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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c. allegata al verbale del 30 settembre 2025
Rg. 5366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 5366/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. II, n. 1623/2023, pubblicata in data
27.10.2023, notificata in pari data
TRA
, cf. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cf. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
[...] C.F._2
Rapolla, cf. , giusta procura stesa in calce all'atto di appello, C.F._3 elett.nte dom.ti presso il suo studio in Solofra, via S. Andrea n. 109
Appellante
E
, cf. , rappresentata e difesa da sé Controparte_1 C.F._4 medesima ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Piazza della Libertà n.11
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) La domanda avanzata dagli attuali appellanti è così riassunta nella sentenza di primo grado:
1 e convenivano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale (di Avellino), l'avv. per ivi sentirla condannare - previo Controparte_1 accertamento della sua responsabilità professionale ai sensi degli artt. 1176,1218 e 2236
c.c.: al risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza della sua negligente condotta professionale, che quantificavano in Euro 17.447,94, oltre interessi di mora al 12%, dalla domanda all'effettivo soddisfo, pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo n. 971/2015 del 18.07.2015, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Avellino nell'ambito del giudizio n. 2768/2015 R.G., in favore della oltre le spese di iscrizione a Controparte_2 ruolo per l'opposizione spiegata, pari ad Euro 148,08, e gli onorari, pari ad Euro
2.500,00; - al risarcimento del danno psichico patito dal , già in precarie Parte_1 condizioni di salute, da valutarsi a mezzo CTU;
- alle spese del giudizio.
A sostegno della domanda, deducevano: che conferivano mandato all'avv. CP_1 per la proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 971/2015,
[...] emesso dal Tribunale di Avellino in data 18-07.2015, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 17.447,94, oltre Controparte_2 interessi al tasso del 12 % dalla domanda al soddisfo, spese della procedura ed accessori;
- che l'avv. promuoveva il giudizio di opposizione avverso il suindicato D.I., CP_1 omettendo, pur a conoscenza delle loro condizioni economiche, di informarli in ordine alla possibilità di conseguire il gratuito patrocinio;
- che il giudizio di opposizione
(iscritto al numero 4344/2015 R.G.) si concludeva con sentenza di rigetto, n. 1256/2017, resa dal Tribunale di Avellino, in persona del dott. Califano;
- che l'avv. non CP_1 comunicava loro la notificazione della sentenza;
- che venivano indirettamente ed occasionalmente a conoscenza della pubblicazione della sentenza, allorquando i termini per l'impugnazione erano già decorsi;
- che vi era stata grave negligenza nel comportamento della professionista, fonte di sua responsabilità ex artt. 1176, 1218 e 2236
c.c..”.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico degli attori secondo soccombenza, come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, in estrema sintesi, perveniva alla indicata statuizione, innanzi tutto, 1) relativamente all'addebito mosso per la mancata informazione di poter fare ricorso all'ammissione al gratuito patrocinio, evidenziando, in sostanza, che, pur costituendo ciò un obbligo preciso del difensore, detta ammissione non
2 avrebbe avuto alcun effetto rispetto alla condanna alle spese in favore della controparte, essendo prevista per i compensi del proprio difensore, aggiungendo, successivamente, 2) che infondata era anche la richiesta di restituzione delle somme relative alla iscrizione a ruolo della causa e all'onorario per euro 2.500,00 in favore della in assenza di prova dell'esborso; 3) in relazione, poi, alla CP_1 responsabilità professionale connessa all'omessa comunicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, e alla conseguente mancata impugnazione, riportava il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale “in tema di responsabilità dell'avvocato, ove il cliente lamenti la mancata comunicazione di un provvedimento pregiudizievole, la responsabilità dell'avvocato può essere affermata solo se si dimostri che l'impugnazione di tale provvedimento, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta”, da ciò derivando “che, se il cliente che assume di essere stato danneggiato dall'inerzia del legale non prova che l'appello sarebbe stato accolto – o comunque che vi sarebbero stati ampi margini per sperare in tale risultato – allora questi non può chiedere il risarcimento”; tantomeno poteva rilevare l'allungamento dei tempi per provvedere al pagamento, occorrendo, riguardo al nesso causale accertare “che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone”; 4) il tribunale, infine, dopo avere rimarcato che gli attori si erano limitati soltanto a considerazioni di principio, senza offrire elementi, neppure in via probabilistica, circa le possibilità di vittoria in sede di appello, analizzava, comunque, quanto emerso nel giudizio
