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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il proc. avv.to Rossana D'Ambrosio, delega in attiC.F._2
-attori- contro
( con il proc. dom. avv.to Giuseppe Controparte_1 C.F._3
Amorelli, delega in atti
-convenuto-
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
-terzi chiamati contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori deducevano di essere proprietari del terreno sito in IU (SA) identificato al catasto terreni al foglio 10, particelle 303, 304 e 305 e che lo stesso era confinante, sul lato ovest, con vari appezzamenti di cui: quello posto a valle era di pagina 1 di 9 proprietà del convenuto, quello sito nella zona centrale apparteneva a Controparte_5
e quello a monte a TE RO.
Esponevano di aver sottoscritto nel 2014 con dante causa di Persona_1 CP_1
, un verbale di riconfinamento dei rispettivi terreni ma che, successivamente
[...]
alla apposizione dei relativi picchetti, avevano subito da parte del convenuto un'azione di reintegrazione nel possesso sul presupposto che lo stesso era stato spogliato della servitù di passaggio esercitata, a piedi e con mezzi meccanici, su una stradina di cui gli attori avevano ridotto la larghezza al punto da impedirne il transito.
Davano atto che il ricorso era stato accolto ordinando agli attori di arretrare di 1,50 m la recinzione posta sulla strada interessata.
Dichiaravano pertanto di agire per far accertare l'inesistenza in capo al convenuto di ogni titolo che legittimasse il passaggio in questione.
Chiarivano che il passaggio rivendicato dal convenuto era stato esercitato per mera tolleranza, da parte dei proprietari del fondo, determinata dall'esistenza del vincolo parentale tra le parti, e solo per pochi anni, atteso che il fondo del (oggi del Pt_3
era intercluso e pertanto godeva già di servitù di passaggio sul fondo di CP_1
. Inoltre, tale passaggio non doveva essere confuso, come invece era Controparte_5
avvenuto nel procedimento possessorio, con quello effettivamente esercitato dal convenuto (e dal di lui padre) su un altro confine del terreno e cioè quello CP_1
con la particella 291 di proprietà della famiglia . Per_2
Aggiungevano che la strada dove sarebbe stato esercitato il rivendicato passaggio era stata realizzata in epoca successiva al 2003 e nessuna usucapione poteva dirsi perfezionata nel 2014.
Concludevano quindi a che fosse accertata l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico del proprio fondo ed a favore di quello del convenuto con ordine a quest'ultimo di ricostituire il confine determinato nel 2014.
Costituitosi tempestivamente, contestava la rappresentazione dei Controparte_1
fatti avversaria evidenziando che la servitù gravante sul fondo di era Controparte_5
pagina 2 di 9 stata esercitata per breve durata in quanto, nei primi anni '90, la striscia di terreno adibita al passaggio era stata del tutto eliminata nel suo tratto a monte insistente sul confine con la proprietà – . Per tale ragione, il passaggio era stato Per_3 Per_4
spostato sul lato opposto, cioè sul confine Pacifico-De Chiara, dove esisteva un carraio largo circa 4,00 metri, il cui manto stradale era stato ripristinato nel 2003 proprio da
[...]
, padre del convenuto. Persona_5
Sul presupposto di aver quindi usucapito la servitù di passaggio per averla pacificamente esercitata per oltre 20 anni, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del predetto acquisto a titolo originario.
In subordine, trattandosi di fondo intercluso, instava per la costituzione coattiva della servitù, ex art. 1051 c.c. chiamando all'uopo in causa gli eredi di . Controparte_5
Autorizzata la chiamata, dichiarata la contumacia di , e Controparte_2 CP_3
con provvedimento del 7-9.2.2020 ed esaurita l'istruttoria orale dal precedente CP_4
giudice assegnatario, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024.
Con ordinanza del 12.5.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari delle particelle 384 e 693 (fondo TE) in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
1900/2025.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti discutevano la causa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c ed il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nel termine di legge.
Giova premettere che in tema di actio negatoria servitutis, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di pagina 3 di 9 proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cassazione n. 10149/2004).
Nella specie, incontestata la proprietà in capo agli attori del terreno identificato al catasto terreni del Comune di IU (SA) al foglio 10, particelle 303, 304 e 305, parte convenuta non ha dimostrato l'esercizio di una servitù di passaggio su tale fondi per il tempo utile ad usucapirne il diritto.
Al riguardo, va invero richiamato il principio per il quale in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cassazione n. 20715/2018; n. 8579/2023).
Nella specie il convenuto, nato nel 1977, ha dedotto che la servitù di passaggio sarebbe stata esercitata sin dagli anni '90 dal padre al cui possesso ha Persona_5
inteso unire il proprio, ma tale accessione non può trovare applicazione.
, sentito all'udienza del 21.4.2022, ha infatti dichiarato: ho posseduto Testimone_1
ininterrottamente tale fondo fino all'inizio degli anni Ottanta, quando vendetti il fondo in favore di Cionondimeno, il si è sempre disinteressato della Persona_6 Pt_3
coltivazione del fondo, che pertanto dal momento della vendita, fino ad oggi, è stato posseduto da mio figlio che l'ha coltivato ininterrottamente sino ad oggi, così Controparte_1
usucapendolo.
In mancanza quindi di un titolo idoneo al trasferimento di tale possesso da CP_1
padre e figlio, ed a fronte della pacifica circostanza per cui il non CP_1 Pt_3
avrebbe mai esercitato alcun potere di fatto conforme al diritto di servitù, il convenuto avrebbe dovuto individuare prima, e dimostrare poi, l'esatta decorrenza dell'esercizio da parte sua del possesso di cui si discute. Sul punto è mancato però ogni specifica pagina 4 di 9 allegazione.
A ciò si aggiunga quanto segue.
Se la servitù di passaggio è usucapibile qualora sussistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, chi pretende di averla usucapita deve fornire la prova non soltanto dell'effettivo esercizio di essa per tutto il tempo necessario per usucapire ma anche dell'esistenza di opere permanenti e visibili per l'esercizio del passaggio medesimo. Inoltre, il criterio basilare per la determinazione del contenuto della servitù è dato dal possesso, e cioè dalle modalità dell'esercizio di fatto della servitù usucapita.
Come anticipato, parte convenuta ha confermato l'assunto attoreo per cui il fondo di cui oggi è titolare, e di cui è divenuto proprietario per averlo usucapito da Persona_6
(a cui era stato venduto dal padre , gode di una servitù di
[...] Persona_5
passaggio a carico del fondo di proprietà costituita volontariamente nel 1983. CP_5
Ha tuttavia sostenuto che il percorso individuato nel relativo atto non era agevole (vi era uno strapiombo, cfr. teste verb. ud. 21.4.2022) e che per tale Persona_5
ragione la servitù era stata sempre esercitata passando, sia a piedi che con mezzi meccanici, per circa 30 mt sul fondo attoreo su una strada larga circa 4 mt.
Gli attori, nel negare la fondatezza di tale allegazione, hanno riconosciuto che se è vero che l'originario percorso su cui era stata costituita la servitù era stato spostato, il passaggio si era sempre mantenuto nel fondo ed era stato esercitato su una CP_5
strada di circa 2 mt lambendo il confine con la proprietà Pt_1
Ebbene, le allegazioni di risultano confutate dai fotogrammi Controparte_1
dell'Istituto Geografico Militare, versati in atti dagli attori i quali, relativamente al periodo 1990 – 2003, non danno alcuna contezza dell'esistenza di una stradina ricadente in parte sul fondo Pt_1
Essi rappresentano invece una strada che negli anni '90 attraversava la proprietà
e lambiva quella attorea solo nell'ultimo tratto e, nel 2003, un diverso percorso CP_5
carrale sempre a ridosso del confine a fronte del precedente oramai CP_1
pagina 5 di 9 ricoperto di vegetazione (cfr. all. 12 e 13 del 13.7.2018 memoria attori).
Detti riscontri contrastano anche con la testimonianza di (verb. ud. Persona_5
21.4.2022) che ha sostenuto la strada, larga circa 4 metri, fosse stata realizzata nel 1974 rimanendo sostanzialmente uguale sino ad oggi.
In realtà, tale larghezza riguardava la carreggiata dell'originario percorso della servitù costituita con l'atto notarile dell'83 a carico della proprietà , mentre quello CP_5
attuale ha una larghezza di circa 2 metri.
In tal senso hanno deposto i testi:
(i) (la strada oggetto del passaggio relativo all'atto notarile insisteva al Tes_2
centro della proprietà intestata al dott. , identificata dalla p.lla n. 383, fg. 10 CP_5
Comune di IU… verso la fine del 1999 fu spostata, facendola costeggiare ai limiti della proprietà dei miei figli”. ADR: “La strada per cui è causa, aveva una larghezza di circa 4 mt, come da atto notarile, con riferimento alla proprietà . CP_5
Con riferimento al passaggio lungo la proprietà , allo stato attuale, nulla posso CP_5
riferire, in quanto non ho accesso e non ho mai avuto accesso al fondo. Con riguardo invece al passaggio che costeggia i limiti della proprietà dei miei figli, il passaggio è esercitato tutt'ora. Ci sono tracce di auto e del passaggio. Le tracce di auto hanno una larghezza di circa un metro e mezzo, distante dalla linea di confine della nostra proprietà, cfr. verb. ud. 21.10.2021);
(ii) (ii) (cfr. verb. ud. 1.2.2021) il quale, occupatosi del riconfinamento Parte_4
nel 2014 delle proprietà ha ricordato che vi era una stradina di Parte_5
accesso per raggiungere la proprietà ed era sterrata. In particolare, per Pt_3
raggiungere il fondo del sig. partendo dalla strada pubblica, si dipartiva una Pt_3
strada sterrata a forma più o meno di esse che costeggiava e attraversava altre proprietà; ricordo che costeggiava la proprietà TE e attraversava la proprietà . Nel CP_5
punto in cui la strada attraversa la proprietà , la stessa, per un breve tratto, CP_5
lambisce il confine della proprietà per come l'ho riscontrato ed accertato a seguito Pt_1
delle ricerche catastali del 2014”. ADR: “La larghezza di questa strada è di circa un
pagina 6 di 9 metro e mezzo. Lo si evince dai segni evidenti delle rotaie che si rinvengono sulla strada in questione;
(iii) (iii) (cfr. verb. ud. 10.2.2022) il quale avendo cognizione Persona_7
diretta dei luoghi di causa (abito a circa un chilometro di distanza dai luoghi e quindi quasi quotidianamente mi trovo a passare su questi posti) ha riferito che: i terreni per cui è causa sono confinanti: il confine tra i terreni è rappresentato da paletti di ferro”.
ADR: “Al fondo si può accedere dalla via pubblica, che se non ricordo male, CP_1
si chiama via Serri, attraverso un cancello che dà accesso alla proprietà di tale signora
RO TE, il cui marito si chiama da questo cancello si diparte Parte_6
una stradina cementata per circa sessanta metri nella proprietà di TE, e poi la stessa diventa sterrata per raggiungere in fondo il terreno Tale strada è CP_1
larga circa un metro e ottanta, per quanto ne so: infatti ricordo che in un'occasione, se ben ricordo nel 2013 o nel 2014, nel compiere attività di risistemazione del confine della proprietà con, presumo, il terreno sono passato con un escavatore. In Pt_1 CP_1
quell'occasione ho rimosso delle piante grasse e della vegetazione che si trovavano nell'intermezzo di terreno tra il confine della proprietà e l'interno della stessa. Pt_1
Abbiamo quindi ripristinato il confine in questione, apponendovi dei paletti ed una recinzione”.
I testi e poi, nel disegnare il percorso della strada in questione sulle Per_7 Pt_4
foto versate nel fascicolo attoreo, hanno lambito, senza oltrepassarlo, il confine della proprietà Pt_1
Infine, il teste di parte convenuta (cfr. ver. ud. 1.12.2021) ha Testimone_3
dichiarato; so che lungo tale strada vi sono dei pali di recinzione. Ma non so chi li ha apposti”.
ADR: “Questi pali, per quello che posso riferire, sono particolarmente stretti, quindi non mi sembra che la larghezza della strada sia stata ridotta”.
In definitiva, quindi, la domanda di usucapione va respinta.
Relativamente invece alla domanda di costituzione coattiva della servitù, ex art. 1051
c.c., deve prendersi atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti pagina 7 di 9 de proprietari del fondo TE ordinata con provvedimento del 12.5.2025.
Deve pertanto essere disposta la separazione della domanda in questione al fine di dichiarare l'estinzione del relativo procedimento in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 1900/2025.
Infine, accertata l'inesistenza di un diritto di servitù a carico del fondo attoreo, va accolta la domanda dei germani diretta ad ottenere il ripristino dei confini Pt_1
secondo il verbale sottoscritto in data 26.8.2014 con (doc.10). Persona_6
Invero, l'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa (Cassazione n. 27564/2014).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio, pedonale e carrale, a carico del terreno di proprietà di e sito nel comune di Parte_1 Parte_2
IU (SA) e identificato al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 303, 304 e 305 ed a favore del fondo di censito al foglio di mappa n. 10 particelle 14, 15 Controparte_1
e 16 del medesimo Comune e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della predetta servitù di passaggio; condanna al ripristino dei confini come determinati dal verbale di Controparte_1
apposizione dei termini del 26.8.2014 (doc. 10 attori); condanna alla refusione in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
elle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, € Pt_2
70,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pagina 8 di 9 dispone la separazione della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di passaggio a carico del fondo attoreo ed a favore del fondo di parte convenuta sulla quale provvede con separata ordinanza.
Così deciso in Salerno, lì 17.11.2025
IL GIUDICE
LA AR
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il proc. avv.to Rossana D'Ambrosio, delega in attiC.F._2
-attori- contro
( con il proc. dom. avv.to Giuseppe Controparte_1 C.F._3
Amorelli, delega in atti
-convenuto-
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
-terzi chiamati contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Gli attori deducevano di essere proprietari del terreno sito in IU (SA) identificato al catasto terreni al foglio 10, particelle 303, 304 e 305 e che lo stesso era confinante, sul lato ovest, con vari appezzamenti di cui: quello posto a valle era di pagina 1 di 9 proprietà del convenuto, quello sito nella zona centrale apparteneva a Controparte_5
e quello a monte a TE RO.
Esponevano di aver sottoscritto nel 2014 con dante causa di Persona_1 CP_1
, un verbale di riconfinamento dei rispettivi terreni ma che, successivamente
[...]
alla apposizione dei relativi picchetti, avevano subito da parte del convenuto un'azione di reintegrazione nel possesso sul presupposto che lo stesso era stato spogliato della servitù di passaggio esercitata, a piedi e con mezzi meccanici, su una stradina di cui gli attori avevano ridotto la larghezza al punto da impedirne il transito.
Davano atto che il ricorso era stato accolto ordinando agli attori di arretrare di 1,50 m la recinzione posta sulla strada interessata.
Dichiaravano pertanto di agire per far accertare l'inesistenza in capo al convenuto di ogni titolo che legittimasse il passaggio in questione.
Chiarivano che il passaggio rivendicato dal convenuto era stato esercitato per mera tolleranza, da parte dei proprietari del fondo, determinata dall'esistenza del vincolo parentale tra le parti, e solo per pochi anni, atteso che il fondo del (oggi del Pt_3
era intercluso e pertanto godeva già di servitù di passaggio sul fondo di CP_1
. Inoltre, tale passaggio non doveva essere confuso, come invece era Controparte_5
avvenuto nel procedimento possessorio, con quello effettivamente esercitato dal convenuto (e dal di lui padre) su un altro confine del terreno e cioè quello CP_1
con la particella 291 di proprietà della famiglia . Per_2
Aggiungevano che la strada dove sarebbe stato esercitato il rivendicato passaggio era stata realizzata in epoca successiva al 2003 e nessuna usucapione poteva dirsi perfezionata nel 2014.
Concludevano quindi a che fosse accertata l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico del proprio fondo ed a favore di quello del convenuto con ordine a quest'ultimo di ricostituire il confine determinato nel 2014.
Costituitosi tempestivamente, contestava la rappresentazione dei Controparte_1
fatti avversaria evidenziando che la servitù gravante sul fondo di era Controparte_5
pagina 2 di 9 stata esercitata per breve durata in quanto, nei primi anni '90, la striscia di terreno adibita al passaggio era stata del tutto eliminata nel suo tratto a monte insistente sul confine con la proprietà – . Per tale ragione, il passaggio era stato Per_3 Per_4
spostato sul lato opposto, cioè sul confine Pacifico-De Chiara, dove esisteva un carraio largo circa 4,00 metri, il cui manto stradale era stato ripristinato nel 2003 proprio da
[...]
, padre del convenuto. Persona_5
Sul presupposto di aver quindi usucapito la servitù di passaggio per averla pacificamente esercitata per oltre 20 anni, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del predetto acquisto a titolo originario.
In subordine, trattandosi di fondo intercluso, instava per la costituzione coattiva della servitù, ex art. 1051 c.c. chiamando all'uopo in causa gli eredi di . Controparte_5
Autorizzata la chiamata, dichiarata la contumacia di , e Controparte_2 CP_3
con provvedimento del 7-9.2.2020 ed esaurita l'istruttoria orale dal precedente CP_4
giudice assegnatario, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024.
Con ordinanza del 12.5.2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari delle particelle 384 e 693 (fondo TE) in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
1900/2025.
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti discutevano la causa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c ed il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nel termine di legge.
Giova premettere che in tema di actio negatoria servitutis, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di pagina 3 di 9 proprietà. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cassazione n. 10149/2004).
Nella specie, incontestata la proprietà in capo agli attori del terreno identificato al catasto terreni del Comune di IU (SA) al foglio 10, particelle 303, 304 e 305, parte convenuta non ha dimostrato l'esercizio di una servitù di passaggio su tale fondi per il tempo utile ad usucapirne il diritto.
Al riguardo, va invero richiamato il principio per il quale in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cassazione n. 20715/2018; n. 8579/2023).
Nella specie il convenuto, nato nel 1977, ha dedotto che la servitù di passaggio sarebbe stata esercitata sin dagli anni '90 dal padre al cui possesso ha Persona_5
inteso unire il proprio, ma tale accessione non può trovare applicazione.
, sentito all'udienza del 21.4.2022, ha infatti dichiarato: ho posseduto Testimone_1
ininterrottamente tale fondo fino all'inizio degli anni Ottanta, quando vendetti il fondo in favore di Cionondimeno, il si è sempre disinteressato della Persona_6 Pt_3
coltivazione del fondo, che pertanto dal momento della vendita, fino ad oggi, è stato posseduto da mio figlio che l'ha coltivato ininterrottamente sino ad oggi, così Controparte_1
usucapendolo.
In mancanza quindi di un titolo idoneo al trasferimento di tale possesso da CP_1
padre e figlio, ed a fronte della pacifica circostanza per cui il non CP_1 Pt_3
avrebbe mai esercitato alcun potere di fatto conforme al diritto di servitù, il convenuto avrebbe dovuto individuare prima, e dimostrare poi, l'esatta decorrenza dell'esercizio da parte sua del possesso di cui si discute. Sul punto è mancato però ogni specifica pagina 4 di 9 allegazione.
A ciò si aggiunga quanto segue.
Se la servitù di passaggio è usucapibile qualora sussistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, chi pretende di averla usucapita deve fornire la prova non soltanto dell'effettivo esercizio di essa per tutto il tempo necessario per usucapire ma anche dell'esistenza di opere permanenti e visibili per l'esercizio del passaggio medesimo. Inoltre, il criterio basilare per la determinazione del contenuto della servitù è dato dal possesso, e cioè dalle modalità dell'esercizio di fatto della servitù usucapita.
Come anticipato, parte convenuta ha confermato l'assunto attoreo per cui il fondo di cui oggi è titolare, e di cui è divenuto proprietario per averlo usucapito da Persona_6
(a cui era stato venduto dal padre , gode di una servitù di
[...] Persona_5
passaggio a carico del fondo di proprietà costituita volontariamente nel 1983. CP_5
Ha tuttavia sostenuto che il percorso individuato nel relativo atto non era agevole (vi era uno strapiombo, cfr. teste verb. ud. 21.4.2022) e che per tale Persona_5
ragione la servitù era stata sempre esercitata passando, sia a piedi che con mezzi meccanici, per circa 30 mt sul fondo attoreo su una strada larga circa 4 mt.
Gli attori, nel negare la fondatezza di tale allegazione, hanno riconosciuto che se è vero che l'originario percorso su cui era stata costituita la servitù era stato spostato, il passaggio si era sempre mantenuto nel fondo ed era stato esercitato su una CP_5
strada di circa 2 mt lambendo il confine con la proprietà Pt_1
Ebbene, le allegazioni di risultano confutate dai fotogrammi Controparte_1
dell'Istituto Geografico Militare, versati in atti dagli attori i quali, relativamente al periodo 1990 – 2003, non danno alcuna contezza dell'esistenza di una stradina ricadente in parte sul fondo Pt_1
Essi rappresentano invece una strada che negli anni '90 attraversava la proprietà
e lambiva quella attorea solo nell'ultimo tratto e, nel 2003, un diverso percorso CP_5
carrale sempre a ridosso del confine a fronte del precedente oramai CP_1
pagina 5 di 9 ricoperto di vegetazione (cfr. all. 12 e 13 del 13.7.2018 memoria attori).
Detti riscontri contrastano anche con la testimonianza di (verb. ud. Persona_5
21.4.2022) che ha sostenuto la strada, larga circa 4 metri, fosse stata realizzata nel 1974 rimanendo sostanzialmente uguale sino ad oggi.
In realtà, tale larghezza riguardava la carreggiata dell'originario percorso della servitù costituita con l'atto notarile dell'83 a carico della proprietà , mentre quello CP_5
attuale ha una larghezza di circa 2 metri.
In tal senso hanno deposto i testi:
(i) (la strada oggetto del passaggio relativo all'atto notarile insisteva al Tes_2
centro della proprietà intestata al dott. , identificata dalla p.lla n. 383, fg. 10 CP_5
Comune di IU… verso la fine del 1999 fu spostata, facendola costeggiare ai limiti della proprietà dei miei figli”. ADR: “La strada per cui è causa, aveva una larghezza di circa 4 mt, come da atto notarile, con riferimento alla proprietà . CP_5
Con riferimento al passaggio lungo la proprietà , allo stato attuale, nulla posso CP_5
riferire, in quanto non ho accesso e non ho mai avuto accesso al fondo. Con riguardo invece al passaggio che costeggia i limiti della proprietà dei miei figli, il passaggio è esercitato tutt'ora. Ci sono tracce di auto e del passaggio. Le tracce di auto hanno una larghezza di circa un metro e mezzo, distante dalla linea di confine della nostra proprietà, cfr. verb. ud. 21.10.2021);
(ii) (ii) (cfr. verb. ud. 1.2.2021) il quale, occupatosi del riconfinamento Parte_4
nel 2014 delle proprietà ha ricordato che vi era una stradina di Parte_5
accesso per raggiungere la proprietà ed era sterrata. In particolare, per Pt_3
raggiungere il fondo del sig. partendo dalla strada pubblica, si dipartiva una Pt_3
strada sterrata a forma più o meno di esse che costeggiava e attraversava altre proprietà; ricordo che costeggiava la proprietà TE e attraversava la proprietà . Nel CP_5
punto in cui la strada attraversa la proprietà , la stessa, per un breve tratto, CP_5
lambisce il confine della proprietà per come l'ho riscontrato ed accertato a seguito Pt_1
delle ricerche catastali del 2014”. ADR: “La larghezza di questa strada è di circa un
pagina 6 di 9 metro e mezzo. Lo si evince dai segni evidenti delle rotaie che si rinvengono sulla strada in questione;
(iii) (iii) (cfr. verb. ud. 10.2.2022) il quale avendo cognizione Persona_7
diretta dei luoghi di causa (abito a circa un chilometro di distanza dai luoghi e quindi quasi quotidianamente mi trovo a passare su questi posti) ha riferito che: i terreni per cui è causa sono confinanti: il confine tra i terreni è rappresentato da paletti di ferro”.
ADR: “Al fondo si può accedere dalla via pubblica, che se non ricordo male, CP_1
si chiama via Serri, attraverso un cancello che dà accesso alla proprietà di tale signora
RO TE, il cui marito si chiama da questo cancello si diparte Parte_6
una stradina cementata per circa sessanta metri nella proprietà di TE, e poi la stessa diventa sterrata per raggiungere in fondo il terreno Tale strada è CP_1
larga circa un metro e ottanta, per quanto ne so: infatti ricordo che in un'occasione, se ben ricordo nel 2013 o nel 2014, nel compiere attività di risistemazione del confine della proprietà con, presumo, il terreno sono passato con un escavatore. In Pt_1 CP_1
quell'occasione ho rimosso delle piante grasse e della vegetazione che si trovavano nell'intermezzo di terreno tra il confine della proprietà e l'interno della stessa. Pt_1
Abbiamo quindi ripristinato il confine in questione, apponendovi dei paletti ed una recinzione”.
I testi e poi, nel disegnare il percorso della strada in questione sulle Per_7 Pt_4
foto versate nel fascicolo attoreo, hanno lambito, senza oltrepassarlo, il confine della proprietà Pt_1
Infine, il teste di parte convenuta (cfr. ver. ud. 1.12.2021) ha Testimone_3
dichiarato; so che lungo tale strada vi sono dei pali di recinzione. Ma non so chi li ha apposti”.
ADR: “Questi pali, per quello che posso riferire, sono particolarmente stretti, quindi non mi sembra che la larghezza della strada sia stata ridotta”.
In definitiva, quindi, la domanda di usucapione va respinta.
Relativamente invece alla domanda di costituzione coattiva della servitù, ex art. 1051
c.c., deve prendersi atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti pagina 7 di 9 de proprietari del fondo TE ordinata con provvedimento del 12.5.2025.
Deve pertanto essere disposta la separazione della domanda in questione al fine di dichiarare l'estinzione del relativo procedimento in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 1900/2025.
Infine, accertata l'inesistenza di un diritto di servitù a carico del fondo attoreo, va accolta la domanda dei germani diretta ad ottenere il ripristino dei confini Pt_1
secondo il verbale sottoscritto in data 26.8.2014 con (doc.10). Persona_6
Invero, l'actio negatoria servitutis può essere diretta sia all'accertamento dell'inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione di turbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un'opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa (Cassazione n. 27564/2014).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio, pedonale e carrale, a carico del terreno di proprietà di e sito nel comune di Parte_1 Parte_2
IU (SA) e identificato al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 303, 304 e 305 ed a favore del fondo di censito al foglio di mappa n. 10 particelle 14, 15 Controparte_1
e 16 del medesimo Comune e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della predetta servitù di passaggio; condanna al ripristino dei confini come determinati dal verbale di Controparte_1
apposizione dei termini del 26.8.2014 (doc. 10 attori); condanna alla refusione in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
elle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, € Pt_2
70,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pagina 8 di 9 dispone la separazione della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù di passaggio a carico del fondo attoreo ed a favore del fondo di parte convenuta sulla quale provvede con separata ordinanza.
Così deciso in Salerno, lì 17.11.2025
IL GIUDICE
LA AR
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