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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato ai sensi, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5853/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Arienzo n. 593/2018 depositata il 29.04.2019 non notificata;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Parte_1
Viale Europa, n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno, in virtù agli atti, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali Territoriali di Caserta, viale
Lamberti, n. 29;
- Parte appellante
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Michela Controparte_1
Izzo e dall'avv.to Rosa Piscitelli ed elettivamente domiciliati in San Felice a Cancello, alla Via
Napoli, 720;
- Parte appellata
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , contitolare insieme a Controparte_1
del Buono Fruttifero Postale della serie P, n. 000.031, emesso in Parte_2 data 18/06/1986 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Arienzo, Parte_1
rappresentando che: 1) il predetto buono era stato emesso dall'Ufficio Postale di San
[...] Marco Trotti;
2) su tale buono, nella medesima data, venivano depositati L. 2.000,00; 3) in data 09.01.2017, il chiedeva il rimborso del buono presso l'Ufficio Postale;
4) CP_1 recatosi presso l'ufficio postale per riscuotere le somme spettanti al termine dei trent'anni gli veniva negato il pagamento dell'importo dovuto secondo le condizioni riportate sui titoli;
5) avrebbe negato il riconoscimento degli interessi così come apposti sul titolo Pt_1 ritenendo che la variazione dei rendimenti era stata resa nota mediante pubblicazione sulla
G.U. n. 148/1986 e tale norma sarebbe stata applicata ai buoni di nuova serie, ma poteva essere estesa ad una o più delle precedenti serie;
6) i buoni della serie “P” all'emissione riportavano uno sviluppo dei tassi variabile in funzione del periodo di detenzione, come da tabella presente sul retro del buono fruttifero;
7) ai titolari del buono veniva rimborsata una somma non corretta, pari ad euro 15.659,53 a fronte di euro 31.658,00 che dovevano essere corrisposti sulla base dei tassi stampigliati a tergo del buono.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva: di condannare al rimborso della Parte_1 differenza di sua spettanza pari ad euro 3.000,00; il tutto con pagamento alle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in via preliminare: Parte_1
1) l'inammissibilità della domanda per l'intervenuta accettazione della quietanza liberatoria;
2) l'inammissibilità della domanda per divieto di frazionamento del debito;
3) nel merito, rilevava che l'attore era consapevole che i tassi avrebbero potuto subire variazioni anche in senso sfavorevole (ciò in ragione dell'operatività al caso di specie della legge n. 588 del
25.11.1974) e per effetto del successivo d.m. del 1986.
Pertanto, insisteva che alcuna ulteriore somma sarebbe stata dovuta da Parte_1 rispetto a quella effettivamente erogata.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Con sentenza n. 593/2018, depositata in data 29.04.2019, il Giudice di Pace di Arienzo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , accoglieva la Controparte_1 domanda attorea e, stante la mancata contestazione di rispetto al Parte_1 quantum indicato dall'attrice, condannava la convenuta al pagamento della somma di sua spettanza pari ad € 3.000,00, oltre alle spese del primo grado di giudizio.
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 593/2018 chiedendone l'integrale riforma. L'appellante lamentava l'erronea valutazione della normativa applicabile nella parte in cui il primo Giudice, nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
13979/2007, aveva ritenuto di non applicare i tassi di interesse previsti dalla nuova disciplina di cui al DM del 1986, poiché “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.
A sostegno del gravame, l'appellante ricostruiva l'intero impianto normativo applicabile al caso di specie, offrendone una interpretazione volta all'erogazione dei rendimenti stabiliti nel richiamato D.M. Tesoro del 13.6.1986 “che ha disciplinato l'interesse dei buoni precedenti e, quindi, anche quello relativo al presente giudizio relativamente ai buoni postali oggetto di causa”. Secondo l'appellante “la tabella sviluppata a tergo del buono postale è certamente rappresentativa dei tassi di interesse applicati al momento dell'emissione del titolo, ma il rimborso dovrà avvenire tenendo conto, come nel caso di specie, della variazione avvenuta successivamente”.
