Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2428/2024
PUBBLICA TALING
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte 1
[...] , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IANNIELLO GIOVANNI, e [...] Parte 2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DI NUZZO GIUSEPPE.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 14.10.2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con i figli minori Parte 2 nato in [...] il [...] e Persona 1 nato in [...] il [...] al di fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
2) il padre, che per motivi di lavoro è prevalentemente fuori regione, potrà tenere con se,
comunicandolo tempestivamente alla madre, almeno 48 h prima, i propri figli, salvo diverso accordo tra i genitori, due fine settimana al mese con pernotto, alternati, dalle ore 12:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica successiva. Per le festività Pasquali un anno i minori staranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il lunedi in Albis, l'anno successivo il contrario, così facendo per gli anni avvenire. Per le festività natalizie i minori potranno stare col padre dal 23/12 al 29/12 e con la madre dal 30/12 al 5/01 alternandosi anno per anno, salvo diverso accordo fra le parti. Stesso dicasi il compleanno dei minori una volta con il padre ed una volta con la madre, salvo diverso accordo fra le parti. I tempi e le modalità delle vacanze estive,
tenuto conto dell'età dei minori e delle esigenze lavorative dei ricorrenti, dovranno essere concordate entro il mese di giugno;
3) per la parte economica il Sig. VE CE verserà entro e non oltre il 10 di ogni mese, alla
Sig.ra AN Michelina, a titolo di mantenimento per i figli minori, la somma complessiva di
Euro 370,00 (euro 185,00 cadauno) con aumento ISTAT come per legge. La sig.ra AN
percepirà il 100% dell'assegno unico;
4) Quanto alle "Spese straordinarie", le stesse saranno ripartite nella quota del 50% ciascuno a carico di entrambi i coniugi così come da Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di SMCV ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SMCV del 28.03.2024, che si allega al presente atto, che disciplina dettagliatamente le spese ordinarie e straordinarie per i figli.
Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati e difesi,
All'udienza cartolare del 16.04.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
II P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni
D'Onofrio