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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21681/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21681/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZALAMENA ALESSANDRA MARIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZALAMENA ALESSANDRA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ZALAMENA ALESSANDRA MARIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZALAMENA ALESSANDRA MARIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO ed elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
CONVENUTO
RA (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAGGINI FEDERICO e dell'avv. VILLANO P.IVA_2
ROSARIA ( ) VIA VOLTA, 62 22100 COMO;
elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA SANT'ORSOLA 36 MODENA presso il difensore avv. MAGGINI FEDERICO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 convenivano in giudizio il per ivi sentirlo condannare “in via Controparte_1 principale e nel merito: previa declaratoria di responsabilità contrattuale/extracontrattuale condannare il , in persona del pro tempore, quale Controparte_3 CP_4 amministratore statale di appartenenza dell'Istituto scolastico de quo, per i fatti di cui in narrativa, al risarcimento dei danni tutti a qualsivoglia titolo patiti dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la p u
[...] nella misura di € 10.142,34 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre Persona_1 netaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dal fatto al saldo effettivo, nonché al rimborso della somma di € 300,00 per spese sostenute”.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa tempestivamente Controparte_1 depositata, chiedendo: “ preliminarmente, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della Parte_3
(c.f. ), con sede legale in
[...] P.IVA_3
(MO), in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) nel merito, rigettare le domande formulate ex adverso perché infondate;
3) in via gradatamente subordinata, condannare l'Amministrazione al pagamento dei danni che saranno effettivamente accertati anche ai sensi dell'art. 1227 1 e 2 comma c.c., detratte le somme già corrisposte dall'Assicurazione e, comunque, condannare la
[...]
(c.f. ) a tenere indenne Parte_4 P.IVA_3
l'Amministrazione, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma quest'ultima fosse condannata a pagare in ragione dei fatti per cui è causa;
4) condannare la parte attrice al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio.”
Il giudice concedeva al convenuto termini ex art. 163 bis cpc per consentire la citazione del terzo e differiva l'udienza al 16.01.2023.
Si costituiva quindi in giudizio la chiedendo “in via Parte_3 principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, condannando l'esponente AG a mallevare il convenuto del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, entro i limiti previsti dalla polizza come indicati al punto n. 3.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
All'udienza del 16.01.2023 il Giudice concedeva termini di legge di cui all'art. 183 comma 6 n. 1,2,3 cpc e fissava la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 04.05.2023. A tale udienza ammetteva i mezzi di prova riservando ogni provvedimento in ordine alla C.T.U., all'esito della prova testimoniale.
pagina 2 di 8 Esperita la fase istruttoria, con l'escussione dei testi, disponeva CTU medica sulla persona della minore e nominava il consulente Dott. , che prestava il giuramento Persona_2 all'udienza del 22.01.2024. All'udienza del 01.07.24 le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e il giudice fissava per il giorno 17.10.2024, ove concedeva ì termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Dall'istruttoria svolta emerge che la minore, avente all'epoca dei fatti 7 anni, in data 22.05.2019 durante la ricreazione e mentre i compagni insieme alle insegnanti si accingevano ad uscire in giardino, si tratteneva con altre due amiche nel corridoio adiacente la propria classe;
al fine di raggiungere i compagni in giardino, correva nel corridoio e si scontrava con altra alunna, sbattendo naso e bocca sulla testa dell'altra bambina.
All'udienza del 3 luglio 2023 l'insegnate di classe ha così affermato: “sono e mi chiamo
[...]