'presupposto' di opposizione, negando che vi fossero elementi per l'accoglimento di una eventuale impugnazione.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello il e la , da Parte_1 Parte_2 intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, contestando, per sintetizzare, a)
l'erroneità della revoca della c.t.u. medica sulla persona dell'attore, che aveva confermato come la possibilità di conseguire un risultato favorevole ed il pregiudizio
3 economico subito dal giudizio di opposizione, avevano inciso sui suoi disturbi depressivi;
b) la mancata valutazione della perdita di chance di poter conseguire un risultato vantaggioso, senza considerare, altresì, che in presenza della prova del rapporto e dell'allegato inadempimento, secondo i principi generali toccava alla professionista dimostrare di avere correttamente adempiuto;
c) avere svolto dei rilievi extra petitum riguardo alla mancata informazione di poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Chiedeva, pertanto, di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1623/2023 … pubblicata e notificata in data 27.10.2023 … Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”, in via istruttoria rinnovandosi la c.t.u. relativa all'accertamento dei danni patiti dal
. Parte_1
B.b.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva, con varie argomentazioni, all'impugnazione, così concludendo:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- dichiarare nulla ed inesistente la notifica del presente appello, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dagli odierni appellanti per le ragioni indicate in atto;
NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sigg.ri e e per l'effetto confermare Parte_1 Parte_2 integralmente la sentenza n. 1623/2023, resa dal Tribunale di Avellino- dott.ssa Teresa
Cianciulli, pubblicata il 27.10.2023 e notificata in pari data, nell'ambito del giudizio avente r.g. 1773/2019; oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
B.c.) La causa è stata rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
4 C.a.) In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato notificato privo dei relativi allegati, fatto dal quale l'appellata fa discendere l'inesistenza, per quanto è dato capire, della stessa impugnazione, con la conseguenza che gli atti successivi non avrebbero potuto sanare tale difetto, essendo stati posti in essere quando il termine breve per appellare
(la sentenza è stata notificata il 27.10.2023), era oramai decorso.
Gli appellanti correttamente replicano che l'incompletezza dell'atto tale da non permettere la sua comprensione, equiparabile alla totale mancanza, secondo la giurisprudenza di legittimità non incide sulla validità-inesistenza dell'atto, ma sulla sua notificazione, la quale risulta, comunque, effettuata, in particolare nel caso in cui dalla stessa emerga con chiarezza quale sia l'atto che si intendeva notificare e le relative finalità.
Il principio espresso nella sentenza n. 30082/2023 e ribadito anche successivamente in particolare dalla Sezione lavoro, ha chiaramente portata generale, ed è quindi trasponibile anche al giudizio regolato dal rito ordinario, senza che possa assumere una diversa incidenza il fatto che il ricorso, nel rito del lavoro, sia stato già depositato presso l'ufficio, giacché, se il vizio attiene alla nullità della notifica e non all'inesistenza di questa, non può che discenderne la conseguenza secondo cui essa sia rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con tutte le implicazioni sananti ex tunc ivi previste.
Del resto, l'interpretazione muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18121 del 2016, la quale si riferiva ad un ricorso in Cassazione, dove pure, come per l'atto di appello nel rito ordinario, la notifica dell'atto anticipa e non segue il deposito dell'atto stesso, essendo stato, comunque, nel caso in esame, stato depositato tempestivamente, nei dieci giorni, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Sicché, essendo chiaramente indicati nella notifica che si trattava di “appello
”, in presenza della costituzione dell'appellata, la quale ha anche Controparte_3 svolto le proprie difese nel merito, il contraddittorio si è regolarmente costituito.
C.b.) Relativamente all'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., effettivamente, l'impugnazione in buona parte non si confronta con le argomentazioni svolta dal giudice di primo grado, finendo per risultare per più versi inammissibile, o incentrata su questioni irrilevanti o che non hanno avuto incidenza sull'iter motivazionale seguito dal tribunale, per tale ragione, prive di decisività.
