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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. GI Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 400/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 9
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5
dicembre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
Avv. GI, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
(cod. fisc. ), da se stesso rappresentato e difeso, C.F._1
appellante contro
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
SS ZO, giusta procura allegata al fascicolo di primo grado appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 24 novembre 2021, n. 1994 - “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata in data 11 maggio 2012 l'avv. GI SC
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Messina i signori CP_1
, e , nonché ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
premettendo:
essere amministratore pro-tempore del “Supercondominio Complesso
Peloritano”, sito in Messina, Via Marco Polo, n. 73;
che, nel corso dell'assemblea condominiale del 19 luglio 2006 il CP_1
presidente dell'assemblea, aveva dato lettura di una nota, contenente contestazioni al bilancio condominiale in discussione;
di essersi ritenuto diffamato dal contenuto della predetta missiva e di avere pertanto provveduto a sporgere querela in data 10 ottobre 2006, che veniva tuttavia archiviata;
che in data 20 novembre 2006 il sig. veva a sua volta presentato CP_1
una denuncia nei confronti del deducente per i reati di calunnia e diffamazione,
ma anche per il reato di minaccia, assumendo falsamente che durante la predetta assemblea del 16 luglio 2006 lo stesso gli aveva pubblicamente rivolto Parte_1
la frase: “con queste carte ti faccio vendere la casa”, in riferimento alla lettera di contestazione di cui sopra. Il GIP aveva disposto l'archiviazione per il reato di calunnia e di minaccia, disponendo l'imputazione del solo per il reato di Parte_1
diffamazione.
Ciò premesso, assumendo il che il comportamento posto in essere Parte_1
dal ei suoi confronti con la denuncia in questione configurasse i reati CP_1 di calunnia ex art. 368 c.p., nonché di falsa testimonianza, ex art. 372 c.p., per le dichiarazioni rese quale testimone in un procedimento penale, e che analoga condotta di falsa testimonianza avessero commesso i signori CP_2
e , sentiti quali persone informate sui fatti dal P.M.,
[...] CP_3
ha formulato domande risarcitorie anche tenendo conto della sua professione di avvocato e della carica di vice-presidente del Consiglio comunale che ricopriva,
chiedendone la condanna in solido di tutti al pagamento in suo favore della somma di € 40.000,00, o in quell'altra maggiore o minore dederminanda e del
, per la querela presentata, l'ulteriore somma di € 10.000,00 Controparte_1
o in quell'altra maggiore o minore.
2. Nella resistenza dei convenuti (avendo peraltro il dedotto che CP_1
l'avv. era stato condannato con sentenza del Tribunale penale di Parte_1
Messina n. 805/2010 per il delitto di diffamazione ai suoi danni) e intervenuto accordo transattivo con la il Tribunale, con sentenza 24 novembre CP_4
2021, n. 1994, ha rigettato le domande proposte contro e CP_1 CP_2
, ritenendo che dal complesso delle emergenze probatorie (prove CP_3
testimoniali e documenti) non risultasse provata l'affermazione del in Parte_1
ordine alla sussistenza del dolo del per NON aver pronunciato la CP_1
frase “con queste carte ti faccio vendere la casa”.
3. Avverso tale sentenza l'avv. ha proposto appello nei confronti del Parte_1
solo per i motivi di seguito esaminati, assumendo l'erronea CP_1
valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale e formulando le seguenti domande:
1. Dichiarare fondato l'appello e conseguentemente riformare la sentenza appellata
n. 1994/2021, emessa dal Tribunale di Messina;
2. Per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. , in data Controparte_1
20.11.2006, ha presentato una querela nei confronti dell'avv. GI SC
accusandolo falsamente del reato di minaccia, nonostante lo sapesse innocente
e commettendo nei suoi confronti il reato di calunnia ex art. 368 c.p.;
3. Ritenere e dichiarare che il sig. , in data 10.02.2010, ha reso Controparte_1
falsa testimonianza nel processo penale n. 659/2009 R.G.N.R., affermando, in
relazione alle accuse di minaccia contenute nella querela presentata in data
20.11.2006, il falso e negando il vero, commettendo il reato di falsa testimonianza
ex art. 372 c.p.;
4. Di conseguenza, ritenere e dichiarare la responsabilità dell'appellato per i reati
commessi, per la sofferenza morale patita dall'appellante e della lesione dei valori
di quest'ultimo costituzionalmente protetti della reputazione, onore e decoro,
condannandolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., al risarcimento di tutti
i danni morali subiti e subendi dall'appellante, da liquidarsi sulla base di criteri
equitativi - tenuto conto della gravità del reato commesso contro la sua persona,
i futili motivi, la professione di avvocato che svolge, la carica di vice-presidente
del Consiglio Comunale all'epoca dei fatti ricoperta, nella misura di € 20.000,00,
o in quell'altra maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà equa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
5. Condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, con conseguente restituzione
dell'importo già versato a tal titolo, pari ad € 5.621,20. 4. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello e la condanna del ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, la Parte_1
causa, assegnata in data 5 febbraio 2024 in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del successivo 2 maggio 2024, onerando l'appellante di produrre il suo fascicolo di parte del primo grado, al fine di acquisire i documenti (querele,
verbali assembleari e s.i.t.) il cui esame è necessario per valutare i motivi di gravame.
