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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell' udienza del 19.3.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798 /2022 R.G.L.
TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_2 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 17.7.2017 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale 80%. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc. Il consulente tecnico di ufficio nominato, dott. , con relazione depositata in data Persona_1 16.5.2021, ha ritenuto che sussistessero i requisit r il riconoscimento della pensione di inabilità, a decorrere dal 17.7.2017. Con provvedimento del 15.8.2021, il G.d.L. invitava il dott. ad integrare l'elaborato Per_1 peritale, specificando dettagliatamente i motivi per i quali ha rite il giudizio espresso dalla CMIC, pur avendo diagnosticato le medesime infermità. Quindi, in data 31.8.2021, il consulente ha depositato i richiesti chiarimenti, confermando il giudizio medico-legale espresso. Alla udienza dell'11.1.2022, il Tribunale richiedeva un'integrazione ulteriore al CTU, atteso che applicando gli stessi codici indicati dall'ausiliare non si raggiungeva la soglia invalidante necessaria per beneficiare della pensione. Con successivi chiarimenti dell'08.2.2022, il consulente rivedeva la precedente valutazione delle patologie, non ritenendo sussistenti le condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio oggetto di causa. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ accertare che il sig. in Parte_2 conseguenza del proprio stato patologico, è invalido con riduzione permanente della capacità ura inferiore al 100%, e che quindi è in possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità così come previsto dalla L. n. 118/71 e dal D.L.vo n. 509/88 e succ. modif. ed integr. con decorrenza dalla domanda amministrativa così come accertato in ctu depositata in data 16/05/2021 in sede del proc di ATPO avente r.g.128/19 disattendendo le risultanze dell'integrazione tardivamente richieste, sin dall'epoca della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà eventualmente accertata in corso di causa, per l'effetto di tale accertamento dichiarare, che l'istante è in possesso del requisito sanitario per conseguire la pensione di inabilità così come previsto dalla L. n. 118/71 e dal D.L.vo n. 509/88 e succ. modif. ed integr., sempre a far tempo dalla data di presentazione della domanda amm.va così come, già, accertato in ctu depositata in data 16/05/2021 in sede del proc di ATPO avente r.g.128/19 disattendendo le risultanze dell'integrazione tardivamente richieste o dalla diversa data che sarà eventualmente accertata in corso di causa. Con vittoria di Spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento (inclusa la fase di ATP) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario”. CP_ 1.2. L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha o il rigetto del ricorso.
1.3. Esaminati gli atti di causa, con provvedimento del 21.12.2022 il CTU è stato invitato a voler provvedere al deposito di breve relazione integrativa tenendo conto delle controdeduzioni contenute nel ricorso introduttivo. Quindi, nei chiarimenti depositati il 07.4.2023, il consulente ribadiva la sussistenza di un'invalidità quantizzabile nella misura dell'89%. La udienza del 19.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è altresì subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per Per_1 l'accertamento tecnico preventivo ha rilevat Parte_2
“E' affetto dalle seguenti fondamentali minorazioni mellito CON COMPLICANZE. Miocardiopatia di grado MEDERATA> GRAVE ESOFAGITE DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO IN ERNIA JATALE IPERTROFIA PROSTATICA O PROSTATITE CRONICA ARTROSI GENERALIZZATA: SCORE FUNZIONALE ARTROSI GENERALIZZATA (discopatia al rachide lombosacrale con esiti di intervento ortopedico per ernia discale. esiti di intervento ortopedico alle ginocchia con meniscectomia e trattamento dei legamenti.) GOZZO NODULARE NON TOSSICO. INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa 100 % art.2 e 12 L. 118/71. A decorrere dal 17/07/2017”.
