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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 35-2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Annamaria Artillo.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – eccezione di prescrizione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha eccepito la prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito posta in essere dall' CP_1
con tre atti notificati il 17.12.2024:
- N. 46713 per Indennità di malattia n. 284820, periodo dal 14/03/2005 al 10/04/2005;
- N. 46714 per Indennità di malattia n. 284819, periodo dal
11/01/2005 al 08/02/2005;
- N. 46715 per Indennità di malattia n. 274373, periodo dal
03/05/2004 al 20/05/2004.
L'azione di ripetizione dell'indebito, assoggettata al termine ordinario decennale, non è prescritta nel caso di specie, avendo l' documentato l'invio medio tempore di atti interruttivi nel CP_2
2013 e nel 2015.
Il ricorso non può essere accolto.
Le spese sono compensate in considerazione del lungo tempo trascorso per il recupero.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 8.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Annamaria Artillo.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
giusta procura in atti dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – eccezione di prescrizione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha eccepito la prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito posta in essere dall' CP_1
con tre atti notificati il 17.12.2024:
- N. 46713 per Indennità di malattia n. 284820, periodo dal 14/03/2005 al 10/04/2005;
- N. 46714 per Indennità di malattia n. 284819, periodo dal
11/01/2005 al 08/02/2005;
- N. 46715 per Indennità di malattia n. 274373, periodo dal
03/05/2004 al 20/05/2004.
L'azione di ripetizione dell'indebito, assoggettata al termine ordinario decennale, non è prescritta nel caso di specie, avendo l' documentato l'invio medio tempore di atti interruttivi nel CP_2
2013 e nel 2015.
Il ricorso non può essere accolto.
Le spese sono compensate in considerazione del lungo tempo trascorso per il recupero.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 8.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)