Finalmente, con ordinanza del 9 dicembre 2024 la causa è stata definitivamente posta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con il primo motivo di gravame (“erronea valutazione delle risultanze
processuali: piena prova del comportamento illecito posto in essere dal
ai danni del . inesistente minaccia proferita dall'appellante CP_1 Parte_1
nei confronti dell'appellato”) l'appellante si duole che “ha errato il Giudice di prime
cure nel rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'appellante, sul falso
presupposto che nel corso del giudizio il comportamento illecito posto in essere
dall'appellato i danni del non avrebbe trovato conferma”. CP_1 Parte_1
Assume, infatti, che il Tribunale non ha correttamente considerato il tenore sia della documentazione prodotta, anche riguardo alle sommarie informazioni e alle testimonianze rese in sede penale, sia delle testimonianze della causa civile, che sono state svalutate, motivando “la mancanza di efficacia probatoria di dette
affermazioni attraverso un ragionamento assolutamente illogico ed
evidentemente forzato nel senso di escludere ciò che il teste aveva riferito a
precisa domanda posta dal Sig. Giudice Istruttore”.
Al riguardo, contesta il giudizio reso dal tribunale sia su ciascuna prova orale, per i motivi di seguito analizzati.
6. Con il secondo motivo di appello (“errata valutazione del tribunale circa
l'assenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia ex art. 368 c.p. e del reato
di falsa testimonianza: coscienza e volontà di incolpare un innocente”) l'avv.
assume che “ha ancora errato il Giudice di prime cure nel ritenere non Parte_1
accertati gli elementi costitutivi del reato di calunnia ex art. 368 c.p.”. Infatti, se
“dall'espletata istruttoria è risultato incontrovertibilmente ed ampiamente che
nessuno dei presenti alla riunione condominiale del 19.07.2006 ha sentito il
minacciare il né tantomeno pronunciare la frase “con Parte_1 CP_1
queste carte ti faccio vendere la casa (…) ne consegue, dunque, come sia
lampante che il abbia sporto una querela accusando scientemente CP_1
l'attore del reato di minaccia, cioè di un comportamento mai commesso,
nonostante lo sapesse innocente per non avere mai proferito le parole “con questi
fogli ti faccio vendere la casa”.
E che l'appellato abbia agito con dolo, lo dimostra il fatto che sin dalla riunione
assembleare lo stesso, sebbene l'avv. non avesse pronunciato frasi Parte_1
intimidatorie, abbia voluto falsamente scrivere a verbale di avere ricevuto delle
minacce (frase poi depennata dal verbale), al fine di gettare discredito sulla figura
dell'appellante, non essendoci riuscito con il documento letto in assemblea, con
il quale contestava la validità del bilancio”.
7. A giudizio della Corte, i due motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, intercettando in definitiva una critica all'impianto valutativo delle prove effettato dal Tribunale. 7.1 - Occorre partire dal primo dato documentale e, cioè, dal verbale dell'assemblea del 19 luglio 2006:
in esso, a pag. 3, si legge “Interviene il signor e si allega la lettera CP_1
con le sue contestazioni (…)”;
quindi, poco dopo vi è l'inciso “Il Presidente, dopo le minacce ricevute”, che risulta “incarcerato”. Peraltro, l'inciso iniziale “Il Presidente” è scritto con grafia che appare palesemente diversa dal resto.
Segue “Il presidente, in base alla votazione, dichiara che il bilancio è approvato
con riserva (quest'ultimo inciso aggiunto), nonostante parecchie persone si sono
allontanate dall'assemblea e non si può fare il conto analitico, data la rissa venuta
a crearsi”. Alla fine del verbale “l'Assemblea prende atto dell'allontanamento del
Presidente per malore cardiologico”.
A giudizio della Corte, vi è quindi un elemento obiettivo imprescindibile:
l'assemblea si è svolta a partire da un certo punto (presumibilmente dopo che il che fungeva da Presidente, ha dato lettura della sua lettera di CP_1
contestazioni in un clima di forte tensione (addirittura di “rissa”).
7.2 – La spiegazione di quanto scritto (e cancellato) in verbale viene fornita dalla signora segretaria dell'assemblea condominiale, che, Controparte_4
sentita a s.i.t. il 26 settembre 2006 dalla Sezione Polizia Giudiziaria – aliquota
Carabinieri di Messina, ha dichiarato che: a) non appena ascoltata la lettura della lettera del l'avv. , “brandendo i due fogli della relazione CP_1 Parte_1
medesima, rivolgendosi al isse in dialetto testualmente: “cu sti fogghi CP_1
ti fazzu vinniri a casa”;. Il llora aveva preso la penna della segretaria CP_1
e aveva iniziato a scrivere a verbale “il Presidente” (che, come detto, appare di una grafia diversa da chi ha verbalizzato), ma la essendo il suo compito CP_4 quello di verbalizzare, aveva ripreso la penna e continuato a scrivere “dopo le
minacce ricevute”; tuttavia, il l'aveva obbligata a incarcerare la frase. Parte_1
Ritiene la Corte che tale dichiarazione sia attendibile, anche perché riscontrata documentalmente e dall'evidenziato dato grafico, che altrimenti non avrebbe senso, oltreché confermata da altre dichiarazioni rese sempre alla Polizia
giudiziaria ( e , quest'ultimo anche con Controparte_2 CP_3
testimonianza in dibattimento nel processo n. 1910/2009 R.G. Trib. Messina).