Ancora l'appellante argomentava che sebbene il decreto (Tesoro 13.6.1986 ndr.) fosse stato emanato dopo la sottoscrizione del buono, il sottoscrittore doveva essere consapevole che il rendimento applicato al buono fruttifero sottoscritto non era più regolamentato dalla tabella apposta a tergo del titolo, ma dal D.M. Tesoro del 13.6.1986 essendo lo stesso pubblicato in
G.U e, dunque, conoscibile.
Sosteneva che l'art. 6 del D.M. n. 148/1986 recita testualmente: “sul Parte_1 montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti emessi fino al 30/6/1986
(quindi, anche quelli della serie P) e quella contraddistinta con la lettera Q, maturato alla data del 1/1/1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto per i buoni con la serie Q” (Cfr. pag. 4 atto di appello).
L'appellante chiedeva, dunque, di accogliere l'appello, riformando la decisione di prime cure, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'appellato eccependo: 1) in via preliminare: 1) l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato in assenza della procura in formato EML;
2) l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
3) nel merito, la corretta applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa applicabile al buono per cui è causa (antecedente al d.m. dell'86) che, mancante sia della tabella integrativa che del timbro correttivo, doveva essere disciplinato dalle condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto notificato in assenza di procura ad litem e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato, con conferma della sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo depositata in data
29.4.2019; il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi ai difensori anticipatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 03.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile, essendo stato tempestivamente introdotto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass.
n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 7675/2019).
Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Ancora, preliminarmente, si osserva che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n. 3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Le Sezioni Unite Civili della
Cassazione, poi, con la sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla
L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado".
Sempre in via preliminare è destituita di fondamento l'eccezione di parte appellata circa la nullità dell'atto di appello in quanto notificato in assenza della procura in formato EML.
Venendo agli atti di causa emerge dalla busta telematica depositata (cfr. consegna notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 53/94) che la procura, pur essendo richiamata nella relata di notifica, non è presente all'interno della busta, ma risulta allegata in file pdf.p7m all'atto di deposito della citazione in appello (Vedasi sul punto allegato Procura.pdf.p7m).
Ebbene, la suddetta mancanza sicuramente non è causa di nullità dell'atto di appello, ove, al più, potrebbe determinare la nullità della notificazione che risulterebbe comunque sanata a fronte della costituzione in giudizio di parte appellata. Sul punto è intervenuta anche di recente la Suprema Corte statuendo che: “la violazione della normativa e delle regole tecniche determina la nullità e non l'inesistenza della notifica. Il principio è in linea con il regime delle nullità processuali, incluse quelle relative alla notifica, che sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo (artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo Cass., sent. 8 novembre 2017, n. 26476 la costituzione del convenuto sana ogni vizio) o mediante altri rimedi (come la rinnovazione ex artt. 162, comma 1, e 291, comma 1,
c.p.c. o l'applicazione della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.)”. (Cfr. ordinanza n. 16189, pubblicata l'8 giugno 2023).
Dunque, in accordo al succitato orientamento, viene riconosciuta l'operatività, anche per le notifiche a mezzo PEC, della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (Cfr.
Cass., Sez. Un., sent. 18 aprile 2016, n. 7665).
Ebbene, applicando siffatti principi al caso specie, posto che in ogni caso non si discute in ordine ad un'ipotesi di nullità dell'atto appello, quanto piuttosto della nullità di una notificazione eseguita a mezzo pec in assenza della procura prodotta in formato valido, in ogni caso tale nullità risulta sanata in ragione della costituzione in giudizio dell'appellato.
Ciò premesso, passando all'esame del merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
Il thema decidendum attiene all'individuazione delle legittime condizioni di rimborso del buono postale fruttifero con serie “P” n. 000.031, sottoscritto in data 18/06/1986, con la specificazione che oggetto del giudizio non è il calcolo riscuotibile in misura maggiore (che non è contestato), bensì la possibilità o meno di una variazione dei tassi di interesse dopo l'emissione dei buoni.
Ebbene, giova ricostruire la normativa applicabile.
Il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio), emanato a seguito dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, ha fissato le seguenti norme:
- art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
- art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" ed “O” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
-art. 6 ": (…) sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta dalla lettera "Q" (..) maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi d'interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie
"Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1 luglio 1987 e si applicheranno al montante maturato a quest'ultima data.