5 C.b.i.) Partendo dalla prima contestazione che gli appellanti muovono alla decisione di primo grado – la revoca dell'ammissione della c.t.u. medica – deve rilevarsi che la stessa sembra quasi presupporre l'autonomia del danno psicologico asseritamente patito in conseguenza della mancata informazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, così da precluderne l'impugnazione, dal giudizio di responsabilità (peraltro, dai passaggi della consulenza richiamati dall'appellante, emerge sempre che l'aggravarsi dei disturbi depressivi è legato, comunque, all'esito del giudizio).
Invece, una volta negata la responsabilità – o meglio, il nesso causale tra condotta inadempiente e il mancato riconoscimento delle proprie ragioni – non possono farsi differenziazioni tra i pregiudizi patiti, siano essi di natura patrimoniale o non patrimoniale, finendo l'inadempimento per costituire mera occasione anche dei secondi.
Pertanto, il problema della revoca della c.t.u. non può essere anteposto, ma va esaminato solo se sussistono elementi per affermare la responsabilità del professionista nel senso precisato.
C.b.ii.) Sempre riferendoci ai motivi di appello che, ad avviso della corte, non superano il vaglio di ammissibilità o difettano di rilevanza, si evidenzia come gli appellanti, in sostanza, hanno omesso di impugnare la parte della decisione relativa al rigetto della domanda riguardante l'omessa informazione della possibilità di ricorrere all'amissione del patrocinio a spese della Stato, che apoditticamente viene tacciata di ultrapetizione.
Il tribunale ha rimarcato la differenza tra spese a carico dello Stato discendenti dall'ammissione al gratuito patrocinio, dirette a remunerare il difensore del cliente, e spese nei confronti del soccombente, le quali non potranno che gravare su chi ha perso la causa.
Ha, poi, aggiunto che, sia quelle relative al contributo unificato, come quelle per i compensi all'avv. comunque, non potevano essere riconosciute in difetto CP_1 degli esborsi.
Su tale ultima affermazione il e la non prendono nessuna Parte_1 Parte_2 posizione o formulano contestazioni.
Sicché, non è chiara la finalità dell'impugnazione, né del pregiudizio subito, il quale sembra essere collegato alla mera mancata informazione della possibilità di
6 fare ricorso al patrocinio gratuito, senza nessun effetto pratico, se non discendente dall'obbligo inadempiuto, quasi come sanzione al comportamento del professionista, quando le finalità della responsabilità civile, salvo le ipotesi espressamente ammesse, tendono a tutelare il danneggiato, non a punire la condotta del preteso danneggiante.
Anche la questione posta richiamandosi alla nota pronuncia del 2001, che ripartisce gli oneri tra le parti in caso di risoluzione, inadempimento e risarcimento del danno in ambito contrattuale, si pone da una prospettiva non condivisibile, attribuendo al giudice di primo grado un errore che non ha commesso.
Infatti, il tribunale ha affrontato il problema prescindendo dall'analisi dell'inadempimento della (anzi, anche dandolo per presupposto) CP_1 all'obbligo di comunicare la sentenza ai fini di poterla impugnare, ponendo l'attenzione sul nesso causale in base ai principi affermati nella materia dal giudice di legittimità.
Da ciò discendendo l'irrilevanza della questione opposta con l'appello nell'ambito della decisione.
C.c.) Rimane da esaminare il nodo centrale del problema, i presupposti per poter affermare che il professionista sia responsabile del danno subito dagli attori in prima istanza.
Innanzi tutto, riguardo alla assenza di nesso causale determinata dalla impossibilità di conseguire, con ragionevole e fondata probabilità, la vittoria nel giudizio di opposizione, il giudice di primo grado, pur ritenendo mancante ogni elemento rappresentativo offerto dagli attori sul punto, ha pure analizzato l'oggetto di quel giudizio e le ragioni poste a sostegno della conferma del decreto monitorio, senza che né l'una, né l'altra affermazione siano state sottoposte a confutazione, sicché esse sono oramai coperte dal giudicato interno, rendendo ogni questione diretta a contestare, su detto profilo, il diniego della responsabilità della CP_1 oramai preclusa.