……….. di professione insegnate, indifferente, risponde sui capitoli della Testimone_1 memoria di parte attrice del 10.03.23: sul cap.2: confermo la circostanza e preciso che ero io e l'insegnate di sostegno signora e ci trovavamo entrambe all'inizio della fila;
sul Parte_5 cap.3: preciso che io ero a capofila e il corridoio non mi permetteva di vedere gli ultimi della fila, si trattava di una classe di 26 alunni, pertanto non sono in grado di rispondere;
sul cap.4: preciso che non ho visto correre nel corridoio mi trovavo sulla porta che accedeva al giardino e parte della Per_1 classe si trovava ancora sulle scale che portano al giardino, quando sono stava avvisata da una bambina che mi diceva che a scendeva il sangue dal naso;
in merito alle foto sub doc.12 che mi vengono Per_1 mostrate preciso che tutta la classe arrivava dalla direzione indicata con la freccia “direzione Greta Bonventre”; a quel punto ho affidato la classe alla collega per soccorrere sono salita dalle scale ed Per_1 ho trovato che si trovava vicino alla scale a circa 1 metro e mezzo dalle stesse e stava Per_1 sanguinand aso;
sul cap.5: non ho visto lo scontro, ricordo il sangue dal naso, la zona era quella del naso e bocca;
sul cap.6: nego la circostanza e preciso che ho soccorso la bambina prima in quanto non eravamo ancora in giardino e mi riporto a quanto già detto. Risponde sui capitoli della memoria del Ministero: sul cap.1: confermo;
sul cap.2: confermo che all'epoca e anche adesso vi è la regola che non si può correre nei corridoi della scuola;
sul cap.3: mi è stato riferito così da e anche dall'altra Per_1 bambina con la quale è avvenuto lo scontro, ricordo che la stessa piangeva;
p.5: confermo che applicavo il ghiaccio e di averla fatta sedere con l'assistenza del sig. sul cap.6: Testimone_2 confermo di avere avvisato la mamma di e di avere aspettat onde sulla Per_1 memoria della terza chiamata del 16.03.23: cap.c: mi riporto a quanto già detto e confermo di avere redatto la denuncia di infortunio che mi viene mostrata sub doc.3 nonché la dichiarazione allegata sub doc.3 che mi veniva richiesta dalla DE .”
Anche dal modulo denuncia/comunicazione del sinistro redatto dall'insegnante signora e prodotto dalle parti, non vi è alcuna specifica ricostruzione dei fatti, viene Tes_1 solamente indicata la circostanza che la minore in seguito ad uno scontro con altra bambina sanguinava dal naso. Lo scontro non è stato visto dall'insegnate, la stessa veniva avvisata da altra alunna e quando ha soccorso la minore la stessa si trovava ad un metro e mezzo dalla scala che porta al giardino. Risulta confermata la circostanza che l'insegnate si trovava all'inizio della fila e che dalla sua posizione non era in grado di vedere gli ultimi alunni della fila, tra i quali . La circostanza che stesse correndo risulta de relato, in quanto Per_1 Per_1 riferito dalle bambine che si sono scontrate.
pagina 3 di 8 Da quanto sopra esposto, emerge che la minore si è fatta male durante l'orario scolastico, alla presenza degli insegnanti che, nonostante fossero in due, entrambe le maestre, e Tes_1
si trovavano, al momento del sinistro, all'inizio della fila di una classe di 26 alunni e Pt_5 che si trovava in coda alla stessa. Per_1
In considerazione del tipo di corridoio della scuola di cui è causa, ad angolo retto, che non consente l'intera visuale, come si evince dalle fotografie prodotte (doc. 12 parte attrice), almeno una delle due insegnanti doveva trovarsi alla fine della fila, al fine di verificare che tutti gli alunni seguissero la maestra e che nessuno contravvenisse al divieto di correre nel corridoio. Da ciò emerge che il livello di “sorveglianza” dei docenti verso gli alunni non sia stato adeguato, non hanno agito con attenzione e non hanno adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso, tenuto conto anche che dai fatti emersi, le insegnanti avevano “perso di vista” ben tre alunne, difatti le bambine che si erano attardate in corridoio erano ben tre.
Non può essere accolta la richiesta di concorso di colpa della minore per avere contravvenuto al divieto di correre in corridoio, rilevato che nessuna documentazione al tal proposito è stata prodotta, ad esempio cartelli affissi in corridoio, inoltre qualora fosse operante tale divieto era compito degli insegnanti vigilare e richiamare l'alunna che avesse trasgredito.
Nessun dubbio che il caso che qui ci occupa rientra nella responsabilità contrattuale ex art.1218 cc, per costante giurisprudenza, infatti, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso la responsabilità dell' e dell'insegnate ha natura contrattuale, e non rientra nella CP_5 responsabilità extracontrattuale, ritenuto che quest'ultima è ravvisabile solo in caso di danni causati dal comportamento “illecito” di un terzo soggetto. Ciò detto, rilevando che si tratta di
“culpa in vigilando” in quanto l'istruttoria ha provato la presenza dell'insegnate ma non il dovuto controllo prestato. Si richiama, una recente pronuncia che ha statuito “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, le responsabilità incombenti rispettivamente sull'istituto scolastico e sull'insegnante hanno entrambe natura contrattuale: quanto all'istituto scolastico, essa trova fonte nell'accoglimento della domanda di iscrizione - con conseguente ammissione dell'allievo a scuola - in virtù della quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sull'incolumità dell'allievo nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica;
quanto al docente, la responsabilità deriva da contatto sociale, in virtù del quale l'insegnante assume, oltre all'obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei discenti. Dunque nel caso di domanda di risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Trib. di Milano, Sez. X, n. 8006 del 05/10/2021). Dello stesso avviso anche la Suprema Corte che ha così deciso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi pagina 4 di 8 fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante” (Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2021, n. 36723).
Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro la minore ha subito ” frattura delle ossa nasali”. Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 2, parziale al 75% di giorni 15, al 50% di giorni 10, al 25% di giorni 10. Sono residuati postumi permanenti, essenzialmente “anatomici”, configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 3 (tre)% di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto, nessuna spesa medica documentata e pertinente. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere condivise e quindi fatte proprie in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da rilievi.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra pagina 5 di 8 richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dalla minore, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva lieve nel corso della inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dalla minore nella somma di € 8.088,25.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (22.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 22.05.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 Viene accolta la domanda di garanzia assicurativa proposta dal convenuto nei CP_1 confronti di Parte_3
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita agli attori, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad €300,00– che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Le altre spese stragiudiziali non vengono riconosciute ritenendo le stesse già ricomprese nelle voci che vengono oggi liquidate quali spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• In accoglimento delle domande attoree:
• condanna il convenuto , a corrispondere ai sig.ri Controparte_1
e la somma di € 8.088,25 quale danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• condanna il convenuto a rifondere agli attori le Controparte_1 spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, e in € 564,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate con separato decreto.
• Condanna altresì la parte RA , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Controparte_1
delle somme di cui alla condanna.
[...]
pagina 7 di 8 Milano, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21681/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZALAMENA ALESSANDRA MARIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZALAMENA ALESSANDRA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ZALAMENA ALESSANDRA MARIA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZALAMENA ALESSANDRA MARIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO ed elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
CONVENUTO
RA (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAGGINI FEDERICO e dell'avv. VILLANO P.IVA_2
ROSARIA ( ) VIA VOLTA, 62 22100 COMO;
elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA SANT'ORSOLA 36 MODENA presso il difensore avv. MAGGINI FEDERICO TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 convenivano in giudizio il per ivi sentirlo condannare “in via Controparte_1 principale e nel merito: previa declaratoria di responsabilità contrattuale/extracontrattuale condannare il , in persona del pro tempore, quale Controparte_3 CP_4 amministratore statale di appartenenza dell'Istituto scolastico de quo, per i fatti di cui in narrativa, al risarcimento dei danni tutti a qualsivoglia titolo patiti dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la p u
[...] nella misura di € 10.142,34 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre Persona_1 netaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dal fatto al saldo effettivo, nonché al rimborso della somma di € 300,00 per spese sostenute”.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa tempestivamente Controparte_1 depositata, chiedendo: “ preliminarmente, disporre lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della Parte_3
(c.f. ), con sede legale in
[...] P.IVA_3
(MO), in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) nel merito, rigettare le domande formulate ex adverso perché infondate;
3) in via gradatamente subordinata, condannare l'Amministrazione al pagamento dei danni che saranno effettivamente accertati anche ai sensi dell'art. 1227 1 e 2 comma c.c., detratte le somme già corrisposte dall'Assicurazione e, comunque, condannare la
[...]
(c.f. ) a tenere indenne Parte_4 P.IVA_3
l'Amministrazione, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma quest'ultima fosse condannata a pagare in ragione dei fatti per cui è causa;
4) condannare la parte attrice al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio.”
Il giudice concedeva al convenuto termini ex art. 163 bis cpc per consentire la citazione del terzo e differiva l'udienza al 16.01.2023.