I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1 marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1 settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto".
Nel caso di specie si è in presenza di un buono trentennale, emesso antecedentemente al 1° luglio 1986 (e precisamente in data 18.06.1986) della serie “P” del valore di vecchie Lire
2.000.000, sul retro del quale vi è la tabella riferita ai tassi di interesse originariamente previsti per la serie “P”, senza alcun timbro correttivo.
A tale buono, proprio in quanto emesso antecedentemente al d.m. del 1986, come indicato dalla Cassazione (sentenza n. 3963/2019) non è quindi in alcun modo contestabile si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L.
n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974. In base a tale disposizione normativa (…) era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse.
A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”. Ed infatti, la Cassazione ha chiarito che la norma abrogatrice dell'art. 173 pdel cd. codice postale (D.P.R. n. 156/1973), ossia l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, ha, al terzo comma, previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori.
Nello stesso comma terzo si prevede poi che i detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.
Il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Coerentemente, l'art. 6 del dm del 1986, nella formulazione già sopra citata, aveva variato i tassi di interesse sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta dalla lettera "Q" (nel caso di specie si tratta della serie “P” già in vigore ed emesso il 18/6/1986, come emerge dal timbro di stampigliatura apposto sul buono).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27809 del 16/12/2005) aveva già enunciato il principio per cui i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extra testuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.
Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 3963 dell'11/02/2019, che, nel prendere in esame un caso del tutto sovrapponibile a quello per cui
è causa (si trattava di buoni fruttiferi emessi negli anni 1982 e 1983, per i quali il titolare aveva richiesto il pagamento delle somme relative agli interessi secondo le tabelle riportate sul retro dei buoni stessi), ha affermato il principio secondo cui "in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 4748 del 2022 e Corte Costituzionale n. 26/2020).
Né vale quanto sostenuto dagli appellati sulla mancanza della tabella integrativa o del timbro di stampigliatura.
Ed infatti, come giustamente osservato dalle Sezioni unite nella ricordata sentenza n. 3963 del 2019, "il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale.
Prosegue la stessa Corte precisando che: “La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
Ne discende, dunque, che la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
Né può sostenersi che l'investitore non sia stato posto nelle condizioni di conoscere, al momento della sottoscrizione, la possibilità di una futura variazione peggiorativa del tasso di interesse: valendo in proposito il generale principio della conoscenza della norma (art. 173 citato) applicabile al caso in esame, che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai buoni in precedenza emessi. Giova evidenziare che questa impostazione, in presenza di orientamenti di merito discordanti sul punto anche di questo Tribunale, è stata da ultimo confermata dalla Suprema
Corte in una recentissima pronuncia, che ha riformato proprio una sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento ai buoni ante 86.
Della stessa, dunque, non può non tenersi conto nell'operare il revirement della giurisprudenza di merito finora ritenuta condivisibile (cfr. Cass. n. 26827 del 2024).
La Suprema Corte, nella citata pronuncia- rimarcando che i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione cui restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità- ha ritenuto operante, anche rispetto ai buoni di serie precedente rispetto al dm del 1986 (che non recavano timbri aggiuntivi stampigliati a tergo) il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 citato, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
La Corte ha concluso che le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (…). Nella specie, alla stregua dei principi esposti e della citata giurisprudenza di legittimità, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo»
(Cass., n. 22619/23).
Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto e per l'effetto va riformata la sentenza di prime cure.
Parte appellata va pertanto condannata alla restituzione di tutto quanto eventualmente già ricevuto in virtù dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Stante la peculiarità delle questioni trattate ed i diversi orientamenti anche di legittimità succedutisi sul punto, sussistono validi motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede: Controparte_1 - accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza n.
[...]
