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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Tredicesima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42949/2023 promossa da:
C.F. , nata a Cantalupo in [...] il Parte_1 C.F._1
26.03.1955 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lauri,
C.F. , pec , in forza di procura alle C.F._2 Email_1 liti rep. n. 20238 Notaio Dott. (doc. 1), e, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dall'Avv. Chiara Franco, C.F. pec come da C.F._3 Email_2 procura in calce all'atto di citazione domiciliata presso i procuratori con studio in Roma, via Romeo
Romei 27.
Attrice contro
, P. Controparte_1
IVA e CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Viale del Policlinico n. 155,
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato alla epigrafata struttura chiedeva di: Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità medico-professionale dei sanitari dell'
[...]
, e, per essi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c., Controparte_1 della stessa in p. del Dir. Gen pro tempore, che Controparte_1 nell'esecuzione dell'obbligazione assunta si avvale dell'opera altrui, per avere posto in essere una condotta contraria alla dovuta diligenza in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data
23.01.2014 presso la medesima struttura, provocando sulla paziente sig. un Parte_1 danno biologico, inteso quale maggior danno, pari al 25% compreso tra 20% e 45% così come quantificato nella consulenza tecnica svolta dai Dott.ri e nell'ambito del giudizio Pt_2 CP_2 ex art. 696 bis cpc, di cui si chiede l'acquisizione;
2) per l'effetto condannare l' , in Controparte_3
p. del Direttore Generale p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali così come valutati (maggior danno) e quantificati nella ctu a firma dei dott.ri e (25% Pt_2 CP_2 tra 20% e 45%) - facendo ricorso ai noti criteri individuati dalle tabelle in uso al Tribunale di Roma per la liquidazione del danno alla persona – e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo…”.
L'attrice esponeva all'uopo che: in data 20.01.2014, si ricoverava presso il reparto di neurochirurgia del con CP_1 CP_1 diagnosi di “stenosi ed instabilità lombare L3-L4-L5” (doc. 2 cartella clinica n. 57049/2014
20.01.204-03.02.2014);
-il successivo 23.01.2014, i sanitari sottoponevano la paziente ad intervento chirurgico di
“stabilizzazione vertebrale per stenosi ed instabilità vertebrale”; nella descrizione dell'intervento chirurgico annotato in cartella si legge, infatti: “Sotto controllo radioscopico si posizionano viti peduncolari a L3-L4-L5 bilateralmente, si pratica foraminectomia da L3 ed L4 decomprimendo una stenosi sostenuta da ipertrofia ossea e legamentosa… il sacco e le radici appaiono ben decompresse sotto controllo radioscopico, si posiziona TLIF nella L4-L5 previa discectomia si cementano.. drenaggio..”;
- già nell'immediato postoperatorio, veniva riscontrato un grave deficit della dorso flessione del piede destro, ma i sanitari sottoponevano la paziente ad una RM da cui però non emergeva nulla (cfr. doc.2);
- nei giorni successivi, alla ricorrente veniva somministrata una cura antibiotica che, però, non sortiva alcun miglioramento;
pertanto, solo dopo cinque giorni ed al persistere del grave deficit neurologico,
i sanitari decidevano di sottoporre la paziente ad una TAC, le cui evidenze radiologiche inducevano i sanitari a ricondurre nuovamente la paziente in sala operatoria, dove veniva rioperata per “rimozione e riposizionamento della vite transpeduncolare su L5 e decompressione della radice L5” (cfr.doc.2);
- nella descrizione dell'intervento chirurgico riportato in cartella clinica si legge: “si riapre la precedente incisione cutanea, si reperta vite L5 si riposiziona sottocontrollo radioscopico al termine della procedura la radice appare decompressa… si ripara piccola lacerazione discale.. con punti di sutura… emostasi”(cfr.doc.2);
- il 03.02.2014 la veniva dimessa e trasferita al centro di riabilitazione Italia, Parte_1 CP_1 dove rimaneva degente per circa un mese (doc.3 cart. clin. n.144 Policlinico Italia Riabilitazione Motoria);
- il successivo decorso clinico veniva caratterizzato dalla persistenza del gravissimo deficit della flesso estensione del piede destro e da una sopravvenuta infezione della ferita chirurgica che rendeva necessario un ulteriore ricovero della paziente presso il dal 06.03.2014 al Controparte_1
07.04.2014 (doc.4 cart. clin. n. 1762/2014) e la successiva ulteriore riabilitazione dal 07.04.2014 al
30.05.2014 presso la Fondazione Santa CI di Roma (doc.5 c.c.n. 140777 del 2014);
- in data 28.02.2014 la ricorrente si sottoponeva ad un'altra RM lombosacrale che documentava “esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale nel tratto compreso tra L3 ed L5, con vite e barre metalliche che determinano distorsione spaziale e del segnale, l'esame odierno ha documentato la presenza di un'estesa alterazione dell'intensità del segnale, iperintensità in T2 e ipointensità in T1 che interessa diffusamente i tessuti molli paravertebrali posteriori da L1 a S2 ed estesa ai tessuti sottocutanei, nel contesto di tale alterazione si apprezza la presenza di una raccolta più nettamente iperintensa in T2 e T2-SPIR, ipointensa in T1, localizzata lateralmente a destra rispetto al processo spinoso di L2 ed estesa verso il basso posteriormente al canale vertebrale sino
a L5, le limitanti somatiche contrapposte L4-L5 presentano all'indagine odierna un'alterazione dell'intensità di segnale, ….tali alterazioni appaiono nettamente più estese ed evidenti che al precedente esame, in particolare non era apprezzabile all'esame precedente la raccolta semil liquorale su descrittae le alterazioni di segnale delle limitanti L4.L5,… tali reperti non appaiono di univoca interpretazione potrebbero essere compatibili con la presenza di fenomeni di natura flogistico-reattiva..” (cfr doc.4);
- stante il permanere del gravissimo deficit della dorso flessione del piede, e della conseguente difficoltà a deambulare, la veniva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa al 100%, oltre che portatrice di handicap grave con indice di gravità Legge 104/92 co. 3 con diagnosi di “esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione per stenosi del canale vertebrale L3-
L4-L5 con residua paraparesi e grave deficit della deambulazione, depressione reattiva di grado grave…” (doc. 6);
- in data 13.07.2015, la ricorrente effettuava un esame elettromiografico, che evidenziava: “l'esame documenta l'assenza del CMAP da nervo peroneo comune di destra ed una riduzione ei valori di eccitabilità dei nervi tibiale bilateralmente e peroneo comune a destra, valori normali di eccitabilità
e conduzione sensitiva ai 4 arti e motoria agli arti superiori, assenti le risposte F da nervo tibiale bilateralmente, …. L'esame documenta i segni di un danno neurogeno pregresso di grave entità a carico dei distretti muscolari di pertinenza radicolare L4-L5-S1 a destra e di discreta entità a carico di quello di pertinenza di a sinistra”; (doc.7) C.F._4
- a seguito del grave danno subito, la viluppava un forte stato ansioso depressivo, al punto Parte_1 che, il 17.11.2015, si recava a visita presso gli ambulatori del Centro Salute Mentale dell'Usl di Rieti, ove i sanitari certificavano: “umore depresso (tristezza, malinconia accentuata) per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, marcata diminuzione o perdita di interesse o piacere per tutte o quasi le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (anedonia o apatia) affaticabilità, perdita o mancanza di energia, quasi ogni giorno (astenia) insonnia, disturbi psicosomatici, marcata di munizione di motivazioni personali, …Tendenza all'isolamento ed alla solitudine… con dimunizione dei rapporti sociali e affettivi…. Disturbo Depressivo Maggiore, a causa della suddetta patologia presenta un disagio clinicamente significativo in area lavorativa”; (doc. 8) - la ricorrente decideva, quindi, di rivolgersi al Dott. , specialista in medicina Persona_2 legale, onde verificare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari che avevavo eseguito l'intervento del 23.01.2014;
- il consulente, dopo aver analizzato la documentazione, nel proprio elaborato peritale (doc. 9), rilevava la sussistenza di condotte censurabili nelle prestazioni rese dai sanitari dell'odierna resistente;
- secondo il medico legale, infatti, data l'obiettività clinica presentata dalla paziente all'atto del ricovero, visti i rilievi anamnestici, che deponevano per un quadro ingravescente e non rispondente alla terapia conservativa, e dati gli esiti delle indagini strumentali, l'intervento posto in essere dai sanitari del trovava indicazione corretta;
Controparte_1
- tuttavia, a parere del consulente, “dall'insorgenza del grave deficit della dorso flessione del piede destro nell'immediato post operatorio, unitamente ai rilievi iconografici effettuati dopo l'intervento, ne deriva un vizio di tecnica nel corretto posizionamento delle viti trans peduncolari su L4 ed in particolar modo su L5 con relativo impegno e sofferenza radicolare.” (cfr. doc. 9);
- il non corretto posizionamento dei mezzi di sintesi sarebbe testimoniato dal fatto che il 29.01.2014, ossia a distanza di 6 giorni dopo il primo intervento, i sanitari sottoponevano nuovamente la paziente ad una revisione chirurgica per la rimozione ed il riposizionamento dei mezzi di sintesi, al fine di liberare la radice rimasta compressa per 5 giorni (cfr.doc. 2);
- il Dott. , oltre ad individuare criticità nella corretta esecuzione dell'intervento Persona_2 chirurgico del 23.01.2014, rilevava anche un tardivo ricorso al reintervento correttivo del 29.01.2014; infatti, già nell'immediato postoperatorio si manifestavano gravi segni e sintomi di deficit e sofferenza radicolare;
- secondo il consulente, i sanitari avrebbero dovuto sottoporre a Tac la paziente già nella prima giornata postoperatoria, invece di attendere 5 giorni, durante i quali, la compressione delle viti malposizionate sulla radice, l'avrebbe irrimediabilmente compromessa, causando il grave danno neurologico residuato in capo alla quantificato dal consulente in una percentuale pari al Parte_1
36%, quale maggior danno compreso nell'intervallo tra 40% e 76%, un danno di tipo psichiatrico ed una incapacità lavorativa specifica pari al 100%;
- pertanto, in considerazione di quanto sinora esposto, al fine di pervenire ad un bonario componimento della vicenda di malpractice, il 28.02.2018 i difensori dell'attrice inviavano alla resistente un formale richiesta risarcitoria (doc.10) che, tuttavia, rimaneva inevasa, costringendo la ricorrente a rivolgersi all'epigrafato Tribunale.
Instauratasi la lite, rimaneva contumace la struttura convenuta.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della parte convenuta, acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente e la c.t.u. espletata in sede di a.t.p., rinviava la causa per la discussione e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c., all'udienza del 04 luglio 2024.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
In via preliminare, è opportuno inquadrare la responsabilità medica sotto il profilo normativo e giurisprudenziale. Nel campo della responsabilità sanitaria, deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, a partire dagli anni Novanta, ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
“accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del
8.3.2017, entrata in vigore dopo i fatti per cui è causa, ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre ha sancito che i sanitari rispondano del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Per quanto riguarda l'onere della prova, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, stante la piena configurabilità del contatto sociale qualificato e del rapporto di spedalità, nessun dubbio può sussistere che si tratti di azione di natura contrattuale, ragione per cui spetterà al convenuto fornire la prova liberatoria e dimostrare la riconducibilità dell'inadempimento, o dell'impossibilità dell'adempimento, ad una causa ad essi non imputabile.
L'attore, paziente danneggiato, deve quindi limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).
Nel caso in esame, parte attrice ha dimostrato per tabulas il titolo da cui emerge l'obbligazione del sanitario, provata con il deposito della cartella clinica e della restante documentazione sanitaria, e ha dedotto l'errore medico.
La CTU medico legale espletata in sede di atp, redatta con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura e tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, la storia anamnestica della perizianda.
I consulenti tecnici d'ufficio, nel proprio elaborato, versato in atti, rilevano che “Secondo la Scala MRC il deficit presente all'ingresso può essere valutato in 3/5 (movimento possibile solo contro gravità), mentre il deficit descritto nell'immediato postoperatorio può essere valutato 1/5 MRC e quindi peggiorativo rispetto al preoperatorio.
Che ci fosse stato un peggioramento clinico verrebbe confermato anche dalla richiesta da parte dei
Sanitari di una RMN LS urgente al riscontro del deficit della dorsi flessione del piede moderatograve. Si ritiene che tale esame non venne richiesto ed eseguito per controllare il giusto posizionamento delle viti o della protesi ma per evidenziare eventuali emorragie o danni nervosi che potessero Parte spiegare il peggioramento clinico. Lo stesso referto della “… Presenza di artefatti che limita la qualità diagnostica dell'esame…” indica che tale esame non risulta opportuno al fine di evidenziare mal posizionamenti del sistema. E quindi consigliava indirettamente di eseguire una TAC che è l'unico esame a tutt'oggi capace e idoneo a evidenziare il giusto posizionamento del sistema stabilizzante.
Tale esame venne eseguito il 28.01.2014 a distanza di 4 giorni dall'evidenza del peggioramento neurologico e mostrò che “a L4 vite destra era moderatamente medializzata con parziale impegno del recesso laterale, e la vite sinistra in sede. A L5 vite destra era medializzata con impegno del recesso laterale…”.
Come precedentemente detto, un malposizionamento delle viti transpeduncolari si riscontra in circa il 20% dei casi potendo rientrare nella sfera delle complicanze insite in questi tipi di intervento.
Tuttavia una loro urgente revisione va eseguita in presenza di lesioni anatomiche radicolari e durali
o responsabili di importante alterazione del balance vertebrale.
Nel nostro caso, invece, nonostante la presenza di un evidente danno radicolare, non venne eseguito in urgenza una TAC ma solo 4 giorni dopo consolidando con molta probabilità le lesioni radicolari determinate dall'erroneo posizionamento delle viti. Tali evidenti mal posizionamenti indussero i chirurghi, evidentemente consci de che tale situazione aveva provocato una lesione radicolare a ricondurre nuovamente la paziente in sala operatoria in data 29.01 per “rimozione e riposizionamento della vite transpeduncolare su L5 e decompressione della radice L5”.
Durante l'intervento si rese evidente una piccola lacerazione durale a conferma dell'interessamento della vite sulla struttura durale che comprovava la lesione della radice di L5 destra da erroneo posizionamento”.
I consulenti hanno, in conclusione, espresso critiche nei confronti dei Sanitari Curanti:
- per l'erroneo inserimento delle viti transpeduncolari che avrebbero determinato lesioni radicolo durali;
- nel non aver eseguito una TAC LS urgente al riscontro nell'immediato post operatorio di un peggioramento neurologico onde evidenziare il corretto posizionamento del sistema stabilizzante;
- per aver rioperato con un ritardo di 5 giorni.
I consulenti hanno, poi, esaminato la problematica infettivologica spiegando che “il decorso postoperatorio successivo, avvenuto in Istituto di Riabilitazione, venne complicato da un processo infettivo della ferita e del cavo operatorio.
A tale proposito risulta in cartella clinica della Neurochirurgia che la Pz venne sottoposta a regolare profilassi antibiotica sia nel I intervento che nel II intervento e che durante la degenza non si sono avuti picchi febbrili se non sporadici stati subfebbrili (37°) né alterazioni dell'emocromo né degli indici flogistici.
Durante il ricovero al Policlinico Italia In data 20.02 iniziò temperatura febbrile, che accompagnata da forte dolore lombare, fece richiedere esame RMN (28/2) in cui si mise in evidenza il processo infettivo della ferita chirurgica. Il successivo II ricovero presso il Policlinico fu caratterizzato dal trattamento CP_1 antibiotico seguito dall'infettivologo con risoluzione a distanza di alcuni mesi di tale problematica.
Mentre appaiono evidenti gli aspetti tra l'intervento chirurgico con il mal posizionamento della vite di L5 e il peggioramento del deficit neurologico a carico del piede destro, non si evidenzierebbero elementi di criticità da parte dei riguardo l'insorgenza del processo CP_4 CP_1 infettivo.”
Ai quesiti posti circa l'esecuzione del trattamento (“A) accertino se il trattamento sia stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.
“Risposta negativa.”
B) in caso di risposta negativa:
- specifichino le cause della difettosa esecuzione (in relazione alla: tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, etc.);
- rilevino e descrivano eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento, indicando quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse, avuto riguardo all'attività svolta dai singoli operatori secondo le specifiche competenze) i ctu hanno così risposto:
“Sinteticamente possiamo rilevare una prima censura relativa all'erroneo inserimento delle viti transpeduncolari che hanno determinato lesioni radicolo durali. Una seconda censura è quella relativa alla mancata esecuzione di una TAC LS urgente al riscontro nell'immediato post operatorio di un peggioramento neurologico, onde evidenziare il corretto posizionamento del sistema stabilizzante. Una terza censura riguarda il ritardo di 5 giorni nell'esecuzione del nuovo intervento chirurgico.”
I consulenti hanno quindi accertato sussitere un nesso causale “tra l'operato dei sanitari ed i postumi oggi rilevati.” e precisato che: “La perizianda non aveva precedenti morbosi degni di nota se si eccettua la patologia per la quale è stato praticato l'intervento chirurgico di cui si discute stenosi ed instabilità lombare L3-L4”.
Quanto ai danni conseguenza subìti dall'attrice hanno rilevato che “Il comportamento censurabile dei sanitari convenuti ha comportato un maggior periodo di malattia stimabile nella misura di 90
(novanta) giorni come IT al 50%.
I postumi attuali, intesi come maggior danno, hanno ridotto la integrità psico-fisica della perizianda, secondo i barémes delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico SIMLA ed. 2016, nella misura del 25% (venticinque per cento), risarcibile a partire dal 20% (postumi che ci saremmo aspettati in seguito ad un trattamento corretto) e fino al 45%
(menomazione attuale)”.
Hanno poi rilevato che i postumi attuali incidono in maniera considerevole su tulle le attività ludico- ricreative sportive che richiedono un impegno fisico anche modesto e che incidono in modo considerevole sull'attività dichiarata (domestica) impedendola in concreto e su tutte quelle attività con impegno specifico a carico della colonna vertebrale, della stazione eretta e della deambulazione. hanno, infine, escluso che l'attrice possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc. Alla luce degli esiti della predetta ctu può quindi ritenersi sussistere una responsabilità dei sanitari della struttura odierna convenuta, emergendo un evidente nesso di causalità tra le errate prestazioni rese ed il danno biologico permanente residuato in capo alla ricorrente, stimato in termini di maggior danno, in una percentuale pari al 25% compreso tra 20% e 45% nonché un'Itp di 90 giorni al 50%, risultando tale danno come non emendabile e fortemente limitativo di qualunque attività lavorativa, ma anche ludico-ricreativa, di cui l'attrice ha chiesto l'integrale risarcimento in considerazione dell'età della stessa, 54 anni all'epoca dei fatti, ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma e del relativo punto d'invalidità permanente e temporanea.
Ebbene in applicazione delle Tabelle di Roma, tenendo conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti
(54) e dei postumi residuati alla stessa, va condannata la struttura a risarcire i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale temporaneo e permanente:
€ 5.763,15 per danno biologico temporaneo (ITP al 50%, 90 gg)
€191.535,96 [danno differenziale del 25%, € 246.572,47 (ip 45%)- € 55.036,51 (ip 20%)], totale
€197.299,11.
A tale somma occorre aggiungere quella riconoscibile, ai sensi del citato art.139 C.d.a., a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr.
Cass. Sez.3 n. 901 del 17/0172018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
Nel presente giudizio può riconoscersi tale danno, nella misura media nel range previsto dalle tabelle vigenti, ossia nel amisura del 37,8% riconoscendosi a favore dell'attrice l'ulteriore importo di €
72.400,59.
Ne consegue dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscere in favore dell'attrice risulta complessivamente pari a € 269.699,70.
Su tali somme, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, sull'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di euro
€ 269.699,70, devalutando dapprima (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la predetta somma alla data del fatto (20.1.2014), si arriva ad un importo di € 223.076,67; applicando, poi, gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita, si arriva all'importo finale di € 300.399,20.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, a corrispondere all'attrice l'importo di Controparte_1 euro 300.399,20 oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) condanna la struttura convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice nella misura di euro 7.800,00 per compensi, di euro
1.300,00 per spese, comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, nonche al rimborso delle spese di ctp (previa esibizione della fattura)
e della ctu espletata nel procedimento di atp, nonche le spese di lite di detta procedura che si liquidano in euro 3.827,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, e rimborso contributo unificato.
Roma, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Tredicesima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42949/2023 promossa da:
C.F. , nata a Cantalupo in [...] il Parte_1 C.F._1
26.03.1955 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lauri,
C.F. , pec , in forza di procura alle C.F._2 Email_1 liti rep. n. 20238 Notaio Dott. (doc. 1), e, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dall'Avv. Chiara Franco, C.F. pec come da C.F._3 Email_2 procura in calce all'atto di citazione domiciliata presso i procuratori con studio in Roma, via Romeo
Romei 27.
Attrice contro
, P. Controparte_1
IVA e CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Viale del Policlinico n. 155,
Convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato alla epigrafata struttura chiedeva di: Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità medico-professionale dei sanitari dell'
[...]
, e, per essi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c., Controparte_1 della stessa in p. del Dir. Gen pro tempore, che Controparte_1 nell'esecuzione dell'obbligazione assunta si avvale dell'opera altrui, per avere posto in essere una condotta contraria alla dovuta diligenza in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data
23.01.2014 presso la medesima struttura, provocando sulla paziente sig. un Parte_1 danno biologico, inteso quale maggior danno, pari al 25% compreso tra 20% e 45% così come quantificato nella consulenza tecnica svolta dai Dott.ri e nell'ambito del giudizio Pt_2 CP_2 ex art. 696 bis cpc, di cui si chiede l'acquisizione;
2) per l'effetto condannare l' , in Controparte_3
p. del Direttore Generale p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali così come valutati (maggior danno) e quantificati nella ctu a firma dei dott.ri e (25% Pt_2 CP_2 tra 20% e 45%) - facendo ricorso ai noti criteri individuati dalle tabelle in uso al Tribunale di Roma per la liquidazione del danno alla persona – e/o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo…”.
L'attrice esponeva all'uopo che: in data 20.01.2014, si ricoverava presso il reparto di neurochirurgia del con CP_1 CP_1 diagnosi di “stenosi ed instabilità lombare L3-L4-L5” (doc. 2 cartella clinica n. 57049/2014
20.01.204-03.02.2014);
-il successivo 23.01.2014, i sanitari sottoponevano la paziente ad intervento chirurgico di
“stabilizzazione vertebrale per stenosi ed instabilità vertebrale”; nella descrizione dell'intervento chirurgico annotato in cartella si legge, infatti: “Sotto controllo radioscopico si posizionano viti peduncolari a L3-L4-L5 bilateralmente, si pratica foraminectomia da L3 ed L4 decomprimendo una stenosi sostenuta da ipertrofia ossea e legamentosa… il sacco e le radici appaiono ben decompresse sotto controllo radioscopico, si posiziona TLIF nella L4-L5 previa discectomia si cementano.. drenaggio..”;
- già nell'immediato postoperatorio, veniva riscontrato un grave deficit della dorso flessione del piede destro, ma i sanitari sottoponevano la paziente ad una RM da cui però non emergeva nulla (cfr. doc.2);
- nei giorni successivi, alla ricorrente veniva somministrata una cura antibiotica che, però, non sortiva alcun miglioramento;
pertanto, solo dopo cinque giorni ed al persistere del grave deficit neurologico,
i sanitari decidevano di sottoporre la paziente ad una TAC, le cui evidenze radiologiche inducevano i sanitari a ricondurre nuovamente la paziente in sala operatoria, dove veniva rioperata per “rimozione e riposizionamento della vite transpeduncolare su L5 e decompressione della radice L5” (cfr.doc.2);
- nella descrizione dell'intervento chirurgico riportato in cartella clinica si legge: “si riapre la precedente incisione cutanea, si reperta vite L5 si riposiziona sottocontrollo radioscopico al termine della procedura la radice appare decompressa… si ripara piccola lacerazione discale.. con punti di sutura… emostasi”(cfr.doc.2);
- il 03.02.2014 la veniva dimessa e trasferita al centro di riabilitazione Italia, Parte_1 CP_1 dove rimaneva degente per circa un mese (doc.3 cart. clin. n.144 Policlinico Italia Riabilitazione Motoria);
- il successivo decorso clinico veniva caratterizzato dalla persistenza del gravissimo deficit della flesso estensione del piede destro e da una sopravvenuta infezione della ferita chirurgica che rendeva necessario un ulteriore ricovero della paziente presso il dal 06.03.2014 al Controparte_1
07.04.2014 (doc.4 cart. clin. n. 1762/2014) e la successiva ulteriore riabilitazione dal 07.04.2014 al
30.05.2014 presso la Fondazione Santa CI di Roma (doc.5 c.c.n. 140777 del 2014);
- in data 28.02.2014 la ricorrente si sottoponeva ad un'altra RM lombosacrale che documentava “esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale nel tratto compreso tra L3 ed L5, con vite e barre metalliche che determinano distorsione spaziale e del segnale, l'esame odierno ha documentato la presenza di un'estesa alterazione dell'intensità del segnale, iperintensità in T2 e ipointensità in T1 che interessa diffusamente i tessuti molli paravertebrali posteriori da L1 a S2 ed estesa ai tessuti sottocutanei, nel contesto di tale alterazione si apprezza la presenza di una raccolta più nettamente iperintensa in T2 e T2-SPIR, ipointensa in T1, localizzata lateralmente a destra rispetto al processo spinoso di L2 ed estesa verso il basso posteriormente al canale vertebrale sino
a L5, le limitanti somatiche contrapposte L4-L5 presentano all'indagine odierna un'alterazione dell'intensità di segnale, ….tali alterazioni appaiono nettamente più estese ed evidenti che al precedente esame, in particolare non era apprezzabile all'esame precedente la raccolta semil liquorale su descrittae le alterazioni di segnale delle limitanti L4.L5,… tali reperti non appaiono di univoca interpretazione potrebbero essere compatibili con la presenza di fenomeni di natura flogistico-reattiva..” (cfr doc.4);
- stante il permanere del gravissimo deficit della dorso flessione del piede, e della conseguente difficoltà a deambulare, la veniva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa al 100%, oltre che portatrice di handicap grave con indice di gravità Legge 104/92 co. 3 con diagnosi di “esiti di intervento chirurgico di stabilizzazione per stenosi del canale vertebrale L3-
L4-L5 con residua paraparesi e grave deficit della deambulazione, depressione reattiva di grado grave…” (doc. 6);
- in data 13.07.2015, la ricorrente effettuava un esame elettromiografico, che evidenziava: “l'esame documenta l'assenza del CMAP da nervo peroneo comune di destra ed una riduzione ei valori di eccitabilità dei nervi tibiale bilateralmente e peroneo comune a destra, valori normali di eccitabilità
e conduzione sensitiva ai 4 arti e motoria agli arti superiori, assenti le risposte F da nervo tibiale bilateralmente, …. L'esame documenta i segni di un danno neurogeno pregresso di grave entità a carico dei distretti muscolari di pertinenza radicolare L4-L5-S1 a destra e di discreta entità a carico di quello di pertinenza di a sinistra”; (doc.7) C.F._4
- a seguito del grave danno subito, la viluppava un forte stato ansioso depressivo, al punto Parte_1 che, il 17.11.2015, si recava a visita presso gli ambulatori del Centro Salute Mentale dell'Usl di Rieti, ove i sanitari certificavano: “umore depresso (tristezza, malinconia accentuata) per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, marcata diminuzione o perdita di interesse o piacere per tutte o quasi le attività per la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (anedonia o apatia) affaticabilità, perdita o mancanza di energia, quasi ogni giorno (astenia) insonnia, disturbi psicosomatici, marcata di munizione di motivazioni personali, …Tendenza all'isolamento ed alla solitudine… con dimunizione dei rapporti sociali e affettivi…. Disturbo Depressivo Maggiore, a causa della suddetta patologia presenta un disagio clinicamente significativo in area lavorativa”; (doc. 8) - la ricorrente decideva, quindi, di rivolgersi al Dott. , specialista in medicina Persona_2 legale, onde verificare la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari che avevavo eseguito l'intervento del 23.01.2014;
- il consulente, dopo aver analizzato la documentazione, nel proprio elaborato peritale (doc. 9), rilevava la sussistenza di condotte censurabili nelle prestazioni rese dai sanitari dell'odierna resistente;
- secondo il medico legale, infatti, data l'obiettività clinica presentata dalla paziente all'atto del ricovero, visti i rilievi anamnestici, che deponevano per un quadro ingravescente e non rispondente alla terapia conservativa, e dati gli esiti delle indagini strumentali, l'intervento posto in essere dai sanitari del trovava indicazione corretta;
Controparte_1
- tuttavia, a parere del consulente, “dall'insorgenza del grave deficit della dorso flessione del piede destro nell'immediato post operatorio, unitamente ai rilievi iconografici effettuati dopo l'intervento, ne deriva un vizio di tecnica nel corretto posizionamento delle viti trans peduncolari su L4 ed in particolar modo su L5 con relativo impegno e sofferenza radicolare.” (cfr. doc. 9);
- il non corretto posizionamento dei mezzi di sintesi sarebbe testimoniato dal fatto che il 29.01.2014, ossia a distanza di 6 giorni dopo il primo intervento, i sanitari sottoponevano nuovamente la paziente ad una revisione chirurgica per la rimozione ed il riposizionamento dei mezzi di sintesi, al fine di liberare la radice rimasta compressa per 5 giorni (cfr.doc. 2);
- il Dott. , oltre ad individuare criticità nella corretta esecuzione dell'intervento Persona_2 chirurgico del 23.01.2014, rilevava anche un tardivo ricorso al reintervento correttivo del 29.01.2014; infatti, già nell'immediato postoperatorio si manifestavano gravi segni e sintomi di deficit e sofferenza radicolare;
- secondo il consulente, i sanitari avrebbero dovuto sottoporre a Tac la paziente già nella prima giornata postoperatoria, invece di attendere 5 giorni, durante i quali, la compressione delle viti malposizionate sulla radice, l'avrebbe irrimediabilmente compromessa, causando il grave danno neurologico residuato in capo alla quantificato dal consulente in una percentuale pari al Parte_1
36%, quale maggior danno compreso nell'intervallo tra 40% e 76%, un danno di tipo psichiatrico ed una incapacità lavorativa specifica pari al 100%;
- pertanto, in considerazione di quanto sinora esposto, al fine di pervenire ad un bonario componimento della vicenda di malpractice, il 28.02.2018 i difensori dell'attrice inviavano alla resistente un formale richiesta risarcitoria (doc.10) che, tuttavia, rimaneva inevasa, costringendo la ricorrente a rivolgersi all'epigrafato Tribunale.
Instauratasi la lite, rimaneva contumace la struttura convenuta.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della parte convenuta, acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente e la c.t.u. espletata in sede di a.t.p., rinviava la causa per la discussione e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c., all'udienza del 04 luglio 2024.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
In via preliminare, è opportuno inquadrare la responsabilità medica sotto il profilo normativo e giurisprudenziale. Nel campo della responsabilità sanitaria, deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, a partire dagli anni Novanta, ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
“accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie, quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del
8.3.2017, entrata in vigore dopo i fatti per cui è causa, ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre ha sancito che i sanitari rispondano del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Per quanto riguarda l'onere della prova, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, stante la piena configurabilità del contatto sociale qualificato e del rapporto di spedalità, nessun dubbio può sussistere che si tratti di azione di natura contrattuale, ragione per cui spetterà al convenuto fornire la prova liberatoria e dimostrare la riconducibilità dell'inadempimento, o dell'impossibilità dell'adempimento, ad una causa ad essi non imputabile.
L'attore, paziente danneggiato, deve quindi limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).
Nel caso in esame, parte attrice ha dimostrato per tabulas il titolo da cui emerge l'obbligazione del sanitario, provata con il deposito della cartella clinica e della restante documentazione sanitaria, e ha dedotto l'errore medico.
La CTU medico legale espletata in sede di atp, redatta con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura e tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, la storia anamnestica della perizianda.
I consulenti tecnici d'ufficio, nel proprio elaborato, versato in atti, rilevano che “Secondo la Scala MRC il deficit presente all'ingresso può essere valutato in 3/5 (movimento possibile solo contro gravità), mentre il deficit descritto nell'immediato postoperatorio può essere valutato 1/5 MRC e quindi peggiorativo rispetto al preoperatorio.
Che ci fosse stato un peggioramento clinico verrebbe confermato anche dalla richiesta da parte dei
Sanitari di una RMN LS urgente al riscontro del deficit della dorsi flessione del piede moderatograve. Si ritiene che tale esame non venne richiesto ed eseguito per controllare il giusto posizionamento delle viti o della protesi ma per evidenziare eventuali emorragie o danni nervosi che potessero Parte spiegare il peggioramento clinico. Lo stesso referto della “… Presenza di artefatti che limita la qualità diagnostica dell'esame…” indica che tale esame non risulta opportuno al fine di evidenziare mal posizionamenti del sistema. E quindi consigliava indirettamente di eseguire una TAC che è l'unico esame a tutt'oggi capace e idoneo a evidenziare il giusto posizionamento del sistema stabilizzante.
Tale esame venne eseguito il 28.01.2014 a distanza di 4 giorni dall'evidenza del peggioramento neurologico e mostrò che “a L4 vite destra era moderatamente medializzata con parziale impegno del recesso laterale, e la vite sinistra in sede. A L5 vite destra era medializzata con impegno del recesso laterale…”.
Come precedentemente detto, un malposizionamento delle viti transpeduncolari si riscontra in circa il 20% dei casi potendo rientrare nella sfera delle complicanze insite in questi tipi di intervento.
Tuttavia una loro urgente revisione va eseguita in presenza di lesioni anatomiche radicolari e durali
o responsabili di importante alterazione del balance vertebrale.
Nel nostro caso, invece, nonostante la presenza di un evidente danno radicolare, non venne eseguito in urgenza una TAC ma solo 4 giorni dopo consolidando con molta probabilità le lesioni radicolari determinate dall'erroneo posizionamento delle viti. Tali evidenti mal posizionamenti indussero i chirurghi, evidentemente consci de che tale situazione aveva provocato una lesione radicolare a ricondurre nuovamente la paziente in sala operatoria in data 29.01 per “rimozione e riposizionamento della vite transpeduncolare su L5 e decompressione della radice L5”.
Durante l'intervento si rese evidente una piccola lacerazione durale a conferma dell'interessamento della vite sulla struttura durale che comprovava la lesione della radice di L5 destra da erroneo posizionamento”.
I consulenti hanno, in conclusione, espresso critiche nei confronti dei Sanitari Curanti:
- per l'erroneo inserimento delle viti transpeduncolari che avrebbero determinato lesioni radicolo durali;
- nel non aver eseguito una TAC LS urgente al riscontro nell'immediato post operatorio di un peggioramento neurologico onde evidenziare il corretto posizionamento del sistema stabilizzante;
- per aver rioperato con un ritardo di 5 giorni.
I consulenti hanno, poi, esaminato la problematica infettivologica spiegando che “il decorso postoperatorio successivo, avvenuto in Istituto di Riabilitazione, venne complicato da un processo infettivo della ferita e del cavo operatorio.
A tale proposito risulta in cartella clinica della Neurochirurgia che la Pz venne sottoposta a regolare profilassi antibiotica sia nel I intervento che nel II intervento e che durante la degenza non si sono avuti picchi febbrili se non sporadici stati subfebbrili (37°) né alterazioni dell'emocromo né degli indici flogistici.
Durante il ricovero al Policlinico Italia In data 20.02 iniziò temperatura febbrile, che accompagnata da forte dolore lombare, fece richiedere esame RMN (28/2) in cui si mise in evidenza il processo infettivo della ferita chirurgica. Il successivo II ricovero presso il Policlinico fu caratterizzato dal trattamento CP_1 antibiotico seguito dall'infettivologo con risoluzione a distanza di alcuni mesi di tale problematica.
Mentre appaiono evidenti gli aspetti tra l'intervento chirurgico con il mal posizionamento della vite di L5 e il peggioramento del deficit neurologico a carico del piede destro, non si evidenzierebbero elementi di criticità da parte dei riguardo l'insorgenza del processo CP_4 CP_1 infettivo.”
Ai quesiti posti circa l'esecuzione del trattamento (“A) accertino se il trattamento sia stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.
“Risposta negativa.”
B) in caso di risposta negativa:
- specifichino le cause della difettosa esecuzione (in relazione alla: tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, etc.);
- rilevino e descrivano eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento, indicando quali rimedi siano stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse, avuto riguardo all'attività svolta dai singoli operatori secondo le specifiche competenze) i ctu hanno così risposto:
“Sinteticamente possiamo rilevare una prima censura relativa all'erroneo inserimento delle viti transpeduncolari che hanno determinato lesioni radicolo durali. Una seconda censura è quella relativa alla mancata esecuzione di una TAC LS urgente al riscontro nell'immediato post operatorio di un peggioramento neurologico, onde evidenziare il corretto posizionamento del sistema stabilizzante. Una terza censura riguarda il ritardo di 5 giorni nell'esecuzione del nuovo intervento chirurgico.”
I consulenti hanno quindi accertato sussitere un nesso causale “tra l'operato dei sanitari ed i postumi oggi rilevati.” e precisato che: “La perizianda non aveva precedenti morbosi degni di nota se si eccettua la patologia per la quale è stato praticato l'intervento chirurgico di cui si discute stenosi ed instabilità lombare L3-L4”.
Quanto ai danni conseguenza subìti dall'attrice hanno rilevato che “Il comportamento censurabile dei sanitari convenuti ha comportato un maggior periodo di malattia stimabile nella misura di 90
(novanta) giorni come IT al 50%.
I postumi attuali, intesi come maggior danno, hanno ridotto la integrità psico-fisica della perizianda, secondo i barémes delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico SIMLA ed. 2016, nella misura del 25% (venticinque per cento), risarcibile a partire dal 20% (postumi che ci saremmo aspettati in seguito ad un trattamento corretto) e fino al 45%
(menomazione attuale)”.
Hanno poi rilevato che i postumi attuali incidono in maniera considerevole su tulle le attività ludico- ricreative sportive che richiedono un impegno fisico anche modesto e che incidono in modo considerevole sull'attività dichiarata (domestica) impedendola in concreto e su tutte quelle attività con impegno specifico a carico della colonna vertebrale, della stazione eretta e della deambulazione. hanno, infine, escluso che l'attrice possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc. Alla luce degli esiti della predetta ctu può quindi ritenersi sussistere una responsabilità dei sanitari della struttura odierna convenuta, emergendo un evidente nesso di causalità tra le errate prestazioni rese ed il danno biologico permanente residuato in capo alla ricorrente, stimato in termini di maggior danno, in una percentuale pari al 25% compreso tra 20% e 45% nonché un'Itp di 90 giorni al 50%, risultando tale danno come non emendabile e fortemente limitativo di qualunque attività lavorativa, ma anche ludico-ricreativa, di cui l'attrice ha chiesto l'integrale risarcimento in considerazione dell'età della stessa, 54 anni all'epoca dei fatti, ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma e del relativo punto d'invalidità permanente e temporanea.
Ebbene in applicazione delle Tabelle di Roma, tenendo conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti
(54) e dei postumi residuati alla stessa, va condannata la struttura a risarcire i seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale temporaneo e permanente:
€ 5.763,15 per danno biologico temporaneo (ITP al 50%, 90 gg)
€191.535,96 [danno differenziale del 25%, € 246.572,47 (ip 45%)- € 55.036,51 (ip 20%)], totale
€197.299,11.
A tale somma occorre aggiungere quella riconoscibile, ai sensi del citato art.139 C.d.a., a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr.
Cass. Sez.3 n. 901 del 17/0172018; Sent. N. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
Nel presente giudizio può riconoscersi tale danno, nella misura media nel range previsto dalle tabelle vigenti, ossia nel amisura del 37,8% riconoscendosi a favore dell'attrice l'ulteriore importo di €
72.400,59.
Ne consegue dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscere in favore dell'attrice risulta complessivamente pari a € 269.699,70.
Su tali somme, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., S.U., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, sull'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di euro
€ 269.699,70, devalutando dapprima (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la predetta somma alla data del fatto (20.1.2014), si arriva ad un importo di € 223.076,67; applicando, poi, gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita, si arriva all'importo finale di € 300.399,20.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, a corrispondere all'attrice l'importo di Controparte_1 euro 300.399,20 oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) condanna la struttura convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice nella misura di euro 7.800,00 per compensi, di euro
1.300,00 per spese, comprensivo di contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge, nonche al rimborso delle spese di ctp (previa esibizione della fattura)
e della ctu espletata nel procedimento di atp, nonche le spese di lite di detta procedura che si liquidano in euro 3.827,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, e rimborso contributo unificato.
Roma, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Fabiana Corbo