Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1956, n. 1559
Versione
13 febbraio 1957
Art. 1. Articolo unico.

L'ultimo comma dell' art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e' sostituito dai seguenti:
"Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione".
"Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila".

La presente legge, munita del sigillo dello stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI - CORTESE - MORO ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Entrata in vigore il 13 febbraio 1957