Art. 1.
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessita' di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessita' di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.