Tale valutazione deve, tuttavia, confrontarsi con dichiarazioni di segno opposto, che il Tribunale ha svalutato, con motivazione censurata dall'appellante.
Ad esempio, sempre in sede di s.i.t., , delegato dell' , Testimone_1 Pt_2
ha dichiarato di non ricordare se l'avv. avesse pronunciato la frase, pur Parte_1
specificando che, sicuramente, visti gli animi accesi, i due si saranno scambiate frasi, confermando ciò in dibattimento: al riguardo, disattendendo le contestazioni del , tale dichiarazione non smentisce quelle precedentemente Parte_1
esaminate, confermando anzi un clima di forte tensione che si era creato nell'assemblea condominiale.
Invece, la signora ha negato che abbia mai CP_5 Parte_1
pronunciato frasi minacciose od offensive, ma la sua qualità di segretaria dello studio legale dello stesso offusca fortemente la sua attendibilità.
7.3 – Occorre adeso esaminare le prove testimoniali assunte nel primo grado del giudizio civile in esame.
7.3.1 - Il teste ha dichiarato, tra l'altro: “ero presente Testimone_2
all'assemblea del 19 luglio 2006 (…) e in quella circostanza non ho sentito l'avv.
minacciare il signor e nessun'altro”. Il Tribunale ha Parte_1 CP_1
affermato che non aver sentito non significa che la frase non sia stata pronunciata, anche perché contraddittoriamente il teste subito dopo ha confermato la circostanza sub b) del capitolato attoreo, affermando che la frase minacciosa non era stata pronunciata (“vero o no che in quell'occasione l'attore,
rivolgendosi al non ha mai detto: cu sti fogghi ti fazzu vinniri a casa”). CP_1
Siffatto ragionamento viene censurato dall'appellante che afferma come non sussista la evidenziata contraddizione: “Dire di non avere sentito minacciare
nessuno, significa che nessuna minaccia è stata pronunciata, non significa altro,
soprattutto se poi il testimone conferma che il non ha mai detto al Parte_1
Canzonieri la frase “con questi fogli ti faccio vendere la casa”, che - a ben vedere
- è una precisazione/specificazione della domanda precedente e non si pone in
nessuna contraddizione con la stessa”.
Tale censura non persuade, perché, al contrario, correttamente il primo giudice ha valorizzato la suddetta contraddizione, che è palese rispetto ad una dichiarazione di non ricordare un evento, per poi (sia pure con la tecnica della conferma di una circostanza articolata) affermare il contrario, il che mina la credibilità del teste, a fronte dell'intero compendio probatorio.
7.3.2 – Anche la teste riferiva di “non ricordare in particolare Testimone_3
la riunione del 19.07.2006”, ma “ricordo che tutte le assemblee … venivano
regolarmente tenute in un clima violento e con molta confusione. In particolare
ricordo che vi era un gruppo di condomini, particolarmente violenti, che
aggredivano sia l'Avv. , sia i condomini” … Preciso che l'Avv. Parte_1 Parte_1
non ha mai minacciato nessuno dei condomini e per quel che ricordo veniva
aggredito gratuitamente. … non ricordo che l'avv. abbia mai Parte_1
pronunciato nei confronti del la frase precisata nella stessa CP_1
circostanza (ndr “cu sti fogghi ti fazzu vinniri a casa”). Comunque preciso che, se l'avesse profferita, lo avrei ricordato”.
Assume l'appellante che “la circostanza che la sig.ra non si ricordi Tes_3
precisamente dell'assemblea del 19.07.2006, alla quale è certo abbia
partecipato, non significa che la sua testimonianza non abbia alcun valore
probatorio, né men che meno vuole implicitamente significare che il Parte_1
abbia pronunciato la nota frase minacciosa. Anzi, l'esatto contrario ! Proprio il
fatto di non ricordare nello specifico quella riunione, rafforza la rilevanza delle
dichiarazioni della donna, la quale avrebbe certamente ricordato l''assemblea e
l'episodio se l'avv. avesse detto davanti a tutti al con questi Parte_1 CP_1
fogli ti faccio vendere la casa”.
In verità, la Corte ritiene che le dichiarazioni della siano troppo Tes_3
generiche con riferimento all'assemblea in questione, pur se la stessa conferma il clima di tensione, confusione e violenza che si veniva sempre a creare (nel cui contesto ben possono verificarsi episodi spiacevoli come quello oggetto di causa)
e pur se ha precisato che si sarebbe ricordata dell'eventuale frase contestata al
. Tuttavia, pare alla Corte che l'affermazione del Tribunale secondo cui Parte_1
“la teste non ha neppure chiarito il motivo per cui, nonostante la confusione,
avrebbe potuto sentire tutte le parole pronunciate dal nel corso della Parte_1
riunione” sia coerente con il contesto riferito e, quindi, da confermare.
7.3.3. – Quanto al teste , la sua affermazione iniziale secondo cui Testimone_4
“normalmente le riunioni si svolgevano con tranquillità e regolarmente” è talmente dissonante dalle altre dichiarazioni di testi ed informatori che ben sono apparse al Tribunale idonee a suscitare il sospetto e legittimare la trasmissione degli atti al P.M. per falsa testimonianza. In tal modo (ed al di là dell'esito del procedimento penale) rendendo inattendibili le successive affermazioni (“Confermo la circostanza articolata alla lettera a) del capitolato della memoria istruttoria n. 2 di
parte attrice (ndr vero o no che nel corso dell'assemblea condominiale del
19.07.2006 l'attore non ha minacciato il sig. ) … Confermo Controparte_1
la circostanza articolata alla lettera b) (ndr vero o no che in quella occasione
l'attore, rivolgendosi al non ha mai detto “cu sti fogghi ti fazzu vinniri CP_1
a casa”). Con ciò dovendosi disattendere la censura del , secondo cui il Parte_1
teste sarebbe attendibile, avendo “detto che “normalmente” - cioè nella generalità
dei casi - le assemblee si svolgevano in modo sereno, e ciò non implica che la
sua testimonianza sia falsa, come concluso dal Decidente che addirittura ha
disposto la trasmissione degli atti alla Procura Repubblica”: ciò in quanto nella normalità, da quanto emerge dalle altre testimonianze, il clima era del tutto diverso.
7.3.4 – Si veda, ad esempio, la teste , che ha dichiarato che: Testimone_5
“le riunioni alle quali ho sempre partecipato si tenevano sempre in un clima
violento, al punto che doveva intervenire la Polizia. non ricordo nello specifico la
riunione tenutasi il 19 luglio 2006.” La stessa, tuttavia, ha aggiunto “di non avere
sentito l'avv. mai minacciare il sig. . Confermo la Parte_1 Controparte_1
circostanza articolata alla lett. b) (ndr vero o no che in quella occasione l'attore,
rivolgendosi al Canzonieri, non ha mai detto “cu sti fogghi ti fazzu vinniri a casa”)
e, anzi, preciso che l'Avv. non ha mai parlato in dialetto alle riunioni Parte_1
assembleari”.
A parere dell'appellante, la testimonianza è significativa, anche perché
riferisce che lo stesso “… non ha mai parlato in dialetto alle riunioni assembleari”
e di tale particolare il Tribunale non ha tenuto conto nella sua personale ricostruzione dei fatti. Tuttavia, come per il teste emerge una contraddizione tra il non ricordare Tes_2
la riunione in questione e affermare che l'avv. non ha rinunciato la frase Parte_1
incriminata.
7.4 – Tenendo conto di tutte le emergenze probatorie prima evidenziate ed esaminate, in primis il documento costituto dal verbale assembleare del 19 luglio
2006, ritiene la Corte che l'appellante/attore non abbia provato – in maniera certa e incontestabile - il presupposto fattuale della sua domanda risarcitoria, cioè che egli, in quell'assemblea non avesse pronunciato la frase incriminata (emergendo,
anzi, elementi probatori contrari) e, quindi, che l'appellato/convenuto avesse con dolo presentato la contestata querela. Va ricordato che (Cass. pen. 18 febbraio
2020, n. 12209) che perché sussista calunnia, occorre la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato, che è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Peraltro, non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Cass. pen. 13 novembre 2015, n.
50254). E nel caso di specie, la vicenda in questione si inserisce comunque in un contesto – documentato – di pensione, violenza, confusione che accompagnava molte assemblee condominiali e, certamemente quella del 19 luglio 2006.
7.5 – Va in ogni caso ricordato che (ex multis, Cass. 1 febbaio 2023, n. 2947)
in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto). Nello stesso senso, Cass.
20 gennai 2017, n. 1593; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. 10 maggio
2001, n. 6502).
8. In conclusione, i primi due motivi di appello vanno rigettati, con conseguente assorbimento del terzo (“diritto al risarcimento del danno”) con cui l'appellante assume l'ulteriore erroneità della sentenza, nel rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'appellante; ma anche, con tutta evidenza, del quarto motivo
(ingiusta condanna alle spese).
La sentenza appellata va quindi integralmente confermata.
