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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Giudice, letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da (PI Parte_1
i.p.d.l.r.p.t. e per essa la mandataria (PI P.IVA_1 Parte_2
i.p.d.l.r.p.t. nei confronti di (CF P.IVA_1 Parte_3 ; C.F._1 ritenuta la propria competenza;
esaminata la documentazione prodotta a corredo del ricorso;
rilevato che non risultano essere state stipulate clausole vessatorie;
ritenuto che
la domanda, sulla scorta della documentazione prodotta, possa essere accolta;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.; ingiunge
a di pagare in favore di in persona Parte_3 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, per la causale indicata in ricorso, la somma di € 22.436,86, oltre interessi come da domanda, nonché le competenze relative alla presente procedura liquidate, ex D.M. n. 55/2014, nella somma di € 145,50 per spese ed € 567,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
avverte
la parte ingiunta che:
1. per il pagamento delle somme suindicate è concesso, a norma dell'art. 641 c.p.c., il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto ingiuntivo;
2. entro lo stesso termine può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
3. in mancanza di opposizione, il presente decreto diventerà definitivo e potrà procedersi ad esecuzione forzata;
4. la mancata opposizione determinerà l'impossibilità di far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
Castrovillari, 10/03/2025 Il Giudice
dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con òa collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
Sezione Civile
Il Giudice, letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da (PI Parte_1
i.p.d.l.r.p.t. e per essa la mandataria (PI P.IVA_1 Parte_2
i.p.d.l.r.p.t. nei confronti di (CF P.IVA_1 Parte_3 ; C.F._1 ritenuta la propria competenza;
esaminata la documentazione prodotta a corredo del ricorso;
rilevato che non risultano essere state stipulate clausole vessatorie;
ritenuto che
la domanda, sulla scorta della documentazione prodotta, possa essere accolta;
visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.; ingiunge
a di pagare in favore di in persona Parte_3 Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, per la causale indicata in ricorso, la somma di € 22.436,86, oltre interessi come da domanda, nonché le competenze relative alla presente procedura liquidate, ex D.M. n. 55/2014, nella somma di € 145,50 per spese ed € 567,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
avverte
la parte ingiunta che:
1. per il pagamento delle somme suindicate è concesso, a norma dell'art. 641 c.p.c., il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto ingiuntivo;
2. entro lo stesso termine può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
3. in mancanza di opposizione, il presente decreto diventerà definitivo e potrà procedersi ad esecuzione forzata;
4. la mancata opposizione determinerà l'impossibilità di far valere l'eventuale abusività delle clausole contrattuali.
Castrovillari, 10/03/2025 Il Giudice
dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con òa collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.