Articolo 25 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
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30 luglio 2016
Art. 25. Ulteriori intese 1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione , le intese del caso.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016