9. Non si ravvisano i presupposti per accedere alla domanda del i CP_1
condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., tenuto conto delle complesse e contraddittorie emergenze probatorie, pur valutate dal primo giudice e da questa Corte a sfavore dell'appellante medesimo in relazione all'onere probatorio su di esso gravante.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva, nella misura di €
8.000,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio €
2.000,00, fase introduttiva € 1.500,00, fase di trattazione € 2.000,00, fase decisoria € 2.500,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 400/2022 R.G., sull'appello proposto da
SC GI contro avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Messina 24 novembre 2021, n. 1994:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite, liquidate in €
8.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott. GI Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. GI Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 400/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 9
dicembre 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5
dicembre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
Avv. GI, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
(cod. fisc. ), da se stesso rappresentato e difeso, C.F._1
appellante contro
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
SS ZO, giusta procura allegata al fascicolo di primo grado appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina 24 novembre 2021, n. 1994 - “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata in data 11 maggio 2012 l'avv. GI SC
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Messina i signori CP_1
, e , nonché ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
premettendo:
essere amministratore pro-tempore del “Supercondominio Complesso
Peloritano”, sito in Messina, Via Marco Polo, n. 73;
che, nel corso dell'assemblea condominiale del 19 luglio 2006 il CP_1
presidente dell'assemblea, aveva dato lettura di una nota, contenente contestazioni al bilancio condominiale in discussione;
di essersi ritenuto diffamato dal contenuto della predetta missiva e di avere pertanto provveduto a sporgere querela in data 10 ottobre 2006, che veniva tuttavia archiviata;
che in data 20 novembre 2006 il sig. veva a sua volta presentato CP_1
una denuncia nei confronti del deducente per i reati di calunnia e diffamazione,
ma anche per il reato di minaccia, assumendo falsamente che durante la predetta assemblea del 16 luglio 2006 lo stesso gli aveva pubblicamente rivolto Parte_1
la frase: “con queste carte ti faccio vendere la casa”, in riferimento alla lettera di contestazione di cui sopra. Il GIP aveva disposto l'archiviazione per il reato di calunnia e di minaccia, disponendo l'imputazione del solo per il reato di Parte_1
diffamazione.
Ciò premesso, assumendo il che il comportamento posto in essere Parte_1
dal ei suoi confronti con la denuncia in questione configurasse i reati CP_1 di calunnia ex art. 368 c.p., nonché di falsa testimonianza, ex art. 372 c.p., per le dichiarazioni rese quale testimone in un procedimento penale, e che analoga condotta di falsa testimonianza avessero commesso i signori CP_2
e , sentiti quali persone informate sui fatti dal P.M.,
[...] CP_3
ha formulato domande risarcitorie anche tenendo conto della sua professione di avvocato e della carica di vice-presidente del Consiglio comunale che ricopriva,
chiedendone la condanna in solido di tutti al pagamento in suo favore della somma di € 40.000,00, o in quell'altra maggiore o minore dederminanda e del
, per la querela presentata, l'ulteriore somma di € 10.000,00 Controparte_1
o in quell'altra maggiore o minore.
2. Nella resistenza dei convenuti (avendo peraltro il dedotto che CP_1
l'avv. era stato condannato con sentenza del Tribunale penale di Parte_1
Messina n. 805/2010 per il delitto di diffamazione ai suoi danni) e intervenuto accordo transattivo con la il Tribunale, con sentenza 24 novembre CP_4
2021, n. 1994, ha rigettato le domande proposte contro e CP_1 CP_2
, ritenendo che dal complesso delle emergenze probatorie (prove CP_3
testimoniali e documenti) non risultasse provata l'affermazione del in Parte_1
ordine alla sussistenza del dolo del per NON aver pronunciato la CP_1
frase “con queste carte ti faccio vendere la casa”.
3. Avverso tale sentenza l'avv. ha proposto appello nei confronti del Parte_1
solo per i motivi di seguito esaminati, assumendo l'erronea CP_1
valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale e formulando le seguenti domande:
1. Dichiarare fondato l'appello e conseguentemente riformare la sentenza appellata
n. 1994/2021, emessa dal Tribunale di Messina;
2. Per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. , in data Controparte_1
20.11.2006, ha presentato una querela nei confronti dell'avv. GI SC
accusandolo falsamente del reato di minaccia, nonostante lo sapesse innocente
e commettendo nei suoi confronti il reato di calunnia ex art. 368 c.p.;
3. Ritenere e dichiarare che il sig. , in data 10.02.2010, ha reso Controparte_1
falsa testimonianza nel processo penale n. 659/2009 R.G.N.R., affermando, in
relazione alle accuse di minaccia contenute nella querela presentata in data
20.11.2006, il falso e negando il vero, commettendo il reato di falsa testimonianza
ex art. 372 c.p.;
4. Di conseguenza, ritenere e dichiarare la responsabilità dell'appellato per i reati
commessi, per la sofferenza morale patita dall'appellante e della lesione dei valori
di quest'ultimo costituzionalmente protetti della reputazione, onore e decoro,
condannandolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., al risarcimento di tutti
i danni morali subiti e subendi dall'appellante, da liquidarsi sulla base di criteri
equitativi - tenuto conto della gravità del reato commesso contro la sua persona,
i futili motivi, la professione di avvocato che svolge, la carica di vice-presidente
del Consiglio Comunale all'epoca dei fatti ricoperta, nella misura di € 20.000,00,
o in quell'altra maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà equa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
5. Condannare il sig. al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, con conseguente restituzione
dell'importo già versato a tal titolo, pari ad € 5.621,20. 4. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto CP_1
dell'appello e la condanna del ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, la Parte_1
causa, assegnata in data 5 febbraio 2024 in decisione, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del successivo 2 maggio 2024, onerando l'appellante di produrre il suo fascicolo di parte del primo grado, al fine di acquisire i documenti (querele,
verbali assembleari e s.i.t.) il cui esame è necessario per valutare i motivi di gravame.