Residua quella che sembra essere la doglianza su cui gli appellanti affidano, in definitiva, il gravame, afferente la risarcibilità della chance.
Al riguardo andrebbe innanzitutto osservato che i hanno Controparte_4 sicuramente mutato il petitum da cui erano partiti nel proporre la domanda in primo grado, cosa resa manifesta dalle stesse conclusioni proposte alla fine dell'atto di
7 citazione, centrate sulla condanna al pagamento della somma oggetto della statuizione sfavorevole subita nel giudizio 'presupposto', evidentemente postulanti il conseguimento della vittoria nel giudizio di appello impedito dal comportamento addebitato al professionista, rispetto a quelle di cui all'atto di appello, genericamente invocanti la riforma della sentenza, con accoglimento della loro domanda, senza ulteriori aggiunte.
In ogni caso, riguardo alla questione della possibilità di risarcire anche la chance di conseguire un risultato utile, ci si può richiamare a quanto già espresso da questa sezione di recente:
<chance, va dato seguito al principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24670/2024 secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione ( e quindi anche mancata proposizione) di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (parentesi aggiunta).
Nella parte motiva dell'ordinanza si legge: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.
In conformità di quanto statuito dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, deve escludersi che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale
(omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole al proprio cliente), possa costituire un danno, di per sé risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, atteso che occorre distinguere tra l'interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e l'interesse primario, o presupposto, del creditore.
8 L'interesse strumentale è quello che caratterizza la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. L'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale.
Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, sicchè l'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato è funzionale alla realizzazione dell'interesse primario.
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, quindi, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza della sola lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione, nel cui perimetro si colloca la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio.
Ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente e cioè la mancata “vittoria della causa”.
Diversamente, in assenza di una prognosi di lesione di tale “bene della vita” non potrà esserci danno risarcibile. L'interesse alla “mera partecipazione” ad un giudizio
è sganciato dal bene della vita rappresentato dalla vittoria della causa, cui tende il giudizio stesso.>> (Sez. IX, Presidente Forgillo, rel. est. Di Lorenzo, 2 settembre
2025).
D'altro canto, l'ambito in cui maggiormente si rinviene l'indirizzo che
'individua' la chance di conseguire un risultato utile come evento distinto ed autonomamente risarcibile, è quello medico, in cui, evidentemente, la probabilità di maggiori chances di sopravvivenza, o di migliori condizioni di vita, ha un chiaro contenuto, purché si fondi sempre su elementi apprezzabili, concreti e significativi, mentre nell'ambito che qui interessa è difficile distinguere (ciò è evidenziato nel richiamato precedente) il pregiudizio in discorso da quello legato al risultato utile perseguito nel giudizio.
Peraltro, proprio perché la chance deve legittimarsi in base ad elementi concretamente apprezzabili e non essere astratta ed ipotetica, nel caso in esame, come rimarcato dal tribunale, la possibilità di differire il pagamento, in assenza di
9 ogni altra allegazione, è di per sé un non pregiudizio, se non di mero fatto, come la possibilità di raggiungere accordi transattivi, soltanto dedotta, mancando, anche alla luce di quanto affermato dal tribunale circa l'infondatezza dell'opposizione, ogni elemento concreto di sostegno e di valutazione (tutto prescindendo dal dato che difetta ogni allegazione in merito a come poi debba essere liquidato tale pregiudizio).
