Art. 480. Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione 1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilita' della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non da' luogo a rimborsi di spesa ne' a risarcimento di danni a favore di terzi. 2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non e' avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, ne' pagato il prezzo convenuto ne' eseguite le trascrizioni di legge. 3. E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Articolo 480 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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