Finalmente, con ordinanza del 9 dicembre 2024 la causa è stata definitivamente posta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con il primo motivo di gravame (“erronea valutazione delle risultanze
processuali: piena prova del comportamento illecito posto in essere dal
ai danni del . inesistente minaccia proferita dall'appellante CP_1 Parte_1
nei confronti dell'appellato”) l'appellante si duole che “ha errato il Giudice di prime
cure nel rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'appellante, sul falso
presupposto che nel corso del giudizio il comportamento illecito posto in essere
dall'appellato i danni del non avrebbe trovato conferma”. CP_1 Parte_1
Assume, infatti, che il Tribunale non ha correttamente considerato il tenore sia della documentazione prodotta, anche riguardo alle sommarie informazioni e alle testimonianze rese in sede penale, sia delle testimonianze della causa civile, che sono state svalutate, motivando “la mancanza di efficacia probatoria di dette
affermazioni attraverso un ragionamento assolutamente illogico ed
evidentemente forzato nel senso di escludere ciò che il teste aveva riferito a
precisa domanda posta dal Sig. Giudice Istruttore”.
Al riguardo, contesta il giudizio reso dal tribunale sia su ciascuna prova orale, per i motivi di seguito analizzati.
6. Con il secondo motivo di appello (“errata valutazione del tribunale circa
l'assenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia ex art. 368 c.p. e del reato
di falsa testimonianza: coscienza e volontà di incolpare un innocente”) l'avv.
assume che “ha ancora errato il Giudice di prime cure nel ritenere non Parte_1
accertati gli elementi costitutivi del reato di calunnia ex art. 368 c.p.”. Infatti, se
“dall'espletata istruttoria è risultato incontrovertibilmente ed ampiamente che
nessuno dei presenti alla riunione condominiale del 19.07.2006 ha sentito il
minacciare il né tantomeno pronunciare la frase “con Parte_1 CP_1
queste carte ti faccio vendere la casa (…) ne consegue, dunque, come sia
lampante che il abbia sporto una querela accusando scientemente CP_1
l'attore del reato di minaccia, cioè di un comportamento mai commesso,
nonostante lo sapesse innocente per non avere mai proferito le parole “con questi
fogli ti faccio vendere la casa”.
E che l'appellato abbia agito con dolo, lo dimostra il fatto che sin dalla riunione
assembleare lo stesso, sebbene l'avv. non avesse pronunciato frasi Parte_1
intimidatorie, abbia voluto falsamente scrivere a verbale di avere ricevuto delle
minacce (frase poi depennata dal verbale), al fine di gettare discredito sulla figura
dell'appellante, non essendoci riuscito con il documento letto in assemblea, con
il quale contestava la validità del bilancio”.
7. A giudizio della Corte, i due motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, intercettando in definitiva una critica all'impianto valutativo delle prove effettato dal Tribunale. 7.1 - Occorre partire dal primo dato documentale e, cioè, dal verbale dell'assemblea del 19 luglio 2006:
in esso, a pag. 3, si legge “Interviene il signor e si allega la lettera CP_1
con le sue contestazioni (…)”;
quindi, poco dopo vi è l'inciso “Il Presidente, dopo le minacce ricevute”, che risulta “incarcerato”. Peraltro, l'inciso iniziale “Il Presidente” è scritto con grafia che appare palesemente diversa dal resto.
Segue “Il presidente, in base alla votazione, dichiara che il bilancio è approvato
con riserva (quest'ultimo inciso aggiunto), nonostante parecchie persone si sono
allontanate dall'assemblea e non si può fare il conto analitico, data la rissa venuta
a crearsi”. Alla fine del verbale “l'Assemblea prende atto dell'allontanamento del
Presidente per malore cardiologico”.
A giudizio della Corte, vi è quindi un elemento obiettivo imprescindibile:
l'assemblea si è svolta a partire da un certo punto (presumibilmente dopo che il che fungeva da Presidente, ha dato lettura della sua lettera di CP_1
contestazioni in un clima di forte tensione (addirittura di “rissa”).
7.2 – La spiegazione di quanto scritto (e cancellato) in verbale viene fornita dalla signora segretaria dell'assemblea condominiale, che, Controparte_4
sentita a s.i.t. il 26 settembre 2006 dalla Sezione Polizia Giudiziaria – aliquota
Carabinieri di Messina, ha dichiarato che: a) non appena ascoltata la lettura della lettera del l'avv. , “brandendo i due fogli della relazione CP_1 Parte_1
medesima, rivolgendosi al isse in dialetto testualmente: “cu sti fogghi CP_1
ti fazzu vinniri a casa”;. Il llora aveva preso la penna della segretaria CP_1
e aveva iniziato a scrivere a verbale “il Presidente” (che, come detto, appare di una grafia diversa da chi ha verbalizzato), ma la essendo il suo compito CP_4 quello di verbalizzare, aveva ripreso la penna e continuato a scrivere “dopo le
minacce ricevute”; tuttavia, il l'aveva obbligata a incarcerare la frase. Parte_1
Ritiene la Corte che tale dichiarazione sia attendibile, anche perché riscontrata documentalmente e dall'evidenziato dato grafico, che altrimenti non avrebbe senso, oltreché confermata da altre dichiarazioni rese sempre alla Polizia
giudiziaria ( e , quest'ultimo anche con Controparte_2 CP_3
testimonianza in dibattimento nel processo n. 1910/2009 R.G. Trib. Messina).