322/2018 del Giudice di Pace di Arienzo;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 19/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato ai sensi, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5853/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Arienzo n. 593/2018 depositata il 29.04.2019 non notificata;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Parte_1
Viale Europa, n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno, in virtù agli atti, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali Territoriali di Caserta, viale
Lamberti, n. 29;
- Parte appellante
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv. Michela Controparte_1
Izzo e dall'avv.to Rosa Piscitelli ed elettivamente domiciliati in San Felice a Cancello, alla Via
Napoli, 720;
- Parte appellata
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , contitolare insieme a Controparte_1
del Buono Fruttifero Postale della serie P, n. 000.031, emesso in Parte_2 data 18/06/1986 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Arienzo, Parte_1
rappresentando che: 1) il predetto buono era stato emesso dall'Ufficio Postale di San
[...] Marco Trotti;
2) su tale buono, nella medesima data, venivano depositati L. 2.000,00; 3) in data 09.01.2017, il chiedeva il rimborso del buono presso l'Ufficio Postale;
4) CP_1 recatosi presso l'ufficio postale per riscuotere le somme spettanti al termine dei trent'anni gli veniva negato il pagamento dell'importo dovuto secondo le condizioni riportate sui titoli;
5) avrebbe negato il riconoscimento degli interessi così come apposti sul titolo Pt_1 ritenendo che la variazione dei rendimenti era stata resa nota mediante pubblicazione sulla
G.U. n. 148/1986 e tale norma sarebbe stata applicata ai buoni di nuova serie, ma poteva essere estesa ad una o più delle precedenti serie;
6) i buoni della serie “P” all'emissione riportavano uno sviluppo dei tassi variabile in funzione del periodo di detenzione, come da tabella presente sul retro del buono fruttifero;
7) ai titolari del buono veniva rimborsata una somma non corretta, pari ad euro 15.659,53 a fronte di euro 31.658,00 che dovevano essere corrisposti sulla base dei tassi stampigliati a tergo del buono.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva: di condannare al rimborso della Parte_1 differenza di sua spettanza pari ad euro 3.000,00; il tutto con pagamento alle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in via preliminare: Parte_1
1) l'inammissibilità della domanda per l'intervenuta accettazione della quietanza liberatoria;
2) l'inammissibilità della domanda per divieto di frazionamento del debito;
3) nel merito, rilevava che l'attore era consapevole che i tassi avrebbero potuto subire variazioni anche in senso sfavorevole (ciò in ragione dell'operatività al caso di specie della legge n. 588 del
25.11.1974) e per effetto del successivo d.m. del 1986.
Pertanto, insisteva che alcuna ulteriore somma sarebbe stata dovuta da Parte_1 rispetto a quella effettivamente erogata.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Con sentenza n. 593/2018, depositata in data 29.04.2019, il Giudice di Pace di Arienzo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , accoglieva la Controparte_1 domanda attorea e, stante la mancata contestazione di rispetto al Parte_1 quantum indicato dall'attrice, condannava la convenuta al pagamento della somma di sua spettanza pari ad € 3.000,00, oltre alle spese del primo grado di giudizio.
Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 593/2018 chiedendone l'integrale riforma. L'appellante lamentava l'erronea valutazione della normativa applicabile nella parte in cui il primo Giudice, nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
13979/2007, aveva ritenuto di non applicare i tassi di interesse previsti dalla nuova disciplina di cui al DM del 1986, poiché “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.
A sostegno del gravame, l'appellante ricostruiva l'intero impianto normativo applicabile al caso di specie, offrendone una interpretazione volta all'erogazione dei rendimenti stabiliti nel richiamato D.M. Tesoro del 13.6.1986 “che ha disciplinato l'interesse dei buoni precedenti e, quindi, anche quello relativo al presente giudizio relativamente ai buoni postali oggetto di causa”. Secondo l'appellante “la tabella sviluppata a tergo del buono postale è certamente rappresentativa dei tassi di interesse applicati al momento dell'emissione del titolo, ma il rimborso dovrà avvenire tenendo conto, come nel caso di specie, della variazione avvenuta successivamente”.
Ancora l'appellante argomentava che sebbene il decreto (Tesoro 13.6.1986 ndr.) fosse stato emanato dopo la sottoscrizione del buono, il sottoscrittore doveva essere consapevole che il rendimento applicato al buono fruttifero sottoscritto non era più regolamentato dalla tabella apposta a tergo del titolo, ma dal D.M. Tesoro del 13.6.1986 essendo lo stesso pubblicato in
G.U e, dunque, conoscibile.
