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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7561 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 872/2025 R.G. , avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
SC , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino, 36, presso lo studio dello stesso, come da procura allegata OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via CP_1
A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 14.1.2025 l'istante di cui in epigrafe ha premesso di aver presentato il 10.5.2023 domanda amministrativa all' per il riconoscimento delle condizioni sanitarie CP_1 legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e che, sottoposto a visita da parte della competente Commissione Medica, era stato riconosciuto invalido al 100%; che, proposta istanza di accertamento tecnico preventivo, il consulente designato nella fase sommaria aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi;
con vittoria di spese e distrazione. L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludeva per il rigetto CP_1 della domanda con vittoria delle spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa , ritenuta matura per la decisione era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***** Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di seguito illustrato. Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP. Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Nel caso in esame, parte ricorrente ha argomentato sostanzialmente in ordine alla superficiale valutazione da parte del CTU del complesso morboso a proprio carico e al carattere contraddittorio delle valutazioni, compiute senza tenere conto, in particolare, della documentazione prodotta in fase di ATP rappresentata da esami neurologici e geriatrici e dalla TAC cerebrale dl 15.6.2020, attestanti la condizione di non autonomia del ricorrente. Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la documentazione Persona_1 sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetto l'istante: Vasculopatia cerebrale cronica da encefalopatia ipossica cronica in assenza di deficit cognitivi. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico in pz portatore di PMK per BAV di II° grado. Insufficienza renale cronica in terapia dietetica. Poliartrosi distrettuale. Sindrome depressiva. Artrite reumatoide in trattamento farmacologico. Sindrome depressiva di lieve grado.> Nelle considerazioni medico -legali l'Ausiliare ha osservato che: La vasculopatia cerebrale cronica, su base aterosclerotica, è patologia documentata da TC cranio del 15/6/2020. La TC cranio ha evidenziato una diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare da encefalopatia ipossica su base vasculopatica cronica, con visibilità in sede putaminale ed in corrispondenza della capsula esterna da ambo i lati, di alcune areole di più netta ipodensità da riferire ad esiti ischemici. Tale patologia neurologica si manifesta clinicamente nell'istante con sporadiche amnesie per fatti passati, un'andatura a piccoli passi ma efficiente ai fini di un'autonomia personale. Inoltre la vasculopatia cerebrale cronica non determina nell'istante deficit cognitivi importanti tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi come si evince dal libero colloquio avvenuto tra il ricorrente ed il CTU durante le operazioni peritali, pertanto, non è patologia che richiede assistenza continua. La cardiopatia ipertensiva determinò nel ricorrente una malattia del tessuto di conduzione cardiaco tale da determinare un BAV di II° grado per cui fu impiantato un PMK cardiaco che, allo stato, è ben funzionante. All'ecocardiogramma del 12/9/2020 fu riscontrata una insufficienza valvolare mitralica “di grado lieve” associata ad una ipertensione arteriosa con buona funzione di pompa (FE del Vsx di 58%). Dal mio esame clinico-cardiologico la patologia cardiovascolare allo stato attuale è in buon compenso emodinamico ed è ascritta ad una II° classe funzionale NYHA pertanto non menomazione che richiede assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Lo stesso dicasi per l'insufficienza renale cronica al III° stadio in attuale terapia dietetica (alimentare), la poliartrosi distrettuale in assenza di deficit articolari come si evince dal mio esame obiettivo e la sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve. L'artrite reumatoide è patologia certificata dal geriatra ASL ma non vi è alcuna documentazione reumatologica posta agli atti che ne certifica sia lo stato clinico che i suoi deficit articolari. Essa è in trattamento farmacologico con terapia cortisonica come riferito dallo stesso ricorrente ed in attuale remissione clinica come si evince dal mio esame clinico pertanto patologia reumatologica che non richiede assistenza continua (l'istante è deambulante autonomamente e non richiede assistenza da parte di terzi per poter svolgere i comuni atti quotidiani della vita).> In particolare, poi, con specifico riferimento ai motivi di censura genericamente formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si sottolinea che, rispetto al certificato geriatrico di ASLNA1 del 17/1/22 (Dott. ), il CTU ha rilevato esplicitamente la Per_2 non corrispondenza tra quanto attestato nello stesso e quanto emerso dall'esame clinico, psichico e dai test di autonomia somministrati all'istante nel corso delle operazioni peritali. Ed invero l'Ausiliare ha constatato che tempo e nello spazio, assenza di deficit di critica e di giudizio, non amnesie per fatti recenti ma riferite amnesie sporadiche per eventi passati, buona l'ideazione. Ben collaborante alla raccolta anamnestica indicando con precisione tutte le patologie sofferte. Alla somministrazione dei test per valutare l'autonomia si evince che il ricorrente vive con la moglie che provvede a cucinare e ad interessarsi nella pulizia della casa. Conosce il valore del denaro ed il suo potere di acquisto. Gestisce in proprio la pensione. Effettua telefonate ai figli, vede la TV in poltrona. Si lava e si veste in autonomia. Scende di casa per andare in piazza e/o a comprare piccoli alimenti su indicazione della moglie (latte, pane, burro). È ben curato nell'igiene e nell'abbigliamento. Stazione eretta possibile senza appoggio, la deambulazione avviene a piccoli passi ma comunque è autonoma. Il colloquio avviene ad un tono di voce normale.> Quanto all'esame fisico dell'apparato osteoarticolare, esso ha rivelato le seguenti condizioni: piccoli passi ma comunque è autonoma e non necessita di terzi. Assenza di spinalgie alla digitopressione dei processi spinosi dei corpi vertebrali del rachide in toto. Non contratture muscolari paravertebrali. Buona ed efficiente la dinamica flessoestensoria del rachide lombosacrale. Passaggi posturali autonomi. Non deficit articolari a carico delle anche e ginocchia bilateralmente. Manovra di Laseguè negativa bilateralmente a 80° dal piano orizzontale del lettino. Manovra di Mingazzini negativa bilateralmente. Buoni ed efficienti i movimenti del capo.> Ha pertanto concluso che l'istante ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene persona non bisognevole di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa del 10/5/2023 in poi in base alla documentazione sanitaria posta agli atti. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato e all'esito dell'esame obiettivo del paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie, non suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente vagliata dall'Ausiliare. Deve aggiungersi che, a giudizio dello scrivente, i test somministrati alla parte ricorrente dal medico geriatra ( menzionati nel certificato 17.1.2022) non costituiscono strumento esclusivo ed indefettibile ai fini dell'accertamento del grado di capacità della persona, tanto più ove gli stessi manchino del supporto di specifiche indagini diagnostiche e valutazioni specialistiche. In tali termini, dal certificato in questione non è possibile trarre attestazione di una involuzione peggiorativa, esistente già all'epoca, delle capacità di deambulazione o psichico-cognitive del paziente tali da incidere, escludendola sulla autonomia nella deambulazione o nel compimento degli atti quotidiani della vita. Circa i motivi di censura in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, occorre considerare che "le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni" (Così Cass. n. 20285 del 2014). Anche più di recente la Cassazione ha precisato che l'indennità di accompagnamento richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale rilevante per la pensione di inabilità civile ed, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti questi ulteriori dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibità ( Cass. 2022, n. 36565, conforme Cass. 2018, n. 8357). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato nella fase sommaria di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 22.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 872/2025 R.G. , avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
SC , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via San Tommaso d'Aquino, 36, presso lo studio dello stesso, come da procura allegata OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via CP_1
A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto OPPOSTO FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 14.1.2025 l'istante di cui in epigrafe ha premesso di aver presentato il 10.5.2023 domanda amministrativa all' per il riconoscimento delle condizioni sanitarie CP_1 legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento e che, sottoposto a visita da parte della competente Commissione Medica, era stato riconosciuto invalido al 100%; che, proposta istanza di accertamento tecnico preventivo, il consulente designato nella fase sommaria aveva ritenuto non sussistente il requisito sanitario per beneficiare della prestazione in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, l'accertamento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi;
con vittoria di spese e distrazione. L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludeva per il rigetto CP_1 della domanda con vittoria delle spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa , ritenuta matura per la decisione era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***** Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di seguito illustrato. Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP. Deve essere preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia, ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021). Nel caso in esame, parte ricorrente ha argomentato sostanzialmente in ordine alla superficiale valutazione da parte del CTU del complesso morboso a proprio carico e al carattere contraddittorio delle valutazioni, compiute senza tenere conto, in particolare, della documentazione prodotta in fase di ATP rappresentata da esami neurologici e geriatrici e dalla TAC cerebrale dl 15.6.2020, attestanti la condizione di non autonomia del ricorrente. Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la documentazione Persona_1 sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha individuato le seguenti patologie da cui è affetto l'istante: Vasculopatia cerebrale cronica da encefalopatia ipossica cronica in assenza di deficit cognitivi. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico in pz portatore di PMK per BAV di II° grado. Insufficienza renale cronica in terapia dietetica. Poliartrosi distrettuale. Sindrome depressiva. Artrite reumatoide in trattamento farmacologico. Sindrome depressiva di lieve grado.> Nelle considerazioni medico -legali l'Ausiliare ha osservato che: La vasculopatia cerebrale cronica, su base aterosclerotica, è patologia documentata da TC cranio del 15/6/2020. La TC cranio ha evidenziato una diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare da encefalopatia ipossica su base vasculopatica cronica, con visibilità in sede putaminale ed in corrispondenza della capsula esterna da ambo i lati, di alcune areole di più netta ipodensità da riferire ad esiti ischemici. Tale patologia neurologica si manifesta clinicamente nell'istante con sporadiche amnesie per fatti passati, un'andatura a piccoli passi ma efficiente ai fini di un'autonomia personale. Inoltre la vasculopatia cerebrale cronica non determina nell'istante deficit cognitivi importanti tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi come si evince dal libero colloquio avvenuto tra il ricorrente ed il CTU durante le operazioni peritali, pertanto, non è patologia che richiede assistenza continua. La cardiopatia ipertensiva determinò nel ricorrente una malattia del tessuto di conduzione cardiaco tale da determinare un BAV di II° grado per cui fu impiantato un PMK cardiaco che, allo stato, è ben funzionante. All'ecocardiogramma del 12/9/2020 fu riscontrata una insufficienza valvolare mitralica “di grado lieve” associata ad una ipertensione arteriosa con buona funzione di pompa (FE del Vsx di 58%). Dal mio esame clinico-cardiologico la patologia cardiovascolare allo stato attuale è in buon compenso emodinamico ed è ascritta ad una II° classe funzionale NYHA pertanto non menomazione che richiede assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Lo stesso dicasi per l'insufficienza renale cronica al III° stadio in attuale terapia dietetica (alimentare), la poliartrosi distrettuale in assenza di deficit articolari come si evince dal mio esame obiettivo e la sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve. L'artrite reumatoide è patologia certificata dal geriatra ASL ma non vi è alcuna documentazione reumatologica posta agli atti che ne certifica sia lo stato clinico che i suoi deficit articolari. Essa è in trattamento farmacologico con terapia cortisonica come riferito dallo stesso ricorrente ed in attuale remissione clinica come si evince dal mio esame clinico pertanto patologia reumatologica che non richiede assistenza continua (l'istante è deambulante autonomamente e non richiede assistenza da parte di terzi per poter svolgere i comuni atti quotidiani della vita).> In particolare, poi, con specifico riferimento ai motivi di censura genericamente formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, si sottolinea che, rispetto al certificato geriatrico di ASLNA1 del 17/1/22 (Dott. ), il CTU ha rilevato esplicitamente la Per_2 non corrispondenza tra quanto attestato nello stesso e quanto emerso dall'esame clinico, psichico e dai test di autonomia somministrati all'istante nel corso delle operazioni peritali. Ed invero l'Ausiliare ha constatato che tempo e nello spazio, assenza di deficit di critica e di giudizio, non amnesie per fatti recenti ma riferite amnesie sporadiche per eventi passati, buona l'ideazione. Ben collaborante alla raccolta anamnestica indicando con precisione tutte le patologie sofferte. Alla somministrazione dei test per valutare l'autonomia si evince che il ricorrente vive con la moglie che provvede a cucinare e ad interessarsi nella pulizia della casa. Conosce il valore del denaro ed il suo potere di acquisto. Gestisce in proprio la pensione. Effettua telefonate ai figli, vede la TV in poltrona. Si lava e si veste in autonomia. Scende di casa per andare in piazza e/o a comprare piccoli alimenti su indicazione della moglie (latte, pane, burro). È ben curato nell'igiene e nell'abbigliamento. Stazione eretta possibile senza appoggio, la deambulazione avviene a piccoli passi ma comunque è autonoma. Il colloquio avviene ad un tono di voce normale.> Quanto all'esame fisico dell'apparato osteoarticolare, esso ha rivelato le seguenti condizioni: piccoli passi ma comunque è autonoma e non necessita di terzi. Assenza di spinalgie alla digitopressione dei processi spinosi dei corpi vertebrali del rachide in toto. Non contratture muscolari paravertebrali. Buona ed efficiente la dinamica flessoestensoria del rachide lombosacrale. Passaggi posturali autonomi. Non deficit articolari a carico delle anche e ginocchia bilateralmente. Manovra di Laseguè negativa bilateralmente a 80° dal piano orizzontale del lettino. Manovra di Mingazzini negativa bilateralmente. Buoni ed efficienti i movimenti del capo.> Ha pertanto concluso che l'istante ha la capacità di deambulare da solo e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene persona non bisognevole di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa del 10/5/2023 in poi in base alla documentazione sanitaria posta agli atti. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato e all'esito dell'esame obiettivo del paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie, non suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente vagliata dall'Ausiliare. Deve aggiungersi che, a giudizio dello scrivente, i test somministrati alla parte ricorrente dal medico geriatra ( menzionati nel certificato 17.1.2022) non costituiscono strumento esclusivo ed indefettibile ai fini dell'accertamento del grado di capacità della persona, tanto più ove gli stessi manchino del supporto di specifiche indagini diagnostiche e valutazioni specialistiche. In tali termini, dal certificato in questione non è possibile trarre attestazione di una involuzione peggiorativa, esistente già all'epoca, delle capacità di deambulazione o psichico-cognitive del paziente tali da incidere, escludendola sulla autonomia nella deambulazione o nel compimento degli atti quotidiani della vita. Circa i motivi di censura in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, occorre considerare che "le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni" (Così Cass. n. 20285 del 2014). Anche più di recente la Cassazione ha precisato che l'indennità di accompagnamento richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale rilevante per la pensione di inabilità civile ed, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti questi ulteriori dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibità ( Cass. 2022, n. 36565, conforme Cass. 2018, n. 8357). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato nella fase sommaria di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 22.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Gabriella Gagliardi