E) Le spese
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza – nei minimi, considerato anche il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., il valore complessivo delle difese svolte e le mancate difese riguardo al profilo di inadempimento contestato – tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità, e avuto riguardo a quanto espresso dal giudice di legittimità, per il quale
< del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), considerata la ridotta difficoltà delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta, per come precisato in motivazione, l'appello;
b) condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellata, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
c) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui
10 all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 30 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
11
Rg. 5366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 5366/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, sez. II, n. 1623/2023, pubblicata in data
27.10.2023, notificata in pari data
TRA
, cf. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cf. , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
[...] C.F._2
Rapolla, cf. , giusta procura stesa in calce all'atto di appello, C.F._3 elett.nte dom.ti presso il suo studio in Solofra, via S. Andrea n. 109
Appellante
E
, cf. , rappresentata e difesa da sé Controparte_1 C.F._4 medesima ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Piazza della Libertà n.11
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) La domanda avanzata dagli attuali appellanti è così riassunta nella sentenza di primo grado:
1 e convenivano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale (di Avellino), l'avv. per ivi sentirla condannare - previo Controparte_1 accertamento della sua responsabilità professionale ai sensi degli artt. 1176,1218 e 2236
c.c.: al risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza della sua negligente condotta professionale, che quantificavano in Euro 17.447,94, oltre interessi di mora al 12%, dalla domanda all'effettivo soddisfo, pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo n. 971/2015 del 18.07.2015, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Avellino nell'ambito del giudizio n. 2768/2015 R.G., in favore della oltre le spese di iscrizione a Controparte_2 ruolo per l'opposizione spiegata, pari ad Euro 148,08, e gli onorari, pari ad Euro
2.500,00; - al risarcimento del danno psichico patito dal , già in precarie Parte_1 condizioni di salute, da valutarsi a mezzo CTU;
- alle spese del giudizio.
A sostegno della domanda, deducevano: che conferivano mandato all'avv. CP_1 per la proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 971/2015,
[...] emesso dal Tribunale di Avellino in data 18-07.2015, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Euro 17.447,94, oltre Controparte_2 interessi al tasso del 12 % dalla domanda al soddisfo, spese della procedura ed accessori;
- che l'avv. promuoveva il giudizio di opposizione avverso il suindicato D.I., CP_1 omettendo, pur a conoscenza delle loro condizioni economiche, di informarli in ordine alla possibilità di conseguire il gratuito patrocinio;
- che il giudizio di opposizione
(iscritto al numero 4344/2015 R.G.) si concludeva con sentenza di rigetto, n. 1256/2017, resa dal Tribunale di Avellino, in persona del dott. Califano;
- che l'avv. non CP_1 comunicava loro la notificazione della sentenza;
- che venivano indirettamente ed occasionalmente a conoscenza della pubblicazione della sentenza, allorquando i termini per l'impugnazione erano già decorsi;
- che vi era stata grave negligenza nel comportamento della professionista, fonte di sua responsabilità ex artt. 1176, 1218 e 2236
c.c..”.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico degli attori secondo soccombenza, come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, in estrema sintesi, perveniva alla indicata statuizione, innanzi tutto, 1) relativamente all'addebito mosso per la mancata informazione di poter fare ricorso all'ammissione al gratuito patrocinio, evidenziando, in sostanza, che, pur costituendo ciò un obbligo preciso del difensore, detta ammissione non
2 avrebbe avuto alcun effetto rispetto alla condanna alle spese in favore della controparte, essendo prevista per i compensi del proprio difensore, aggiungendo, successivamente, 2) che infondata era anche la richiesta di restituzione delle somme relative alla iscrizione a ruolo della causa e all'onorario per euro 2.500,00 in favore della in assenza di prova dell'esborso; 3) in relazione, poi, alla CP_1 responsabilità professionale connessa all'omessa comunicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, e alla conseguente mancata impugnazione, riportava il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale “in tema di responsabilità dell'avvocato, ove il cliente lamenti la mancata comunicazione di un provvedimento pregiudizievole, la responsabilità dell'avvocato può essere affermata solo se si dimostri che l'impugnazione di tale provvedimento, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta”, da ciò derivando “che, se il cliente che assume di essere stato danneggiato dall'inerzia del legale non prova che l'appello sarebbe stato accolto – o comunque che vi sarebbero stati ampi margini per sperare in tale risultato – allora questi non può chiedere il risarcimento”; tantomeno poteva rilevare l'allungamento dei tempi per provvedere al pagamento, occorrendo, riguardo al nesso causale accertare “che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone”; 4) il tribunale, infine, dopo avere rimarcato che gli attori si erano limitati soltanto a considerazioni di principio, senza offrire elementi, neppure in via probabilistica, circa le possibilità di vittoria in sede di appello, analizzava, comunque, quanto emerso nel giudizio