Sosteneva che l'art. 6 del D.M. n. 148/1986 recita testualmente: “sul Parte_1 montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti emessi fino al 30/6/1986
(quindi, anche quelli della serie P) e quella contraddistinta con la lettera Q, maturato alla data del 1/1/1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto per i buoni con la serie Q” (Cfr. pag. 4 atto di appello).
L'appellante chiedeva, dunque, di accogliere l'appello, riformando la decisione di prime cure, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'appellato eccependo: 1) in via preliminare: 1) l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato in assenza della procura in formato EML;
2) l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
3) nel merito, la corretta applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa applicabile al buono per cui è causa (antecedente al d.m. dell'86) che, mancante sia della tabella integrativa che del timbro correttivo, doveva essere disciplinato dalle condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto notificato in assenza di procura ad litem e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato, con conferma della sentenza resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo depositata in data
29.4.2019; il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi ai difensori anticipatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 03.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile, essendo stato tempestivamente introdotto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello proposto consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass.
n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n. 12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass. n. 7675/2019).
Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Ancora, preliminarmente, si osserva che il giudizio di appello si caratterizza per il c.d. effetto devolutivo (cfr. Cass. n. 20636/06 e n. 12911/95), che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione dello stesso rapporto conosciuto in primo grado, ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte;
in particolare il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata (Cass. n. 3655/04), anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. n. 2973/06, n. 5887/16 e n. 26374/14). Le Sezioni Unite Civili della
Cassazione, poi, con la sentenza n. 7940 del 21 marzo 2019, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla
L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado".
Sempre in via preliminare è destituita di fondamento l'eccezione di parte appellata circa la nullità dell'atto di appello in quanto notificato in assenza della procura in formato EML.
Venendo agli atti di causa emerge dalla busta telematica depositata (cfr. consegna notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 53/94) che la procura, pur essendo richiamata nella relata di notifica, non è presente all'interno della busta, ma risulta allegata in file pdf.p7m all'atto di deposito della citazione in appello (Vedasi sul punto allegato Procura.pdf.p7m).
Ebbene, la suddetta mancanza sicuramente non è causa di nullità dell'atto di appello, ove, al più, potrebbe determinare la nullità della notificazione che risulterebbe comunque sanata a fronte della costituzione in giudizio di parte appellata. Sul punto è intervenuta anche di recente la Suprema Corte statuendo che: “la violazione della normativa e delle regole tecniche determina la nullità e non l'inesistenza della notifica. Il principio è in linea con il regime delle nullità processuali, incluse quelle relative alla notifica, che sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo (artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., secondo Cass., sent. 8 novembre 2017, n. 26476 la costituzione del convenuto sana ogni vizio) o mediante altri rimedi (come la rinnovazione ex artt. 162, comma 1, e 291, comma 1,
c.p.c. o l'applicazione della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.)”. (Cfr. ordinanza n. 16189, pubblicata l'8 giugno 2023).
Dunque, in accordo al succitato orientamento, viene riconosciuta l'operatività, anche per le notifiche a mezzo PEC, della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (Cfr.
Cass., Sez. Un., sent. 18 aprile 2016, n. 7665).
Ebbene, applicando siffatti principi al caso specie, posto che in ogni caso non si discute in ordine ad un'ipotesi di nullità dell'atto appello, quanto piuttosto della nullità di una notificazione eseguita a mezzo pec in assenza della procura prodotta in formato valido, in ogni caso tale nullità risulta sanata in ragione della costituzione in giudizio dell'appellato.
Ciò premesso, passando all'esame del merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
Il thema decidendum attiene all'individuazione delle legittime condizioni di rimborso del buono postale fruttifero con serie “P” n. 000.031, sottoscritto in data 18/06/1986, con la specificazione che oggetto del giudizio non è il calcolo riscuotibile in misura maggiore (che non è contestato), bensì la possibilità o meno di una variazione dei tassi di interesse dopo l'emissione dei buoni.
Ebbene, giova ricostruire la normativa applicabile.
Il D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio), emanato a seguito dell'art. 173 D.P.R. 156/1973, ha fissato le seguenti norme:
- art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”;
- art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" ed “O” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
-art. 6 ": (…) sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta dalla lettera "Q" (..) maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi d'interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie
"Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1 luglio 1987 e si applicheranno al montante maturato a quest'ultima data.