Pag. 2 di 6 Minorazioni accertate ICD-9 Data
% di riduzione TABELLE d'insorgenza della capacità UTILIZZATE lavorativa 9209 Diabete mellito CON 250.7 10/07/2017 50 DM 05/02/1992 COMPLICANZE …. 6442> 43Miocardiopatia di 429.10 10/07/2017 55 DM 05/02/1992 grado MEDERATA> GRAVE ESOFAGITE DA 530.11 10/07/2017 10 LG CP_1 REFLUSSO GASTROESOFAGEO IN ERNIA JATALE IPERTROFIA 600 10/07/2017 10 LG CP_1 PROSTATICA O PROSTATITE CRONICA ARTROSI 715 10/07/2017 50 LG
[...] : CP_2 S E ARTROSI (SCORE FUNZIONALE 6 GOZZO NODULARE 241 10/07/2017 5 LG CP_1 NON TOSSICO CALCOLO DEL
100% PUNTEGGIO INVALIDANTE
Inoltre, invitato a chiarire le ragioni della difformità tra il suddetto giudizio e la valutazione operata dalla commissione medica nel verbale del 10.7.2018, nella relazione integrativa depositata il CP_1 31.8.2021 l'ausiliare del gi ha precisato: “È vero che da un punto di vista nominale le patologie riscontrate sono simili a quelle riportate nel verbale della CMIC;
tale corrispondenza trova la sua divergenza nella valutazione funzionale. Le patologie riscontrate producono alterazioni funzionale che determinano, come evidenziato in tabella, una condizione invalidante da me determinata con calcolo riduzionistico. Tale metodologia restituisce all'istante una valutazione più appropriata rispetto a quanto documentato nel fascicolo e da me riscontrato mediante la visita medico –legale”. 3.1. Rilevato che a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori, con provvedimento dell'11.1.2022 il consulente è stato invitato a rendere ulteriori chiarimenti, poiché applicando i codici individuati dallo stesso CTU si giungeva ad una valutazione dell'89%, a cui può eventualmente sommarsi il 5% in ragione di una eventuale riduzione della capacità lavorativa specifica. Pertanto, con relazione integrativa dell'8.2.2022, modificando il precedente giudizio medico-legale, il dott. ha osservato che: “nella valutazione complessiva della invalidità non ho tenuto conto di Per_1 quanto c dall'art 5 del D.L. n 509 del 1988 in quanto, per mia cultura professionale aderisco, al paradigma ecologico ippocratico della genesi delle malattie. Secondo tale paradigma il comune denominatore nella genesi delle malattie croniche è la “infiammazione cronica lenta”. Nella fattispecie la “concorrenza” tra tutte le patologie sarebbe determinata dal diabete. Il diabete lo dobbiamo considerare un ” silent killer diseases” e una patologia sistemica, multiorgano ad responsabile del sopracitato meccanismo patogenetico auto mantenentesi. Mi rendo conto che la citata norma (del 1988) si riporta al paradigma razionalistico e quindi non posso che aderire al rilievo fatto dall' onorevole magistrato. In conclusione, mio malgrado, mi riporto alla valutazione dell'89% avvalendomi anche dei 5 punti percentuali per la riduzione della capacità lavorativa specifica”. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, eccependo che “la remissione sul ruolo istruttorio operata d'ufficio dal Giudice si configura inammissibile, irrituale e tardiva …”. Ha dedotto, altresì, la mancata trasmissione della integrazione depositata in atti in data 08.2.2022 nel corso del giudizio di ATP. Nel merito, ha affermato che il consulente non ha adeguatamente valutato le patologie accertate.
Pag. 3 di 6 3.2. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento. Preliminarmente, occorre evidenziare che in fase di ATP, scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, cpc, il giudice, in assenza di contestazione della consulenza entro il termine fissato, ha il dovere di verificare la compiutezza e la logicità della CTU, stante il tenore dell'art. 196 cpc (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8286 del 1997: “ … il giudice del merito ha l'obbligo di verificare la compiutezza e l'intrinseca logicità della consulenza tecnica d'ufficio indipendentemente dalle osservazioni o censure mossele dalla parte interessata ed anche quando esse siano mancate del tutto”). Pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, il Tribunale correttamente richiedeva chiarimenti al consulente in fase di accertamento tecnico preventivo, pur a fronte della mancata contestazione, nel termine assegnato, della consulenza depositata il 16.5.2021. La Suprema Corte ha, più volte, chiarito come rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice;
l'esercizio di tale potere, non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Cass. 14/11/2008, n. 27247; Cass. 30/03/ 2010, n. 7622); anche la scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione (Cass. 17/11/1997, n. 11412). Nel caso di specie, in realtà, il Tribunale ha richiesto chiarimenti al CTU motivando non solo sotto l'aspetto formale, ma anche sotto il profilo sostanziale della erroneità del calcolo riduzionistico effettuato. La ordinanza va, quindi, confermata. Inoltre, quanto alla omessa ricezione della integrazione depositata in atti in data 08.2.2022, occorre evidenziare che “la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da consentire comunque, all'esito, di esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., come valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o la rinnovazione delle indagini” (cfr. Cassazione, Sez. 6 – L, ordinanza n. 29690 del 2018). Ed infatti, con provvedimento del 21.12.2022, il Tribunale invitava il consulente a provvedere al deposito di relazione integrativa al fine di esaminare le censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio. Pertanto, in data 07.4.2023, il dott. ha provveduto a rendere i Per_1 chiarimenti richiesti:
“A tal fine ho effettuato una rivalutazione tenendo conto di quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio di merito. Si veda la sottostante tabella
Patologia ripotata dall' Transcodifica del CTU Valutazione riduzione della avvocato capacità lavorativa
“discopatia al rachide lombosacrale Artrosi con limitazione 50% con esiti di intervento ortopedico per funzionale della funzione ernia discale. esiti di intervento rachidea e deambulatoria ortopedico alle ginocchia con (valutazione esaustiva di tutti i meniscectomia e trattamento dei deficit anatomici descritti) legamenti, discopatia al rachide lombosacrale, score funzionale, artrosi generalizzata meniscectomia diabete mellito con complicanze. Diabete mellito CON 50% COMPLICANZE …. ipertensione arteriosa con Miocardiopatia di grado 50% cardiopatia ipertensiva, cardiopatia MODERATO ischemica, ateromasia dei tronchi sopraortici ateromasia dei tronchi sopraortici art 5 del D.L. n 509 del 1988
Pag. 4 di 6 tiroidectomia totale tiroidectomia totale art 5 del D.L. n 509 del 1988 gastropatia con grave esofagite da gastropatia con grave esofagite da art 5 del D.L. n 509 del 1988 reflusso in ernia iatale, reflusso in ernia iatale, ipertrofia prostatica e prostatite ipertrofia prostatica e prostatite art 5 del D.L. n 509 del 1988 cronica cronica
dalla analisi comparativa tra le patologie dichiarate dall' avvocato con quelle riconosciute dalla commissione nonché con quelle valutate da me non emergono elementi che possano modificare la valutazione già espressa in sede di ATP ovvero: … E' affetto dalle seguenti fondamentali minorazioni accertate: Diabete mellito CON Parte_2 COM dei tronchi sopraortici. Miocardiopatia di grado MODERATA. CP_3 ESOFAGITE DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO IN ERNIA JATALE IPERTROFIA PROSTATICA O PROSTATITE CRONICA ARTROSI GENERALIZZATA. Postumi di tiroidectomia. INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa ponderata anche per l'attività lavorativa specifica 89. % art.2 e 12 L. 118/71. A decorrere dal 17/07/2017”. 3.3. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire della pensione di inabilità, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Per tale ragione, non si ritiene di dover provvedere alla rinnovazione della consulenza, in quanto le patologie sono incontestate ed il CTU ha solo applicato correttamente il calcolo riduzionistico, secondo i parametri previsti dalla norma citata. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta.
3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché dei chiarimenti resi dal consulente, anche nel presente giudizio di opposizione, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 31.3.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
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