Si costituiva quindi in giudizio la chiedendo “in via Parte_3 principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, condannando l'esponente AG a mallevare il convenuto del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, entro i limiti previsti dalla polizza come indicati al punto n. 3.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
All'udienza del 16.01.2023 il Giudice concedeva termini di legge di cui all'art. 183 comma 6 n. 1,2,3 cpc e fissava la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 04.05.2023. A tale udienza ammetteva i mezzi di prova riservando ogni provvedimento in ordine alla C.T.U., all'esito della prova testimoniale.
pagina 2 di 8 Esperita la fase istruttoria, con l'escussione dei testi, disponeva CTU medica sulla persona della minore e nominava il consulente Dott. , che prestava il giuramento Persona_2 all'udienza del 22.01.2024. All'udienza del 01.07.24 le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni e il giudice fissava per il giorno 17.10.2024, ove concedeva ì termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Dall'istruttoria svolta emerge che la minore, avente all'epoca dei fatti 7 anni, in data 22.05.2019 durante la ricreazione e mentre i compagni insieme alle insegnanti si accingevano ad uscire in giardino, si tratteneva con altre due amiche nel corridoio adiacente la propria classe;
al fine di raggiungere i compagni in giardino, correva nel corridoio e si scontrava con altra alunna, sbattendo naso e bocca sulla testa dell'altra bambina.
All'udienza del 3 luglio 2023 l'insegnate di classe ha così affermato: “sono e mi chiamo
[...]
……….. di professione insegnate, indifferente, risponde sui capitoli della Testimone_1 memoria di parte attrice del 10.03.23: sul cap.2: confermo la circostanza e preciso che ero io e l'insegnate di sostegno signora e ci trovavamo entrambe all'inizio della fila;
sul Parte_5 cap.3: preciso che io ero a capofila e il corridoio non mi permetteva di vedere gli ultimi della fila, si trattava di una classe di 26 alunni, pertanto non sono in grado di rispondere;
sul cap.4: preciso che non ho visto correre nel corridoio mi trovavo sulla porta che accedeva al giardino e parte della Per_1 classe si trovava ancora sulle scale che portano al giardino, quando sono stava avvisata da una bambina che mi diceva che a scendeva il sangue dal naso;
in merito alle foto sub doc.12 che mi vengono Per_1 mostrate preciso che tutta la classe arrivava dalla direzione indicata con la freccia “direzione Greta Bonventre”; a quel punto ho affidato la classe alla collega per soccorrere sono salita dalle scale ed Per_1 ho trovato che si trovava vicino alla scale a circa 1 metro e mezzo dalle stesse e stava Per_1 sanguinand aso;
sul cap.5: non ho visto lo scontro, ricordo il sangue dal naso, la zona era quella del naso e bocca;
sul cap.6: nego la circostanza e preciso che ho soccorso la bambina prima in quanto non eravamo ancora in giardino e mi riporto a quanto già detto. Risponde sui capitoli della memoria del Ministero: sul cap.1: confermo;
sul cap.2: confermo che all'epoca e anche adesso vi è la regola che non si può correre nei corridoi della scuola;
sul cap.3: mi è stato riferito così da e anche dall'altra Per_1 bambina con la quale è avvenuto lo scontro, ricordo che la stessa piangeva;
p.5: confermo che applicavo il ghiaccio e di averla fatta sedere con l'assistenza del sig. sul cap.6: Testimone_2 confermo di avere avvisato la mamma di e di avere aspettat onde sulla Per_1 memoria della terza chiamata del 16.03.23: cap.c: mi riporto a quanto già detto e confermo di avere redatto la denuncia di infortunio che mi viene mostrata sub doc.3 nonché la dichiarazione allegata sub doc.3 che mi veniva richiesta dalla DE .”
Anche dal modulo denuncia/comunicazione del sinistro redatto dall'insegnante signora e prodotto dalle parti, non vi è alcuna specifica ricostruzione dei fatti, viene Tes_1 solamente indicata la circostanza che la minore in seguito ad uno scontro con altra bambina sanguinava dal naso. Lo scontro non è stato visto dall'insegnate, la stessa veniva avvisata da altra alunna e quando ha soccorso la minore la stessa si trovava ad un metro e mezzo dalla scala che porta al giardino. Risulta confermata la circostanza che l'insegnate si trovava all'inizio della fila e che dalla sua posizione non era in grado di vedere gli ultimi alunni della fila, tra i quali . La circostanza che stesse correndo risulta de relato, in quanto Per_1 Per_1 riferito dalle bambine che si sono scontrate.
pagina 3 di 8 Da quanto sopra esposto, emerge che la minore si è fatta male durante l'orario scolastico, alla presenza degli insegnanti che, nonostante fossero in due, entrambe le maestre, e Tes_1
si trovavano, al momento del sinistro, all'inizio della fila di una classe di 26 alunni e Pt_5 che si trovava in coda alla stessa. Per_1
In considerazione del tipo di corridoio della scuola di cui è causa, ad angolo retto, che non consente l'intera visuale, come si evince dalle fotografie prodotte (doc. 12 parte attrice), almeno una delle due insegnanti doveva trovarsi alla fine della fila, al fine di verificare che tutti gli alunni seguissero la maestra e che nessuno contravvenisse al divieto di correre nel corridoio. Da ciò emerge che il livello di “sorveglianza” dei docenti verso gli alunni non sia stato adeguato, non hanno agito con attenzione e non hanno adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso, tenuto conto anche che dai fatti emersi, le insegnanti avevano “perso di vista” ben tre alunne, difatti le bambine che si erano attardate in corridoio erano ben tre.
Non può essere accolta la richiesta di concorso di colpa della minore per avere contravvenuto al divieto di correre in corridoio, rilevato che nessuna documentazione al tal proposito è stata prodotta, ad esempio cartelli affissi in corridoio, inoltre qualora fosse operante tale divieto era compito degli insegnanti vigilare e richiamare l'alunna che avesse trasgredito.
Nessun dubbio che il caso che qui ci occupa rientra nella responsabilità contrattuale ex art.1218 cc, per costante giurisprudenza, infatti, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso la responsabilità dell' e dell'insegnate ha natura contrattuale, e non rientra nella CP_5 responsabilità extracontrattuale, ritenuto che quest'ultima è ravvisabile solo in caso di danni causati dal comportamento “illecito” di un terzo soggetto. Ciò detto, rilevando che si tratta di
“culpa in vigilando” in quanto l'istruttoria ha provato la presenza dell'insegnate ma non il dovuto controllo prestato. Si richiama, una recente pronuncia che ha statuito “Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, le responsabilità incombenti rispettivamente sull'istituto scolastico e sull'insegnante hanno entrambe natura contrattuale: quanto all'istituto scolastico, essa trova fonte nell'accoglimento della domanda di iscrizione - con conseguente ammissione dell'allievo a scuola - in virtù della quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sull'incolumità dell'allievo nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica;
quanto al docente, la responsabilità deriva da contatto sociale, in virtù del quale l'insegnante assume, oltre all'obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei discenti. Dunque nel caso di domanda di risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante” (Trib. di Milano, Sez. X, n. 8006 del 05/10/2021). Dello stesso avviso anche la Suprema Corte che ha così deciso la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi pagina 4 di 8 fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante” (Cass. Civ., Sez. III, 25/11/2021, n. 36723).
Anche la CTU espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale. Ciò premesso si rileva che la consulenza medico legale ha accertato che in conseguenza del sinistro la minore ha subito ” frattura delle ossa nasali”. Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 2, parziale al 75% di giorni 15, al 50% di giorni 10, al 25% di giorni 10. Sono residuati postumi permanenti, essenzialmente “anatomici”, configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 3 (tre)% di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto, nessuna spesa medica documentata e pertinente. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere condivise e quindi fatte proprie in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da rilievi.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra pagina 5 di 8 richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee a ricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dalla minore, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella CTU svolta -che ha determinato una sofferenza soggettiva lieve nel corso della inabilità temporanea -, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dalla minore nella somma di € 8.088,25.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (22.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 22.05.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 Viene accolta la domanda di garanzia assicurativa proposta dal convenuto nei CP_1 confronti di Parte_3
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita agli attori, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
A tali spese vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP pari ad €300,00– che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e risultando documentate con fatture- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass.9549/2009). Come altresì chiarito, tali costi costituiscono “spese giudiziali” e non componenti del danno da risarcire sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Le altre spese stragiudiziali non vengono riconosciute ritenendo le stesse già ricomprese nelle voci che vengono oggi liquidate quali spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• In accoglimento delle domande attoree:
• condanna il convenuto , a corrispondere ai sig.ri Controparte_1
e la somma di € 8.088,25 quale danno non Parte_1 Parte_2 patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• condanna il convenuto a rifondere agli attori le Controparte_1 spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, e in € 564,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate con separato decreto.
• Condanna altresì la parte RA , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il Controparte_1
delle somme di cui alla condanna.
[...]
pagina 7 di 8 Milano, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
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