I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1 marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1 settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto".
Nel caso di specie si è in presenza di un buono trentennale, emesso antecedentemente al 1° luglio 1986 (e precisamente in data 18.06.1986) della serie “P” del valore di vecchie Lire
2.000.000, sul retro del quale vi è la tabella riferita ai tassi di interesse originariamente previsti per la serie “P”, senza alcun timbro correttivo.
A tale buono, proprio in quanto emesso antecedentemente al d.m. del 1986, come indicato dalla Cassazione (sentenza n. 3963/2019) non è quindi in alcun modo contestabile si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L.
n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974. In base a tale disposizione normativa (…) era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse.
A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”. Ed infatti, la Cassazione ha chiarito che la norma abrogatrice dell'art. 173 pdel cd. codice postale (D.P.R. n. 156/1973), ossia l'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, ha, al terzo comma, previsto che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuano a essere regolati dalle norme anteriori.
Nello stesso comma terzo si prevede poi che i detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.
Il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Coerentemente, l'art. 6 del dm del 1986, nella formulazione già sopra citata, aveva variato i tassi di interesse sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta dalla lettera "Q" (nel caso di specie si tratta della serie “P” già in vigore ed emesso il 18/6/1986, come emerge dal timbro di stampigliatura apposto sul buono).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27809 del 16/12/2005) aveva già enunciato il principio per cui i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e sul loro tenore letterale prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, cosicché le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extra testuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.
Tale orientamento è stato ribadito dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 3963 dell'11/02/2019, che, nel prendere in esame un caso del tutto sovrapponibile a quello per cui
è causa (si trattava di buoni fruttiferi emessi negli anni 1982 e 1983, per i quali il titolare aveva richiesto il pagamento delle somme relative agli interessi secondo le tabelle riportate sul retro dei buoni stessi), ha affermato il principio secondo cui "in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (cfr. anche Corte di cassazione, ordinanza n. 4748 del 2022 e Corte Costituzionale n. 26/2020).
Né vale quanto sostenuto dagli appellati sulla mancanza della tabella integrativa o del timbro di stampigliatura.
Ed infatti, come giustamente osservato dalle Sezioni unite nella ricordata sentenza n. 3963 del 2019, "il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale.
Prosegue la stessa Corte precisando che: “La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”.
Ne discende, dunque, che la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
Né può sostenersi che l'investitore non sia stato posto nelle condizioni di conoscere, al momento della sottoscrizione, la possibilità di una futura variazione peggiorativa del tasso di interesse: valendo in proposito il generale principio della conoscenza della norma (art. 173 citato) applicabile al caso in esame, che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai buoni in precedenza emessi. Giova evidenziare che questa impostazione, in presenza di orientamenti di merito discordanti sul punto anche di questo Tribunale, è stata da ultimo confermata dalla Suprema
Corte in una recentissima pronuncia, che ha riformato proprio una sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento ai buoni ante 86.
Della stessa, dunque, non può non tenersi conto nell'operare il revirement della giurisprudenza di merito finora ritenuta condivisibile (cfr. Cass. n. 26827 del 2024).
La Suprema Corte, nella citata pronuncia- rimarcando che i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione cui restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità- ha ritenuto operante, anche rispetto ai buoni di serie precedente rispetto al dm del 1986 (che non recavano timbri aggiuntivi stampigliati a tergo) il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 citato, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
La Corte ha concluso che le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (…). Nella specie, alla stregua dei principi esposti e della citata giurisprudenza di legittimità, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo»
(Cass., n. 22619/23).
Per tutto quanto evidenziato, l'appello va accolto e per l'effetto va riformata la sentenza di prime cure.
Parte appellata va pertanto condannata alla restituzione di tutto quanto eventualmente già ricevuto in virtù dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Stante la peculiarità delle questioni trattate ed i diversi orientamenti anche di legittimità succedutisi sul punto, sussistono validi motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede: Controparte_1 - accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza n.
[...]
322/2018 del Giudice di Pace di Arienzo;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 19/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso