chiesto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e dei materiali effettivamente acquistati, come risultante dalle schede di lavoro depositate in atti,
applicando la tariffa oraria di Euro 30,00 /ora ed i prezzi di listino per i ricambi.
Ha, quindi, insistito per il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sul lamentato inadempimento contrattuale ed i vizi dedotti
E' emerso dalla compiuta istruttoria che gli accordi intercorsi furono presi tutti verbalmente, non era stato pattuito alcun termine essenziale e l'odierna attrice ha chiesto a più mandate modifiche, per alcune delle quali, come accertato dal CTU,
era necessario un progetto da parte di un ingegnere, mai fornito dalla committente che ha solo descritto a voce le modifiche che voleva effettuare sul mezzo per cui è
causa.
In particolare ha accertato il CTU “….La prima Fattura è la n. 266 del
30.06.2020 che descrive lavorazioni che di fatto non risultano avere molta attinenza
con la trasformazione oggetto di contestazione. Si può anche accettare per tali lavorazioni la dicitura “interventi preparativi” alla successiva modifica, così come già proposto dall'Ing. in ogni caso è di evidenza che gran parte dei CP_4
lavori indicati in tale fattura appaiono riferibili a vere e proprio riparazioni, se non
ad interventi di vera e propria manutenzione ordinaria o straordinaria. Si ritrovano
infatti la sistemazione dell'impianto elettrico, la sostituzione della pompa acqua, la
costruzione impianto pedipolatore (i.e. con azionamento a pedale) e leverismi asta
distributore, sostituzione paraolio albero motore, montaggio rulli, realizzazione
6 impianto idraulico supplementare, adeguamento sella trivella. Di tale Fattura viene
in pratica contestato l'importo richiesto, così come ampiamente esposto dal CTP di
Parte Attrice;
e difatti durante le verifiche del 10.02.2023 non sono emerse criticità
e/o difettosità di merito………. La seconda Fattura è la n. 368 del 31.08.2020, e
risulta quasi integralmente riferibile riconducibile alla trasformazione contestata da
Parte Attrice. All'inizio della stessa si legge infatti “Mano d'opera per intervento di
riparazione vs macchina JCB JS130 per montaggio distributore ausiliario con
valvole prioritarie e prova macchina”. A tal riguardo, durante le OO.PP. del
10.02.2023, dopo aver esaminato le modifiche effettuate al fine di installare la
cavaceppi sulla scavatrice, ed in particolare il c.d. “impianto prioritario”, venivano
eseguite varie prove di funzionamento. In particolare, venivano effettuate verifiche
nella trivellazione di tronchi d'albero residuati da taglio, quali pioppi, acacie e
querce, accertando una lavorazione sostanzialmente priva di anomalie. Nelle
Fotografie 2-10 vengono riportate le varie fasi (i.e. inizio trivellazione, conclusione,
estrazione) di alcune delle prove effettuate…… rendendo la stessa operazione di
trivellazione meno agevole, che, è bene sottolinearlo fin da ora, è comunque cosa ben diversa dall'incapacità di eseguire operazioni quali perforazioni e trivellazioni di tronchi di alberi tagliati e similari, come in origine sostenuto da Parte Attrice….”
(v. CTU in atti).
Orbene, l'espletata CTU ha accertato che tutti i avori eseguiti dalla convenuta risultano essere stati correttamente eseguiti, anche quelli per i quali sarebbe stata necessaria una progettazione da parte di un ingegnere che doveva essere fornita dalla committente, consentendo il funzionamento del mezzo. Più precisamente, ha avuto modo di accertare il CTU “…. Circa tale trasformazione, da quanto rilevabile in
Atti, risulta che questa fu eseguita dall' di Sinalunga, senza nessun Parte_3
7 progetto e/o scritto di qualunque genere. Tutto risulta essere stato commissionato verbalmente dalla che voleva sostituire il mezzo d'opera Parte_1
preesistente, una scavatrice FAI dotata di cavaceppi Rotor 143, con la Scavatrice usata JCB JS130 dotandola della medesima 143…..” (v. CTU in Parte_4
atti pag. 12).
A fronte di ciò deve rilevarsi che qualsiasi non corretto (ma all'esito dell'istruttoria NON provato) funzionamento del macchinario sarebbe da imputarsi esclusivamente all'attrice che ha commissionato lavori alla convenuta ben al di sopra delle sue competenze e senza fornire il progetto che sarebbe stato suo onere fornire;
nonostante ciò l'attrice ha eseguito le opere commissionate al meglio consentendo il funzionamento del mezzo come richiesto dall'attrice, su questo la CTU non ha lasciato adito a dubbi.
Le prove testimoniali espletate non hanno aggiunto materiale probatorio utile,
rispetto a quanto già accertato dal CTU.
Sul punto, quindi, l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sul quantum del decreto ingiuntivo
In punto di quantum la espletata CTU ha rimodulato leggermente quanto risultante dovuto in base alle fatture depositate in atti ed ai lavori effettuati arrivando a determinare il quantum in 12.613,58 €uro (IVA inclusa) a fronte di un totale complessivo ritenuto dovuto di €. 16.130,21 (IVA inclusa).
Pacifico che prima del giudizio l'attrice abbia versato €. 3.000,00, ne consegue che il residuo avere, all'esito della CTU, ammonta ad €. 9.613,58, iva inclusa, a fronte di un provvedimento monitorio per complessivi €. 13.130,21=
(I.V.A. compresa).
8 In parte qua l'opposizione, pertanto, appare fondata e deve essere accolta con revoca del D.I. opposto e condanna dell'attrice al pagamento della minor somma di
€. 9.613,58, iva inclusa oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo.
Sulla domanda riconvenzionale risarcitoria
L'attrice nell'introdurre il giudizio ha avanzato anche domanda risarcitoria,
ma rilevato ed accertato che il macchinario come modificato dalla convenuta risulta funzionante e che le opere e gli interventi effettuati risultano corretti, la scelta di utilizzare altri macchinari rientra in una scelta aziendale della convenuta, come pure le modalità di esecuzione dei lavori commissionati, i cui esiti nefasti o meno non possono essere addebitati alla convenuta, con conseguente reiezione di detta domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti
(comprensivo della domanda riconvenzionale rigettata) e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex D.M.
147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Sulla richiesta condanna da lite temeraria
Considerando che per giungere alla decisione è stato necessario disporre
CTU ed espletare le prove ammesse non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta, per le motivazioni suesposte, e per l'effetto revoca il D.I. 714/21 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale e condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della minor somma di €. 9.613,58, iva inclusa oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
- Rigetta le ulteriori domande di parte attrice, ivi compresa la domanda risarcitoria riconvenzionale proposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto in motivazione,
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 17 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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