'presupposto' di opposizione, negando che vi fossero elementi per l'accoglimento di una eventuale impugnazione.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello il e la , da Parte_1 Parte_2 intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, contestando, per sintetizzare, a)
l'erroneità della revoca della c.t.u. medica sulla persona dell'attore, che aveva confermato come la possibilità di conseguire un risultato favorevole ed il pregiudizio
3 economico subito dal giudizio di opposizione, avevano inciso sui suoi disturbi depressivi;
b) la mancata valutazione della perdita di chance di poter conseguire un risultato vantaggioso, senza considerare, altresì, che in presenza della prova del rapporto e dell'allegato inadempimento, secondo i principi generali toccava alla professionista dimostrare di avere correttamente adempiuto;
c) avere svolto dei rilievi extra petitum riguardo alla mancata informazione di poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Chiedeva, pertanto, di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1623/2023 … pubblicata e notificata in data 27.10.2023 … Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”, in via istruttoria rinnovandosi la c.t.u. relativa all'accertamento dei danni patiti dal
. Parte_1
B.b.) Si costituiva l'appellata la quale resisteva, con varie argomentazioni, all'impugnazione, così concludendo:
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- dichiarare nulla ed inesistente la notifica del presente appello, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE
-dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dagli odierni appellanti per le ragioni indicate in atto;
NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sigg.ri e e per l'effetto confermare Parte_1 Parte_2 integralmente la sentenza n. 1623/2023, resa dal Tribunale di Avellino- dott.ssa Teresa
Cianciulli, pubblicata il 27.10.2023 e notificata in pari data, nell'ambito del giudizio avente r.g. 1773/2019; oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
B.c.) La causa è stata rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
4 C.a.) In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato notificato privo dei relativi allegati, fatto dal quale l'appellata fa discendere l'inesistenza, per quanto è dato capire, della stessa impugnazione, con la conseguenza che gli atti successivi non avrebbero potuto sanare tale difetto, essendo stati posti in essere quando il termine breve per appellare
(la sentenza è stata notificata il 27.10.2023), era oramai decorso.
Gli appellanti correttamente replicano che l'incompletezza dell'atto tale da non permettere la sua comprensione, equiparabile alla totale mancanza, secondo la giurisprudenza di legittimità non incide sulla validità-inesistenza dell'atto, ma sulla sua notificazione, la quale risulta, comunque, effettuata, in particolare nel caso in cui dalla stessa emerga con chiarezza quale sia l'atto che si intendeva notificare e le relative finalità.
Il principio espresso nella sentenza n. 30082/2023 e ribadito anche successivamente in particolare dalla Sezione lavoro, ha chiaramente portata generale, ed è quindi trasponibile anche al giudizio regolato dal rito ordinario, senza che possa assumere una diversa incidenza il fatto che il ricorso, nel rito del lavoro, sia stato già depositato presso l'ufficio, giacché, se il vizio attiene alla nullità della notifica e non all'inesistenza di questa, non può che discenderne la conseguenza secondo cui essa sia rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con tutte le implicazioni sananti ex tunc ivi previste.
Del resto, l'interpretazione muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18121 del 2016, la quale si riferiva ad un ricorso in Cassazione, dove pure, come per l'atto di appello nel rito ordinario, la notifica dell'atto anticipa e non segue il deposito dell'atto stesso, essendo stato, comunque, nel caso in esame, stato depositato tempestivamente, nei dieci giorni, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Sicché, essendo chiaramente indicati nella notifica che si trattava di “appello
”, in presenza della costituzione dell'appellata, la quale ha anche Controparte_3 svolto le proprie difese nel merito, il contraddittorio si è regolarmente costituito.
C.b.) Relativamente all'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., effettivamente, l'impugnazione in buona parte non si confronta con le argomentazioni svolta dal giudice di primo grado, finendo per risultare per più versi inammissibile, o incentrata su questioni irrilevanti o che non hanno avuto incidenza sull'iter motivazionale seguito dal tribunale, per tale ragione, prive di decisività.
5 C.b.i.) Partendo dalla prima contestazione che gli appellanti muovono alla decisione di primo grado – la revoca dell'ammissione della c.t.u. medica – deve rilevarsi che la stessa sembra quasi presupporre l'autonomia del danno psicologico asseritamente patito in conseguenza della mancata informazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, così da precluderne l'impugnazione, dal giudizio di responsabilità (peraltro, dai passaggi della consulenza richiamati dall'appellante, emerge sempre che l'aggravarsi dei disturbi depressivi è legato, comunque, all'esito del giudizio).
Invece, una volta negata la responsabilità – o meglio, il nesso causale tra condotta inadempiente e il mancato riconoscimento delle proprie ragioni – non possono farsi differenziazioni tra i pregiudizi patiti, siano essi di natura patrimoniale o non patrimoniale, finendo l'inadempimento per costituire mera occasione anche dei secondi.
Pertanto, il problema della revoca della c.t.u. non può essere anteposto, ma va esaminato solo se sussistono elementi per affermare la responsabilità del professionista nel senso precisato.
C.b.ii.) Sempre riferendoci ai motivi di appello che, ad avviso della corte, non superano il vaglio di ammissibilità o difettano di rilevanza, si evidenzia come gli appellanti, in sostanza, hanno omesso di impugnare la parte della decisione relativa al rigetto della domanda riguardante l'omessa informazione della possibilità di ricorrere all'amissione del patrocinio a spese della Stato, che apoditticamente viene tacciata di ultrapetizione.
Il tribunale ha rimarcato la differenza tra spese a carico dello Stato discendenti dall'ammissione al gratuito patrocinio, dirette a remunerare il difensore del cliente, e spese nei confronti del soccombente, le quali non potranno che gravare su chi ha perso la causa.
Ha, poi, aggiunto che, sia quelle relative al contributo unificato, come quelle per i compensi all'avv. comunque, non potevano essere riconosciute in difetto CP_1 degli esborsi.
Su tale ultima affermazione il e la non prendono nessuna Parte_1 Parte_2 posizione o formulano contestazioni.
Sicché, non è chiara la finalità dell'impugnazione, né del pregiudizio subito, il quale sembra essere collegato alla mera mancata informazione della possibilità di
6 fare ricorso al patrocinio gratuito, senza nessun effetto pratico, se non discendente dall'obbligo inadempiuto, quasi come sanzione al comportamento del professionista, quando le finalità della responsabilità civile, salvo le ipotesi espressamente ammesse, tendono a tutelare il danneggiato, non a punire la condotta del preteso danneggiante.
Anche la questione posta richiamandosi alla nota pronuncia del 2001, che ripartisce gli oneri tra le parti in caso di risoluzione, inadempimento e risarcimento del danno in ambito contrattuale, si pone da una prospettiva non condivisibile, attribuendo al giudice di primo grado un errore che non ha commesso.
Infatti, il tribunale ha affrontato il problema prescindendo dall'analisi dell'inadempimento della (anzi, anche dandolo per presupposto) CP_1 all'obbligo di comunicare la sentenza ai fini di poterla impugnare, ponendo l'attenzione sul nesso causale in base ai principi affermati nella materia dal giudice di legittimità.
Da ciò discendendo l'irrilevanza della questione opposta con l'appello nell'ambito della decisione.
C.c.) Rimane da esaminare il nodo centrale del problema, i presupposti per poter affermare che il professionista sia responsabile del danno subito dagli attori in prima istanza.
Innanzi tutto, riguardo alla assenza di nesso causale determinata dalla impossibilità di conseguire, con ragionevole e fondata probabilità, la vittoria nel giudizio di opposizione, il giudice di primo grado, pur ritenendo mancante ogni elemento rappresentativo offerto dagli attori sul punto, ha pure analizzato l'oggetto di quel giudizio e le ragioni poste a sostegno della conferma del decreto monitorio, senza che né l'una, né l'altra affermazione siano state sottoposte a confutazione, sicché esse sono oramai coperte dal giudicato interno, rendendo ogni questione diretta a contestare, su detto profilo, il diniego della responsabilità della CP_1 oramai preclusa.
Residua quella che sembra essere la doglianza su cui gli appellanti affidano, in definitiva, il gravame, afferente la risarcibilità della chance.