Tale valutazione deve, tuttavia, confrontarsi con dichiarazioni di segno opposto, che il Tribunale ha svalutato, con motivazione censurata dall'appellante.
Ad esempio, sempre in sede di s.i.t., , delegato dell' , Testimone_1 Pt_2
ha dichiarato di non ricordare se l'avv. avesse pronunciato la frase, pur Parte_1
specificando che, sicuramente, visti gli animi accesi, i due si saranno scambiate frasi, confermando ciò in dibattimento: al riguardo, disattendendo le contestazioni del , tale dichiarazione non smentisce quelle precedentemente Parte_1
esaminate, confermando anzi un clima di forte tensione che si era creato nell'assemblea condominiale.
Invece, la signora ha negato che abbia mai CP_5 Parte_1
pronunciato frasi minacciose od offensive, ma la sua qualità di segretaria dello studio legale dello stesso offusca fortemente la sua attendibilità.
7.3 – Occorre adeso esaminare le prove testimoniali assunte nel primo grado del giudizio civile in esame.
7.3.1 - Il teste ha dichiarato, tra l'altro: “ero presente Testimone_2
all'assemblea del 19 luglio 2006 (…) e in quella circostanza non ho sentito l'avv.
minacciare il signor e nessun'altro”. Il Tribunale ha Parte_1 CP_1
affermato che non aver sentito non significa che la frase non sia stata pronunciata, anche perché contraddittoriamente il teste subito dopo ha confermato la circostanza sub b) del capitolato attoreo, affermando che la frase minacciosa non era stata pronunciata (“vero o no che in quell'occasione l'attore,
rivolgendosi al non ha mai detto: cu sti fogghi ti fazzu vinniri a casa”). CP_1
Siffatto ragionamento viene censurato dall'appellante che afferma come non sussista la evidenziata contraddizione: “Dire di non avere sentito minacciare
nessuno, significa che nessuna minaccia è stata pronunciata, non significa altro,
soprattutto se poi il testimone conferma che il non ha mai detto al Parte_1
Canzonieri la frase “con questi fogli ti faccio vendere la casa”, che - a ben vedere
- è una precisazione/specificazione della domanda precedente e non si pone in
nessuna contraddizione con la stessa”.
Tale censura non persuade, perché, al contrario, correttamente il primo giudice ha valorizzato la suddetta contraddizione, che è palese rispetto ad una dichiarazione di non ricordare un evento, per poi (sia pure con la tecnica della conferma di una circostanza articolata) affermare il contrario, il che mina la credibilità del teste, a fronte dell'intero compendio probatorio.
7.3.2 – Anche la teste riferiva di “non ricordare in particolare Testimone_3
la riunione del 19.07.2006”, ma “ricordo che tutte le assemblee … venivano
regolarmente tenute in un clima violento e con molta confusione. In particolare
ricordo che vi era un gruppo di condomini, particolarmente violenti, che
aggredivano sia l'Avv. , sia i condomini” … Preciso che l'Avv. Parte_1 Parte_1
non ha mai minacciato nessuno dei condomini e per quel che ricordo veniva
aggredito gratuitamente. … non ricordo che l'avv. abbia mai Parte_1
pronunciato nei confronti del la frase precisata nella stessa CP_1
circostanza (ndr “cu sti fogghi ti fazzu vinniri a casa”). Comunque preciso che, se l'avesse profferita, lo avrei ricordato”.
Assume l'appellante che “la circostanza che la sig.ra non si ricordi Tes_3
precisamente dell'assemblea del 19.07.2006, alla quale è certo abbia
partecipato, non significa che la sua testimonianza non abbia alcun valore
probatorio, né men che meno vuole implicitamente significare che il Parte_1
abbia pronunciato la nota frase minacciosa. Anzi, l'esatto contrario ! Proprio il
fatto di non ricordare nello specifico quella riunione, rafforza la rilevanza delle
dichiarazioni della donna, la quale avrebbe certamente ricordato l''assemblea e
l'episodio se l'avv. avesse detto davanti a tutti al con questi Parte_1 CP_1
fogli ti faccio vendere la casa”.
In verità, la Corte ritiene che le dichiarazioni della siano troppo Tes_3
generiche con riferimento all'assemblea in questione, pur se la stessa conferma il clima di tensione, confusione e violenza che si veniva sempre a creare (nel cui contesto ben possono verificarsi episodi spiacevoli come quello oggetto di causa)
e pur se ha precisato che si sarebbe ricordata dell'eventuale frase contestata al
. Tuttavia, pare alla Corte che l'affermazione del Tribunale secondo cui Parte_1
“la teste non ha neppure chiarito il motivo per cui, nonostante la confusione,
avrebbe potuto sentire tutte le parole pronunciate dal nel corso della Parte_1
riunione” sia coerente con il contesto riferito e, quindi, da confermare.
