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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/02/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 07/02/2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4094 / 2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv.SORRENTINO VINCENZO Parte_1
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv.PEPE GIANFRANCO CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/07/2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, diabete mellito tipo II in terapia con IO, artrosi polidistrettuale con discopatie multiple in sede lombare”.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, la domanda è infondata e va respinta.
Osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, con la presente opposizione ad atp, parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU per aver sottostimato il severo e complesso quadro patologico “in considerazione del fatto che le comorbilità che affliggono l'istante sono di rilevanza tale da comportare notevoli limitazioni funzionali, ledendo, di fatto, il grado di sufficienza della stessa”.
Tuttavia, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate e valutandole nel loro complesso. Alla luce dell'ulteriore documentazione medica depositata, all' udienza del 10/05/2023, inoltre il giudice invitava il CTU nominato ad esaminarla, al fine di valutare un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente ( cfr. verbale di udienza del 10/05/2023: “Il GL rilevato che parte ricorrente ha depositato documentazione successiva unitamente al ricorso in opposizione (cfr. in particolare certificato del 29/06/22, rilasciato dall' , attestante una deambulazione a Org_1 piccoli passi con appoggio, certificato del 08/07/22 rilasciato dall' , attestante la Org_1 vasculopatia cerebrale e certificato del 15/07/2022, rilasciato dall' , attestante una Org_1 deambulazione rallentata eseguita con appoggio e complicata da deficit stenico arti inferiori e impossibilità dorsi flessione piede) ritenutane l'opportunità invita il CTU già nominato, dott.
[...]
, sotto il vincolo del già prestato giuramento, ad esaminarla e se del caso a risottoporre a Per_1 visita la parte al fine di chiarire se nelle more sia intervenuto un peggioramento delle sue condizioni tale da rendere il ricorrente meritevole delle prestazioni invocate”). Con integrazione di perizia, il CTU nominato, dopo un'attenta rivalutazione del caso, confermava il giudizio medico-legale già espresso, rilevando come le menomazioni riportate dalla ricorrente “non determinano né l'elisione della capacità deambulatoria né un'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita.”
Il CTU evidenziava che la valutazione contenuta nella documentazione sanitaria integrativa depositata (Referto PS e Visita neurologica in cui veniva diagnosticata una demenza mista con disorientamento temporo-spaziale) non trovava riscontro nella realtà, in quanto le capacità intellettive superiori risultavano ancora conservate. In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e all'integrazione e condivisibilmente con esse, la sig.ra non ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi.
Così deciso in Nola il 07/02/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 07/02/2024 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4094 / 2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv.SORRENTINO VINCENZO Parte_1
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv.PEPE GIANFRANCO CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/07/2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, diabete mellito tipo II in terapia con IO, artrosi polidistrettuale con discopatie multiple in sede lombare”.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito, la domanda è infondata e va respinta.
Osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, con la presente opposizione ad atp, parte ricorrente contestava le conclusioni del CTU per aver sottostimato il severo e complesso quadro patologico “in considerazione del fatto che le comorbilità che affliggono l'istante sono di rilevanza tale da comportare notevoli limitazioni funzionali, ledendo, di fatto, il grado di sufficienza della stessa”.
Tuttavia, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate e valutandole nel loro complesso. Alla luce dell'ulteriore documentazione medica depositata, all' udienza del 10/05/2023, inoltre il giudice invitava il CTU nominato ad esaminarla, al fine di valutare un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente ( cfr. verbale di udienza del 10/05/2023: “Il GL rilevato che parte ricorrente ha depositato documentazione successiva unitamente al ricorso in opposizione (cfr. in particolare certificato del 29/06/22, rilasciato dall' , attestante una deambulazione a Org_1 piccoli passi con appoggio, certificato del 08/07/22 rilasciato dall' , attestante la Org_1 vasculopatia cerebrale e certificato del 15/07/2022, rilasciato dall' , attestante una Org_1 deambulazione rallentata eseguita con appoggio e complicata da deficit stenico arti inferiori e impossibilità dorsi flessione piede) ritenutane l'opportunità invita il CTU già nominato, dott.
[...]
, sotto il vincolo del già prestato giuramento, ad esaminarla e se del caso a risottoporre a Per_1 visita la parte al fine di chiarire se nelle more sia intervenuto un peggioramento delle sue condizioni tale da rendere il ricorrente meritevole delle prestazioni invocate”). Con integrazione di perizia, il CTU nominato, dopo un'attenta rivalutazione del caso, confermava il giudizio medico-legale già espresso, rilevando come le menomazioni riportate dalla ricorrente “non determinano né l'elisione della capacità deambulatoria né un'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita.”
Il CTU evidenziava che la valutazione contenuta nella documentazione sanitaria integrativa depositata (Referto PS e Visita neurologica in cui veniva diagnosticata una demenza mista con disorientamento temporo-spaziale) non trovava riscontro nella realtà, in quanto le capacità intellettive superiori risultavano ancora conservate. In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa, non suffragate da elementi di carattere scientifico e superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e all'integrazione e condivisibilmente con esse, la sig.ra non ha diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi.
Così deciso in Nola il 07/02/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci