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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2037/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1 P.IVA_1
BRAMBILLA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO BENITO Controparte_1 P.IVA_2
SALOMONE e dell'avv. PIETRO BERNARDINI
CONCLUSIONI
Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa Parte_1 ogni accertamento di rito e di merito, cosi' giudicare:
In via principale: per le ragioni ed i motivi illustrati e descritti nell' atto introduttivo del giudizio, accertato e dichiarato che la convenuta sta illegittimamente ed indebitamente trattenendo la somma di €. 40.000,00, condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a ripetere e pagare alla la somma di €. Parte_1
40.000,00 oltre interessi nella misura stabilita dal quarto comma dell' art. 1284 c.c. dal 30.06.2023 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via subordinata: nella non creduta denegata ipotesi in cui venisse rigettata la domanda principale e qualora si dovesse accertare, ravvisare e/o riconoscersi nella somma di €. 40.000,00 un collegamento ad una clausola penale contrattuale, ai sensi dell' art. 1384 c.c. ridurre ad equità tale penale, e quindi condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore a ripetere e pagare alla le somme dovute per differenza, oltre Parte_1 interessi nella misura stabilita dal quarto comma dell' art. 1284 c.c. dal 30.06.2023 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via ulteriormente subordinata, gradata, alternativa e residuale: accertato che incassando e trattenendo la somma di €. 40.000,00 ha conseguito un CP_1 arricchimento senza causa in danno ad condannare ad Parte_1 CP_1 indennizzare della correlativa diminuzione patrimoniale mediante la Parte_1 dazione della somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Come da memoria istruttoria, si chiede sia ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante di e prova per testi sui seguenti capitoli specifici e circostanziati: CP_1
1) Vero che tutte le opere previste nell' atto di vendita immobiliare intercorso tra
[...]
e a ministero del notaio rep. 3124 racc. 2110 del Parte_1 CP_1 Persona_1
29.10.2019 (che si rammostra – doc.
1 - articolo 2) sono state completate da nel Parte_1 luglio 2023, nonché certificate come eseguite a regola d' arte ed in conformità con il progetto dall' Ing. il 17.7.2023 (documento 25 che si rammostra), nonché in conformità al Parte_2 permesso a costruire del Comune di Valmadrera che scadeva nell' ottobre 2023 ?
2) Vero che nel luglio 2022 iniziava ad utilizzare per la propria attività, il CP_1 capannone edificato dalla medesima sul terreno vendutole da ? Parte_1
Si indica a teste:
- Ing. con studio in Annone Brianza, Via S. Antonio n. 31” Parte_2
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale, per i motivi indicati in atti, da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e/o in diritto di tutte le domande avversarie e comunque rigettare le domande di Parte_1
2) in via istruttoria, senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere il seguente capitolo di prova per testi:
1) vero che il 17 gennaio 2024 ha ottenuto, da parte del Comune di Valmadrera, Controparte_1
l'agibilità dell'edificio realizzato sul terreno acquistato da il 29 ottobre Parte_1
2019.
Si indica quale testimone l'arch. domiciliato in (23889), OL OL (LC), Testimone_1 via Monterosa snc;
3) sempre in via istruttoria, qualora i capitoli di prova articolati da Controparte dovessero essere ammessi, disporre che sia sentito a prova contraria l'arch. domiciliato in Testimone_1
OL OL (LC), via Monterosa snc anche sui seguenti capitoli di prova formulati, per l'appunto, a prova contraria:
pagina 2 di 9 1) vero che a luglio 2022 ha iniziato il trasloco dei macchinari dal capannone di Controparte_1
AL (LC), via E. Monti, 23 a quello costruito sul terreno sito nel Comune di Valmadrera, che la stessa aveva acquistato da il 29 ottobre 2019; Controparte_1 Parte_1
2) vero che il 10 settembre 2022 ha traslocato gli uffici e ha iniziato la attività Controparte_1 presso l'immobile costruito sul terreno sito nel Comune di Valmadrera, che la stessa CP_1 aveva acquistato da il 29 ottobre 2019;
[...] Parte_1
3) vero che a novembre 2022 ha presentato al Comune di Valmadrera domanda di Controparte_1 avvio attività presso lo stabilimento realizzato sul terreno sito nel Comune di Valmadrera, che la stessa aveva acquistato da il 29 ottobre 2019. Controparte_1 Parte_1
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto incassato dalla convenuta in forza di escussione di fideiussione bancaria a prima richiesta prevista dal contratto di vendita immobiliare del 29/10/2019 concluso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande giudiziali Controparte_1 attoree.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., le parti sono comparse all'udienza di prima comparizione avanti al giudice precedente assegnatario del procedimento, il quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
La domanda giudiziale attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Con atto di vendita a rogito notaio dott.ssa di Lecco del 29/10/2019 rep. n. 3124 Persona_1 racc. n. 2110, la società ha venduto alla società un Parte_1 Controparte_1 appezzamento di terreno inedificato, in parte edificabile ed in parte boscato, sito in Valmadrera.
In sede di atto notarile di vendita le parti, dopo avere dato atto dell'esistenza di una Convenzione con il Comune di Valmadrera e del conseguente passaggio in capo all'acquirente Controparte_1 di tutti gli oneri e obblighi convenzionali nei confronti del di Valmadrera, hanno pattuito Pt_3 in relazione ai loro rapporti interni, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, quanto segue (art. 2 del contratto di vendita del 29/10/2019):
pagina 3 di 9 “- che restano ad esclusivo carico della società " le opere di Parte_1 urbanizzazione ad oggi mancanti e previste dal P.L. (tappeto d'usura strada di accesso al lotto oggetto di Convenzione con realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica) e la sistemazione delle aree a verde di cui ai mappali nn.8534 e 8540, già cedute al Comune di Valmadrera con il predetto atto a rogito del Notaio di Lecco in data Persona_2
12 dicembre 2014, Rep.55172/17497, che saranno effettuate a sua cura e spese;
- che saranno ad esclusivo carico della società " le opere per la sagomatura Controparte_1
e la sistemazione della scarpata di raccordo tra i suddetti mappali nn.8534 e 8540 ed i piazzali del futuro edificio industriale che verrà realizzato dalla parte acquirente medesima, secondo il progetto che sarà presentato al momento della richiesta di Permesso di Costruire dello stesso;
- che gli altri obblighi convenzionali saranno adempiuti sino a ultimazione e collaudo dalla società " , a propria cura e spese, come la stessa, come sopra Parte_1 rappresentata, garantisce, mantenendo a proprio carico l'esecuzione di tutte le opere e gli obblighi relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria. Pertanto, la società "
[...]
, come sopra rappresentata, sempre con efficacia esclusivamente interna Parte_1 tra le parti, esonera totalmente e si impegna a mantenere indenne per un termine di quattro anni da oggi la società " da qualsiasi onere e spesa in relazione a quanto sopra Controparte_1 specificato, dichiarando inoltre che detti obblighi ed opere sono garantiti da fideiussioni prestate a favore del , che la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara Parte_4 essere ancora validamente in essere ed accettate dal e che rimarranno in essere per un Pt_3 termine massimo di quattro anni, con oneri e spese (anche per quanto riguarda il relativo rinnovo) a carico della parte venditrice.
A garanzia di quanto sopra concordato, la parte venditrice, come sopra rappresentata, consegna alla parte acquirente, che, come sopra rappresentata, conferma, una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da " ", con sede in Bergamo, sino alla concorrenza della Parte_5 somma di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), tacitamente rinnovabile di anno in anno per un termine massimo di quattro anni da oggi, e ciò a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione sopra descritte, e precisamente:
1. realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.;
2. realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità;
3. sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, si obbliga espressamente ad eseguire le suddette opere, a propri oneri e spese, a semplice richiesta scritta della parte acquirente da inoltrarsi entro quattro anni dalla stipula del presente atto una volta che quest'ultima avrà ultimato o starà definitivamente ultimando l'edificazione sul terreno in contratto. La parte venditrice, come sopra rappresentata, si impegna sin d'ora, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da tale richiesta scritta della parte acquirente, a richiedere al Comune di Valmadrera o agli enti preposti il permesso di esecuzione dei lavori, nonché a completare a regola d'arte l'esecuzione delle opere entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ottenimento di detto permesso, affidando la progettazione e la
pagina 4 di 9 direzione lavori all'Ing. con studio in Annone Brianza, Via Sant'Antonio n.31, Parte_2 che ne certificherà l'esecuzione a regola d'arte secondo le prescrizioni della Convenzione del P.L. e seguirà le successive procedure di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione al
. Parte_4
L' obbligazione assunta da parte venditrice verso parte acquirente di esecuzione delle suddette opere a propri oneri e spese si estinguerà qualora parte acquirente non ultimasse le opere di edificazione sul terreno e non ne formulasse richiesta entro il termine essenziale di quattro anni dalla sottoscrizione del presente atto. In tal caso, e spirato tale termine, nulla sarà dovuto dalla parte acquirente alla parte venditrice per tale causale.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono inoltre che la garanzia fideiussoria summenzionata, che avrà durata massima quadriennale, potrà essere escussa dalla parte acquirente solo nell'ipotesi in cui, entro il predetto termine di 3 (tre) mesi dall'ottenimento del permesso ai lavori, la parte venditrice non avesse terminato le opere suddette. Il documento di cui alla garanzia fideiussoria sarà immediatamente restituito dalla parte acquirente alla parte venditrice al termine delle opere, certificate dall'Ing. ” Parte_2
In sostanza, la venditrice si è obbligata nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a realizzare a regola d'arte alcune opere di urbanizzazione (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540), dietro richiesta scritta di quest'ultima, richiesta che sarebbe dovuta intervenire entro quattro anni dalla stipula del contratto di vendita, una volta ultimata l'edificazione sul terreno da parte di Controparte_1
In particolare, entro 30 giorni dalla richiesta scritta, avrebbe dovuto Parte_1 richiedere al Comune di Valmadrera il permesso di esecuzione dei lavori e, entro tre mesi dall'ottenimento di detto permesso, avrebbe dovuto completare a regola d'arte l'esecuzione delle opere.
A garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione, Parte_1 Parte ha consegnato a una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da
[...] Controparte_1
sino alla concorrenza della somma di € 40.000,00, tacitamente rinnovabile di anno Parte_5 in anno per un termine massimo di quattro anni decorrente dalla stipula del contratto di vendita.
Le parti hanno infine previsto che “la garanzia fideiussoria summenzionata, che avrà durata massima quadriennale, potrà essere escussa dalla parte acquirente solo nell'ipotesi in cui, entro il predetto termine di 3 (tre) mesi dall'ottenimento del permesso ai lavori, la parte venditrice non avesse terminato le opere suddette. Il documento di cui alla garanzia fideiussoria sarà immediatamente restituito dalla parte acquirente alla parte venditrice al termine delle opere, certificate dall'Ing. ” Parte_2
Ciò premesso, in data 23/06/2022 (cfr. doc. 4 di parte attrice) ha comunicato a Controparte_1 di essere in procinto di ultimare l'edificazione sul terreno oggetto del Parte_1 contratto di vendita del 29/10/2019 e ha pertanto chiesto alla stessa di provvedere a richiedere al Comune di Valmadrera il permesso di eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione pagina 5 di 9 (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540), in forza delle intese contrattuali intercorse tra le parti. ha presentato in data 25/07/2022 (doc. 5 di parte attrice) al Comune di Parte_1
Valmadrera SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione e, in seguito al deposito di alcune integrazioni richieste dal Comune di Valmadrera, il silenzio assenso risulta essersi perfezionato in data 16/10/2022.
I lavori di completamento delle opere di urbanizzazione sono iniziati il 20/03/2023 e sono stati ultimati il 30/06/2023 (cfr. in particolare doc. 25 di parte attrice).
Nelle more, ha chiesto e ottenuto in data 24/05/2023 (docc. 20 e 21 di parte Controparte_1 attrice) l'escussione della fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da PA
(subentrata a per l'importo di € 40.000,00. Parte_5 ha quindi provveduto ad addebitare a la somma di PA Parte_1
€ 40.000,00 (doc. 33 di parte attrice).
La presente controversia riguarda dunque la domanda formulata dall'attrice Parte_1 nei confronti della convenuta di restituzione della somma di € 40.000,00,
[...] Controparte_1 asseritamente trattenuta in maniera illegittima da quest'ultima.
Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta.
Da un punto di vista sostanziale, infatti, il pagamento della somma di € 40.000,00 è imputabile a in virtù del rapporto contrattuale esistente con l'istituto di credito Parte_1
(subentrata all'originaria che ha emesso la fideiussione PA Parte_5 bancaria a prima richiesta in favore di Controparte_1
e hanno infatti concluso in data 28/10/2019 contratto Parte_1 Parte_5 per rilascio di garanzia bancaria (doc. 34 di parte attrice) e la somma di € 40.000,00 versata in favore di per l'escussione della fideiussione a prima richiesta è stata Controparte_1 immediatamente addebitata da a PA Parte_1
La legittimazione a pretendere la restituzione della somma di € 40.000,00 spetta dunque a e non a la quale non ha del resto subito alcuna Parte_1 PA perdita patrimoniale, avendo provveduto ad addebitare tale somma a Parte_1
Il solvens da un punto di vista sostanziale è dunque e non Parte_1 [...]
che ha provveduto al versamento della somma portata dalla fideiussione unicamente CP_2 in adempimento del contratto per il rilascio di garanzia bancaria del 28/10/2019.
Nel merito, la controversia è da ricondurre essenzialmente al contrasto insorto tra le parti circa l'interpretazione della clausola contrattuale prevista dall'art. 2 del contratto di compravendita immobiliare del 29/10/2019.
pagina 6 di 9 È, infatti, incontestato fra le parti e, in ogni caso, documentalmente provato, che le opere di urbanizzazione (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540) la cui realizzazione a regola d'arte è stata garantita a da Controparte_1 mediante il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta sono Parte_1 state ultimate dall'attrice oltre il termine contrattualmente pattuito di tre mesi dall'ottenimento del titolo abilitativo da parte del Parte_4
Infatti, in seguito alla presentazione di SCIA alternativa al permesso di costruire da parte di il silenzio assenso si è perfezionato in data 16/10/2022, per cui Parte_1
l'attrice avrebbe dovuto completare l'esecuzione delle opere entro il 15/01/2023, mentre i lavori sono stati ultimati il 30/06/2023.
La convenuta ha dunque legittimamente escusso la garanzia fideiussoria, in Controparte_1 conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di compravendita immobiliare del 29/10/2019.
Il contratto, tuttavia, non disciplina espressamente la sorte della somma di € 40.000,00 successivamente all'escussione della fideiussione bancaria.
Dall'interpretazione del regolamento contrattuale deve ritenersi che le parti abbiano in verità inteso costituire una garanzia per la realizzazione a regola d'arte delle opere assimilabile a un deposito cauzionale, non potendo attribuire alla clausola contrattuale la valenza di penale per il ritardo.
La garanzia fideiussoria è stata infatti prestata al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione indicate in contratto (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540), senza che le parti abbiano inteso attribuire a tale garanzia la funzione di predeterminare in via anticipata il danno da ritardo.
La previsione di una clausola penale, infatti, deve avvenire in modo chiaro e inequivoco, mentre nel regolamento contrattuale manca ogni possibile riferimento al danno da ritardo.
Le parti hanno dunque inteso consentire a in caso di mancato completamento dei Controparte_1 lavori entro il termine di tre mesi dall'ottenimento del permesso di costruire, di escutere la fideiussione bancaria per monetizzare la garanzia, trasformandola così in vero e proprio deposito cauzionale.
La somma di € 40.000,00 è stata versata da quale garanzia per Parte_1
l'esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione indicate in contratto, per cui essa deve essere restituita in caso di corretta realizzazione delle opere.
Consentire a di trattenere la somma di € 40.000,00 anche in caso di esecuzione a Controparte_1 regola d'arte ma tardiva delle opere equivale infatti a introdurre una penale da ritardo che in verità le parti non hanno inteso pattuire.
pagina 7 di 9 In diversi passaggi dell'art. 2 del contratto di compravendita viene infatti specificato che la fideiussione bancaria fino a concorrenza dell'importo di € 40.000,00 viene prestata “a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione”, per cui alla stessa deve essere attribuita la funzione di deposito cauzionale, e non di penale per il ritardo.
La facoltà attribuita a di escutere la garanzia in caso di mancato completamento Controparte_1 delle opere entro tre mesi dall'ottenimento del permesso di costruire non comporta pertanto automaticamente il diritto di trattenere la somma di € 40.000,00 in via definitiva, non essendo ciò stato pattuito in contratto.
Le opere, del resto, sia pure in ritardo, sono state eseguite a regola d'arte, come allegato dalla parte attrice e non contestato in alcun modo dalla parte convenuta, la quale si è limitata ad eccepirne la tardiva realizzazione.
Del resto, la parte convenuta non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, fondando la propria pretesa di trattenere la somma di € 40.000,00 unicamente sulla circostanza che le opere siano state realizzate oltre il predetto termine di tre mesi, ma senza allegare alcun elemento di pregiudizio derivante da tale ritardo.
In accoglimento della domanda giudiziale attorea, deve dunque essere condannata Controparte_1
a pagare in favore di la somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dal Parte_1
30/06/2023 (data di completamento delle opere di urbanizzazione), come indicato dalla parte attrice.
Non può essere applicato il tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma c.c. invocato dalla parte attrice, trattandosi di obbligazione di fonte non contrattuale, ma restitutoria di un pagamento indebito, dovendo preferirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., n. 28409/2018; Cass., n. 8289/2019; Cass., n. 14512/2022) alla pronuncia per ora isolata Cass., n. 61/2023.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 40.000,00), con riduzione dei valori medi per le fasi di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria, e decisionale, avendo gli scritti conclusivi meramente ripreso le difese già svolte.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dalla parte attrice, non essendo la condotta processuale della convenuta stigmatizzabile quale abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
40.000,00, oltre interessi legali dal 30/06/2023 al saldo;
pagina 8 di 9 2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Parte_1 P.IVA_1
BRAMBILLA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO BENITO Controparte_1 P.IVA_2
SALOMONE e dell'avv. PIETRO BERNARDINI
CONCLUSIONI
Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previa Parte_1 ogni accertamento di rito e di merito, cosi' giudicare:
In via principale: per le ragioni ed i motivi illustrati e descritti nell' atto introduttivo del giudizio, accertato e dichiarato che la convenuta sta illegittimamente ed indebitamente trattenendo la somma di €. 40.000,00, condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a ripetere e pagare alla la somma di €. Parte_1
40.000,00 oltre interessi nella misura stabilita dal quarto comma dell' art. 1284 c.c. dal 30.06.2023 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In via subordinata: nella non creduta denegata ipotesi in cui venisse rigettata la domanda principale e qualora si dovesse accertare, ravvisare e/o riconoscersi nella somma di €. 40.000,00 un collegamento ad una clausola penale contrattuale, ai sensi dell' art. 1384 c.c. ridurre ad equità tale penale, e quindi condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore a ripetere e pagare alla le somme dovute per differenza, oltre Parte_1 interessi nella misura stabilita dal quarto comma dell' art. 1284 c.c. dal 30.06.2023 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via ulteriormente subordinata, gradata, alternativa e residuale: accertato che incassando e trattenendo la somma di €. 40.000,00 ha conseguito un CP_1 arricchimento senza causa in danno ad condannare ad Parte_1 CP_1 indennizzare della correlativa diminuzione patrimoniale mediante la Parte_1 dazione della somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Come da memoria istruttoria, si chiede sia ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante di e prova per testi sui seguenti capitoli specifici e circostanziati: CP_1
1) Vero che tutte le opere previste nell' atto di vendita immobiliare intercorso tra
[...]
e a ministero del notaio rep. 3124 racc. 2110 del Parte_1 CP_1 Persona_1
29.10.2019 (che si rammostra – doc.
1 - articolo 2) sono state completate da nel Parte_1 luglio 2023, nonché certificate come eseguite a regola d' arte ed in conformità con il progetto dall' Ing. il 17.7.2023 (documento 25 che si rammostra), nonché in conformità al Parte_2 permesso a costruire del Comune di Valmadrera che scadeva nell' ottobre 2023 ?
2) Vero che nel luglio 2022 iniziava ad utilizzare per la propria attività, il CP_1 capannone edificato dalla medesima sul terreno vendutole da ? Parte_1
Si indica a teste:
- Ing. con studio in Annone Brianza, Via S. Antonio n. 31” Parte_2
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie, se del caso anche in via incidentale, per i motivi indicati in atti, da intendersi integralmente ritrascritti, così giudicare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e/o in diritto di tutte le domande avversarie e comunque rigettare le domande di Parte_1
2) in via istruttoria, senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere il seguente capitolo di prova per testi:
1) vero che il 17 gennaio 2024 ha ottenuto, da parte del Comune di Valmadrera, Controparte_1
l'agibilità dell'edificio realizzato sul terreno acquistato da il 29 ottobre Parte_1
2019.
Si indica quale testimone l'arch. domiciliato in (23889), OL OL (LC), Testimone_1 via Monterosa snc;
3) sempre in via istruttoria, qualora i capitoli di prova articolati da Controparte dovessero essere ammessi, disporre che sia sentito a prova contraria l'arch. domiciliato in Testimone_1
OL OL (LC), via Monterosa snc anche sui seguenti capitoli di prova formulati, per l'appunto, a prova contraria:
pagina 2 di 9 1) vero che a luglio 2022 ha iniziato il trasloco dei macchinari dal capannone di Controparte_1
AL (LC), via E. Monti, 23 a quello costruito sul terreno sito nel Comune di Valmadrera, che la stessa aveva acquistato da il 29 ottobre 2019; Controparte_1 Parte_1
2) vero che il 10 settembre 2022 ha traslocato gli uffici e ha iniziato la attività Controparte_1 presso l'immobile costruito sul terreno sito nel Comune di Valmadrera, che la stessa CP_1 aveva acquistato da il 29 ottobre 2019;
[...] Parte_1
3) vero che a novembre 2022 ha presentato al Comune di Valmadrera domanda di Controparte_1 avvio attività presso lo stabilimento realizzato sul terreno sito nel Comune di Valmadrera, che la stessa aveva acquistato da il 29 ottobre 2019. Controparte_1 Parte_1
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha convenuto in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto incassato dalla convenuta in forza di escussione di fideiussione bancaria a prima richiesta prevista dal contratto di vendita immobiliare del 29/10/2019 concluso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande giudiziali Controparte_1 attoree.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., le parti sono comparse all'udienza di prima comparizione avanti al giudice precedente assegnatario del procedimento, il quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
La domanda giudiziale attorea è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Con atto di vendita a rogito notaio dott.ssa di Lecco del 29/10/2019 rep. n. 3124 Persona_1 racc. n. 2110, la società ha venduto alla società un Parte_1 Controparte_1 appezzamento di terreno inedificato, in parte edificabile ed in parte boscato, sito in Valmadrera.
In sede di atto notarile di vendita le parti, dopo avere dato atto dell'esistenza di una Convenzione con il Comune di Valmadrera e del conseguente passaggio in capo all'acquirente Controparte_1 di tutti gli oneri e obblighi convenzionali nei confronti del di Valmadrera, hanno pattuito Pt_3 in relazione ai loro rapporti interni, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, quanto segue (art. 2 del contratto di vendita del 29/10/2019):
pagina 3 di 9 “- che restano ad esclusivo carico della società " le opere di Parte_1 urbanizzazione ad oggi mancanti e previste dal P.L. (tappeto d'usura strada di accesso al lotto oggetto di Convenzione con realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica) e la sistemazione delle aree a verde di cui ai mappali nn.8534 e 8540, già cedute al Comune di Valmadrera con il predetto atto a rogito del Notaio di Lecco in data Persona_2
12 dicembre 2014, Rep.55172/17497, che saranno effettuate a sua cura e spese;
- che saranno ad esclusivo carico della società " le opere per la sagomatura Controparte_1
e la sistemazione della scarpata di raccordo tra i suddetti mappali nn.8534 e 8540 ed i piazzali del futuro edificio industriale che verrà realizzato dalla parte acquirente medesima, secondo il progetto che sarà presentato al momento della richiesta di Permesso di Costruire dello stesso;
- che gli altri obblighi convenzionali saranno adempiuti sino a ultimazione e collaudo dalla società " , a propria cura e spese, come la stessa, come sopra Parte_1 rappresentata, garantisce, mantenendo a proprio carico l'esecuzione di tutte le opere e gli obblighi relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria. Pertanto, la società "
[...]
, come sopra rappresentata, sempre con efficacia esclusivamente interna Parte_1 tra le parti, esonera totalmente e si impegna a mantenere indenne per un termine di quattro anni da oggi la società " da qualsiasi onere e spesa in relazione a quanto sopra Controparte_1 specificato, dichiarando inoltre che detti obblighi ed opere sono garantiti da fideiussioni prestate a favore del , che la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara Parte_4 essere ancora validamente in essere ed accettate dal e che rimarranno in essere per un Pt_3 termine massimo di quattro anni, con oneri e spese (anche per quanto riguarda il relativo rinnovo) a carico della parte venditrice.
A garanzia di quanto sopra concordato, la parte venditrice, come sopra rappresentata, consegna alla parte acquirente, che, come sopra rappresentata, conferma, una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da " ", con sede in Bergamo, sino alla concorrenza della Parte_5 somma di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), tacitamente rinnovabile di anno in anno per un termine massimo di quattro anni da oggi, e ciò a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione sopra descritte, e precisamente:
1. realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.;
2. realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità;
3. sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, si obbliga espressamente ad eseguire le suddette opere, a propri oneri e spese, a semplice richiesta scritta della parte acquirente da inoltrarsi entro quattro anni dalla stipula del presente atto una volta che quest'ultima avrà ultimato o starà definitivamente ultimando l'edificazione sul terreno in contratto. La parte venditrice, come sopra rappresentata, si impegna sin d'ora, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da tale richiesta scritta della parte acquirente, a richiedere al Comune di Valmadrera o agli enti preposti il permesso di esecuzione dei lavori, nonché a completare a regola d'arte l'esecuzione delle opere entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ottenimento di detto permesso, affidando la progettazione e la
pagina 4 di 9 direzione lavori all'Ing. con studio in Annone Brianza, Via Sant'Antonio n.31, Parte_2 che ne certificherà l'esecuzione a regola d'arte secondo le prescrizioni della Convenzione del P.L. e seguirà le successive procedure di collaudo e cessione delle opere di urbanizzazione al
. Parte_4
L' obbligazione assunta da parte venditrice verso parte acquirente di esecuzione delle suddette opere a propri oneri e spese si estinguerà qualora parte acquirente non ultimasse le opere di edificazione sul terreno e non ne formulasse richiesta entro il termine essenziale di quattro anni dalla sottoscrizione del presente atto. In tal caso, e spirato tale termine, nulla sarà dovuto dalla parte acquirente alla parte venditrice per tale causale.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono inoltre che la garanzia fideiussoria summenzionata, che avrà durata massima quadriennale, potrà essere escussa dalla parte acquirente solo nell'ipotesi in cui, entro il predetto termine di 3 (tre) mesi dall'ottenimento del permesso ai lavori, la parte venditrice non avesse terminato le opere suddette. Il documento di cui alla garanzia fideiussoria sarà immediatamente restituito dalla parte acquirente alla parte venditrice al termine delle opere, certificate dall'Ing. ” Parte_2
In sostanza, la venditrice si è obbligata nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a realizzare a regola d'arte alcune opere di urbanizzazione (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540), dietro richiesta scritta di quest'ultima, richiesta che sarebbe dovuta intervenire entro quattro anni dalla stipula del contratto di vendita, una volta ultimata l'edificazione sul terreno da parte di Controparte_1
In particolare, entro 30 giorni dalla richiesta scritta, avrebbe dovuto Parte_1 richiedere al Comune di Valmadrera il permesso di esecuzione dei lavori e, entro tre mesi dall'ottenimento di detto permesso, avrebbe dovuto completare a regola d'arte l'esecuzione delle opere.
A garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione, Parte_1 Parte ha consegnato a una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da
[...] Controparte_1
sino alla concorrenza della somma di € 40.000,00, tacitamente rinnovabile di anno Parte_5 in anno per un termine massimo di quattro anni decorrente dalla stipula del contratto di vendita.
Le parti hanno infine previsto che “la garanzia fideiussoria summenzionata, che avrà durata massima quadriennale, potrà essere escussa dalla parte acquirente solo nell'ipotesi in cui, entro il predetto termine di 3 (tre) mesi dall'ottenimento del permesso ai lavori, la parte venditrice non avesse terminato le opere suddette. Il documento di cui alla garanzia fideiussoria sarà immediatamente restituito dalla parte acquirente alla parte venditrice al termine delle opere, certificate dall'Ing. ” Parte_2
Ciò premesso, in data 23/06/2022 (cfr. doc. 4 di parte attrice) ha comunicato a Controparte_1 di essere in procinto di ultimare l'edificazione sul terreno oggetto del Parte_1 contratto di vendita del 29/10/2019 e ha pertanto chiesto alla stessa di provvedere a richiedere al Comune di Valmadrera il permesso di eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione pagina 5 di 9 (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540), in forza delle intese contrattuali intercorse tra le parti. ha presentato in data 25/07/2022 (doc. 5 di parte attrice) al Comune di Parte_1
Valmadrera SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione e, in seguito al deposito di alcune integrazioni richieste dal Comune di Valmadrera, il silenzio assenso risulta essersi perfezionato in data 16/10/2022.
I lavori di completamento delle opere di urbanizzazione sono iniziati il 20/03/2023 e sono stati ultimati il 30/06/2023 (cfr. in particolare doc. 25 di parte attrice).
Nelle more, ha chiesto e ottenuto in data 24/05/2023 (docc. 20 e 21 di parte Controparte_1 attrice) l'escussione della fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da PA
(subentrata a per l'importo di € 40.000,00. Parte_5 ha quindi provveduto ad addebitare a la somma di PA Parte_1
€ 40.000,00 (doc. 33 di parte attrice).
La presente controversia riguarda dunque la domanda formulata dall'attrice Parte_1 nei confronti della convenuta di restituzione della somma di € 40.000,00,
[...] Controparte_1 asseritamente trattenuta in maniera illegittima da quest'ultima.
Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta.
Da un punto di vista sostanziale, infatti, il pagamento della somma di € 40.000,00 è imputabile a in virtù del rapporto contrattuale esistente con l'istituto di credito Parte_1
(subentrata all'originaria che ha emesso la fideiussione PA Parte_5 bancaria a prima richiesta in favore di Controparte_1
e hanno infatti concluso in data 28/10/2019 contratto Parte_1 Parte_5 per rilascio di garanzia bancaria (doc. 34 di parte attrice) e la somma di € 40.000,00 versata in favore di per l'escussione della fideiussione a prima richiesta è stata Controparte_1 immediatamente addebitata da a PA Parte_1
La legittimazione a pretendere la restituzione della somma di € 40.000,00 spetta dunque a e non a la quale non ha del resto subito alcuna Parte_1 PA perdita patrimoniale, avendo provveduto ad addebitare tale somma a Parte_1
Il solvens da un punto di vista sostanziale è dunque e non Parte_1 [...]
che ha provveduto al versamento della somma portata dalla fideiussione unicamente CP_2 in adempimento del contratto per il rilascio di garanzia bancaria del 28/10/2019.
Nel merito, la controversia è da ricondurre essenzialmente al contrasto insorto tra le parti circa l'interpretazione della clausola contrattuale prevista dall'art. 2 del contratto di compravendita immobiliare del 29/10/2019.
pagina 6 di 9 È, infatti, incontestato fra le parti e, in ogni caso, documentalmente provato, che le opere di urbanizzazione (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540) la cui realizzazione a regola d'arte è stata garantita a da Controparte_1 mediante il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta sono Parte_1 state ultimate dall'attrice oltre il termine contrattualmente pattuito di tre mesi dall'ottenimento del titolo abilitativo da parte del Parte_4
Infatti, in seguito alla presentazione di SCIA alternativa al permesso di costruire da parte di il silenzio assenso si è perfezionato in data 16/10/2022, per cui Parte_1
l'attrice avrebbe dovuto completare l'esecuzione delle opere entro il 15/01/2023, mentre i lavori sono stati ultimati il 30/06/2023.
La convenuta ha dunque legittimamente escusso la garanzia fideiussoria, in Controparte_1 conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di compravendita immobiliare del 29/10/2019.
Il contratto, tuttavia, non disciplina espressamente la sorte della somma di € 40.000,00 successivamente all'escussione della fideiussione bancaria.
Dall'interpretazione del regolamento contrattuale deve ritenersi che le parti abbiano in verità inteso costituire una garanzia per la realizzazione a regola d'arte delle opere assimilabile a un deposito cauzionale, non potendo attribuire alla clausola contrattuale la valenza di penale per il ritardo.
La garanzia fideiussoria è stata infatti prestata al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione indicate in contratto (realizzazione del tappeto d'usura sulla strada di accesso al P.L.; realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la suddetta viabilità; sistemazione a verde dei mappali nn.8534 e 8540), senza che le parti abbiano inteso attribuire a tale garanzia la funzione di predeterminare in via anticipata il danno da ritardo.
La previsione di una clausola penale, infatti, deve avvenire in modo chiaro e inequivoco, mentre nel regolamento contrattuale manca ogni possibile riferimento al danno da ritardo.
Le parti hanno dunque inteso consentire a in caso di mancato completamento dei Controparte_1 lavori entro il termine di tre mesi dall'ottenimento del permesso di costruire, di escutere la fideiussione bancaria per monetizzare la garanzia, trasformandola così in vero e proprio deposito cauzionale.
La somma di € 40.000,00 è stata versata da quale garanzia per Parte_1
l'esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione indicate in contratto, per cui essa deve essere restituita in caso di corretta realizzazione delle opere.
Consentire a di trattenere la somma di € 40.000,00 anche in caso di esecuzione a Controparte_1 regola d'arte ma tardiva delle opere equivale infatti a introdurre una penale da ritardo che in verità le parti non hanno inteso pattuire.
pagina 7 di 9 In diversi passaggi dell'art. 2 del contratto di compravendita viene infatti specificato che la fideiussione bancaria fino a concorrenza dell'importo di € 40.000,00 viene prestata “a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione”, per cui alla stessa deve essere attribuita la funzione di deposito cauzionale, e non di penale per il ritardo.
La facoltà attribuita a di escutere la garanzia in caso di mancato completamento Controparte_1 delle opere entro tre mesi dall'ottenimento del permesso di costruire non comporta pertanto automaticamente il diritto di trattenere la somma di € 40.000,00 in via definitiva, non essendo ciò stato pattuito in contratto.
Le opere, del resto, sia pure in ritardo, sono state eseguite a regola d'arte, come allegato dalla parte attrice e non contestato in alcun modo dalla parte convenuta, la quale si è limitata ad eccepirne la tardiva realizzazione.
Del resto, la parte convenuta non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, fondando la propria pretesa di trattenere la somma di € 40.000,00 unicamente sulla circostanza che le opere siano state realizzate oltre il predetto termine di tre mesi, ma senza allegare alcun elemento di pregiudizio derivante da tale ritardo.
In accoglimento della domanda giudiziale attorea, deve dunque essere condannata Controparte_1
a pagare in favore di la somma di € 40.000,00, oltre interessi legali dal Parte_1
30/06/2023 (data di completamento delle opere di urbanizzazione), come indicato dalla parte attrice.
Non può essere applicato il tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma c.c. invocato dalla parte attrice, trattandosi di obbligazione di fonte non contrattuale, ma restitutoria di un pagamento indebito, dovendo preferirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., n. 28409/2018; Cass., n. 8289/2019; Cass., n. 14512/2022) alla pronuncia per ora isolata Cass., n. 61/2023.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 40.000,00), con riduzione dei valori medi per le fasi di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria, e decisionale, avendo gli scritti conclusivi meramente ripreso le difese già svolte.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. invocato dalla parte attrice, non essendo la condotta processuale della convenuta stigmatizzabile quale abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
40.000,00, oltre interessi legali dal 30/06/2023 al saldo;
pagina 8 di 9 2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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