7.3.3. – Quanto al teste , la sua affermazione iniziale secondo cui Testimone_4
“normalmente le riunioni si svolgevano con tranquillità e regolarmente” è talmente dissonante dalle altre dichiarazioni di testi ed informatori che ben sono apparse al Tribunale idonee a suscitare il sospetto e legittimare la trasmissione degli atti al P.M. per falsa testimonianza. In tal modo (ed al di là dell'esito del procedimento penale) rendendo inattendibili le successive affermazioni (“Confermo la circostanza articolata alla lettera a) del capitolato della memoria istruttoria n. 2 di
parte attrice (ndr vero o no che nel corso dell'assemblea condominiale del
19.07.2006 l'attore non ha minacciato il sig. ) … Confermo Controparte_1
la circostanza articolata alla lettera b) (ndr vero o no che in quella occasione
l'attore, rivolgendosi al non ha mai detto “cu sti fogghi ti fazzu vinniri CP_1
a casa”). Con ciò dovendosi disattendere la censura del , secondo cui il Parte_1
teste sarebbe attendibile, avendo “detto che “normalmente” - cioè nella generalità
dei casi - le assemblee si svolgevano in modo sereno, e ciò non implica che la
sua testimonianza sia falsa, come concluso dal Decidente che addirittura ha
disposto la trasmissione degli atti alla Procura Repubblica”: ciò in quanto nella normalità, da quanto emerge dalle altre testimonianze, il clima era del tutto diverso.
7.3.4 – Si veda, ad esempio, la teste , che ha dichiarato che: Testimone_5
“le riunioni alle quali ho sempre partecipato si tenevano sempre in un clima
violento, al punto che doveva intervenire la Polizia. non ricordo nello specifico la
riunione tenutasi il 19 luglio 2006.” La stessa, tuttavia, ha aggiunto “di non avere
sentito l'avv. mai minacciare il sig. . Confermo la Parte_1 Controparte_1
circostanza articolata alla lett. b) (ndr vero o no che in quella occasione l'attore,
rivolgendosi al Canzonieri, non ha mai detto “cu sti fogghi ti fazzu vinniri a casa”)
e, anzi, preciso che l'Avv. non ha mai parlato in dialetto alle riunioni Parte_1
assembleari”.
A parere dell'appellante, la testimonianza è significativa, anche perché
riferisce che lo stesso “… non ha mai parlato in dialetto alle riunioni assembleari”
e di tale particolare il Tribunale non ha tenuto conto nella sua personale ricostruzione dei fatti. Tuttavia, come per il teste emerge una contraddizione tra il non ricordare Tes_2
la riunione in questione e affermare che l'avv. non ha rinunciato la frase Parte_1
incriminata.
7.4 – Tenendo conto di tutte le emergenze probatorie prima evidenziate ed esaminate, in primis il documento costituto dal verbale assembleare del 19 luglio
2006, ritiene la Corte che l'appellante/attore non abbia provato – in maniera certa e incontestabile - il presupposto fattuale della sua domanda risarcitoria, cioè che egli, in quell'assemblea non avesse pronunciato la frase incriminata (emergendo,
anzi, elementi probatori contrari) e, quindi, che l'appellato/convenuto avesse con dolo presentato la contestata querela. Va ricordato che (Cass. pen. 18 febbraio
2020, n. 12209) che perché sussista calunnia, occorre la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato, che è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Peraltro, non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Cass. pen. 13 novembre 2015, n.
50254). E nel caso di specie, la vicenda in questione si inserisce comunque in un contesto – documentato – di pensione, violenza, confusione che accompagnava molte assemblee condominiali e, certamemente quella del 19 luglio 2006.
7.5 – Va in ogni caso ricordato che (ex multis, Cass. 1 febbaio 2023, n. 2947)
in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto). Nello stesso senso, Cass.
20 gennai 2017, n. 1593; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. 10 maggio
2001, n. 6502).
8. In conclusione, i primi due motivi di appello vanno rigettati, con conseguente assorbimento del terzo (“diritto al risarcimento del danno”) con cui l'appellante assume l'ulteriore erroneità della sentenza, nel rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'appellante; ma anche, con tutta evidenza, del quarto motivo
(ingiusta condanna alle spese).
La sentenza appellata va quindi integralmente confermata.
9. Non si ravvisano i presupposti per accedere alla domanda del i CP_1
condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., tenuto conto delle complesse e contraddittorie emergenze probatorie, pur valutate dal primo giudice e da questa Corte a sfavore dell'appellante medesimo in relazione all'onere probatorio su di esso gravante.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva, nella misura di €
8.000,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio €
2.000,00, fase introduttiva € 1.500,00, fase di trattazione € 2.000,00, fase decisoria € 2.500,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
11. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 400/2022 R.G., sull'appello proposto da
SC GI contro avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Messina 24 novembre 2021, n. 1994:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite, liquidate in €
8.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott. GI Minutoli)