Al riguardo andrebbe innanzitutto osservato che i hanno Controparte_4 sicuramente mutato il petitum da cui erano partiti nel proporre la domanda in primo grado, cosa resa manifesta dalle stesse conclusioni proposte alla fine dell'atto di
7 citazione, centrate sulla condanna al pagamento della somma oggetto della statuizione sfavorevole subita nel giudizio 'presupposto', evidentemente postulanti il conseguimento della vittoria nel giudizio di appello impedito dal comportamento addebitato al professionista, rispetto a quelle di cui all'atto di appello, genericamente invocanti la riforma della sentenza, con accoglimento della loro domanda, senza ulteriori aggiunte.
In ogni caso, riguardo alla questione della possibilità di risarcire anche la chance di conseguire un risultato utile, ci si può richiamare a quanto già espresso da questa sezione di recente:
<chance, va dato seguito al principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24670/2024 secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione ( e quindi anche mancata proposizione) di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (parentesi aggiunta).
Nella parte motiva dell'ordinanza si legge: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.
In conformità di quanto statuito dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, deve escludersi che la 'mera' perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale
(omessa impugnazione del provvedimento giudiziario sfavorevole al proprio cliente), possa costituire un danno, di per sé risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato 'utile' cui mira il giudizio stesso, atteso che occorre distinguere tra l'interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione (art. 1174 c.c.), e l'interesse primario, o presupposto, del creditore.
8 L'interesse strumentale è quello che caratterizza la prestazione oggetto dell'obbligazione, ossia il rispetto delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. L'interesse primario o presupposto non è, invece, dedotto in obbligazione, ma è, però, intimamente connesso a quello strumentale.
Nel caso dell'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato, l'interesse primario del cliente/creditore è la “vittoria della causa”, sicchè l'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato è funzionale alla realizzazione dell'interesse primario.
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, quindi, sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza della sola lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione, nel cui perimetro si colloca la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio.
Ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, altresì, la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente e cioè la mancata “vittoria della causa”.
Diversamente, in assenza di una prognosi di lesione di tale “bene della vita” non potrà esserci danno risarcibile. L'interesse alla “mera partecipazione” ad un giudizio
è sganciato dal bene della vita rappresentato dalla vittoria della causa, cui tende il giudizio stesso.>> (Sez. IX, Presidente Forgillo, rel. est. Di Lorenzo, 2 settembre
2025).
D'altro canto, l'ambito in cui maggiormente si rinviene l'indirizzo che
'individua' la chance di conseguire un risultato utile come evento distinto ed autonomamente risarcibile, è quello medico, in cui, evidentemente, la probabilità di maggiori chances di sopravvivenza, o di migliori condizioni di vita, ha un chiaro contenuto, purché si fondi sempre su elementi apprezzabili, concreti e significativi, mentre nell'ambito che qui interessa è difficile distinguere (ciò è evidenziato nel richiamato precedente) il pregiudizio in discorso da quello legato al risultato utile perseguito nel giudizio.
Peraltro, proprio perché la chance deve legittimarsi in base ad elementi concretamente apprezzabili e non essere astratta ed ipotetica, nel caso in esame, come rimarcato dal tribunale, la possibilità di differire il pagamento, in assenza di
9 ogni altra allegazione, è di per sé un non pregiudizio, se non di mero fatto, come la possibilità di raggiungere accordi transattivi, soltanto dedotta, mancando, anche alla luce di quanto affermato dal tribunale circa l'infondatezza dell'opposizione, ogni elemento concreto di sostegno e di valutazione (tutto prescindendo dal dato che difetta ogni allegazione in merito a come poi debba essere liquidato tale pregiudizio).
E) Le spese
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza – nei minimi, considerato anche il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., il valore complessivo delle difese svolte e le mancate difese riguardo al profilo di inadempimento contestato – tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità, e avuto riguardo a quanto espresso dal giudice di legittimità, per il quale
< del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro
260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), considerata la ridotta difficoltà delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta, per come precisato in motivazione, l'appello;
b) condanna gli appellanti a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellata, in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
c) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui
10 all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 30 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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